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Incarto n. |
Lugano 27 febbraio 2006/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. 142.2001/R.94.2004 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1,
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alla |
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Commissione tutoria regionale 14,
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riguardo al figlio D__________ (2000)
(rappresentato dal curatore , );
premesso che dal matrimonio tra AP 1 (1949) e __________ (1981) è nato D__________, il 26 giugno 2000;
ricordato che con decisione del 23 aprile 2001 la Commissione tutoria regionale 14 ha privato provvisoriamente i genitori della custodia parentale, ha disposto il collocamento del figlio alla __________ di __________ e ha disciplinato il diritto di visita dei genitori;
rammentato che il 30 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale, confermata la privazione della custodia parentale, ha disposto il collocamento di D__________ in una famiglia affidataria e ha fissato il diritto di visita dei genitori in una domenica ogni quindici giorni;
accertato che in seguito a difficoltà manifestatesi nell'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio, il 14 luglio 2004 la Commissione tutoria regionale ha sospeso il diritto di visita di AP 1, salvo ripristinarlo il 24 novembre 2004 sotto sorveglianza presso la __________ di __________ il mercoledì ogni quindici giorni;
rilevato che un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 21 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
constatato che contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello dell'11 marzo 2005 per ottenere ¿un diritto di visita ogni quindici giorni, la domenica, e 15 giorni durante le vacanze scolastiche invernali ed estive¿;
osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
preso atto che il 17 febbraio 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il ricorso ¿sottolineando di essersi sempre comportato correttamente e di non condividere il modo di procedere della Commissione tutoria regionale¿;
stabilito che il ritiro di un appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;
considerato che ¿ di regola ¿ il recesso da una lite implica l'addebito delle tasse e delle spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto che nel caso precipuo non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 24 lett. b LTG);
appurato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;
richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 150.¿
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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¿ ; ¿ ; ¿ , . |
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario