Incarto n.
11.2005.49

Lugano,

22 gennaio 2007/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2004.55 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 4 maggio 2004 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'  PA 1 );

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 30 marzo 2005 presentato

                                         da AP 1 contro la sentenza emessa il 15 marzo 2005 dal Pretore del Distretto di Riviera;

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 e AP 1 (entrambi del 1966) si sono sposati a __________ il 24 maggio 1991. Dal matrimonio sono nate F__________ (13 settembre 1993), D__________ (20 aprile 1996) e M__________ (3 marzo 1998). Il marito lavora come tecnico edile per la __________ di __________ e fa parte del consiglio d'amministrazione della __________ di __________, per la quale esegue perizie. Egli assolve inoltre svariate funzioni pubbliche: è municipale di __________, responsabile dell'Azienda dell'acqua potabile e membro di un consorzio d'arginatura. La moglie, di formazione impiegata d'ufficio, è casalinga. I coniugi si sono separati di fatto nel marzo del 2002, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi in un appartamento, sempre nel medesimo Comune.

 

                                  B.   In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AP 1 il 4 novembre 2002, con sentenza del 16 giugno 2003 il Pretore del Distretto di Riviera ha – tra l'altro – disciplinato il diritto di visita di AO 1, obbligando quest'ultimo a versare dal 5 marzo 2002 un contributo indicizzato di fr. 2425.– mensili per la moglie, uno di fr. 690.– mensili per F__________, uno di fr. 690.– mensili per D__________ e uno di fr. 580.– mensili per M__________, assegni familiari compresi (inc. DI.2002.101). Adita dall'istante con appello del 25 giugno 2003, questa Camera ha fissato il contributo di mantenimento in fr. 2070.– mensili per l'istante, in fr. 1060.– mensili per F__________, in fr. 995.– mensili per D__________ e in fr. 810.– mensili per M__________, assegni familiari compresi (sentenza inc. 11.2003.88 di data odierna).

 

                                  C.   Nel frattempo, il 4 maggio 2004, AO 1 si è rivolto al Pretore, facendo valere di non essere più municipale a __________ e di non percepire più alcuna indennità per tale carica. Ha chiesto così che dall'aprile del 2004 il contributo alimentare per la moglie stabilito nella sentenza del 16 giugno 2003 fosse ridotto a fr. 2260.– mensili, quello per F__________ a fr. 645.– mensili, quello per D__________ a fr. 645.– mensili e quello per M__________ a fr. 540.– mensili, assegni familiari compresi. In subordine egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 2120.– mensili alla moglie, uno di fr. 605.– mensili a F__________, uno di fr. 605.– mensili a D__________ e uno di fr. 505.– mensili a M__________, assegni familiari compresi. Infine egli ha chiesto che fosse riattivata la procedura inc. DI.2002.101, dolendosi del fatto che non gli era più stato possibile esercitare il diritto di visita normal­mente. All'udienza del 19 luglio 2004, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza.

 

                                  D.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a introdurre conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 dicembre 2004 l'istante ha chiesto di ridurre il contributo per la moglie a fr. 1958.– mensili, quello per F__________ a fr. 560.– mensili, come quello per D__________, e quello per M__________ a fr. 468.– mensili, assegni familiari compresi. Subordinatamente egli ha proposto di ridurre il contributo per la moglie a fr. 1868.– men­sili, quello per F__________ a fr. 534.– mensili, come quello per D__________, e quello per M__________ a fr. 447.– mensili, assegni familiari compresi.

                                         L'istante ha abbandonato invece la richiesta correlata all'esercizio del diritto di visita. Nelle sue conclusioni del 7 dicembre 2004 la moglie ha preteso, da parte sua, che il contributo alimentare per sé fosse aumentato a fr. 2690.– mensili e quello per ogni figlia fissato in fr. 815.– mensili, assegni familiari compresi.

 

                                  E.   Statuendo il 15 marzo 2005, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto dal 5 maggio 2004 il contributo alimentare per AP 1 a fr. 2032.30 mensili e quello per le figlie a fr. 694.– mensili ciascuna, assegni familiari compresi. La tassa di giustizia di fr. 400.– è stata posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, mentre le spese di fr. 300.– sono state addebitate nella misura di fr. 130.– a AO 1 e per il resto alla convenuta. Le ripetibili sono state compensate.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 30 marzo 2005 per ottenere che il contributo di mantenimento in suo favore sia portato a fr. 2602.55 mensili e quello in favore delle figlie a fr. 1963.30 mensili complessivi, assegni familiari compresi. Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2005 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a protezione dell'unione coniugale, adattandole alle nuove circostanze o revocandole. La procedura cui soggiacciono le misure a protezione dell'unione coniugale – e, di riflesso, la loro modifica – è, nel Cantone Ticino, quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termi­ne di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Nella parallela sentenza di data odierna questa Camera ha accertato che nella fattispecie il marito conseguiva, nel febbraio del 2003, un reddito di complessivi fr. 7979.80 netti mensili (assegni familiari compresi) e aveva un fabbisogno minimo in fr. 3047.45 mensili, che la moglie non disponeva di entrate, ma aveva un fabbisogno minimo di fr. 2296.65 mensili, che F__________ aveva un fabbisogno in denaro di fr. 1176.– mensili, D__________ un fabbisogno in denaro di fr. 1106.– mensili e M__________ un fabbisogno in denaro di fr. 897.– mensili. Il reddito coniugale non bastando nelle circostanze descritte a coprire il fabbisogno familiare, il marito si era visto garantire l'equivalente del fabbisogno minimo (intangibile), mentre il resto era stato devoluto alla moglie e alle figlie, onde un contributo ali­mentare di fr. 2070.– mensili per la moglie stessa, di fr. 1060.– mensili per F__________, di fr. 995.–  men­sili per D__________ e di fr. 810.– mensili per M__________, assegni familiari compresi.

 

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha aggiornato il reddito del marito in fr. 7425.80 netti mensili (assegni familiari compresi), essendo venuta meno l'indennità ricevuta dall'istante come municipale di __________, e ha calcolato il relativo fabbisogno minimo in fr. 3311.35. Quanto al fabbisogno minimo della moglie (senza reddito), egli l'ha stabilito in fr. 3258.30 mensili, mentre il fabbisogno in denaro di ogni figlia è stato valutato in fr. 815.– mensili. Il bilancio familiare rimanendo in passivo, il Pretore ha lasciato al marito l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, destinando la differenza di fr. 3565.45 mensili alla moglie e alle figlie. Ne è derivato un contributo alimentare per la convenuta di fr. 2032.30 mensili e uno per ogni figlia di fr. 694.– mensili, assegni familiari compresi.

 

                                   4.   Sull'esigenza di sentire i figli anche nelle procedure a protezione dell'unione coniugale – e, di conseguenza, anche nelle procedure di modifica – si richiama la parallela sentenza di data odierna (consid. 3). Il Pretore non consta avere ascoltato (né avere fatto ascoltare) le figlie nemmeno nell'ambito dell'attuale causa. Ciò giustificherebbe – di per sé – l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti in prima sede, non essendo ammissibile che a distanza di cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo art. 144 CC si ravvisino ancora omissioni del genere (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). D'altro lato non compete a questa Camera riparare il difetto, sostituendosi al giudice naturale ogni qual volta un Pretore disattenda i diritti dei minorenni. Se per quest'ultima volta si transige ancora al proposito, ciò è dovuto al fatto che rinviando in prima sede una causa cominciata nel maggio del 2004 si offenderebbe il principio della celerità, recando in definitiva maggior pregiudizio alle figlie. In futuro tuttavia questa Camera non rinnoverà analoga provvidenza. Dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli dopo i sei anni di età sia stato trascurato indebitamente, la Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi del­la sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti al Pretore (art. 326 lett. a CPC per analogia) affinché giudichi nuovamente dopo avere rimediato al difetto, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui egli può sempre far capo).

 

                                   5.   Nella misura in cui chiede non solo che l'istanza del marito sia respinta, ma che il contributo di mantenimento in suo favore sia portato a fr. 2602.55 mensili, l'appellante avanza una pretesa irri­cevibile. La convenuta non ha mai chiesto in effetti che il contributo di mantenimento riconosciutole dal Pretore nella sentenza del

                                         25 giugno 2003 fosse aumentato, se non nelle conclusioni scritte del 7 dicembre 2004. A quel momento tuttavia la richiesta era improponibile nel quadro dell'attuale procedura, già per il fatto che non si sarebbe più tenuto alcun contraddittorio (art. 84 CPC), entrambe le parti avendo rinunciato alla discussione finale. Per contro, non vincola il giudice la richiesta dell'appellante intesa a far fissare il contributo alimentare per le figlie in fr. 1963.30 mensili complessivi (assegni familiari compresi), meno di quanto ha stabilito il Pretore nella sentenza impugnata (fr. 2082.– mensili complessivi). Il diritto di filiazione essendo governato dal principio inquisitorio illimitato, il giudice non è legato per vero alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio (DTF 128 III 413 in alto).

 

                                   6.   Per quanto riguarda il fabbisogno minimo del marito, l'appellante sostiene anzitutto che il canone di locazione di fr. 1180.– mensili da lui pagato è fittizio. Essa fa valere che la casa in cui l'istante abita è stata donata il 6 novembre 2003 da __________ alla sorella __________, madre del marito. Tale operazione sarebbe “soltanto un posteggio che assicura in modo occulto il prossimo passaggio del mappale in discussione al figlio AO 1, il quale già lo gode nonostante il fittizio canone pagato alla madre” (memoriale, lett. A). Sta di fatto che da tale argomentazione l'appellante non trae alcuna conclusione né chiede, tanto meno, che la pigione di fr. 1180.– mensili sia stralciata dal fabbisogno minimo del coniuge. Del resto, essa medesima si limita a formulare sospetti, ma non allega un solo indizio concreto che renda verosimile il mancato incasso (o il rimborso) del canone da parte di __________, né si confronta con l'argomentazione del Pretore, fondata sulla valutazione della testimonianza rilasciata dalla stessa __________ (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 8 a metà). Su questo punto l'appello non merita pertanto altra disamina.

 

                                   7.   Per quanto attiene invece al reddito del marito, l'appellante affer­ma che la deduzione di fr. 152.60 mensili praticata dalla __________ sullo stipendio di lui a titolo di cassa pensione com­plementare” è puramente facoltativa e non può essere riconosciuta, vista la situazione di ammanco in cui versa il bilancio familiare (memoriale, lett. B, punto 1). Il Pretore è stato di altro avviso, rilevando che “pur non essendo obbligatorio, il premio complementare di cassa pensione prelevato mensilmente dal salario del marito è destinato a rafforzare i diritti previdenziali non solo di quest'ultimo, ma di tutta la famiglia, in particolare della moglie, specie in una prospettiva di divorzio” (sentenza impugnata, consid. 7 in fine). L'opinione del Pretore è corretta, ma solo allorché i mez­zi economici a disposizione dei coniugi bastino per garantire il sostentamento della famiglia, ciò che in concreto non è il caso. I contributi a previdenze professionali complementari sono equiparati, in altri termini, ai premi delle assicurazioni sulla vita (si veda la parallela sentenza di data odierna, consid. 6b).

 

                                         Nella precedente causa la moglie non aveva contestato la deduzione salariale (allora di fr. 124.– mensili) e questa Camera non era intervenuta d'ufficio sulla scorta del principio inquisitorio illimitato che presiede al diritto di filiazione perché, non sussistendo litigio, l'interessato non aveva avuto motivo di esprimersi sulla questione. Nell'attuale causa invece la convenuta ha contestato la detrazione sin dal 19 luglio 2004 (riassunto scritto allegato al verbale d'udienza, pag. 2 in fondo). Spettava dunque al­l'istante rendere verosimile la necessità di tale copertura nella situazione di ammanco in cui si trova la famiglia. In realtà egli non ha addotto la benché minima giustificazione, tanto meno nel memoriale conclusivo. Egli non spiega neppure perché la trattenuta fosse di fr. 152.60 mensili sullo stipendio di febbraio 2004 (doc. A) e di

                                         fr. 138.30 sullo stipendio di giugno 2004 (doc. C). Ciò posto, ai fini del giudizio non rimane che prescindere da tale deduzione. Se ne conclude che lo stipendio netto di tecnico edile am­monta in concreto a fr. 6878.05, assegni familiari compresi (lo stesso convenuto riconosce che la deduzione di fr. 250.– mensili per “rimb. spese auto ditta” non può essere considerata: sentenza impugnata, consid. 7 nel mezzo). A ciò si cumula la quota di tredicesima, consistente in un dodicesimo dello stipen­dio di base (fr. 7190.– lordi), meno il contributo AVS di fr. 363.10 e quello all'assicurazione disoccupazione di fr. 71.90 (ma non il contributo alla cassa pensione di fr. 425.95), per un totale di fr. 562.90 mensili (doc. A e C). Il reddito complessivo del convenuto risulta ammontare così a fr. 7440.95 mensili, assegni familiari compresi.

 

                                   8.   Sempre per quel che concerne il reddito del marito, l'appellante si duole che il Pretore abbia accertato un introito derivante dalle perizie eseguite per la __________ di fr. 83.30 mensili in base ai soli dati del 2003, mentre la media degli anni fra il 2000 e il 2003 dà un risultato di fr. 127.20 mensili (memoriale, lett. B, punto 2). A mente del Pretore, trattandosi di un'attività indipendente esercitata a titolo meramente accessorio, non appare per nulla scontata l'applicazione del principio secondo cui il reddito di un lavoratore da attività indipendente è, di regola, quello medio calcolato sull'arco di almeno tre anni (sentenza parallela di data odierna, con­sid. 6a). Tale opinione non può essere condivisa. La regola della media calcolata sul reddito degli ultimi tre anni vale tanto per le attività principali quanto per le attività accessorie, a maggior ragione nel quadro di un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale. Sta di fatto che il guadagno del convenuto in qualità di perito ha subìto in concreto un'ulteriore flessione (la sesta consecutiva, dal 1998), la quale non consta ricondursi alla volontà del marito. A ragione il Pretore si è fondato perciò sui risultati dell'ultimo anno (il 2003, di fr. 1000.–), come si è spiegato nella parallela sentenza di data odierna (consid. 6a).

 

                                   9.   Ancora in materia di redditi, l'appellante sottolinea che il marito figura in un elenco di 36 esperti abilitati dal 1° luglio 2000 al

                                         30 giugno 2004 dalla Divisione per la formazione professionale a valutare i candidati all'esame finale di tirocinio per la professione di muratore. Ciò deve avergli procurato un reddito (memoriale, lett. B, punto 3). Il Pretore ha rilevato che, stando al carteggio fiscale richiamato, l'istante non risulta avere percepito alcunché come esperto, non essendo verosimilmente stato chia­mato a esercitare la funzione (sentenza impugnata, consid. 10). Nelle osservazioni all'appello l'istante conferma di non avere esaminato alcun candidato nel periodo in questione (memoriale, pag. 3). L'appellante solleva dubbi, muove insinuazioni e soggiunge che il mandato di esperto dev'essere stato rinnovato al marito anche dopo il 30 giugno 2004, ma non allega un solo elemento concreto a sostegno di tali asserti. Ora, il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non è un investigatore a tutto campo solo perché il diritto di filiazione è governato dal principio inquisitorio illimitato. Un'indagine d'ufficio come quella postulata dall'ap­pellante nel memoriale conclusivo del 7 dicembre 2004 (pag. 9 in basso) presupponeva almeno indizi convergenti, che nel caso specifico mancano del tutto. Al riguardo l'appello è destituito perciò di consistenza.

 

                                         Ne segue che il reddito totale dell'istante ammonta a fr. 7578.40, assegni familiari inclusi, così composti: stipendio di tecnico edile fr. 7440.95, indennità come membro del consorzio d'arginatura fr. 12.50, indennità come membro del consiglio d'amministrazione della __________ fr. 41.65, perizie per la __________ fr. 83.30.

 

                                10.   Tornando al fabbisogno minimo del marito, l'appellante contesta una volta ancora il premio per l'assicurazione sulla vita riconosciuto del Pretore (fr. 256.– mensili), ripetendo che si tratta in

                                         realtà di un terzo pilastro contratto presso la compagnia __________, ovvero di capitale a risparmio (memoriale, lett. B, punto 4). L'argomentazione è pertinente, anche se per motivi diversi da quelli addotti dalla convenuta, come si è illustrato nella parallela sentenza di data odierna (consid. 6d). L'esbor­so di fr. 256.– mensili non può dunque essere riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'istante, che va ricondotto da fr. 3311.35 a fr. 3055.35 mensili.

 

                                11.   D'ufficio questa Camera deve intervenire da ultimo sul fabbisogno minimo dell'appellante medesima, in cui il Pretore ha indebitamente compreso anche la quota relativa al costo dell'alloggio che riguarda le figlie (sentenza impugnata, consid. 13). Come si è spiegato nella parallela sentenza di data odierna (consid. 6c), solo il 13/60 dell'onere ipotecario gravante l'abitazione coniugale va calcolato nel fabbisogno minimo della convenuta come costo dell'alloggio (fr. 234.75 mensili). Il resto (fr. 848.60 mensili) va inserito nel fabbisogno in denaro delle tre figlie nella proporzione di un terzo, di un quarto e di un quinto. Il fabbisogno minimo dell'appellante accertato dal Pretore in fr. 3258.30 mensili va rettificato, di conseguenza, in fr. 2409.70 mensili.

 

                                12.   Per quel che è delle figlie, al momento in cui ha statuito (marzo del 2005) il Pretore avrebbe dovuto far capo all'edizione 2005 della tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, non alla precedente tabella del 2003. Le esitazioni del primo giudice, per il quale non “vi è (…) al momento giurisprudenza consolidata statuente l'applicazione su scala nazionale delle tabelle 2005”, non hanno ragione d'essere. Intanto perché nessuno prescrive di applicare le menzionate raccomandazioni “su scala nazionale”: il principio è invalso nel Cantone Ticino in virtù di una prassi ultraventennale seguita da questa Camera (richiamata in: Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). In secondo luogo perché la tabella (non le tabelle”) del 2005 aggiorna semplicemente quella del 2003 (diversamente dalla tabella del 2000, che ha comportato una revisione di concetto, commentata appunto nelle Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder, edizione 2000: cfr. RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3b e 3c).

 

                                         Ciò premesso, la nota tabella del 2005 prevede nel caso di tre fratelli che vivono nella stessa economia domestica, un fabbisogno medio in denaro di fr. 1440.– mensili ciascuno dal 6° al 12° compleanno e di fr. 1600.– mensili dopo di allora. Da tali fabbisogni va tolta – come si è spiegato nella parallela sentenza di data odierna, consid. 6d – la posta per cura e educazione, fornita in natura dalla madre (fr. 315.– mensili fino al 12° compleanno, fr. 190.– dopo di allora). Va adattato inoltre il costo dell'alloggio, che non è il valore medio stimato nella tabella (fr. 295.– fino al 12° compleanno, fr. 275.– mensili dopo di allora), ma la quota di

                                         fr. 361.– mensili per F__________ (un terzo di fr. 1083.35), di fr. 271.– mensili per D__________ (un quarto di fr. 1083.35) e di fr. 217.– mensili per M__________ (un quinto di fr. 1083.35). Il fabbisogno in denaro ascen­de, di conseguenza, a fr. 1191.– mensili per F__________, a fr. 1101.– per D__________ e a fr. 1047.– mensili per M__________. Il 13 settembre 2005 F__________ è entrata inoltre nel 13° anno di età; il suo fabbisogno in denaro è passato così a fr. 1496.– mensili. In virtù del principio inquisitorio illimitato che presiede al diritto di filiazione su tal punto la sentenza impugnata va modificata in tal senso.

 

                                13.   Tutto ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

                                         Fino al settembre del 2005 (12° anno di F__________)

                                         reddito del marito                                                        fr. 7578.40

                                         reddito della moglie                                                     fr.       –.—

                                                                                                                         fr. 7578.40 mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr. 3055.35

                                         fabbisogno minimo della moglie                                   fr. 2409.70

                                         fabbisogno in denaro di F__________                           fr. 1191.—

                                         fabbisogno in denaro di D__________                           fr. 1101.—

                                         fabbisogno in denaro di M__________                          fr. 1047.—

                                                                                                                         fr. 8804.05 mensili.

                                         Dall'ottobre del 2005 in poi

                                         reddito del marito                                                        fr. 7578.40

                                         reddito della moglie                                                     fr.       –.—

                                                                                                                         fr. 7578.40 mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr. 3055.35

                                         fabbisogno minimo della moglie                                   fr. 2409.70

                                         fabbisogno in denaro di F__________                           fr. 1496.—

                                         fabbisogno in denaro di D__________                           fr. 1101.—

                                         fabbisogno in denaro di M__________                          fr. 1047.—

                                                                                                                         fr. 9109.05 mensili.

                                         Il reddito coniugale non essendo sufficiente a coprire il fabbisogno familiare, i contributi in favore della moglie e delle figlie vanno ridotti in proporzione, il debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (parallela sentenza di data odierna, consid. 6e). Ne risulta quanto segue:

                                        

                                         Fino al settembre del 2005

                                         disponibilità del marito:

                                         fr. 7578.40 (reddito) ./. fr. 3055.35 (fabbisogno minimo) = fr. 4523.05

                                         somma dovuta a moglie e figli:

                                         fr. 2409.70 + fr. 1191.– + fr. 1101.– + fr. 1047.– = fr. 5748.70

                                         contributo per la moglie:

                                         fr. 2409.70 x (4523.05 : 5748.70) = fr. 1895.95,

                                         arrotondati a fr. 1895.– mensili

                                         contributo per F__________:

                                         fr. 1191.– x (4523.05 : 5748.70) = fr. 937.10,

                                         arrotondati a fr. 940.– mensili, assegni familiari compresi,

                                         contributo per D__________:

                                         fr. 1101.– x (4523.05 : 5748.70) = fr. 866.25,

                                         arrotondati a fr. 865.– mensili, assegni familiari compresi,

                                         contributo per M__________:

                                         fr. 1047.– x (4523.05 : 5748.70) = fr. 823.80,

                                         arrotondati a fr. 825.– mensili, assegni familiari compresi.

                                         Dall'ottobre del 2005 in poi

                                         disponibilità del marito:

                                         fr. 7578.40 (reddito) ./. fr. 3055.35 (fabbisogno minimo) = fr. 4523.05

                                         somma dovuta a moglie e figli:

                                         fr. 2409.70 + fr. 1496.– + fr. 1101.– + fr. 1047.– = fr. 6053.70

                                         contributo per la moglie:

                                         fr. 2409.70 x (4523.05 : 6053.70) = fr. 1800.40,

                                         arrotondati a fr. 1800.– mensili

                                         contributo per F__________:

                                         fr. 1496.– x (4523.05 : 6053.70) = fr. 1117.75,

                                         arrotondati a fr. 1115.– mensili, assegni familiari compresi,

                                         contributo per D__________:

                                         fr. 1101.– x (4523.05 : 6053.70) = fr. 822.60,

                                         arrotondati a fr. 825.– mensili, assegni familiari compresi,

                                         contributo per M__________:

                                         fr. 1047.– x (4523.05 : 6053.70) = fr. 782.30,

                                         arrotondati a fr. 785.– mensili, assegni familiari compresi.

                                         Che per le figlie l'appellante chieda solo fr. 1963.30 mensili complessivi (assegni familiari compresi), come detto, poco importa (parallela sentenza di data odierna, consid. 6e in fine). Nulla osta di conseguenza al sindacato odierno.

 

                                14.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Seppure a costo di una notevole riduzione del contributo per sé medesima, l'appellante ottiene causa vinta nella misura di nove decimi sull'ammontare complessivo dei contributi richiesti (fr. 4525.– mensili su fr. 4565.85, rispetto ai fr. 4114.30 riconosciuti dal Pretore), per un valore litigioso capitalizzato che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera abbondantemente la soglia dei fr. 30 000.– (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF). Si giustifica pertanto che equitativamente essa sopporti un decimo degli oneri processuali e che riceva dall'istante un'indennità ridotta per ripetibili.

 

                                         L'appellante chiede di modificare anche il dispositivo di prima se­de sugli oneri processuali (pressoché divisi a metà) e le ripetibili (compensate), addebitando due terzi di tali oneri al marito e condannando quest'ultimo a rifonderle fr. 500.– per ripetibili ridotte. La rivendicazione è infondata. Anzi, il dispositivo del Pretore si rivela addirittura favorevole alla convenuta, ove appena si pensi che in prima sede l'istante postulava una riduzione dei contributi alimentari dai fr. 4385.– mensili complessivi fissati nella sentenza del 16 giugno 2003 (portati a fr. 4935.– complessivi da questa Camera con il parallelo giudizio di data odierna) a fr. 4090.70 complessivi, mentre la convenuta instava finanche per un aumento dei contributi a fr. 5135.– mensili complessivi (conclusioni scritte, pag. 10). L'istante vede dunque accogliere parzialmente la sua conclusione (i fr. 4935.– mensili complessivi stabiliti da questa Camera si riducono a fr. 4525.–), mentre con la sua richiesta di aumento a fr. 5135.– mensili la convenuta soccombe appieno. Se mai, dunque, il dispositivo pretorile sarebbe stato da modificare, in caso di appello da parte dell'istante, a detrimento della convenuta.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

                                         n. 1.1 della sentenza impugnata è riformato come segue:

                                         In modifica del dispositivo n. 6 prima frase della sentenza inc. DI.2002.101 emanata dal Pretore del Distretto di Riviera il 16 giugno 2003, AO 1 è condannato a versare a AP 1, dal 5 maggio 2004, i seguenti contributi di mantenimento:

                                         Fino al settembre del 2005

                                         fr. 1895.– mensili per la moglie,

                                         fr.   940.– mensili per la figlia F__________,

                                         fr.   865.– mensili per la figlia D__________ e

                                         fr.   825.– mensili per la figlia M__________, assegni familiari compresi.

 

                                         Dall'ottobre del 2005 in poi

                                         fr. 1800.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1115.– mensili per la figlia F__________,

                                         fr.   825.– mensili per la figlia D__________ e

                                         fr.   785.– mensili per la figlia M__________, assegni familiari compresi.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                     

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti per un decimo a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, che rifonderà all'appellante fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.