Incarto n.
11.2005.37

Lugano

10 aprile 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

del


della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.83 (divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 30 giugno 2003 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 marzo 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 10 febbraio 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1939) e AP 1 (1957) si sono sposati a __________ il 26 novembre 1994. Dal matrimonio non sono nati figli. AO 1, già presidente del consiglio di amministrazione della __________ di __________, attiva nel settore della produzione di stampati, cartonaggi e imballaggi, è invalido al 100% ed è al beneficio di rendite. Durante la vita in comune la moglie non ha svolto attività lucrativa, salvo intraprendere corsi di pittura su porcellana e aprire, nell'aprile del 2002, un atelier di ceramica a __________. Invalida al 50%, anch'essa percepisce rendite. I coniugi si sono separati di fatto nel novembre del 2002, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per stabilirsi altrove.

 

                                  B.   Il 27 novembre 2002 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, tra l'altro, un contributo alimentare di fr. 3200.– mensili. Statuendo provvisionalmente inaudita parte il 28 novembre 2002, il Pretore ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili. All'udienza del 10 marzo 2003, indetta per la discussione, le parti hanno rag­giunto un accordo in base al quale il marito avrebbe erogato all'istante un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili. Il Pretore ha omologato la convenzione in calce al verbale (inc. DI.2002.200).

 

                                  C.   Il 30 giugno 2003 AO 1 ha promosso davanti al medesimo Pretore azione di divorzio sulla base dell'art. 115 CC. In esito allo scioglimento del regime matrimoniale egli ha rivendicato una VW “Golf Variant”, offrendo alla moglie determinati beni e suppellettili. Ha rifiutato invece lo stanziamento di qualsiasi contributo alimentare. Nella sua risposta del 25 settembre 2003 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha postulato un contributo ali­mentare indicizzato di fr. 2000.– mensili e la consegna di determinati beni oltre a quelli proposti dall'attore. Essa ha sollecitato altresì una provvigione ad litem di fr. 5000.–.

 

                                  D.   Il Pretore ha trattato la causa come richiesta di divorzio comune con accordo parziale. Invitato a esprimersi sui punti controversi, il 30 aprile 2004 AO 1 ha offerto alla moglie per finire un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili fino al 31 dicembre 2004. Da parte sua AP 1 ha aumentato la pretesa di contributo alimentare a fr. 3000.– mensili fino al 31 dicembre 2005, ridotti in seguito a fr. 2000.– mensile qualora l'atelier di ceramica le dovesse rendere almeno fr. 1000.– mensili. Essa ha rivendicato inoltre fr. 29 159.– di indennità giusta l'art. 124 CC e ha confermato le altre domande. Non dovendosi assumere prove, al dibattimento finale del 17 settembre 2004 le parti hanno confermato le loro posizioni.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 10 febbraio 2005, il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ha obbligato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili fino al giugno del 2005, oltre a fr. 2713.50 in liqui­dazione del regime dei beni, ha riconosciuto la proprietà della moglie sulla citata automobile e su una lampada “blu grande”, gli altri beni rimanendo al rispettivo possessore, ha ordinato all'attore di trasferire alla convenuta la somma di fr. 29 159.– su un con­to di libero passaggio, versando inoltre una provvigione ad litem di fr. 4750.–. Le spese, con un tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 4 marzo 2005 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili “sino a quando essa non percepirà un reddito di almeno fr. 1000.– mensili” e una somma di fr. 9373.– in liquidazione del regime dei beni. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2005 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Litigiosi rimangono, in appello, il contributo di mantenimento per la moglie e la liquidazione del regime dei beni. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, FamKommentar Scheidungsrecht, Basilea 2005, n. 9 ad art. 148 CC).

 

                                   2.   Al suo memoriale AP 1 acclude un bollettino di versamento relativo al suo premio della cassa malati per il mese di marzo 2005 (doc. B) e due libretti di ricevute del 2004 riguardanti il suo atelier di ceramica (doc. C). Fatti nuovi e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). I documenti in rassegna vanno quindi versati agli atti.

 

                                   3.   La liquidazione del regime dei beni – come il riparto delle prestazioni d'uscita in materia pensionistica – dev'essere esaminato prima delle controversie legate ai contributi di mantenimento (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2 pag. 9; v. anche SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). In proposito l'appellante rivendica la somma di fr. 9373.– (contro i fr. 2713.50 riconosciuti dal Pretore) corrispondenti alla metà del valore di un servizio di posate in argento. Essa contesta che il marito, oltre a usare fr. 5427.– ricevuti come dono di nozze per pagare quel servizio, abbia corrisposto al rivenditore il saldo di fr. 13 300.– il 2 agosto 1995 attingendo a fondi propri (doc. 1c). A suo avviso, anche quel denaro proveniva da contanti ricevuti come regalo di matrimonio. In realtà, nulla comprova l'asserzione. Quanto ai documenti invocati (doc. 1f e 1g), essi sono semplici annotazioni manoscritte dell'interessata, senza valore di prova. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                   4.   Per quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore ha richiamato anzitutto i criteri dell'art. 125 CC. Accertato che la vita in comune dei coniugi era durata otto anni, che dal matrimonio non erano nati figli, che la suddivisione dei compiti assunta durante la comunione domestica non esonerava la moglie dall'intraprendere un'attività lucrativa (avendo essa frequentato corsi di pittura su porcellana proprio per aprire un atelier), che costei ha una discreta formazione professionale, egli ha ritenuto di non attribuire contributi se non per un “breve periodo di adattamento” e per la copertura del fabbisogno minimo (fr. 2819.– mensili). E siccome la convenuta già riscuote una rendita d'invalidità (fr. 1950.– mensili), egli ha fissato l'entità del contributo alimentare in fr. 1000.– mensili fino al maggio del 2005.

 

                                   5.   L'appellante rileva che nella fattispecie la vita in comune è stata di lunga durata, il matrimonio essendo stato preceduto da sei anni di coabitazione. Quanto al riparto dei ruoli nella comunione domestica, essa fa valere di avere partecipato al manteni­mento dei figli del marito, lavando, stirando e cucinando per loro quando essi rientravano a casa nei fine settimana. La convenuta sottolinea inoltre di essersi occupata del marito, da anni sofferente di depressione, il quale nei periodi di crisi doveva essere accudito “giorno e notte”. Soggiunge di avere contribuito con i lavori domestici al benessere della famiglia, di avere acquistato arredamento e suppellettili per l'abitazione coniugale, di avere rinunciato alle vacanze nonostante il reddito familiare superiore alla media e di essersi sem­pre finanziata da sé il vestiario, l'automobile, il carburante e gli svaghi. L'appellante sostiene altresì di non avere alcuna capacità lucrativa, sia per non avere trovato lavoro, sia perché l'atelier di ceramica ancora non rende. L'appellante ricorda infine di essere invalida al 50%, ciò che le nuoce nella ricerca di un impiego, e di avere ormai superato i 45 anni. In definitiva, con rendite di complessivi fr. 1450.85 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3400.85 essa si ritrova con uno scoperto di almeno fr. 2000.– mensili fino al momento in cui l'atelier di ceramica sarà in grado di fruttare almeno un migliaio di franchi mensili. Donde la richiesta di contributo in tal senso.

 

                                   6.   I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore (consid. 2.2). Al riguardo basti rammentare che qualora il matrimonio sia stato di breve durata (meno di 5 anni) fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima di sposarsi (Hausheer/Spycher, Hand­­buch des Unter­haltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Ove il matrimonio sia stato di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i co­niugi hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita avu­to durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e sentenza 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Nei matrimoni di durata intermedia occorre valutare, caso per caso, in che misura l'unione abbia influito sulle condizioni di vita dell'uno e dell'altro (Schwenzer, op. cit., n. 48 in fine ad art. 125 CC).

 

                                         Ciò premesso, la durata del matrimonio non si valuta con riferimento al formale scioglimento del vincolo, ma in base alla data della separazione effettiva (sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 3c). Nella fattispecie le parti si sono sposate il 26 novembre 1994 e si sono separate di fatto nel novembre del 2002. La vita in comune essendosi protratta sull'arco di otto anni, il matrimonio risulta di durata interme­dia. Certo, taluni autori reputano che nella durata del matrimonio vada considerata anche la convivenza previa se già allora un coniuge curava l'economia domestica o l'educazione dei figli (autori citati in: Schwenzer, op. cit., n. 49 ad art. 125 CC con rinvii; FamPra.ch 2004 pag. 130). Il Tribunale federale ha lascia­to la questione indecisa (sentenza 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 3c con richiami). Nella fattispecie essa può rimanere tale, ove appena si pensi che a titolo di contributo alimentare l'interes­sata postula, per finire, solo la copertura del proprio fabbisogno minimo (ap­pello, pag. 5 a metà). In definitiva, essa non chiede quindi più di quanto potrebbe esigere nel caso di un matrimonio di corta durata, né il convenuto pretende che prima di sposarsi essa versasse in condizioni economiche ancora più modeste. Ciò premesso, occorre verificare a quanto ammonti tale fabbisogno minimo e quanto manchi eventualmente all'interessata per integrarlo.

 

                                   7.   Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo dell'appellante in fr. 2819.– mensili sommando il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.–), il costo dell'alloggio e le spese accessorie (fr. 1200.–), il premio della cassa malati (fr. 336.–), l'imposta di circolazione e l'assicurazione dell'automobile (fr. 83.–), co­me pure l'onere fiscale (fr. 100.– stimati). L'appellante sostiene che il premio della cassa malati ammonta in realtà a fr. 529.90 mensili, che l'onore fiscale va stimato in fr. 250.– mensili, che le spese d'automobile ascendono a fr. 140.95 mensili e che il contributo AVS da lei dovuto è di fr. 180.– mensili, per un fabbisogno minimo complessivo di fr. 3400.85 mensili. Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.

 

                                         a)   Dal bollettino di versamento relativo al mese di marzo 2005 prodotto in questa sede risulta che il premio della cassa malati corrisponde a fr. 529.90, inclusa l'assicurazione comple­mentare. Il Pretore ha stralciato la quota della complementare senza dare spiegazioni. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare tuttavia che la rinuncia alla copertura comple­mentare si giustifica solo in condizioni finanziarie difficili, e sempre che non sussistano problemi di salute (RDAT I-1999 pag. 207 n. 59 consid. 3). In concreto le condizioni di salute dell'appellante fanno apparire poco avveduta una disdetta dell'assicurazione complementare. Il premio della cassa malati va riconosciuto dunque per intero.

                                              

                                         b)   Quanto all'onere fiscale, l'appellante non si confronta per nulla con l'argomentazione del Pretore, secondo cui la stima di fr. 100.– mensili si ottiene dipartendosi a un reddito annuo di fr. 33 000.– e da deduzioni di fr. 10 000.–. Insufficientemente motivato, sul preteso carico tributario di fr. 250.– mensili l'appello si rivela dunque irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). 

 

                                         c)   Dai costi d'automobile il Pretore ha stralciato la copertura “casco” par­ziale (fr. 53.25: doc. 11), trattandosi – a suo dire – di un'assicurazione sulla sostanza. La motivazione è poco comprensibile, mal scorgendosi come mai non sarebbe ragionevole assicurare tale bene della sostanza. Anche su questo punto l'appello riesce provvisto di buon diritto.

 

                                         d)   Circa il contributo obbligatorio all'AVS, un soggetto invalido e senza attività lucrativa deve notoriamente corrisponderlo (Rep. 1997 pag. 113; art. 10 cpv. 1 LAVS e 28 OAVS, art. 3 cpv. 1 e 1bis LAI, art. 27 cpv. 2 LIPG). Dagli atti si desume che nel 2002 l'interessata versava fr. 721.20 l'anno (doc. L nell'inc. DI.2002.200). Non vi è ragione di escludere perciò l'importo di fr. 60.10 mensili nel fabbisogno minimo di lei.

                                               

                                         e)   In definitiva, il fabbisogno minimo della convenuta ammonta a fr. 3131.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio e spese accessorie fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 529.90, imposta di circolazione e assicurazione dell'automobile fr. 141.–, contributo AVS fr. 60.10, imposte stimate fr. 100.–).

 

                                   8.   Resta da esaminare se e in che misura l'appellante possa provvedere da sé al proprio “debito mantenimento”. Ora, le possibilità di reinserimento professionale di un coniuge vanno considerate in funzione dell'età, dello stato di salute, della formazione, del lasso di tempo durante il quale il coniuge in questione è rimasto assente dal mondo del lavoro e della situazione sul mercato dell'impiego. La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio che, oltre i 45 anni d'età, non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rimandi). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale avendo sottolineato come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). In una recente sentenza, nondimeno, esso ha precisato che, ove un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro per lungo tempo e abbia superato ormai i 45 anni, sus­siste una presunzione di fatto refragabile che egli non possa più reinserirsi nel circuito lavorativo (sentenza 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 129 III 481).

 

                                         a)   Dagli atti risulta che l'appellante (48 anni al momento del divorzio) si è diplomata nel 1978 all'__________ “__________” di __________ e ha esercitato come bambinaia fino al 1981, quando ha iniziato una formazione nel settore bancario. Da allora ha lavorato per alcuni istituti di credito, prima a __________ e poi a __________ come assistente al back offi­ce. Sposatasi il 26 novembre 1994, essa ha smesso di lavorare alla fine di quell'anno (doc. 9). Durante la comunione do­mestica essa non ha svolto attività lucrativa, salvo aprire nell'aprile del 2002, poco più di sei mesi prima della separazione effettiva, un atelier di ceramica a __________ (doc. C). Non è dato di sapere a quando risalga l'invalidità al 50% né quale sia la causa dell'affezione, l'appello limitandosi ad accennare vagamente a problemi alla schiena (pag. 4 a metà). Il 27 giugno 2003 consta essere subentrata per di più un'inabilità lucrativa del 100% a tempo indeterminato per malattia (certificato medico del dott. __________: doc. 7).

 

                                         b)   Per quanto eccede il 50% dell'abilità lucrativa non parrebbero sussistere, invero, ostacoli permanenti all'esercizio di un'attività. Il problema è che, essendosi occupata per otto anni del­la casa e della famiglia, l'interessata è rimasta lontana dalla formazione professionale e dal mondo del lavoro. Che la sua formazione di impiegata di banca sia ancora di qualche pregio sull'attuale mercato dell'impiego appare dubbio. Sia come sia, incombeva all'attore rendere verosimile la possibilità di un reinserimento al 50% nel settore bancario o parabancario o, se non altro, indicare quale altra attività al 50% potrebbe concretamente intraprendere la convenuta (46 anni al momento della litispendenza). Nulla egli ha allegato.

 

                                         c)   Nelle condizioni predette le entrate di cui la convenuta dispo­ne ammontano a fr. 1988.– mensili costituiti dalla rendita AI di fr. 937.– e dalla rendita previdenziale di fr. 1051.– mensili (doc. T e U nell'inc. DI.2000.200, richiamato). Dalla liquidazione del regime dei beni, poi, essa otterrà solo fr. 2713.50. Ne segue che per coprire il proprio fabbisogno minimo l'appellante abbisogna di fr. 1143.– mensili. Certo, nell'aprile del 2002 essa ha aperto un atelier di ceramica a __________ (doc. C). Se non che – come l'attore ammette (osservazioni all'appello, pag. 3) – tale attività non rende nulla e tutto si ignora sulla presumibile redditività a medio o a lungo termine. Né l'attore ha indicato, almeno per ordine di grandezza, quanto potrebbe fruttare un'attività del genere nella zona.

                                          

                                   9.   L'interrogativo è ancora di sapere quanto l'attore sia in grado di erogare alla convenuta, avendo egli il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami). Occorre quindi verificare gli introiti e il fabbisogno minimo di lui, che il Pretore ha completamente trascurato.

 

                                         a)   Per quel che concerne il reddito, dopo il pensionamento intervenuto il 1° agosto 2004 l'interessato percepisce una rendita AVS di fr. 2110.– mensili (doc. D) e una pensione di fr. 920.– (doc. E). Prima le sue entrate ammontava­no ad almeno fr. 7763.– mensili (riassunto scritto del 10 marzo 2003 nell'inc. DI.2002.200, richiamato), ma la rendita del “secondo pilastro” è verosimilmente inferiore a quella intera d'invalidità riscossa in precedenza, l'interessato risultando affiliato a una cassa pensione solo dal 1994 (doc. E). D'altro lato nel 2005 sono giunte a scadenza due assicurazioni sulla vita (“terzo pilastro b”), di complessivi fr. 140 000.– (doc. D nell'inc. DI.2002.200, richiamato). Simile capitale, cui vanno aggiunti fr. 84 000.– di titoli (doc. D e 6 nell'inc. DI.2002.200, richiamato) non fruttano tuttavia più di fr. 400.– mensili (2% in media: RtiD I-2005 pag. 774). Quanto alla sostanza immobiliare, l'attore possiede un immobile a __________ (particella n. 1582) e uno a __________ (particella n. 1356), ma – per ammissione dell'appellante – tali fondi non producono reddito (appello, pag. 3). Dalla __________, infine, l'attore non riceve più nulla dal 1995 (doc. F). In tali circostanze il reddito di lui può essere accertato in fr. 3430.– mensili.

                                         b)   Quanto al fabbisogno minimo, nella petizione (pag. 5) l'attore l'ha indicato in fr. 5343.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari fr. 1283.–, spese accessorie fr. 725.–, premio della cassa malati fr. 610.–, imposta di circolazione e assicurazione dell'automobile fr. 244.–, contributi fr. 180.–, onere fiscale fr. 1200.–). Il minimo esistenziale del diritto esecutivo e il premio cassa malati, documentato, sono legittimi. In merito agli oneri ipotecari gravanti l'immobile di __________, dagli atti risulta solo un pagamento per fr. 610.– mensili (doc. D nell'inc. DI.2002.200, richiamato), dal quale non v'è ragione di scostarsi.

 

                                               Per quel che è delle spese accessorie, la media indicata dall'attore comprende “fr. 2124.– riscaldamento forfait, fr. 886.– abbonamento spazzacamino e bruciatore, fr. 1115.– luce for­fait, fr. 2900.– giardino forfait e fr. 1677.– assicurazioni forfait”. In realtà i costi del riscaldamento non figurano agli atti e non possono essere stimati più di fr. 250.– mensili, compresa la manu­tenzione del bruciatore e il costo dello spazzacamino, (doc. 4 nell'inc. DI.2002.200, richiamato). L'elettricità domestica rientra invece nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto I). I costi di manutenzione del giardino risultano di fr. 75.– mensili (doc. 5 nell'inc. DI. 2002.200, richiamato). Delle assicurazioni, di cui tutto si ignora, non possono essere riconosciuti premi che eccedano equamente fr. 100.– mensili. In sintesi le spese accessorie ascendono pertanto a fr. 425.– mensili.

 

                                               I costi d'automobile, in mancanza di ogni indicazione, possono essere riconosciuti solo fino a concorrenza di quanto si è inserito nel fabbisogno minimo della convenuta, ovvero fr. 201.– mensili (sopra, consid. 7c). L'onere fiscale di fr. 1200.– è quello del biennio 2001/02 riferito a entrambi i coniugi (doc. 6 nell'inc. DI. 2002.200, richiamato). Dopo la separazione e il pensionamento, in difetto di ogni precisazione e per cauto apprezzamento si può supporre che con le rendite percepite e l'attuale sostanza comportino un onere tributario di circa fr. 500.– mensili (calcolatori d'imposta in: ‹www.ti.ch/fisco›). Quanto al contributo AVS, con il compimento del 65° anno di età l'obbligo decade (art. 3 LAVS).

 

                                               In definitiva, il fabbisogno minimo dell'attore può essere stabilito in fr. 3386.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari fr. 610.–, spese accessorie fr. 425.–, premio della cassa malati fr. 610.–, imposta di circolazione e assicurazione dell'automobile fr. 141.–, onere fiscale fr. 500.– stimati).

 

                                10.   Se ne conclude che, con entrate di fr. 3430.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3386.– mensili, l'attore non ha alcun agio apprezzabile per versare contributi di mantenimento. Sta di fatto che, come si è visto, egli dispone di sostanza mobiliare per almeno fr. 224 000.– (sopra, consid. 9a) e nulla gli garantisce il diritto di conservarla intatta (se non per il suo sostentamento a lungo termine: DTF 129 III 9 consid. 3.1.2; RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4 con riferimento; Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, in: AJP/PJA 1993 pag. 904). Tanto meno ove si pensi che, priva di sostanza, dopo il divorzio la convenuta si troverà a vivere nel­l'indigenza, non avendo mezzi sufficienti per coprire il proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 8c).

 

                                         Tutto ponderato, per finanziare il proprio fabbisogno minimo dopo il divorzio l'interessato dovrà attingere al capitale nella misura di fr. 400.– mensili (sopra, consid. 9a). Rapportando tale prelievo sull'arco di diciotto anni, corrispondenti approssimativamente all'aspettativa media di vita di un uomo sessantasettenne (17.26 anni: Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, 5ª edizione, Zurigo 2001, pag. 448, tavola 42), gli occorreranno per il sostentamento personale complessivi fr. 86 400.–. Ciò gli lascia fr. 137 600.– con cui integrare il fabbisogno minimo della moglie per una decina d'anni. È vero che l'aspettativa di vita della moglie è ben più lunga. È altrettanto vero però che costei non può pretendere di gestire a vita un atelier senza mai ricavare nulla. Essa medesima non esclude del resto che, prima o poi, il commercio le renderà almeno fr. 1000.– mensili. Avviato nell'aprile del 2002, nella peggiore delle ipotesi dopo una decina d'anni dal divorzio il negozio dovrà essere in grado di fornire all'interessata quanto basta per coprire il fabbisogno minimo. Formulare una prognosi più favorevo­le sulla scorta dei laconici dati agli atti (e in mancanza di qualsiasi allegazione da parte dell'attore) non è possibile. Dovesse ad ogni modo l'atelier fruttare un reddito apprezzabile (sia pure inferiore a fr. 1000.– mensili) prima di allora, l'attore potrà sempre far capo a un'azione di modifica e chiedere la riduzione o la soppressione del contributo (art. 129 cpv. 1 CC). Per concludere, dunque, l'appello va accolto entro tali limiti.

                                     

                                11.   La tassa di giustizia e le spese seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un contributo alimentare, ma non nella misura richiesta, e soccombe sulla liquidazione del regime dei beni. Equitativamente si giustifica perciò di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. L'esito del giudizio

                                         odierno imporrebbe anche una modifica del dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede, data la preponderante soccombenza dell'attore. La convenuta però non ha dichiarato di appellare il dispositivo n. 7 della sentenza pretorile, né tale volontà emerge dai motivi del ricorso (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). Poco importa che l'indirizzo giurisprudenziale più recente consista nell'attribuire d'ufficio ripetibili a una parte vittoriosa debitamente patrocinata, salvo tacita rinuncia (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 150 CPC; in appello: I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2001, consid. 10). Trattandosi di far modificare un'indennità per ripetibili fissata dal Pretore, occorre impugnarne il dispositivo (cfr. I CCA, sentenza 11.2002.109 del 21 ottobre 2003, consid. 11). In concreto oneri e ripetibili di prima sede rimangono dunque invariati.

 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AO 1 verserà a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1140.– fino al 31 marzo 2015.

                                         Il dispositivo n. 2.1 rimane invariato. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragioni di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria