Incarto n.
11.2005.39

Lugano

30 marzo 2005/rgc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.39 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 7 aprile 2003 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato da  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata da  PA 2 );

 

giudicando ora sui decreti cautelari del 28 febbraio 2005 con cui il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per la convenuta e ha adattato la trattenuta dallo stipendio del marito (inc. DI.2004.128);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 marzo 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 28 febbraio 2005 in materia di contributo di mantenimento dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 marzo 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare in materia di trattenuta di stipendio emesso dal Pretore quello stesso giorno;

 

                                         3.   Se devono essere accolte le richieste di assistenza giudiziaria contestuali agli appelli;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1946) e AP 1 (1950) si sono sposati a __________ il 21 dicembre 1974. Dal matrimonio sono nate T__________ e M__________, ora maggiorenni. Il marito è montatore di linee alle dipendenze delle __________ di __________. La moglie, che prima del matrimonio lavorava come impiegata per la __________ di __________, non ha più svolto attività lucrativa dopo di allora. I coniugi si sono separati nel 1998, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniu­gale per trasferirsi in un appartamento a __________.

 

                                  B.   In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 18 novembre 2002 da AO 1, con sentenza del 18 luglio 2003 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 2395.– mensili dal 1° novembre 2002 e con decreto di quello stesso giorno ha ordinato al Comune di __________ la trattenuta di tale importo dallo stipendio del marito, da riversare direttamente alla moglie. Un appello presentato il 29 luglio 2003 da AO 1 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera con sentenza del 19 febbraio 2004 (inc. 11.2003.105). Nel frattempo, il 7 aprile 2003 AO 1 ha promosso un'azione unilaterale di divorzio, attualmente in fase istruttoria.

 

                                  C.   Il 15 giugno 2004 AO 1 si è rivolto al Pretore per ottenere la riduzione del contributo in favore della moglie a fr. 1338.– mensili dal 1° gennaio al 30 luglio 2004 e a fr. 828.50 mensili in seguito, come pure la revoca della trattenuta di stipendio. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere, in specie, di essere

                                         inabile al lavoro per motivi di salute da quasi un anno, sicché dal 1° agosto 2004 il datore di lavoro gli avrebbe versato solo l'80% dello stipendio di base. All'udienza del 20 settembre 2004, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere

                                         l'istanza. Non essendovi altre prove da assumere, il dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante e in tale occasione le parti hanno ribadito il loro punto di vista.

 

                                  D.   Statuendo il 28 febbraio 2005, il Pretore ha parzialmente accol­to l'istanza e ha ridotto dal 1° settembre 2004 il contributo provvisionale per AP 1 a fr. 971.10 mensili, senza riscuotere oneri processuali. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con separato decreto del giorno stesso il Pretore ha poi adattato la trattenuta di stipendio.

 

                                  E.   Contro la riduzione provvisionale del contributo alimentare e contro l'adattamento della trattenuta di stipendio AP 1 è insorta con due appelli dell'11 marzo 2005 per ottenere che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, l'istanza del marito sia respinta o, in subordine, che il contributo di mantenimento per lei sia fissato in fr. 2087.70 mensili dal 1° settembre 2004 al 31 marzo 2005 e in fr. 2395.– mensili dopo di allora, con relativa modifica della trattenuta di stipendio. Gli appelli non hanno formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                   I.   Sull'appello in materia di contributo alimentare

                                     

                                   1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale ordinate prima di una causa di divorzio rimangono in vigore finché non siano sostituite da misure provvisionali (DTF 129 III 61 consid. 2, 119 II 314 in fine; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324 n. 789). Esse possono sempre essere mo­dificate, sia quando siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, sia quando le previsioni formu­late in base alla situazione di quel mo­men­to non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, sia quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze determinanti (cfr., in materia di decreti cautelari, Leuenberger in: Schwenzer, Praxis­kommentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 15 segg. ad art. 137 CC; Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I,

                                         2ª edizione, n. 15 ad at. 137 CC). A tal fine poco giova sapere se l'istante potesse far valere prima la causa di modifica: decisivo è sapere se, per il lasso di tempo successivo all'istanza, il cambia­mento invocato sia rilevante e duraturo.

 

                                   2.   Il Pretore ha accertato che dal 1° settembre 2004 l'istante riceve solo il 75% del salario a causa di un'inabilità lavorativa, di modo che il guadagno di lui si è ridotto da fr. 5670.– a fr. 3946.70 mensili. Quanto alla moglie, essa non risultava avere migliorato il proprio reddito. E siccome i fabbisogni minimi delle parti erano rimasti invariati, il Pretore ha constatato un ammanco nel bilancio mensile. Di conseguenza egli ha lasciato all'istante l'equivalente del suo fabbisogno minimo (fr. 3075.60 mensili) e ha ridotto il con­tributo mensile per la convenuta a fr. 971.10 dal 1° settembre 2004.

 

                                   3.   L'appellante sostiene che l'inabilità lavorativa del marito non è un fatto nuovo, poiché tali problemi di salute erano già noti almeno un anno prima che il coniuge presentasse l'istanza. Ciò non giustificava quindi una modifica dell'assetto adottato nel quadro della procedura a tutela dell'unione coniugale. Per di più – essa sog­giunge – l'attuale situazione del marito non è durevole, né la diminuzione di reddito importante.

 

                                         a)   Tra i coniugi pende dal 7 aprile 2003, come detto, un'azione di divorzio. La modifica litigiosa non è retta quindi dall'art. 179 cpv. 1 CC, bensì dall'art. 137 cpv. 2 CC. E decisivo è, come si è spiegato (consid. 1), che le circostanze siano mutate in maniera rilevante e duratura rispetto al momento in cui ha statuito il giudice a protezione dell'unione coniugale. A nulla rileva che l'istante abbia indugiato nel postulare la riduzione del contributo. Il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non si preclude, per ciò solo, il diritto alla riduzione del contributo alimentare dovuto all'altro coniuge. Perde, di regola, il diritto di recuperare quanto versato nel frattempo, giacché la modifica può intervenire solo a valere dalla presentazione dell'istanza (cfr., in materia di decreti cautelari, Rep. 1996 pag. 123; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 14 ad art 137 CC; Gloor, op. cit., n. 15 ad art. 137 CC).

 

                                         b)   In concreto, come accertato dal Pretore, dal 1° settembre 2004 il guadagno dell'istante è diminuito da fr. 5670.– mensili a fr. 3946.70 per ragioni di salute. Ora, contrariamente a quanto l'appellante sostiene, una riduzione di tale indole è di peso già per il fatto che, dovesse continuare a versare il contributo originario, il marito si vedrebbe ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo. Del resto, come ha confermato il dott. __________, l'interessato è stato operato di ernia discale lombare ed è oggi completamente inabile al lavoro (audizione del 27 gennaio 2005: verbali, pag. 16), al punto che risulta avere finanche sollecitato una rendita invalidità. Nell'ipotesi in cui egli ricuperasse la sua capacità lucrativa, l'appellante potrà sempre chiedere un aumento del contributo provvisionale. Non si può dire tuttavia che, così come stanno le cose, non sia intervenuto un mutamento verosimilmente duraturo e rilevante.

 

                                         c)  Si aggiunga che, contrariamente a quanto l'appellante asserisce, nell'ambito della precedente procedura di appello il marito non avrebbe potuto far valere con successo un peggioramento del suo stato di salute. In appello vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2), salvo qualora si applichi il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, ciò che non era il caso in concreto. Per quel che sarebbe stato di

                                              un'eventuale restituzione in intero giusta l'art. 138 CPC, in appello essa non sarebbe potuta entrare in linea di conto (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 138). Infondato, anche al riguardo, l'appello è destinato al'insuccesso.

 

                                   4.   In subordine l'appellante chiede che il contributo litigioso sia ridotto a soli fr. 2087.70 mensili dal 1° settembre 2004 al 31 marzo 2005 e riaumentato a fr. 2395.– mensili in seguito. A suo parere, ove si ammettesse la riduzione del reddito del marito occorre rivedere anche il di lui fabbisogno, alcune voci non più giustificandosi alla luce delle intervenute ristrettezze (imposte, spese di trasferta e tassa rifiuti). Inoltre essa sottolinea che il reddito del coniuge non ammonta a fr. 3946.70 mensili, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 4087.50, cui vanno aggiunti fr. 500.– percepiti dall'istante come allenatore di una squadra di calcio.

 

                                         a)   Per quanto attiene ai fabbisogni minimi, appurato che nessuno postulava aggiornamenti, il Pretore ha ripreso quelli considerati nella sentenza del 18 luglio 2003, confermati da questa Camera (consid. 6 e 8). Ne segue che le contestazioni addotte in questa sede dall'appellante sono nuove, e come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Che l'interessata possa far valere ulteriormente siffatte argomentazioni davanti al Pretore nulla muta al proposito.

 

                                         b)   Circa il reddito del marito, dall'ultimo certificato di salario agli atti (settembre 2004) risulta uno stipendio di fr. 3643.10 netti mensili (doc. L). Cumulata la quota di tredicesima e il guadagno accessorio conseguito come allenatore di calcio, il guadagno complessivo ascende a fr. 4046.70 mensili. Certo, nell'istanza del 15 giugno 2004 l'interessato si era dipartito da un reddito di fr. 4070.50 mensili (pag. 4), ma ciò si riconduceva manifestamente alla fallace convinzione di vedersi ridurre lo stipendio (dal settembre del 2004) del 20%, non del 25% (deposizione __________, del 20 settembre 2004: verbali, pag. 14). Quanto al reddito accessorio, è vero che __________, presidente del __________, ha dichiarato di versare all'interessato fr. 6000.– a stagione (deposizione del 24 marzo 2004: verbali, pag. 7). A parte il fatto però che la stagione comprende soli 10 mesi, l'istante riversa una parte del compenso a due suoi collaboratori (fr. 200.–  a testa: deposizioni __________ e __________, del 24 marzo 2004: verbali, pag. 5 e 6). Ne discende che, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, quanto stimato dal Pretore per tale attività (fr. 100.– mensili) resiste alla critica.

 

                                   II.   Sull'appello in materia di trattenuta di stipendio

 

                                   5.   Accolta parzialmente l'istanza volta alla riduzione del contributo alimentare, il Pretore ha adattato il 28 febbraio 2005 la trattenuta dallo stipendio del debitore. L'appellante si limita a far valere che, fosse accolto il suo appello contro la riduzione del contributo, anche la trattenuta va modificata di conseguenza. Se non che, come si è appena illustrato, l'appello in questione è destinato al rigetto. Il postulato adeguamento della trattenuta di stipendio diviene così senza oggetto.

 

                                  III.   Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria

 

                                   6.   Gli oneri processuali dei giudizi odierni seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui gli appelli non sono stati intimati e non hanno causato costi presumibili. Le richieste di assistenza giudiziaria presentate dall'appellante non possono essere accolte. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, invero, nei casi in rassegna difettava sin dall'inizio ai ricorsi il requisito cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non sono stati intimati alla controparte. Della situazione dell'appellante si tiene conto ad ogni modo, rinunciando – in via del tutto eccezionale – al prelievo di tasse e spese.                               

 

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello in materia di contributi alimentari è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   L'appello in materia di trattenuta di stipendio è dichiarato senza oggetto e la procedura è stralciata sai ruoli.

 

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Le richieste di assistenza giudiziaria sono respinte.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

–   ;

  .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria