Incarto n.
11.2005.42

Lugano

10 giugno 2008/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2004.392 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 aprile 2004 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall' PA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 2);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 marzo 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 marzo 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1944), cittadino russo, e AO 1 (1959) si sono sposati a __________ il 4 maggio 2000. A quel momento il marito era già padre di una figlia, I__________, nata il 28 luglio 1990 da un precedente matrimonio, e la moglie era madre di due figli, O__________ (15 giugno 1989) e E__________ (10 gennaio 1992), nati anch'essi da un primo matrimonio. Dalle nuove nozze non sono nati figli. Ingegnere in elettrotecnica, dal suo arrivo nel Ticino AP 1 ha lavorato prima per un ristorante __________ fino al marzo del 2001, poi per la ditta __________ e per la __________. In seguito ha svolto attività non qualificate, cominciando a riscuotere indennità di disoccupazione nell'agosto del 2001 ed esaurendo il relativo diritto nel luglio del 2003. Dopo di allora egli ha lavorato saltuariamente per la società cooperativa __________. La moglie è infermiera anestesista __________. I coniugi si sono separati una prima volta nel luglio del 2002, riprendendo la convivenza nell'aprile del 2003.

 

                                  B.   Il 23 aprile 2004 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata e l'attribuzione dell'alloggio coniugale di __________, con obbligo per il marito di trasferirsi altrove entro il 31 maggio 2004. Il 18 maggio 2004 AP 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Alla discussione del 19 maggio 2004 la moglie ha confermato le domande dell'istanza. Il convenuto non vi si è opposto, salvo chiedere di abilitarlo a posticipare la partenza dall'alloggio coniugale fino all'inizio di settembre. Egli ha richiesto altresì un contributo alimentare per sé di fr. 3087.50 mensili dall'effettiva separazione, ciò che l'istante ha contestato. Nel giugno del 2004 AP 1 ha cominciato a lavorare per la __________ di __________ in qualità di elettromeccanico e il 1° luglio seguente ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi, insieme con la figlia I__________, in un appartamento locato in quel medesimo comune. Da quello stesso mese la moglie ha ridotto all'80% il proprio grado di occupazione come infermiera anestesista.

 

                                  C.   Conclusa l'istruttoria, alla discussione finale del 3 agosto 2004 l'istante si è opposta alle pretese del marito il quale ha rinunciato a comparire limitandosi a trasmettere una lettera del 2 agosto 2004 nel quale ha postulato un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili dal 1° luglio 2004. Statuendo con sentenza del 9 marzo 2005, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e ha respinto il contributo alimentare sollecitato dal marito. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto è stata respinta.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 21 marzo 2005 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la moglie sia tenuta a versargli un contributo alimentare di fr. 1419.50 mensili. Nelle sue osservazioni del 18 aprile 2005 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC).        Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Il convenuto acclude all'appello copia del conteggio di stipendio relativo al settembre del 2004. Nelle protezioni del­l'unione coniugale tuttavia non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice reputi opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie (si veda in ogni modo oltre, consid. 7a).

 

                                   3.   Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo di calcolo si applichi a tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni comuni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii).

 

                                         Dandosi figli non comuni nati prima del matrimonio, i coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza per il loro mantenimento (art. 278 cpv. 2  CC). Una volta sospesa la comunione domestica, l'obbligo dell'art. 278 cpv. 2 CC si configura come il dovere di un coniuge di assistere finanziariamente l'altro, nella misura in cui questi, dovendo sovvenire con i propri redditi e con la propria quota di eccedenza al fabbisogno del proprio figlio (dedotto il contributo alimentare dell'altro genitore biologico, gli assegni familiari, le rendite d'assicurazioni sociali o analoghe prestazioni giusta l'art. 285 cpv. 2 CC, i versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni dell'art. 320 cpv. 1 CC), non sia in grado di mantenere sé stesso (RtiD I-2005 pag. 781 segg., consid. 8 e 9). In ogni modo il debitore alimentare è tenuto a fornire assistenza ai figli del coniuge solo a titolo sussidiario, nella misura in cui, dopo avere sop­perito al fabbisogno proprio e a quello in denaro dei figli suoi, disponga ancora di mezzi (sentenza del Tribunale federale 5C.82/2004 del 14 luglio 2004, consid. 3.2 con rinvio a DTF 66 I 170; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 21, 22, 47 e 52 ad art. 278 CC).

 

                                   4.   In concreto il Pretore ha accertato il reddito della moglie (attività all'80%) in fr. 5696.80 lordi mensili, pari a circa fr. 5000.– netti mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4255.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 1680.–, spese accessorie fr. 312.50, premio della cassa malati fr. 202.–, tassa rifiuti fr. 20.85, acqua potabile fr. 39.40, canalizzazioni fr. 24.65, assicurazione RC fr. 18.–, assicurazione dell'economica domestica fr. 18.50, assicurazione RC dell'automobile fr. 107.50, imposta di circolazione fr. 41.25, onere fiscale fr. 540.–), in fr. 1215.– mensili per suo figlio O__________ e in fr. 905.– mensili per l'altro suo figlio __________ Quanto al marito, il primo giudice ha accertato il reddito in fr. 3200.– netti mensili e ha stimato il fabbisogno minimo in fr. 2482.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 232.–), cui vanno aggiunti fr. 675.– mensili per la partecipazione al mantenimento della figlia di lui, I__________. Accertato che la moglie non dispone neppure di risorse sufficienti per far fronte al fabbisogno proprio e dei suoi due figli, il Pretore ha ritenuto non esservi spazio per un contributo in favore del marito, del resto autosufficiente.

 

                                   5.   L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere rivisto il fabbisogno in denaro dei figli non comuni nonostante le parti avessero già concordemente indicato tale importo in fr. 500.– mensili per ognuno di loro, importo corrispondente a quanto riconosce la tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini del diritto esecutivo nel caso di un figlio oltre i 12 anni (FU 2/2001 pag. 74 n. I.4). Così argomentando, l'appellante disconosce tuttavia che il fabbisogno di figli minorenni non si calcola sulla scorta di simili direttive, bensì secondo le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Nel diritto di filiazione, inoltre, vige il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 con richiami), sicché a giusta ragione il Pretore ha rivalutato d'ufficio – a tutela dei minori – il relativo fabbisogno in denaro.

 

                                   6.   Proprio in virtù del precetto appena ricordato, questa Camera deve a sua volta intervenire d'ufficio sul fabbisogno in denaro dei figli e rettificare finanche il calcolo del primo giudice. Infatti, al momento della litispendenza (aprile del 2004), E__________ aveva già compiuto 12 anni e il suo fabbisogno andava definito sulla base dei parametri relativi a tale fascia d'età previsti dalla tabella correlata alle citate raccomandazioni in vigore al momento del giudizio (riprodotta in: RDT 2005 pag. 51). Inoltre i costi dell'alloggio per i figli vanno inseriti nel rispettivo fabbisogno e non in quello dei genitori (Rep. 1998 pag. 176, con richiami di dottrina e giurisprudenza). Infine va compresa nel fabbisogno in denaro di O__________ ed E__________, come si vedrà oltre, l'intera posta per cura e educazione, la madre dovendo essere tenuta a esercitare un'attività a tempo pieno.

 

                                         a)   Per quanto riguarda O__________ e E__________, intanto, l'edizione 2005 della tabella correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevedeva, dandosi due fratelli che vivono nella stessa economia domestica, un fabbisogno medio in denaro di fr. 1790.– mensili dal 12° al 18° compleanno. In tali fabbisogni va poi adattato il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta al valore medio stimato dalle note raccomandazioni, bensì a fr. 664.15 mensili per O__________ (un terzo di fr. 1992.50, spese accessorie incluse) e a fr. 498.10 mensili per E__________ (un quarto di fr. 1992.50). Come si è accennato, la posta per cura e educazione va considerata per intero, la madre essendo tenuta a lavorare a tempo pieno (sotto, consid. 8). Il fabbisogno in denaro di O__________ risulta così di

                                               fr. 2155.– mensili (arrotondati) e quello di E__________ di fr. 1990.– mensili (arrotondati).

 

                                         b)   Quanto alla figlia del convenuto, I__________, la menzionata tabella prevede nel caso di un figlio unico un fabbisogno medio in denaro di fr. 2020.– mensili dal 12° al 18° compleanno, compresa la posta per cura e educazione che va riconosciuta integralmente, poiché il padre lavora a tempo pieno. Ancora una volta, inoltre, nel fabbisogno va adattato il costo dell'alloggio, sostituendo la cifra stimata dalle raccomandazioni con quella effettiva di fr. 333.– (un terzo di fr. 1000.–, comprese le spese accessorie). Il fabbisogno di I__________ ammonta pertanto a fr. 2030.– mensili (arrotondati). Il Pretore ha ritenuto nondimeno che il padre finanzi solo metà del fabbisogno in denaro della figlia, la quale dispone di fondi propri (sentenza impugnata, pag. 4, terzo e quarto capoverso; doc. AA; verbale del 19 maggio 2004, pag. 2 in alto). Nell'appello l'interessato si limita a definire la figlia “interamente mantenuta dal padre” (pag. 4 n. 3 secondo capoverso), ma non si confronta con l'argomentazione del primo giudice, di modo che al riguardo il memoriale si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Ne segue che la partecipazione del convenuto al mantenimento di I__________ va accertata in fr. 1015.– mensili (metà del fabbisogno in denaro).

 

                                         c)   Il 3 ottobre 2006 la moglie ha promosso causa di divorzio (lettera alla Camera del 23 gennaio 2007). Ora, pendente una causa di stato le misure intese a organizzare la vita separata competono al giudice del divorzio, unico abilitato a emanare decreti cautelari in virtù dell'art. 137 cpv. 2 CC (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c consid. 7), fermo restando che fino all'adozione di simili provvedimenti rimane in vigore l'assetto stabilito dal giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale (DTF 129 III 61 consid. 2 con richiami; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324 n. 789). Nel quadro dell'attuale procedura a tutela dell'unione coniugale non possono quindi essere considerati avvenimenti posteriori alla litispendenza della causa di stato, come l'intervenuta maggiore età di O__________ (giugno del 2007).

 

                                   7.   Quanto alle proprie entrate, il convenuto acclude all'appello il conteggio di stipendio relativo al settembre del 2004, rilevando che la sua retribuzione è di fr. 3500.– lordi mensili, onde un reddito netto di fr. 2810.85 e non di fr. 3200.– mensili, come lui aveva genericamente indicato nella lettera al Pretore del 2 agosto 2004 in vista della discussione finale. Egli sottolinea inoltre che tale importo comprende una deduzione di fr. 210.– per l'imposta alla fonte (cui è soggetto quale titolare di un'autorizzazione di soggiorno B), che andrebbe inserita nel suo fabbisogno minimo. E computando la tredicesima mensilità (doc. 8) senza dedurre l'imposta alla fonte, il reddito determinante risulta di fr. 3255.– netti mensili. Per quel che è del suo fabbisogno minimo, il convenuto chiede di aggiungere ai fr. 2482.– accertati dal primo giudice la citata imposta alla fonte (aumentata a fr. 300.– in previsione dell'accoglimento, da parte di questa Camera, del contributo di mantenimento preteso), per un totale di fr. 2782.– mensili.

 

                                         a)   Sull'impossibilità di esaminare nuovi documenti in appello, come il conteggio paga prodotto dal convenuto, già si è detto (sopra, consid. 2). Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, nulla muterebbe ai fini del giudizio. In effetti, anche aggiungendo alla retribuzione netta di fr. 2810.85 risultante dal citato conteggio (doc. 8) la quota di tredicesima calcolata senza deduzione del contributo per la cassa pensione, il reddito netto dell'appellante si situa attorno ai fr. 3060.– mensili. Considerando poi l'as­segno di famiglia per I__________ (fr. 183.–) che il padre, salariato attivo nel Cantone ha diritto di percepire (art. 6 cpv. 1 lett. a e art. 7 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1), si ottiene un reddito totale di fr. 3240.– (arrotondati). Ciò che, come si vedrà in appresso (consid. 10), non concorre a modificare il risultato finale.

 

                                         b)   Relativamente al fabbisogno minimo del convenuto, già si è spiegato che dal costo dell'alloggio (complessivi fr. 1000.–, spese accessorie incluse: doc. 7) va tolta la quota di un terzo che rientra nel fabbisogno della figlia (sopra, consid. 6a). Tenuto conto poi della circostanza che l'onere fiscale è già stato dedotto dal reddito (sopra, consid. 7a) e non va quindi computato nel fabbisogno, e ritenuto che l'esito del presente giudizio non comporterà alcun aumento dell'imposta alla fonte (sotto, consid. 10), il fabbisogno dell'appellante va in definitiva stabilito in fr. 2150.– (arrotondati).

 

                                   8.   L'appellante critica altresì il reddito che il Pretore ha computato alla moglie (fr. 5000.– circa mensili), la quale nel luglio del 2004 ha ridotto unilateralmente il suo grado d'occupazione come infermiera anestesista all'80%. Egli contesta che tale riduzione si giustifichi per motivi di salute o per la necessità di accudire ai figli, chiedendo che all'interessata sia conteggiato l'equivalente dello stipendio a tempo pieno, ossia fr. 7275.80 netti mensili (doc. G). Egli fa valere poi che la moglie è anche custode dell'immobile in cui abita e che tale attività le frutta accessoriamente un'ulteriore entrata di almeno fr. 525.– mensili.                                                                                       

 

                                         a)   In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da una parte se quest'ultima ha la concreta e ragionevole possibilità di guadagnare di più, dando prova di ragionevole impegno (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il computo di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione (Sutter/Frei­burghaus, Kom­mentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Il reddito ipotetico non ha tuttavia carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). Dev'essere quindi alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc).

 

                                         b)   L'istante obietta di aver potuto esercitare un'attività a tempo solo finché il marito l'ha aiutata in casa (osservazioni, pag. 3 verso il basso). Dall'incarto fiscale richiamato risulta però che già nel 1999, ossia prima del matrimonio, il reddito netto della moglie si aggirava attorno ai fr. 6500.– mensili (certificato di salario allegato alla dichiarazione d'imposta 2001/02), stipendio che l'interessata – già a quel momento infermiera

                                               anestesista presso il medesimo datore di lavoro – non avreb­be verosimilmente potuto percepire con un'attività a tempo parziale. Eppure nel 1999 non risulta che essa potesse contare sull'aiuto del futuro marito in casa. Inoltre le cure da prestare a figli non comuni non possono essere opposte al coniuge come impedimento al lavoro, poiché tale impegno non è una conseguenza del matrimonio (RtiD I-2005 pag. 782 consid. 8). Sotto tale profilo, pertanto, la modifica unilaterale da parte della moglie del tenore di vita condotto durante il matrimonio non può essere tutelata.

 

                                         c)   Per quanto attiene alle giustificazioni mediche, spetta al coniuge che si prevale di una malattia duratura renderne verosimili gli estremi (massima pubblicata in: BOA n. 24 pag. 11). In concreto il dott. __________, internista a __________, ha sì certificato il 4 maggio 2004 che negli ultimi anni la paziente ha accusato “vari episodi di sofferenza psicologica da lei attribuiti a un sovraccarico famigliare”, sicché ha auspicato per quel periodo una riduzione dell'attività lavorativa all'80%. Egli ha soggiunto però che “questa limitazione dovrebbe essere temporanea nell'arco di alcuni mesi-un anno, onde permettere alla paziente di prendere una certa distanza dalla situazio­ne famigliare e di valutare con più calma i fatti” (doc. Z). In definitiva quindi, neppure il medico curante attesta una durevole incapacità lucrativa del 20%. In circostanze siffatte non v'è ragione di computare all'interessata un reddito ridotto. E siccome dal certificato di stipendio del 2003 risulta che in quell'anno essa ha guadagnato fr. 7275.– mensili netti (doc. G), ai fini della sentenza giova fondarsi su tale dato.  

 

                                         d)   Sostiene l'appellante che fra le entrate della moglie va considerato anche un reddito accessorio di fr. 525.– mensili per l'attività di custode. Ora, nell'istanza a protezione dell'unione coniugale del 23 aprile 2004 AO 1 aveva addotto di avere assunto tale incarico nel 2003 “sperando che il marito potesse svolgere questa funzione”; visto però il disinteresse di lui, ha dichiarato di voler rinunciare. Alla discussione del 19 maggio 2004 il convenuto non si è espresso al riguardo, limitandosi a indicare il reddito della moglie in fr. 7865.40 (verbale, pag. 5 verso il basso), importo corrispondente allo stipendio mensile lordo da lei percepito nel 2003 quale infermiera anestesista (doc. G). Ne segue che l'argomentazione addotta in appello sull'attività accessoria della moglie è nuova e come tale inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC applicandosi solo alle cause di merito (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). D'altro canto mal si comprende come si possa pretendere che l'istante assolva la funzione di custode se già deve lavorare a tempo pieno come infermiera anestesista. Anche al proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

 

                                   9.   Circa il fabbisogno della moglie, l'appellante reputa che l'accoglimento del contributo di mantenimento da lui preteso comporti una riduzione delle imposte nel fabbisogno minimo della moglie a fr. 300.– mensili rispetto ai fr. 540.– mensili calcolati dal Pretore. Come si vedrà nel considerando che segue, tuttavia, la richie­sta di contributo non è provvista di buon diritto, sicché la questio­ne dell'onere fiscale cade nel vuoto. Dal fabbisogno minimo della moglie va tolta in ogni modo la quota relativa al costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno in denaro dei figli (sopra, consid. 6a), di modo che la locazione dell'interessata si riduce da complessivi fr. 1992.50 mensili a fr. 830.20 mensili e il fabbisogno minimo si contrae dai fr. 4255.– calcolati dal Pretore a fr. 3095.– mensili (arrotondati).

 

                                10.   Riassumendo, il marito dispone di fr. 3240.– mensili (sopra, consid. 7a) che gli permettono di coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2150.– mensili (sopra, consid. 7b) e di finanziare con fr. 1015.– mensili la metà del fabbisogno in denaro della figlia I__________ (sopra, consid. 6b), conservando un margine di fr. 75.– mensili. La moglie ha un reddito (ipotetico) di fr. 7275.– mensili (sopra, consid. 8c) con cui può far fronte anch'essa al proprio fabbisogno minimo di fr. 3095.– mensili (sopra, consid. 9) e a quello dei figli O__________, di fr. 2155.– mensili, ed E__________, di fr. 1990.– mensili (sopra, consid. 6a), conservando un margine di fr. 35.– mensili. Come detto (consid. 3), dopo la sospensione della vita in comune l'obbligo dell'art. 278 cpv. 2 CC si configura come un dovere di assistere finanziariamente il coniuge nella misura in cui questi, dovendo sovvenire con il proprio reddito e la propria quota di eccedenza al fabbisogno del figlio, non sia più in grado di mantenere sé stesso. Nella fattispecie però l'appellante non è in ammanco, ma conserva un agio di fr. 75.– mensili. Non vi è spazio dunque per un contributo di mantenimento in suo favore, tanto meno pensando al fatto che, dopo aver fatto fronte al fabbisogno proprio e dei suoi figli, la moglie dispone di un agio inferiore a quello del marito.

 

                                11.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà all'istante un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), commisurata alla stringatezza delle osservazioni.

 

                                12.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi il contributo litigioso rivendicato dall'appellante (fr. 1419.50 mensili), che in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.