Incarto n.
11.2005.45

Lugano,

28 aprile 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2005.230 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 febbraio 2005 da

 

 

AO 1  

in sostituzione processuale del figlio

 

 

 

contro

 

 

 AP 1

(patrocinato  RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 29 marzo 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 marzo 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 21 dicembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 17 aprile 1998 da AP 1 (1976) e AO 1 (1971). In favore del figlio S__________ (1998), affidato alla madre, AP 1 è stato tenuto a versare un contributo indicizzato di fr. 500.– mensili fino ai 6 anni, di fr. 750.– mensili fino ai 12 anni e di fr. 950.– mensili fino alla maggiore età, oltre gli eventuali assegni familiari.

 

                                  B.   Il 16 febbraio 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore, dolendosi del fatto che l'ex marito non avesse ancora pagato il contributo per il figlio del dicembre 2004, né quello del gennaio o del febbraio 2005. Essa ha chiesto così che fosse ordinato alla __________, per cui l'ex marito lavora, di trattenere dallo stipendio di lui l'equivalente del contributo mensile e di riversarlo nelle sue mani. Il Pretore ha citato le parti all'udienza del 9 marzo 2005, senza che AP 1 ritirasse la convocazione.

 

                                  C.   All'udienza del 9 marzo 2005, tenutasi davanti al Segretario assessore, AO 1 ha dato atto che dopo l'introduzione dell'istanza l'ex marito aveva versato i contributi arretrati di dicembre 2004 e gennaio 2005, ma non quello di febbraio né quello – scaduto nel frattempo – di marzo 2005. Essa ha ribadito perciò la sua domanda di trattenuta. AP 1 essendo rimasto assente ingiustificato, la discussione finale non ha avuto luogo.

 

                                  D.   Statuendo quello stesso 9 marzo 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di dedurre dallo stipendio di AP 1 fr. 750.– mensili, più l'assegno familiare e qualsiasi altro sussidio per il figlio, riversando la trattenuta a AO 1. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono state poste a carico del convenuto. Non sono state assegnate ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 29 marzo 2005 nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, l'istanza dell'ex moglie sia respinta e il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). La richiesta può emanare dal figlio o – nel caso dell'art. 289 cpv. 2 CC – dall'ente pubblico (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 10 ad art. 291 CC). Per salvaguardare il diritto del minorenne al mantenimento, inoltre, il genitore che detiene l'autorità parentale può agire in proprio nome, come sostituto processuale di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., n. 126 ad art. 279/280 CC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il convenuto ha ritirato la sentenza del Segretario assessore il 16 marzo 2005. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 26 marzo 2005, ma si è protratto a martedì 29 marzo 2005, il lunedì di Pasqua essendo giorno festivo (art. 2 cpv. 3 della legge che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale: RL 3.3.4.1). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   All'udienza del 9 marzo 2005 il convenuto è rimasto assente ingiustificato, lasciandosi precludere dalla lite. Ora, nelle cause di merito la parte preclusa è legittimata ad appellare, purché non contesti i fatti accertati dal Pretore sulla base dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128,

                                         n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commen­tato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). Per analogia, nelle procedure sommarie la parte preclusa può appellare, purché non contesti i fatti ritenuti verosimili dal primo giudice. Trattandosi di contributi alimentari per minorenni, vige invero il principio inquisitorio illimitato, di modo che nell'interesse del figlio il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti (DTF 128 III 413 in alto). Tale precetto non solleva tuttavia i genitori dalle loro responsabilità processuali, né li esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami). Il convenuto essendosi lasciato precludere dalla lite, appare dubbio che in concreto le sue giustificazioni possano entrare in linea di conto per la prima volta in appello, tanto meno ove si consideri che non tornano sicuramente a vantaggio del figlio (il cui interesse è se mai di vedersi assicurare l'erogazione dei contributi alimentari). Dato che in ogni modo, come si vedrà oltre, l'appello è destinato all'insuccesso, la questione non dev'essere vagliata oltre.

 

                                   3.   Il Segretario assessore ha ricordato anzitutto, nel giudizio impugnato, che per trascuranza dell'obbligo di mantenimento a norma dell'art. 291 CC va intesa la ripetuta omissione o tardività di versamenti, senza riguardo ai motivi per cui ciò sia avvenuto. D'altro lato – ha soggiunto il primo giudice – una “diffida ai debitori” va ordinata solo in caso di seria minaccia per la pretesa alimentare dell'avente diritto. Dovendo rispettare il principio della proporzionalità, essa non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o ritardi sporadicamente di corrispondere un singolo contributo. Nella fattispecie l'ex marito, “dopo un periodo di regolari pagamenti”, aveva ritardato i versamenti di dicembre 2004 e gennaio 2005, onorati solo al momento in cui l'istante si era rivolta al giudice. Inoltre, nonostante la domanda di trattenuta pendente nei suoi confronti, egli risultava ancora in mora con i pagamenti di febbraio e marzo 2005, senza che si desse di sapere perché. Donde, ha concluso il Segretario assessore, una concreta messa in pericolo per le spettanze del figlio.

 

                                   4.   L'appellante rievoca le vicissitudini che hanno condotto alla pronuncia del divorzio e sottolinea di avere sempre pagato regolarmente i contributi per il figlio durante tutto l'arco della separazione di fatto, sin dal luglio del 1999. Egli riconosce di avere deliberatamente ritardato i pagamenti di dicembre 2004 e gennaio 2005 per indurre l'ex moglie a corrispondergli finalmente, in ossequio alla sentenza di divorzio, la rata minima di fr. 100.– mensili pattuita per estinguere entro il 31 dicembre 2007 un debito di fr. 14 000.– in liquidazione del regime matrimoniale. Obietta però che il suo intento non era quello di mettere a repentaglio il credito del figlio, ma quello di compensare le sue spettanze con la pretesa dell'ex moglie, la quale non si trova certo in difficoltà finanziarie. “Altamente disonorante per la sua attività di padre e professionale”, la trattenuta di stipendio avrebbe potuto essere preceduta almeno – egli soggiunge – da una diffida di pagamento.

 

                                   5.   Dall'ultimo argomento va subito sgombrato il campo. Gli atti confermano che l'interessato ha dato ordine alla sua banca di pagare i contributi alimentari per il figlio relativi ai mesi di dicembre 2004 e gennaio 2005 solo il 17 gennaio 2005, dopo essere stato sollecitato telefonicamente dal Pretore, cui l'istante aveva espresso le proprie doglianze con lettera dell'11 gennaio 2005. Apparentemente il richiamo dell'autorità giudiziaria non è stato di alcun monito per il convenuto, poiché il 9 marzo 2005, quando ha statuito il Segretario assessore, egli non aveva ancora versato né il contributo di febbraio né quello di marzo. Lamentare la mancanza di una diffida in simili circostanze sfiora la temerarietà, a maggior ragione ove si pensi che – come lo stesso appellante ammette – i pagamenti venivano deliberatamente dilazionati per esercitare pressioni sull'ex moglie. Per di più, mal si intravede come l'appellante possa recriminare circa una mancata diffida quando egli medesimo ha dimostrato, senza addurre la benché minima scusante, di non ritirare nemmeno le raccomandate della Pretura. Al riguardo l'appello non merita dunque altra disamina.

 

                                   6.   Per quanto attiene al periodo della separazione di fatto, è vero che l'appellante consta avere sempre versato regolarmente il contributo per il figlio. Se non che, nell'imminenza del divorzio egli non ha nemmeno atteso l'emanazione della sentenza con cui il Pretore ha formalmente omologato la convenzione sugli effetti accessori, il 21 dicembre 2004, per sospendere i pagamenti allo scopo di esercitare pressioni sull'ex moglie, la quale si era impegnata a corrispondergli almeno fr. 100.– mensili (fino a concorrenza di fr. 14 000.–) in liquidazione del regime matrimoniale. Procedere in tal modo era perfettamente illegittimo, poiché il convenuto non poteva compensare quanto spetta al figlio con quanto gli deve la controparte. Nell'appello egli tenta ancora di difendere l'abuso, sostenendo di avere interrotto i pagamenti “non certo nell'intento di penalizzare il figlio, ma di indurre sua madre ad utilizzare le somme che gli deve a tale scopo, in compensazione” (memoriale, pag. 3, punto 3). Così argomentando, egli ammette però di essersi consapevolmente valso del figlio per incalzare l'ex moglie. E in tale disegno egli ha persistito con risolutezza per altri due mesi, anche dopo essere stato sollecitato dal Pretore e avere pagato (in ritardo) i contributi di dicembre 2004 e gennaio 2005. Pretendere che in circostanze del genere il credito alimentare del figlio non fosse concretamente minacciato non è serio. Tanto meno pensando che nulla avrebbe impedito all'appellante di incassare il dovuto escutendo l'ex moglie, la quale a suo stesso dire non si trova in ristrettezze finanziarie.

 

                                   7.   La “diffida ai debitori” dell'art. 291 CC, sostanzialmente identica a quella degli art. 132 cpv. 1 e 177 CC, può essere revocata dal giudice – in analogia a quanto dispone l'art. 286 cpv. 2 CC – “se le circostanze siano notevolmente mutate” (sentenza del Tribunale federale 5P.205/2003 dell'11 settembre 2003, consid. 3.2.2 con rinvii di dottrina, citata da Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit patrimonial de la famille, Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 80 nota 74), rispettivamente ove vengano meno i presupposti che aveva-no giustificato il provvedimento (sentenza del Tribunale federale 5C.105/2000 del 9 giugno 2000, consid. 2b in fondo). Nella fattispecie l'appellante potrà dunque postulare la revoca della trattenuta di stipendio al momento in cui saprà rendere verosimile che non userà più il contributo alimentare in favore del figlio come mezzo per indurre l'ex moglie a onorare la liquidazione del regime matrimoniale. Ci si potrebbe domandare in che modo ciò debba avvenire (sulle difficoltà pratiche: Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung der Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung, in: AJP/PJA 2002 pag. 240 nota 43 con rinvio). Il problema esula tuttavia dall'attuale giudizio e la sua soluzione non può essere anticipata in questa sede.

 

                                   8.   L'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria