Incarto n.
11.2005.46

Lugano,

6 aprile 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 31.2005 (rapimento di minorenni: ritorno del figlio dal genitore affidatario) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 20 gennaio 2005 da

 

 

AP 1,  

(patrocinata da PA 1, )

 

 

contro

 

 

 

PI 1,

(patrocinato dall' PA 2, )

 

riguardo al figlio

__________ (1992);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 marzo 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 15 marzo 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 20 gennaio 2005 AP 1 si è rivolta all'Ufficio federale di giustizia, chiedendo che in virtù della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, del 25 ottobre 1980, le fosse riconsegnato il figlio __________ (nato il 30 giugno 1992), il quale sarebbe dovuto rientrare alla sua residenza di __________ l'8 gennaio 2005, dopo il diritto di visita natalizio esercitato presso l'ex marito PI 1 a __________. A sostegno della richiesta essa ha prodotto la sentenza di divorzio emanata il 31 gennaio 2003 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna le affidava l'autorità parentale sul figlio, riservato al padre il diritto di visita da concordare con lei.

 

                                         L'Ufficio federale di giustizia ha invitato il 25 gennaio 2005 la Commissione tutoria regionale 11 a intervenire nei confronti di PI 1 perché facesse tornare il ragazzo dalla madre e redigesse un rapporto entro il 4 febbraio 2005. Sentito dalla Commissione tutoria, il 1° febbraio 2005 PI 1 ha affermato che il figlio rifiutava categoricamente ogni ipotesi di rientro e ha prodot­to un certificato medico del 30 gennaio 2005 in cui il dott. __________ di __________, psichiatra e psicoterapeuta per adolescenti, epilogava come segue:

                                         Valutazione

                                         __________ non presenta una grave patologia della personalità. Mi è parso affidabile e autentico nel suo dire. Penso che da molto tempo soffra a causa del conflitto coniugale, caratterizzato in particolare da un'impossibilità per i genitori di collaborare nell'educazione del figlio. Ritengo __________ capace di passare all'atto (fughe, tentamen) se messo in condizioni di farlo, come d'altronde ha già dimostrato recentemente.

                                         Appare fortemente determinato a rimanere con il padre. Esprime una sua volontà e non mi è parso assolutamente manipolato dal padre.

                                         Conclusione

                                         Si tratta di una situazione molto difficile e delicata. Il vissuto e le modalità con le quali __________ ha espresso il suo desiderio di vivere con il padre denotano una sofferenza personale importante. Preoccupante è anche il fatto che questo suo desiderio coinvolga negativamente la madre. Per stare con il padre attacca la madre. Ciò rischia di compromettere la relazione futura con la madre. Attualmente ritengo comunque opportuno ottemperare alla richiesta di __________ per due motivi principali. Dapprima, per il semplice fatto che l'età di __________ permette in genere di prendere seriamente in considerazione una tale richiesta. In secondo luogo, la situazione personale di __________, come descritto sopra, non lascia immaginare molti spazi di manovra, tenendo ben presente il fatto che il ragazzo rischia realmente di sfuggire al controllo dei genitori. Vivere con il padre rappresenta attualmente un contenimento accettabile e voluto da __________ e quindi efficace.

 

                                         Quello stesso 1° febbraio 2005 la Commissione tutoria regionale ha inviato il verbale d'udienza e il certificato medico all'Ufficio federale di giustizia, il quale ha comunicato l'indomani alla Commissione medesima di avere raggiun­to il convincimento, “dopo uno scambio di vedute” con l'autorità cantonale di vigilanza sulle tutele e “sulla base d'esperienze recenti”, che sull'istanza di AP 1 avrebbe dovuto statuire la Sezione degli enti locali come “autorità cantonale di coordinazione nell'ambito della Convenzione dell'Aia”.

 

                                  B.   AP 1 ha adito il 3 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza sulle tutele, sollecitando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il rientro immediato di __________ a __________ o l'autorizzazione a prelevare direttamente il figlio in Svizzera e il 7 febbraio 2005 ha fatto seguire un complemento all'istanza. Chiama­to a esprimersi, con osservazioni del 14 febbraio 2005 PI 1 ha deplorato l'iniziativa dell'ex moglie. L'autorità di vigilanza ha assunto agli atti il certificato del dott. __________ e un precedente certificato, del 18 gennaio 2005, in cui la psico­loga dott. __________ di __________ attestava di avere in cura “da qualche tempo” il ragazzo, il quale manifestava “difficoltà di concentrazione, bassa motivazione allo studio e comportamenti di scarso rispetto delle regole”, pur senza esprimere al suo cospet­to “alcuna sofferenza relativa all'attuale contesto familiare”. In un successivo rapporto dell'11 febbraio 2005 la specialista ha poi soggiunto, fra l'altro:

                                         Relativamente alle “minacce di suicidio” riferite dal padre e riportate nella dichiarazione del dott. __________ posso dichiarare che il quadro emerso nelle quattro sedute effettuate non faceva presumere nessun rischio suicida, ma i fatti sopravvenuti hanno sicuramente prodotto un cambiamento che non sono in grado di quantificare né qualificare in quanto non ho più avuto modo di parlare ed osservare __________ dopo la sua partenza per la Svizzera in occasione delle vacanze natalizie. Da quanto riferito __________ ha messo in atto comportamenti/provocazione a lui abituali ed ha trovato nel padre non un fermo richiamo alle regole, ma protezione, presa di posizione e possibile soluzione esterna ai suoi problemi.

                                         A mio avviso il padre (responsabilmente?) ha fatto una scelta forte e discutibile da un punto di vista di una genitorialità efficace. Non solo, ma ha acuito la conflittualità con la ex moglie, aggravando uno dei motivi di disagio di __________ e, contravvenendo ad una regola (decisione del giudice), ha offerto a __________ un modello negativo di comportamento che però rinforza la convinzione del bambino che le regole non servono, l'autorità non ha un ruolo preciso ecc. La gestione da parte del padre del disagio espresso da __________ ha rafforzato la modalità di evitamento e fuga dai problemi del bambino, accentuandone altre­sì la convinzione che il problema o la fonte del disagio è sempre fuori, esterna e mai interna. Il padre, come alternativa, poteva accompagnare e aiutare il figlio a stare con il dolore del distacco e della lontananza; ha invece inviato un messaggio chiaro: il dolore non è sopportabile, al problema non c'è soluzione.

                                         La situazione in Italia, da cui __________ tenta di fuggire è totalmente opposta: nel contesto famigliare della madre, c'è il desiderio manifestato chiaramente di approfondire il problema del disagio espresso dal bambino, di capirne le cause e di lavorare su di esso, il che comporta una messa in discussione dei comportamenti agiti fino ad ora, una modificazione degli stessi sia da parte di __________, della madre e del compagno. Credo che questo spaventi molto il ragazzino e che sia più facile, meno coinvolgente optare per la fuga da essa, rifugiandosi dal padre che vive come alleato e protettore.

                                         Ritengo che per quanto riguarda il contesto famigliare ci sia una buona disposizione, attivazione e preparazione al rientro del bambino, nel senso che la madre si è mostrata non solo desiderosa di ricongiungersi al figlio, ma vive il momento del rientro di __________ come l'inizio di un percorso da fare assieme a lui per risolvere e comprendere la situazione che si è creata. Ribadisco che i dati in mio possesso e la conoscenza di __________ si riferiscono a prima del soggiorno in Svizzera e prima che il bambino manifestasse questa forte e

                                         ostinata resistenza al rientro in Italia presso la madre; pertanto la mia valutazione di __________ manca di un'osservazione attuale, dopo che ha avuto modo di constare che il comportamento “minaccio di suicidarmi e scappo” (minacce riferite dal padre) ha sortito un risultato e cioè quello di evitare di ritornare in Italia dalla madre e di affrontare i suoi problemi, questo, ovviamente ha avuto come conseguenza il rinforzo del comportamento “minaccio di suicidarmi e scappo”. Per i dati in mio possesso e per il quadro di personalità che ho potuto appurare in sede di visita e di colloqui __________ non presentava tratti evidenti di una personalità suicidaria e, soprattutto, non ha mai verbalmente espresso né una condizione di vita in famiglia troppo difficile né desideri di fuga da essa.

 

                                  C.   L'autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito il ragazzo personalmente il 14 febbraio 2005. Agli atti figura la nota in appresso:

                                         Il ragazzo manifesta una situazione di conflitto con la madre. Nel contempo sembra abbia idealizzato la figura paterna che difende. Sostiene che tutte le cose che la madre ha detto sul conto del padre non sono vere. Non ha delle prove che la madre dica il falso, ne è semplicemente convinto. Per alcuni episodi dice che la verità l'ha saputa dal padre, al quale crede. Contesta alla madre di avere ostacolato il regolare esercizio dei diritti di visita con il padre.

                                         Alla domanda di raccontare quale sia il problema con la madre non è capace di spiegarsi. Si limita a dire che lei gli ha sempre mentito oppure fa degli

                                         esempi di situazione in cui è stato sgridato. Situazioni in cui a mente della scrivente oggettivamente richiedevano un intervento severo.

                                         Egli non sopporta il compagno della madre, verosimilmente perché non accetta che qualcuno prenda il posto del padre. Anche di lui non sa dare motivi precisi circa la sua avversione. Ricorda episodi puntuali in cui questi è intervenuto sgridandolo (o picchiandolo), come per esempio quando lui ha dato della scema alla madre che gli aveva buttato via qualche cosa di suo. Aggiun­ge che succede spesso di insultare la mamma e minimizza le sue disubbidienze (mancato rispetto di orari ecc.).

                                         Nel corso dell'audizione è stata letta al ragazzo una lettera che la madre ha fatto pervenire. Alla fine il ragazzo ha detto che voleva interrompere la lettura perché, a suo dire, è evidente che non è stata la madre a scriverla. Si dice sicuro che la madre non può scrivere una lettera del genere. Non sa spiegare il perché di questa sua convinzione. Accenna al riferimento fatto nello scritto al suo gatto, ma poi non riesce a trattenersi e inizia a piangere.

                                         Alla conclusione dell'incontro dice che se viene rimandato a casa scapperà, questa volta sul serio. Dice inoltre di riferire alla madre che se deve tornare a casa le farà pagare tutto quello che lei ha fatto al padre. Alla richiesta di spiegarsi meglio si corregge dicendo unicamente che glie le farà pagare tutte sen­za specificare altro. Non ha manifestato l'intenzione di compiere gesti estremi.

                                         __________ è apparso molto deciso e categorico nel rifiutare un ricongiungimento con la madre. La sua opposizione è tale che difficilmente può essere imputata, pur non escludendola, alla sola influenza paterna. A mente della scrivente __________ ha elaborato un sentimento di rifiuto, manifestato alla madre con un comportamento disubbidiente e provocatorio, infine sfociato in questo atto

                                         estremo.

 

                                  D.   Interpellato dall'autorità di vigilanza, il dott. __________ si è poi espresso il 23 febbraio 2005 nei seguenti termini:

                                         Ritengo ragionevole proporre un temporaneo ritorno di __________ presso la madre a __________ per permettere un chiarimento e un aiuto di tipo psicoterapeutico (dott. __________).

                                         Sicuramente un'eventuale separazione dalla madre necessita modi e tempi lunghi e un'elaborazione adeguata del problema posto da __________.

                                         Mi pare esistano tutte le garanzie per __________ affinché egli abbia la possibilità di avere diversi interlocutori: padre, madre, psicoterapeuta e il vostro ufficio con i quali esprimere il suo disagio. Mi sembra importante il fatto che __________ possa essere ascoltato. Il rischio di un passaggio all'atto sarà minore se la rete di comunicazione da voi proposta funzionerà.

 

                                         Quello stesso giorno l'autorità di vigilanza ha convocato i genitori, proponendo loro un accordo nel senso che __________ sarebbe rientrato dalla madre, mentre il padre l'avrebbe visitato un fine settimana su tre e l'avrebbe avuto con sé il mese di luglio. In seguito la situazione sarebbe stata rivalutata. Entrambe le parti si sono espresse favorevolmente, PI 1 chiedendo nondimeno di verificare ed eventualmente concordare con specialisti l'attuazione dell'accordo. L'autorità di vigilanza ha avvertito telefonicamente dell'intesa il 24 febbraio 2005 la dott. __________ e il dott. __________. Da una nota agli atti si evince che, secondo quest'ultimo professionista:

                                         (...) questa soluzione è quella che lui ha cercato di far passare al bambino quando lo ha incontrato, ovvero tornare dalla madre e poi, con la dovuta calma e facendo gli opportuni passi, ridiscutere la situazione. Quello che si voleva far capire al bambino è che non si può rispondere al volo con un sì alle sue richieste.

                                         Ritiene necessario calmare la sua megalomania (voglio, posso, comando). È inoltre convinto che rimanere ora dal padre avrebbe quale conseguenza quella di rompere definitivamente i ponti con la madre, cosa questa non nell'interesse del ragazzo.

                                         A suo parere, nel presentare la soluzione il ragazzo deve essere il più possibile rassicurato, dicendo anche che i genitori condividono la scelta e che egli avrà modo di trascorrere regolarmente del tempo con il padre e che la dott. __________ è in contatto [con l'autorità di vigilanza]; quindi, in caso di problemi, ne sarà messa al corrente. Gli va inoltre detto che questo suo casino viene considerato e che per questo non si esclude la possibilità, in futuro, di cambiamenti. Il fatto di rassicurarlo sulle condizioni del rientro in presenza dei genitori è molto importante, anche perché così la sua capacità manipolatoria verrà meno.

                                         In merito alle minacce estreme espresse dal ragazzo ritiene che con la soluzione di cui sopra il rischio è molto minore ma che comunque, se si vuole risolvere la questione, un rischio bisogna pur prenderlo. Ritiene inoltre che il ragazzo sarà sufficientemente sorvegliato dalla madre, dalla dottoressa ecc., ciò che ridimensiona eventuali rischi.

 

                                  E.   Il 28 febbraio 2005 ha avuto luogo un incontro durante il quale l'autorità di vigilanza ha esposto al ragazzo la soluzione concordata dai genitori. La nota agli atti contiene quanto segue:

                                         __________ ha manifestato la sua opposizione, ribadendo alla madre di non voler tornare a casa con lei. Questa ha chiesto al figlio se il motivo era unicamente la sua rigidità nel pretendere da lui un comportamento educato e rispettoso delle norme. __________ ha risposto di sì.

                                         Mentre la madre cercava di spiegare al figlio che non si può pretendere di fare sempre ciò che si vuole, è intervenuto il padre affermando che era evidente che i motivi del rifiuto dovevano essere altri in quanto __________ con lui si è sempre dimostrato educato ed ubbidiente.

                                         Ne è nato un diverbio fra i genitori e la madre ha quindi abbandonato la sala. L'intervento del padre è stato effettivamente fuori luogo e squalificante nei confronti della signora che stava cercando di comunicare con il figlio.

                                         L'alta conflittualità esistente fra i genitori di __________ rende impossibile attuare ora ed in futuro una soluzione concordata.

 

                                  F.   Con decisione del 15 marzo 2005 l'autorità di vigilanza ha statuito sull'istanza di AP 1, respingendola. Essa ha rilevato in sintesi che, stando alla citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, in sé i presupposti per un rientro del ragazzo dalla madre sarebbero dati. La stessa Convenzione abilita tuttavia lo Stato richiesto a rifiutare il ritorno immediato del figlio trasferito o trattenuto illecitamen­te dall'altro genitore ove sussista il grave rischio che il ritorno ponga il minorenne in una situazione intollerabile. E siccome in concreto la volontà consolidata di __________, pressoché tredicenne, era quella – cate­gorica e irremovibile – di non più far ritorno dalla madre, non si poteva da ciò transigere. Per quanto il padre potesse avere in qualche modo confortato il comportamento del figlio, quest'ultimo aveva espresso con sufficiente maturità la sua determinazione. Un riaccompagnamento coatto del figlio dalla madre non era quindi ragionevolmente prospettabile. Quanto ai costi della procedura (non quantificati), essi sono stati posti a carico dello Stato. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  G.   Contro la sentenza predetta AP 1 è insorta con un appello del 23 marzo 2005 nel quale chiede che – conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – la sua istanza sia accolta e sia organizzato il rientro del figlio presso di lei. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero la persona cui è affidata la custodia può valersi, in Svizzera, di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di

                                         affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento, del

                                         20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la già citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02). Entrambi gli accordi, che nel 1995 sono stati ratificati anche dall'Italia, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe: ambedue possono essere invocati, per esempio, quando un genitore non possa esercitare il proprio diritto di visita a un figlio residente all'estero. In Svizzera chi si giova dell'uno o dell'altro trattato deve rivolgersi – ove non sia già pendente una procedura a tutela dell'unione coniugale, una causa di divorzio o di separazione oppure una causa intesa alla modifica di una sentenza di divorzio o di separazione (v. in particolare l'art. 29 della Convenzione dell'Aia) – al Dipartimento federale di giustizia e polizia, rispettivamente all'Ufficio federale di giustizia. Non esistono norme particolari di procedura. Per prassi, l'Ufficio federale di giustizia invita le autorità cantonali competenti per territorio (nel Ticino: le Commissioni tutorie regio­nali) ad attivarsi perché convincano il responsabile a far tornare il minorenne dall'affidatario (<www.ofj.admin.ch/themen/lkidnapping/hentfue-i.htm>). Se il tentativo di conciliazione fallisce, il procedimento è trasmes­so all'“autorità cantonale di coordinazione”, che nel Ticino è – sempre per prassi – l'autorità di vigilanza sulle tutele. La decisione di quest'ultima è poi appellabile nel termine ricordato dianzi.

 

                                   3.   La procedura convenzionale intesa a far tornare il minorenne dall'affidatario non influisce sul diritto di custodia né sulla regolamentazione del diritto di visita (v. l'art. 19 della Convenzione). Essa tende solo al ripristino dello statu quo ante, ovvero al rientro immediato del minorenne nel luogo di residenza abituale. Non spetta all'“autorità cantonale di coordinazione” valutare, per il bene del figlio, quale sia il genitore più idoneo alla custodia o come debba essere rego­lato il diritto di visita. Qualora l'affidatario si prevalga della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori – come nella fattispecie – l'“auto­rità cantonale di coordinazione” verifica unicamente che dal profilo oggettivo il ritorno del minorenne non comporti un grave rischio per l'integrità fisica o psichica di lui, “ovvero [non] lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1

                                         lett. b della Convenzione), rispettivamente che dal profilo soggettivo il minorenne non si opponga alla misura, sempre che tale resistenza meriti considerazione per l'età e la maturità di lui (art. 13 cpv. 2 della Convenzione). L'eventuale modifica della custodia o del diritto di visita compete invece al giudice del luogo in cui si trova la dimora abituale del minoren­ne, il quale meglio conosce le condizioni di vita di lui e dell'affidatario (Elisa Pérez-Vera, Rapport explicatif sur la Con­vention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants, 1982, n. 34 in fine, in: <http://hcch.e-vision.nl>, publications, rapports explicatifs). Del resto, ove la dimora abituale del figlio fosse in Svizzera, la Svizzera rivendicherebbe la competenza esclusiva per disciplinare non solo l'attribuzione dell'autorità parentale e il diritto di visita, ma anche l'entità di eventuali contributi alimentari (DTF 126 III 302 consid. 2a/bb).

 

                                   4.   L'appellante acclude al suo memoriale documenti nuovi e – parrebbe – una cassetta (non pervenuta alla Camera) con registrazioni telefoniche di conversazioni intervenute fra lei e il figlio, fra lei e l'attuale moglie di PI 1, come pure fra lei e l'ex marito. Ora, in una controversia come quella attuale nuovi mezzi di prova sono ammissibili (art. 424a cpv. 2 CPC per analogia) in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiamo). Se non che, tutti i documenti in rassegna riguardano le condizioni finanziarie dell'appellante (tranne la sentenza di divorzio, che già si trova agli atti), di rilievo solo per l'eventuale conferimento dell'assistenza giudiziaria. Quanto alla nota cassetta, a supporre che le registrazioni ivi contenute siano legittime (art. 179ter CP; in caso contrario v. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 7ª edizione, 10° capitolo, n. 101), essa non rientra fra i mezzi di prova enunciati dall'art. 419b cpv. 1 e 2 CPC né fra quelli ammessi dalla giurisprudenza (DTF 122 I 55). Non soccorre dunque richiamarla.

 

                                   5.   L'appellante rievoca il contenuto dei certificati redatti dalla dott. __________, sostenendo che l'unico motivo per cui l'autorità di vigilanza ha rinunciato al rientro forzato del figlio è la vaga opposizione di lui, non ancora tredicenne. In forza di ciò essa chiede che sia consultato “un esperto neutrale”, il quale approfondisca la situazione del ragazzo. L'appellante deplora inoltre il comportamento equivoco dell'ex marito, che di fatto conforta e corrobora il comportamento di __________, la cui immaturità e insicurezza è comprovata dalle difficoltà di apprendimento rilevate a più riprese dalla psicologa, il tutto acuendo la già forte conflittualità del ragazzo nei confronti della figura materna. A torto l'autorità di vigilanza avrebbe quindi interpretato l'art. 13 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia in modo estensivo, conferendo peso determinante alla sola opinione intransigente del figlio. La quale non è solo influenzata dal padre, ma lede anche gli interessi del minorenne, giacché interrompe il cammino terapeutico intrapreso in Italia, ricollegabile in ultima analisi a un conflitto fra genitori che il ragazzo deve riuscire a superare per il suo bene.

 

                                   6.   La richiesta di esperire una perizia in appello è di per sé proponibile (sopra, consid. 4), ma il referto appare superfluo. Come si è spiegato, la procedura convenzionale intesa alla riconsegna del minorenne all'affidatario tende solo “ad assicurare il ritorno immediato nel luogo di residenza abituale dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente” (art. 1 lett. a della Convenzione dell'Aia). Non ha quindi carattere definitivo. È equiparabile a una misura provvisio­nale, a un provvedimento semplice e rapido, volto a ricondurre il minorenne davanti al giudice competente per statuire sull'affidamento e sul diritto di visita (Bernard Deschenaux, L'enlèvement international d'enfants par un parent, Berna 1995, pag. 48 seg.; v. anche Carla Schmid, Neuere Entwicklungen der internationale Kindes­entführungen, in: AJP/PJA 2002 pag. 1334 in basso). L'“autorità cantonale di coordinazione” si limita a esaminare – come noto – se gli elementi agli atti permettano di riaccompagnare il minorenne dall'affidatario senza fargli correre gravi rischi per la sua integrità fisica o psichica e senza metterlo “altri­menti in una situazione intollerabile”, rispettivamente se sia il caso di prescindere dal provvedimento perché l'opposizione del minorenne appaia frutto di un'età e di una maturità degne di con­siderazione. Se il motivo di rifiuto è evidente, non occorrono perizie; se non è evidente, il minorenne va rinviato alla sua residenza abituale (Deschenaux, loc. cit.; v. anche Schmid, op. cit., pag. 1335 in alto). Perizie psichiatriche e ambientali andranno disposte – se mai – dal giudice chiamato a disciplinare l'affidamento o il diritto di visita, il quale apprezzerà il bene del figlio per rapporto a tutte le circostanze del caso.

 

                                   7.   Dagli atti risulta che in concreto, già prima di far visita al padre durante le ferie natalizie, __________ denotava “difficoltà di concentrazione, bassa motivazione allo studio e comportamenti di scarso rispetto delle regole”, pur senza esprimere “alcuna sofferenza relativa all'attuale contesto familiare”. D'indole provocatoria, ostile alla madre e al di lei compagno, insofferente ai biasimi loro per quanto giustificati fossero, egli tradiva già allora un disagio personale chiaramente accertato dalla psicologa dott. __________ presso cui era in cura (sopra, lett. B). Dopo le vacanze natalizie lo psicologo dott. __________ si è trovato di fronte un ragazzo che da molto tempo soffriva “a causa del conflitto coniugale”, un dodicenne determinato a rimanere con il padre a costo di scappare, fino alla conclamata intenzione di togliersi la vita qualora fosse stato riportato in Italia, un adolescente che per stare con il padre attaccava la madre di petto, rischiando realmente di sfuggire al controllo dei genitori (sopra, lett. A). L'autorità di vigilanza ha riscontrato un quadro affine, traendone l'immagine di un ragazzo che difende la figura paterna fino a idealizzarla e che detesta visceralmente la madre con il di lei compagno, senza saper spiegare perché. Un'antipatia strenua e ostinata, cieca fino a impedirgli di credere al contenuto di una lettera inviatagli dalla madre stessa, un rifiuto esternato già a suo tempo con atteggiamenti insultanti e provocatori verso quest'ultima, sfo­ciato per finire in un'avversione categorica e irremovibile (sopra, lett. C).

 

                                   8.   Che nella fattispecie il minorenne si opponga al rientro in Italia è evidente. La questione è di sapere se tale renitenza meriti considerazione per l'età e la maturità dell'opponente (art. 13 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia). Ciò può verificarsi, per giurisprudenza, nel caso di ragazzi che dai 10 anni in poi (Schmid, op. cit., pag. 1335) denotino una percezione sufficientemente autonoma del loro ruolo per rapporto al conflitto che divide i genitori (Andreas Bucher, L'enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 168 n. 487 a 490). __________, che compirà i 13 anni il 30 giugno 2005, ha sicuramente una visione personale della propria posizione nel dissidio che oppone le parti, per quanto forte egli appaia del sostegno paterno. Nem­meno l'autorità di vigilanza ha avuto sentore tuttavia di manipolazione, subornazione o circuizione. Pur senza disconoscere l'influsso di PI 1, essa ha ritenuto che, per co­mune esperienza e secondo il normale andamento delle cose, la risolutezza e la categoricità mostrate dal figlio non potessero ricondursi solo all'interven­to del padre (sopra, lett. C), ma che la radicata avversione nei confronti della madre si rivelava piuttosto lo sfogo di un sentimento di rifiuto elaborato nel tempo. È vero che il comportamen­to del ragazzo non suffraga una visione particolarmente equilibrata della situazione e che la pervicace repulsione nei confronti della madre potrebbe anche celare un profondo conflitto di lealtà, non raro del resto in casi del genere (Parental Alienation Syndro­me: Schmid, op. cit., pag. 1334 in basso). Sia come sia, il ragazzo non presentava gravi patologie della personalità e non toccava all'“auto­rità cantonale di coordinazione” addentrarsi in delicate valutazioni d'ordine psichiatrico. A ragione essa si è limitata per­tanto a constatare che il ragazzo si opponeva inequivocabilmen­te al rientro e che tale opposizione con­solidata, fors'anche corroborata dal padre (ma non indotta), non poteva essere ignorata.

 

                                   9.   Quanto l'interessata chiede con l'appello è, in ultima analisi, il ritorno coatto di un figlio pressoché tredicenne, recalcitrante al punto da preannunciare fughe e tentativi di suicidio se costretto a rientrare. La serietà di quest'ultima minaccia può invero riuscire dubbia, visto il carattere provocatorio del ragazzo, sebbene non si possano escludere gesti dimostrativi. Ciò non toglie che, soprattutto in mancanza di qualsiasi collaborazione da parte del padre, una riconduzione forzata a __________ sarebbe soggettivamente avvertita dal minorenne come un sopruso da parte della madre, una sopraffazione cui reagire con rivalse e ritorsioni (“Alla richiesta di spiegarsi meglio si corregge dicendo unicamente che glie le farà pagare tutte sen­za specificare altro”: sopra, lett. C). Certo, simili minacce non sono una prova di notevole maturità, tuttavia non è difficile prefigurarne le conseguenze, ove appena si pensi che, già prima di far visita al padre durante il periodo di Natale, gli insulti alla madre erano prassi corrente (sopra, lett. C). Mal si intravede, in ultima analisi, una riconsegna del figlio in simili condizioni.

 

                                10.   L'appellante rimprovera all'ex marito di avere adottato un comportamento diseducativo, lasciando credere al figlio che ogni suo desiderio prevalga sulle regole di comportamento invalse, sulle disposizioni emanate dall'autorità e sull'imperativo di una buona intesa con entrambi i genitori. La critica potrà anche apparire fondata, ma non in questa sede. Lo stesso dott. __________ reputa necessario, secondo gli accertamenti dell'autorità di vigilanza, temperare una certa sicumera del figlio, anche perché la permanenza ininterrotta dal padre potrebbe compromettere insanabilmente i rapporti con la madre, a pregiudizio del minorenne (sopra, lett. D). Per evitare transizioni brusche, lo specialista auspicava dunque un rientro temporaneo di __________ dall'appellante, ciò che si è rivelato impossibile per l'acceso diverbio fra genitori intervenuto davanti all'autorità di vigilanza. Sta di fatto che, in ogni modo, appurare quale genitore offra le migliori garanzie per una debita cura e educazione del figlio, indagare quale sia il bene del minorenne nel senso correttamente inteso, stabilire quali periodi egli debba trascorrere – nel suo interesse – con un genitore e quali con l'altro non è compito dell'“autorità cantonale di coordinazione”, bensì del giudice chiamato a sindacare lo statuto del figlio.

 

                                11.   Il mancato ritorno del figlio del genitore affidatario lascia sussistere invero una situazione equivoca, l'affidatario rimanendo giuridicamente tale (sopra, consid. 3) senza più alcuna custodia effettiva. Lo statuto del figlio dopo la misura d'urgenza adottata dall'“autorità cantonale di coordinazione” deve ancora essere definito, quindi, dal giudice competente a disciplinare l'affidamento, il diritto di visita e gli eventuali contributi alimentari. Non spetta a questa Camera precorrere questioni di merito, indicando quale sia il tribunale competente a regolamentare il nuovo stato di fatto e fissando termini al convenuto – o, al limite, all'appellante – perché adisca tale giudice (cfr. l'art. 16 della Convenzione; al riguar­do: Bucher, op. cit., pag. 174 n. 506 seg.). Ove nessuno dei due genitori dovesse procedere entro un periodo ragionevole, l'autorità tutoria al nuovo domicilio del figlio designerà al minorenne un rappresentante perché ne salvaguardi i diritti, disciplinando l'affidamento, il regime delle visite e gli eventuali contributi alimentari (art. 308 cpv. 2 CC).

 

                                12.   L'autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non impongono spese per le istanze presentate in applicazione della Convenzione dell'Aia (art. 26 cpv. 2 prima frase della Convenzione medesima). L'istante va quindi esonerato da costi e dal versamento di ripetibili, né può essere chiamato a rifondere spese dovute alla partecipazione di un avvocato (art. 26 cpv. 2 seconda frase combinato con l'art. 7 lett. g della Convenzione). La Svizzera non avendo apposto riserve a tale norma (art. 26 cpv. 3 della Convenzione), l'assistenza giudiziaria va dunque conferita – in virtù del diritto internazionale – a ogni istante che ne faccia richiesta, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria e dalle probabilità di successo insite nella domanda (Deschenaux, op. cit., pag. 58 a metà; Schmid, op. cit., pag. 1336). Rimane il fatto che, nella sua estensione, il beneficio continua a essere disciplinato dalla legge interna. La retribuzione del patrocinatore d'ufficio continua dunque a essere commisurata, nel Cantone Ticino, a quanto era strettamente necessario a scopo forense, rispettivamente al dispendio di tempo che un avvocato solerte e coscienzioso avrebbe oggettivamente impiegato per trattare ade­guatamente una causa analoga, tenuto conto della complessità del procedimen­to e di quanto si poteva ragionevolmente esigere da un patrocinatore competente al beneficio di una normale

                                         esperienza (da ultimo: CdM, sentenza inc. 19.2004.4 del 20 gennaio 2005, consid. 7). Il convenuto non essendo stato chiamato ad esprimersi, non si pone di contro problema di indennità.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del PA 1.

 

                                   4.   Intimazione:

                                         ;

                                         –  .

                                         Comunicazione:

                                         –  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         –  Commissione tutoria regionale 11, Losone.

 

 

terzi implicati

 PI 1    

patrocinato da:   PA 2 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria