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Incarto n. |
Lugano 28 febbraio 2006/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2003.00017 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 30 gennaio 2003 da
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AA 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall' PA 2 ); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 dicembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 4 febbraio 2005 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1964) e AA 1 (1964) si sono sposati a __________ il 29 maggio 1992. Dal matrimonio è nato E__________, il 29 giugno 1994. Il marito è direttore della __________ di __________, azienda attiva nel settore della produzione televisiva e multimediale, di cui è presidente del consiglio di amministrazione. La moglie, docente di attività creative, lavora a tempo parziale alle scuole elementari consortili di __________ e alla scuola media di __________. I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 2003, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi, con il figlio, in un appartamento nello stesso Comune.
B. Il 30 gennaio 2003 AA 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere ¿ già in via provvisionale ¿ l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare per sé di fr. 3100.¿ mensili dal 1° gennaio 2003 e uno per E__________ di fr. 1340.¿ mensili (incluso l'assegno familiare). Statuendo inaudita parte il 6 febbraio 2003, il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha affidato il figlio alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare dal febbraio del 2003 un contributo alimentare di fr. 3000.¿ mensili complessivi per moglie e figlio.
C. Alla discussione del 28 febbraio 2003 la procedura è stata sospesa in vista di un componimento amichevole. Riattivata la causa su richiesta dell'istante, all'udienza del 24 aprile 2003 le parti hanno prodotto un ¿accordo cautelare transitorio¿ che disciplinava, oltre al diritto di visita, l'impegno del marito a versare dal mese di aprile al mese di agosto 2003 un contributo alimentare di complessivi fr. 3600.¿ mensili e quello della moglie di aumentare la sua capacità di guadagno. Il Pretore ha omologato tale assetto in calce al verbale d'udienza e ha nuovamente sospeso la procedura.
D. Fallite le trattative, all'udienza del 19 settembre 2003, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere separati, ha rivendicato l'affidamento congiunto del figlio E__________ o ¿ in subordine, ove questi fosse stato affidato alla madre ¿ il diritto di affiancare alla moglie una persona con formazione specialistica per coadiuvarla nei compiti educativi e nella gestione del diritto di visita, ha postulato l'estensione del suo diritto di visita e ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, offrendo solo un contributo di fr. 1100.¿ mensili (incluso l'assegno familiare) per E__________. Ribadite le rispettive posizioni dopo un secondo scambio di allegati, all'udienza del 23 ottobre 2003, indetta per il seguito della discussione, le parti hanno mantenuto le loro domande. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a presentare atti scritti. Nel proprio memoriale, del 5 agosto 2004, AP 1 ha riaffermato la sua posizione. La moglie è rimasta silente.
E. Statuendo il 21 dicembre 2004, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato E__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2323.30 mensili per la moglie dal febbraio del 2003 all'agosto del 2004, ridotti a fr. 1923.30 mensili in seguito, e uno di fr. 1037.¿ mensili per E__________ (oltre l'assegno familiare). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.¿, sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.¿ per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 3 gennaio 2005 nel quale chiede che ¿ previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso ¿ il contributo alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 2205.95 mensili dal febbraio all'agosto del 2003 e soppresso in seguito o, in subordine, ridotto a fr. 2205.95 mensili dal febbraio all'agosto del 2003, a fr. 1755.95 mensili dal settembre del 2003 all'agosto del 2004 e a fr. 1455.95 mensili da allora in poi. Con decreto del 10 gennaio 2005 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2005 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo postula l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 2810.50 mensili dal febbraio del 2003 all'agosto del 2004, a fr. 2440.25 mensili dal settembre del 2004 al gennaio del 2005 e a fr. 2722.75 mensili in seguito, come pure un aumento di quello per il figlio a fr. 1627.50 (assegni familiari inclusi). Con osservazioni del 7 marzo 2005 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo. Il 24 marzo 2005 AA 1 ha introdotto un ¿commento alle osservazioni 7 marzo¿.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce ¿ tra l'altro ¿ i ¿contributi pecuniari¿ dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). L'ammontare dei ¿contributi pecuniari¿ tra i coniugi si calcola dividendo l'eccedenza mensile ¿ di regola a metà ¿ una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco, il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413).
2. Litigiosi rimangono in concreto i contributi alimentari per moglie e figlio. Al riguardo il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 8666.65 netti mensili (senza gli assegni familiari) e il fabbisogno minimo di lui in fr. 4015.¿ mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.¿, locazione fr. 1650.¿, premio della cassa malati fr. 245.¿, indennità per pasti fuori casa fr. 220.¿, imposte fr. 800.¿). Quanto alla moglie, egli ha accertato un reddito di fr. 2000.¿ netti mensili fino all'agosto del 2004 e di fr. 2800.¿ mensili in seguito a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3032.¿ mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.¿, locazione fr. 903.¿ [già dedotta la quota che rientra nel fabbisogno in denaro del figlio], indennità di trasferta fr. 200.¿, premio della cassa malati fr. 229.¿, imposte fr. 450.¿). Il fabbisogno in denaro di E__________ è stato valutato in fr. 1037.¿ mensili. Constata un'eccedenza di fr. 2582.65 mensili dal febbraio del 2003 all'agosto del 2004 e di fr. 3382.65 in seguito, il Pretore ha posto a carico del convenuto un contributo alimentare per la moglie di fr. 2323.30 mensili dal febbraio del 2003 all'agosto del 2004 e di fr. 1923.30 dopo di allora, oltre a uno per il figlio di fr. 1037.¿ mensili più l'assegno familiare.
I. Sull'appello principale
3. L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere computato alla moglie, dal settembre del 2003 all'agosto del 2004, invece del reddito effettivo di fr. 2000.¿ mensili, un guadagno ipotetico di almeno fr. 3000.¿/3200.¿ mensili. Fa valere che costei, non avendo profuso sforzi per estendere la sua attività, ha disatteso quanto pattuito con l'accordo cautelare del 24 ottobre 2003 e che, dovendosi ritenere durevole la separazione, il contributo alimentare va calcolato secondo i criteri previsti dopo il divorzio. Il Pretore, accertato che la situazione finanziaria dei coniugi permetteva di sopperire alle spese di due economie domestiche e che la moglie doveva occuparsi ancora di un figlio minore di 10 anni, ha escluso una capacità di guadagno più elevata di quella effettiva. Nondimeno, dal settembre del 2004 egli le ha imputato un reddito da attività lucrativa al 50% di fr. 2800.¿ mensili, corrispondenti allo stipendio di una docente di scuola elementare.
a) Gli art. 163 segg. CC disciplinano il mantenimento della famiglia anche dopo la fine della vita in comune. La questione del sostentamento continua dunque a essere regolata da tali norme non solo in una procedura a tutela dell'unione coniugale, ma anche in una causa di divorzio (o di separazione). E le misure prese a tal fine dal giudice a tutela dell'unione coniugale o ¿ in pendenza di causa ¿ dal giudice del divorzio sono per principio le stesse, tant'è che in materia di divorzio l'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC richiama esplicitamente le disposizioni a tutela dell'unione coniugale. Il problema di sapere se e in che misura il coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, va risolto di conseguenza secondo i medesimi criteri (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).
b) Nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o ¿ almeno provvisoriamente ¿ a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro. Trattandosi poi di misure provvisionali in pendenza di divorzio occorre por mente al fatto che durante una causa di stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica che il coniuge professionalmente inattivo ¿ o attivo solo a tempo parziale ¿ è chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).
c) Per quanto riguarda le misure a protezione dell'unione coniugale in particolare, la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che il giudice fissa il ¿contributo pecuniario¿ di un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) fondandosi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che, ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente inattivo ¿ o attivo solo a tempo parziale ¿ assume maggiore importanza (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti).
d) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 29 maggio 1992. Fino al 2000 si ignora se la moglie abbia esercitato un'attività lucrativa. Risulta solo che essa ha tenuto corsi per adulti tra il 1997 e il 2003 su incarico del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (doc. 12, 31; doc. richiamati I), corsi di profilassi dentaria nel 1997 per le scuole comunali di __________ (54 ore di lezione: deposizione __________: verbale del 20 novembre 2003 e doc. 14) e ha collaborato tra il 1997 e il 2000 con ¿__________¿ di __________, dove ha guadagnato circa fr. 80.¿ mensili nel 1999 (doc. 13), fr. 55.¿ nel 2000 (doc. 13) e fr. 30.¿ nel 2002 (doc. 32). Dal 2000 essa lavora a tempo parziale (25%) come docente di attività creative alla scuola elementare consortile di __________ (doc. M, R e 30) e dal settembre del 2003 insegna anche alla scuola media di __________ con un grado d'occupazione del 14.81% (doc. S), passato nel 2004 al 21.43% (stipendio del settembre 2004).
e) Ciò premesso, il riparto dei ruoli su cui si sono accordati i coniugi era quello per cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno, mentre la moglie si sarebbe occupata della casa e della famiglia, lavorando accessoriamente inoltre a tempo parziale. Tale suddivisione dei compiti è rimasta invariata fino alla separazione di fatto. Nelle condizioni descritte l'appellante avrebbe dovuto, prima di imputare alla moglie un reddito ipotetico, rendere verosimile cumulativamente che per finanziare due economie domestiche separate non basta attingere all'eccedenza o ¿ almeno provvisoriamente ¿ a sostanza accumulata durante la vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastano per coprire i costi di tali economie domestiche separate, nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze. Nella misura in cui crede di poter applicare i criteri dell'art. 125 nell'ambito dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC (appello pag. 5 e 6), l'appellante adombra speculazioni che cadono nel vuoto.
f) Nel caso in esame il bilancio familiare rivela, come si vedrà oltre (consid. 13), una consistente eccedenza già con il reddito effettivo alla moglie. Pretendere che quest'ultima estenda la sua attività lucrativa in condizioni del genere nel quadro di misure protettrici dell'unione coniugale è fuori discorso, la situazione familiare dovendo essere modificata il meno possibile.
4. Sempre per quanto riguarda il reddito della moglie, l'appellante non contesta quello da lei conseguito fino all' agosto del 2003 (fr. 2000.¿ mensili netti). Rileva però che dal settembre del 2003 essa lavora non solo alla scuola elementare consortile di __________, ma anche alla scuola media di __________, sicché ai fr. 2000.¿ mensili occorre aggiungere fr. 900.¿ dal settembre del 2003 e fr. 1500.¿ mensili dal settembre del 2004.
Nella fattispecie, trattandosi di una lavoratrice dipendente, decisivo è ¿ di regola ¿ lo stipendio netto percepito al momento del giudizio (RtiD 2004-I pag. 595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari se costituiscono un'entrata regolare. In concreto risulta dal fascicolo processuale che dal febbraio del 2003 la Delegazione scolastica consortile di __________ versa all'istante uno stipendio di fr. 1670.¿ mensili (compresa la quota tredicesima: doc. R ed
estratti del conto privato dell'istante presso la __________ dal 2000 al 2003: richiamo IV). Per le ore prestate alla scuola media di __________ l'interessata ha ricevuto inoltre fr. 1005.¿ mensili tra il settembre del 2003 e l'agosto del 2004 (compresa la quota tredicesima: doc. S) e fr. 1510.¿ mensili dopo di allora (compresa la quota tredicesima: conteggio di stipendio allegato alla lettera 4 ottobre 2004 dell'avv. __________). Quanto al guadagno conseguito impartendo corsi per adulti, l'istante ha ricevuto fr. 580.95 nel 2003 (richiamo I) e fr. 500.¿ nel 2004 (interrogatorio formale del 24 maggio 2004, risposta n. 7). In definitiva il reddito della moglie va dunque accertato in fr. 2000.¿ mensili tra il febbraio e l'agosto del 2003, come da lei ammesso (appello adesivo, pag. 7), in fr. 2725.¿ mensili tra il settembre del 2003 e l'agosto del 2004 e in fr. 3230.¿ mensili dopo di allora.
5. Secondo l'appellante l'agire della moglie configurerebbe un abuso di diritto poiché, non avendo esteso la propria attività, essa ha violato l'accordo cautelare prodotto all'udienza del 24 ottobre 2003. E siccome dal 1° settembre 2003 essa, pur avendo la possibilità, non ha aumentato le sue entrate, sarebbe iniquo riconoscerle un contributo alimentare dopo di allora. In realtà giova rammentare che il diritto al contributo può essere negato solo per abuso, in casi eccezionali da ravvisare con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo in abusi di carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare dopo anni, pur essendo stato in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti in altro modo (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 34 ad art. 137 CC; Bräm/Hasenböhler, in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 13 segg. ad art. 163 CC), ciò che in concreto non si riscontra. Si aggiunga che, comunque sia, dal settembre del 2003 l'interessata ha aumentato la propria attività lucrativa e assolve nella misura delle proprie forze l'obbligo di mantenimento che le incombe. Nelle circostanze descritte la tesi dell'appellante non merita ulteriore disamina.
6. Il marito sostiene dipoi che il calcolo del contributo cautelare secondo il riparto a metà dell'eccedenza non può applicarsi sistematicamente, ma deve tenere conto del fatto che ¿ come in concreto ¿ la moglie può provvedere da sé al proprio sostentamento. L'asserto non può lontanamente essere seguito. Sebbene il legislatore non imponga un solo e unico metodo per definire il contributo dovuto dovuto al coniuge durante il matrimonio, la giurisprudenza decennale di questa Camera si attiene alla ripartizione paritaria dell'eccedenza che rimane una volta dedotto dal reddito globale della famiglia il fabbisogno dei coniugi e quello dei figli minorenni. Simile metodo è pacificamente conforme al diritto federale (DTF 126 III 9 consid. 3c, 119 II 314, 114 II 26; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Al riparto a metà dell'eccedenza si può derogare solo ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Il Tribunale federale ha precisato invero che un'altra eccezione si impone qualora uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni se il fabbisogno di questi ultimi non è stato calcolato indipendentemente e separatamente da quello del genitore affidatario (DTF 126 III 8). Ciò non è il caso tuttavia nella fattispecie. In altri termini, per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza il contributo spettante alla moglie dovrebbe comportare ¿ in altri termini ¿ una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avuto durante la comunione domestica (DTF 121 I 97 consid. 2, 119 II 314 consid. 4a pag. 317, 115 II 424 consid. 3). Incombeva al marito allegare e rendere verosimili ipotesi simili, il che nel caso specifico fa assoluto difetto.
7. Per quel che riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che gli si riconoscano fr. 1250.¿ mensili per il minimo esistenziale e fr. 329.70 per il premio della cassa malati. La prima richiesta è infondata. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che l'importo di fr. 1250.¿ previsto per genitori ¿monoparentali con obblighi di mantenimento¿ va applicato solo ai genitori cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 26 n. 11; I CCA, sentenza inc. 11.2003.39 del 30 dicembre 2004, consid. 4a), mentre in concreto l'appellante, pur conservando l'autorità parentale, non ha l'affidamento del figlio. La seconda richiesta dell'appellante è provvista invece di buon diritto. Dagli atti si evince invero che il premio della cassa malati da lui pagato comprende non solo la copertura di base obbligatoria (fr. 245.¿ mensili: doc. 28), ma anche una polizza complementare (circa fr. 85.¿ mensili: doc. 22, 2° foglio). Considerato che i coniugi hanno il diritto di mantenere ¿ in linea di principio ¿ il tenore di vita avuto durante la vita in comune e che la rinuncia a un'assicurazione complementare si giustifica solo in condizioni finanziarie difficili (RDAT 1999-I pag. 204), ciò che non è il caso in concreto, non sussistono ragioni per non riconoscere tale costo. Il fabbisogno dell'interessato ammonta, in ultima analisi, a fr. 4100.¿ mensili.
II. Sull'appello adesivo
8. L'istante ha introdotto il 24 marzo 2005 un ¿commento alle osservazioni¿ di controparte. Ora, gli art. 307 segg. CPC non prevedono un doppio scambio di allegati in secondo grado, sicché l'appellante adesiva non può replicare alle osservazioni della controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 314). Ne segue che il memoriale in questione va dichiarato irricevibile.
9. I documenti prodotti dall'istante con l'appello adesivo e dal convenuto con le osservazioni al memoriale avversario non sono ricevibili, nelle protezioni dell'unione coniugale continuando a valere in seconda sede il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.136 del 21 dicembre 2005, consid. 6), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto i nuovi documenti, tutti successivi alla sentenza del Pretore, sono volti unicamente a rendere verosimile l'aumento del fabbisogno minimo della moglie e la riduzione del reddito conseguito dal marito), il che non gioverebbe al contributo alimentare per il figlio minorenne. Non si scorge dunque motivo per assumerli agli atti. Per il resto, dandosi mutamenti apprezzabili dopo l'emanazione del giudizio appellato, le misure a protezione dell'unione coniugale possono sempre essere adattate dal Pretore alle nuove circostanze (art. 179 CC). Non incombe pertanto a questa Camera statuire come un'autorità di primo grado sulla base di fatti o documenti che il giudice naturale non poteva conoscere (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2002.150 del 14 maggio 2004, consid. 2b).
10. L'istante contesta il reddito del marito accertato dal Pretore in fr. 8666.65 netti mensili, sostenendo che in realtà esso ammonta a fr. 10 052.¿ mensili netti. Ora, come si è accennato, il convenuto lavora per la __________, di cui è azionista al 20% e presidente del consiglio di amministrazione. Dagli atti emerge che dal gennaio del 2000 al luglio del 2002 egli ha ricevuto uno stipendio di fr. 10 183.¿ mensili netti, più una tredicesima (o gratifica) di fr. 10 000.¿ alla fine di ogni anno (estratti del conto privato del convenuto presso il __________ dal 2000 al 2002: richiamo II), tant'è che dal certificato di salario 2001 risulta un reddito mensile netto di fr. 11 056.¿ (doc. Q). Dai conteggi di stipendio dal luglio del 2002 all'agosto del 2003 si evince invece una riduzione dello stipendio a fr. 8183.¿ netti mensili e della tredicesima (o gratifica) a fr. 8000.¿ (doc. 15).
Ora, è esatto che in costanza di matrimonio un coniuge non può ridurre unilaterlamente la propria capacità lucrativa, privando improvvisamente la famiglia di introiti regolari senza ragioni importanti (RtiD 2005-I pag. 767 n. 50c). Se non che, nel caso specifico il convenuto ha giustificato la riduzione dello stipendio, rendendo verosimile che per ragioni aziendali la società ha dovuto diminuire il lavoro ai dipendenti e procedere addirittura a licenziamenti (risposta scritta, pag. 16 in alto). Né la riduzione di stipendio è avvenuta ¿ per avventura ¿ in concomitanza con la separazione di fatto. Da parte sua l'interessata non pretende che il marito abbia di proposito lavorato meno. A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale la diminuzione di reddito non appare ricondursi così a una decisione unilaterale del convenuto. Ciò posto, il reddito da attività dipendente del convenuto risulta di fr. 8666.¿ mensili (doc. 15), compresa la quota di tredicesima (ma senza l'assegno familiare, il Pretore avendolo già dedotto dalla spettanza del figlio: sentenza impugnata, consid. 5.3). A tale importo va aggiunto il reddito della sostanza, ovvero fr. 291.¿ mensili versati dalla stessa __________ per un credito dell'appellante di fr. 100 000.¿, rimunerato al 3.5% (interrogatorio formale del convenuto del 24 maggio 2004, risposta n. 38 e memoriale conclusivo del 5 agosto 2004, pag. 11 in alto). Le entrate del marito assommano di conseguenza a fr. 8957.¿ mensili.
11. Per quel che concerne il proprio fabbisogno minimo, l'istante si duole che il Pretore gli abbia riconosciuto solo fr. 200.¿ mensili per le trasferte, stralciando anche i premi delle assicurazioni domestiche e di responsabilità civile privata, l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC dell'automobile. Dal 1° febbraio 2005 egli rivendica inoltre un fabbisogno di fr. 3836.¿, dati i nuovi costi dovuti al trasloco da __________ a __________, come pure all'aumento dei premi della cassa malati e delle citate assicurazioni.
a) La prima doglianza non ha fondamento già per il fatto che l'interessata non spiega come mai l'indennità di fr. 200.¿ mensili a lei riconosciuta per le spese di trasferta non è sufficiente. Ammessa invece l'esigenza di un veicolo per scopi professionali, mal si comprende perché non si dovrebbe tenere conto dell'assicurazione RC obbligatoria (fr. 94.25 mensili: doc. H) e dell'imposta di circolazione (fr. 31.60 mensili: doc. I).
b) I premi delle assicurazioni correnti per l'economia domestica o la responsabilità civile vanno riconosciuti, per principio, nel fabbisogno minimo del coniuge tenuto al pagamento (DTF 114 II 395 consid. 4c; v. pure Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.38). Come mai il Pretore abbia ignorato il premio mensile di fr. 40.¿ documentato dall'istante (doc. G) non è pertanto dato di capire. Quanto all'aumento del fabbisogno minimo dal 1° febbraio 2005, rivendicato dall'interessata, già si è detto che i documenti relativi sono irricevibili (sopra, consid. 9). Il fabbisogno minimo dell'appellante adesiva si attesta, nelle condizioni descritte, a fr. 3198.¿ mensili.
12. L'appellante adesiva insorge da ultimo contro la riduzione del fabbisogno del figlio che il Pretore ha praticato, deducendo i costi sostenuti dal padre durante l'esercizio del diritto di visita. Essa contesta altresì la detrazione di tutta la posta che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevedono per la cura e l'educazione. Il Pretore si è dipartito in effetti dalle citate raccomandazioni, togliendo l'intera posta per cura e educazione (fr. 435.¿ mensili) e adattando il costo dell'alloggio alle spese effettive del genitore affidatario (fr. 370.¿ mensili). Per tenere conto poi del tempo trascorso dal ragazzo con il padre, egli ha ulteriormente tolto dal fabbisogno in denaro del figlio un terzo dell'importo previsto dalle raccomandazioni per il vitto e il 15% degli altri costi (weitere Kosten), per complessivi fr. 190.¿. Infine dall'importo di fr. 1220.¿ il Pretore ha dedotto ancora l'assegno familiare di fr. 183.¿ mensili, onde in definitiva un fabbisogno in denaro di fr. 1037.¿ mensili.
a) Per quel che riguarda la posta per la cura e l'educazione, a torto il Pretore l'ha completamente eliminata. L'istante può accudire E__________ solo quando non è al lavoro (25% del tempo fino all'agosto del 2003, circa il 40% fino all'agosto 2004 e il 45% dopo di allora). Nel fabbisogno in denaro del figlio va inserita così la quota percentuale (principio definito ¿corretto¿ dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b).
b) Per quel che è delle ulteriori deduzioni, non fa dubbio che nella commisurazione del contributo alimentare occorre tenere calcolo anche della partecipazione alle cure del genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 in fine CC). Ma una riduzione del contributo alimentare si giustifica unicamente qualora il diritto di visita risulti nettamente più ampio dell'usuale e permetta all'altro genitore di conseguire risparmi sensibili (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 46 ad art. 285 CC). L'onere di mantenimento in denaro, per vero, si trasferisce solo limitatamente da un genitore all'altro: dandosi un ampio diritto di visita, diminuiscono le spese correnti dell'affidatario (come ad esempio quelle per il vitto), ma non le spese fisse (come quelle per l'alloggio, l'abbigliamento, le assicurazioni e così via: Wullschleger, op. cit., n. 47 ad art. 285 CC).
In concreto il diritto di visita a E__________ risulta più esteso del solito (sostanzialmente un giorno la settimana; per la prassi nel Ticino v. RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). A parte il fatto però che le spese inerenti a un diritto di visita abituale, come i costi di una bibita o il biglietto di un cinema, rimangono per principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Scheidung der Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi), il convenuto non ha mai quantificato neppure per ordine di grandezza le maggiori spese da lui affrontate, limitandosi a rivendicare un'equa riduzione (conclusioni, pag. 6). Non soccorrevano dunque le condizioni perché il Pretore riducesse arbitrariamente il fabbisogno del ragazzo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.21 del 14 settembre 2005, consid. 5e; I CCA, sentenza inc. 11.2005.83 del 3 ottobre 2005, consid. 7). Tutto ciò posto, il fabbisogno in denaro del figlio ammonta a fr. 1336.¿ mensili fino al 31 agosto 2003, a fr. 1401.¿ mensili fino al 31 agosto 2004 e a fr. 1422.¿ mensili in seguito (senza l'assegno familiare).
13. Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:
Dal febbraio al 31 agosto 2003
reddito del marito (consid. 10) fr. 8957.¿
reddito della moglie (consid. 4) fr. 2000.¿
fr. 10957.¿ mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 4100.¿
fabbisogno minimo della moglie (consid. 11b) fr. 3198.¿
fabbisogno in denaro di E__________ (consid. 12b) fr. 1336.¿
fr. 8634.¿ mensili.
eccedenza fr. 2323.¿ mensili
metà eccedenza fr. 1161.¿ mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4100.¿ + fr. 1161.¿ = fr. 5261.¿ mensili,
deve versare alla moglie:
fr. 3198.¿ + fr. 1161.¿ ./. fr. 2000.¿ = fr. 2360.¿ mensili (arrotondati)
e al figlio fr. 1335.¿ mensili (arrotondati).
Dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004
reddito del marito (consid. 10) fr. 8957.¿
reddito della moglie (consid. 4) fr. 2725.¿
fr. 11 682.¿ mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 4100.¿
fabbisogno minimo della moglie (consid. 11b) fr. 3198.¿
fabbisogno in denaro di E__________ (consid. 12b) fr. 1401.¿
fr. 8699.¿ mensili.
eccedenza fr. 2983.¿ mensili
metà eccedenza fr. 1491.¿ mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4100.¿ + fr. 1491.¿ = fr. 5591.¿ mensili,
deve versare alla moglie:
fr. 3198.¿ + fr. 1491.¿ ./. fr. 2725.¿ = fr. 1965.¿ mensili (arrotondati)
e al figlio fr. 1400.¿ mensili (arrotondati).
Dal 1° settembre 2004 in poi
reddito del marito (consid. 10) fr. 8957.¿
reddito della moglie (consid. 4) fr. 3230.¿
fr. 12 187.¿ mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 4100.¿
fabbisogno minimo della moglie (consid. 11b) fr. 3198.¿
fabbisogno in denaro di E__________ (consid. 12b) fr. 1422.¿
fr. 8720.¿ mensili.
eccedenza fr. 3467.¿ mensili
metà eccedenza fr. 1733.¿ mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4100.¿ + fr. 1733.¿ = fr. 5833.¿ mensili
deve versare alla moglie:
fr. 3198¿ + fr. 1733.¿ ./. fr. 3230.¿ = fr. 1700.¿ mensili (arrotondati)
e al figlio fr. 1425.¿ mensili (arrotondati).
Ne discende che l'appello principale deve essere respinto, mentre quello adesivo va accolto entro tali limiti.
III. Sulle spese e le ripetibili
14. Gli oneri processuali dell'appello principale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto rifonderà alla controparte un'indennità per ripetibili. Per quanto attiene all'appello adesivo, i costi del processo seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante ottiene bensì un aumento dei contributi, ma non nella misura richiesta. Nel complesso si giustifica perciò che essa sopporti quattro quinti degli oneri e che rifonda alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili. L'esito del giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede, che possono rimanere invariati.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 400.¿
sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà a AA 1 fr. 1500.¿ per ripetibili.
3. L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 (recte: 5) della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è tenuto a versare a AA 1, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:
fr. 2360.¿ mensili per la moglie e fr. 1335.¿ mensili per il figlio E__________, più l'assegno familiare, dal febbraio al 31 agosto 2003,
fr. 1965.¿ mensili per la moglie e fr. 1400.¿ mensili per il figlio E__________, più l'assegno familiare, dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004,
fr. 1700.¿ mensili per la moglie e fr. 1425.¿ mensili per il figlio E__________, più l'assegno familiare, e dal 1° settembre 2004 in poi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 400.¿
sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante adesiva e per il resto a carico di AP 1, cui l'appellante adesiva rifonderà fr. 1300.¿ per ripetibili ridotte.
5. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria