Incarto n.
11.2005.40

Lugano

27 febbraio 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Pellegrini

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. 142.2001/R.94.2004 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 AP 1,

(patrocinato dall¿  PA 1, )

 

 

alla

 

 

Commissione tutoria regionale 14,

 

                                         riguardo al figlio D__________ (2000)

                                         (rappresentato dal curatore , );

 

 

                                         premesso che dal matrimonio tra AP 1 (1949) e __________ (1981) è nato D__________, il 26 giugno 2000;

 

                                         ricordato che con decisione del 23 aprile 2001 la Commissione tutoria regionale 14 ha privato provvisoriamente i genitori della custodia parentale, ha disposto il collocamento del figlio alla __________ di __________ e ha disciplinato il diritto di visita dei genitori;

 

                                         rammentato che il 30 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale, confermata la privazione della custodia parentale, ha disposto il collocamento di D__________ in una famiglia affidataria e ha fissato il diritto di visita dei genitori in una domenica ogni quindici giorni;

 

                                         accertato che in seguito a difficoltà manifestatesi nell'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio, il 14 luglio 2004 la Commissione tutoria regionale ha sospeso il diritto di visita di AP 1, salvo ripristinarlo il 24 novembre 2004 sotto sorveglianza presso la __________ di __________ il mercoledì ogni quindici giorni;

 

                                         rilevato che un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 21 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         constatato che contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello dell'11 marzo 2005 per ottenere ¿un diritto di visita ogni quindici giorni, la domenica, e 15 giorni durante le vacanze scolastiche invernali ed estive¿;

 

                                         osservato che l'appello non è stato oggetto di  intimazione;

 

                                         preso atto che il 17 febbraio 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il ricorso ¿sottolineando di essersi sempre comportato correttamente e di non condividere il modo di procedere della Commissione tutoria regionale¿;

 

                                         stabilito che il ritiro di un appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;

 

                                         considerato che ¿ di regola ¿ il recesso da una lite implica l'addebito delle tasse e delle spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

                                         ritenuto che nel caso precipuo non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 24 lett. b LTG);

 

                                         appurato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;

 

 

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.¿

                                         b) spese                         fr.   50.¿

                                                                                fr. 150.¿

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

¿    ;

¿  ;

 ¿ , .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario