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Incarto n. |
Lugano 18 novembre 2008/sc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2000.355 (proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 13 giugno 2000 da
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AP 1
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contro |
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Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1”, (patrocinata dall'avv. PA 3); |
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premesso che sulla particella n. 2667 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Condominio CO 1”), di cui AP 1 possiede le unità n. __________ (17.380/1000 del fondo base), n. __________ (36.790/1000 del fondo base) e n. __________ (18.760/1000 del fondo base);
ricordato che il 12 maggio 2000 ha avuto luogo un'assemblea ordinaria, nel corso della quale i comproprietari hanno discusso – tra l'altro – i seguenti oggetti: approvazione dei conti per l'esercizio 1999 e del preventivo per l'esercizio 2000 (n. 4), scarico dell'amministratore e nomine (n. 5), rinnovo del contratto di sorveglianza __________ (n. 6), aggiornamento dei fondi di rinnovamento (n. 7), autorizzazione all'amministrazione per stare in lite (n. 8), rispettivamente iniziare o proseguire cause contro AP 1 (n. 9), ripartizione delle spese di gestione (n. 10);
rilevato che tutti gli oggetti sono stati approvati con il voto contrario di AP 1;
rammentato che il 13 giugno 2000 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, contro la Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1” per ottenere l'annullamento delle delibere n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
accertato che con sentenza del 17 marzo 2005 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese (fr. 2800.– complessivi) a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2000.– per ripetibili;
preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto il
22 aprile 2005 a questa Camera per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la petizione;
considerato che nelle sue osservazioni del 20 maggio 2005 la Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1” ha proposto di respingere l'appello;
osservato che, su richiesta delle parti, con ordinanza del 25 giugno 2007 il presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello fino al 30 novembre 2007 per agevolare una composizione della lite nelle vie amichevoli;
constatato che il 31 ottobre 2008 l'appellante ha comunicato di avere stretto un accordo con la controparte e chiede lo stralcio della procedura dai ruoli, allegando la seguente lettera del 27 ottobre 2008 inviata dall'avv. PA 3 all'avv. PA 2:
Egregio collega,
L'Amministrazione CO 1 mi ha confermato il bonifico complessivo di fr. 243 216.60 (in due rate ossia fr. 100 000.– e fr. 143 216.60).
Scrivo quindi, come da copia allegata, all'Ufficio esecuzione di __________ per fare cancellare il precetto esecutivo, mentre potrà avvalersi della presente per chiedere lo stralcio delle cause ancora in essere e meglio:
– davanti alla Pretura di Lugano, sezione 1: inc. OA.1998.859, inc. OA.1999.416, inc. OA.2003.380, inc. OA.2005.490;
– davanti al Tribunale d'appello: inc. 11.2005.55 e inc. 11.2005.58.
Infine potrà chiedere la radiazione delle ipoteche legali ancora iscritte a carico delle quote di PPP n. __________, n. __________ e n. __________;
ritenuto che nel Cantone Ticino la transazione, come l'acquie-scenza o la desistenza, pone fine essa medesima alla lite e “ha forza di giudicato” (art. 352 cpv. 1 CPC), nel senso che si sosti-tuisce per volontà delle parti – in appello – alla sentenza impu-gnata;
precisato che in materia di oneri processuali e ripetibili il giudice non si scosta senza necessità da quanto le parti medesime han-no liberamente stipulato con la transazione;
stabilito, ad ogni modo, che in appello la tassa di giustizia va
adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per transazione.
2. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
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; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.