Incarto n.
11.2005.53

Lugano

30 novembre 2009/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.18 (annullamento di convenzione matrimoniale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 15 maggio 2003 da

 

 

 AP 1

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata da  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando ora sulla decisione (“decreto”) del 18 marzo 2005 con cui il Pretore ha revocato retroattivamente l'assistenza giudiziaria concessa il 7 ottobre 2004 a AP 1;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 17 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 18 marzo 2005 dal Pretore del Distretto di Riviera;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1963) e AO 1 (1967) si sono sposati a __________ il 1° aprile 1988. Dal matrimonio sono nate A__________, l'11 febbraio 1989, e L__________, il 28 agosto 1992. In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa il 7 maggio 2002 da AO 1, il Pretore del Distretto di Riviera ha omologato il 5 giugno 2002 un accordo raggiunto dai coniugi e su loro richiesta ha pronunciato la separazione dei beni (art. 185 CC). Con atto pubblico del notaio __________, __________, il 12 giugno 2002 AP 1 e AO 1 hanno poi concluso una convenzione matrimoniale in virtù della quale hanno adottato la separazione dei beni e hanno liquidato il regime ordinario (inc. DI.2002.41).

 

                                  B.   Il 15 maggio 2003 AP 1 ha promosso causa contro la moglie davanti al medesimo Pretore per ottenere l'annullamento della convenzione stipulata il 12 giugno 2002 e l'attribuzione in proprietà della particella n. 5228 RFD di __________, compresi gli

                                         oneri ipotecari gravanti l'immobile. Il Pretore ha ammesso il 7 ottobre 2004 AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, salvo revocare retroattivamente tale beneficio dal giorno della concessione con decisione del 18 marzo 2005, rimproverando all'interessato di avere fornito indicazioni inveritiere sulla propria situazione finanziaria.

 

                                  C.   Contro la revoca dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 17 aprile 2005 per ottenere il ripristino del beneficio dal 15 maggio 2003. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Nella fattispecie la decisione del Pretore è stata intimata al richiedente il 22 marzo 2005. Per effetto delle ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC) il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 4 aprile e sarebbe scaduto il 18 aprile 2005. Consegnato alla posta quest'ultimo giorno (timbro postale sulla busta, nell'inc. 11.2005.54), il ricorso in esame è dunque tempestivo.

 

                                   2.   L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. In concreto tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa. Un patrocinatore d'ufficio è chiamato invero ad assolvere una funzione pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2 con richiami). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Conviene, dunque, procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

 

                                   3.   Il Pretore ha motivato la revoca retroattiva dell'assistenza giudiziaria accordata il 7 ottobre 2004 con l'argomento che AP 1 aveva dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 2000.– mensili, mentre il suo reddito effettivo ammonta ad

                                         almeno fr. 4614.10 mensili. Dato un fabbisogno minimo di fr. 2050.– mensili e obblighi di mantenimento verso le figlie per complessivi fr. 1700.– mensili, egli fruisce così di un margine disponibile di fr. 864.10 mensili che esclude qualsiasi indigenza.

 

                                   4.   Il ricorrente sostiene che il suo fabbisogno minimo è in realtà di fr. 2437.40 mensili, cui vanno aggiunti fr. 905.– per la locazione, fr. 100.– per il riscaldamento, fr. 60.– per il vestiario e fr. 150.– per il materiale d'ufficio, ciò che porta il totale a fr. 3652.40 mensili. Egli ammette un reddito da attività dipendente di fr. 3828.55 e uno quale indipendente di fr. 349.85 mensili, ma ricorda che il contributo alimentare per le figlie lo grava per fr. 1700.– mensili. Ne deriverebbe, in sintesi, un ammanco di fr. 1174.– mensili che giustifica il conferimento dell'assistenza giudiziaria.

 

                                   5.   Secondo l'art. 21 cpv. 1 Lag l'assistenza giudiziaria può essere revocata in ogni tempo – interamente o parzialmente – dall'autorità giudiziaria che l'ha concessa, in particolare ove il beneficiario divenga in grado di provvedere alle spese di procedura o di patrocinio (lett. a), si disinteressi manifestamente della procedura giudiziaria per la quale il beneficio è stato concesso (lett. b) o abbia fornito nella domanda indicazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione del beneficio (lett. c). Nei casi previsti dalle lett. a e c la revoca può avere effetto retroattivo (art. 21 cpv. 2 Lag), a condizione che l'autorità si pronunci sollecitamente (I CCA, sentenza inc. 11.2009.119 del 9 ottobre 2009, consid. 6c e 6e).

 

                                   6.   In concreto il ricorrente non nega di avere trasmesso al Pretore indicazioni fasulle sulla propria situazione finanziaria (certificato municipale del 16 luglio 2004, vidimato il 27 settembre 2004), né pretende che gli accertamenti del Pretore circa l'entità dei suoi redditi siano errati. Egli contesta l'ammontare del proprio fabbisogno minimo, esponendo a tal fine un elenco di cifre e contrapponendo un suo calcolo a quello del primo giudice per concludere che le entrate non bastano a coprire le uscite. Ora, un ricorso non può essere motivato in tal modo. Quanto alla revoca del beneficio, intanto, l'interessato non mette in dubbio né che in concreto fossero dati i presupposti dell'art. 21 cpv. 1 lett. c Lag né che il Pretore abbia reagito senza remore, subito dopo essere venuto a conoscenza delle dichiarazioni inveritiere.

 

                                         Per quel che attiene alla pretesa indigenza, l'interessato non si confronta minimamente con il calcolo in base al quale il Pretore è giunto a definire il noto fabbisogno minimo di fr. 2050.– mensili (decisione impugnata, pag. 4 a metà). Eppure il primo giudice ha ripreso i dati forniti dallo stesso istante nella procedura volta alla modifica delle misure a protezione dell'unio­ne coniugale intentata il 30 giugno 2004 (inc. DI.2004.69: doc. F, G, K, M, O, U). Perché ora ci si dovrebbe dipartire dal fabbisogno minimo di fr. 2437.40 mensili fatto valere dall'istante nella precedente procedura a protezione dell'unione coniugale promossa il 9 maggio 2003 (e terminata il 17 dicembre 2003 con l'omologazione di un accordo dei coniugi: inc. DI.2003.57) non è dato a divedere. Né si comprende perché andrebbero conteggiati, a titolo di supplemento, fr. 100.– per il riscaldamento e fr. 60.– per il vestiario (inseriti nel minimo esistenziale del diritto esecutivo dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca il 26 maggio 2003) quando di tali voci non è più questione nella successiva procedura di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale. Quanto all'aggiunta di “spese per materiale d'ufficio” (stimate in fr. 150.– mensili), nessun giustificativo rende la cifra verosimile. Il ricorrente sostiene invero che si debbano comprendere nel suo fabbisogno minimo anche fr. 905.– per spese di locazione. A prescindere dal fatto però che, una volta ancora, nulla rende la cifra verosimile (la sentenza di questa Camera da lui menzionata riguarda tutt'altro), egli dimentica di avere valutato in fr. 500.– mensili circa, all'udienza indetta dal Pretore il 21 settembre 2004 per discutere la sua istanza di modifica del 30 giugno 2004, le spese di locazione per l'appartamento che il fratello gli “mette[va] a disposizione, per il momento, a titolo gratuito” (inc. DI.2004.69: verbale del 21 settembre 2004, pag. 1). Ne segue che, sprovvisto di adeguata motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

 

                                   7.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag).

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale essi seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri il valore di stima della particella n. 5228 RFD di Biasca (oltre fr. 200 000.–).

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.   Intimazione a ,.

                                         Comunicazione:

                                         – avv.   ;

                                         – Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.