Incarto n.
11.2005.60

Lugano

19 maggio 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.5 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 3 aprile 2003 da

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  PA 1 );

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 aprile 2005 dal Pretore del Distretto di Leventina;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1944) e AP 1 (1947) si sono sposati a __________ il 28 aprile 1967. Dal matrimonio sono nati J__________ (1968) e S__________ (1969). Il marito ha lavorato per le __________ come artigiano nella centrale del __________. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la comunione domestica, salvo gestire un chiosco nel 1997 per una stagione. Il 22 dicembre 1997 si è tenuto davanti al Pretore del Distretto di Leventina un tentativo di conciliazione chiesto da AO 1, durante il quale i coniugi hanno concordato – tra l'altro – l'assetto della vita separata, con versamento alla moglie di un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili. Da quel momento essi vivono ognuno per conto proprio. Dal 1° gennaio 2003 AO 1 è al beneficio del prepensionamento.

 

                                  B.   Il 3 aprile 2003 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Leventina, chiedendo – previo conferimento di una provvigione ad litem di fr. 3000.– o dell'assistenza giudiziaria – lo scioglimento del matrimonio sulla base dell'art. 114 CC, un contributo alimentare di fr. 1849.85.– mensili indicizzati, un diritto di abitazione vita natural durante sulla particella n. 781 RFD di __________, la suddivisione delle suppellettili e della mobilia domestica, la metà della somma incassata dal marito in seguito alla vendita della particella n. 4166 RFD di __________, la metà del valore d'acquisto della particella n. 4123 RFD di __________, il versamento di fr. 200 000.– giusta l'art. 164 CC e la metà dell'avere di cassa pensione maturato dal marito in costanza di matrimonio. Nella sua risposta del 17 giugno 2003 AO 1 ha aderito al principio di divorzio e al diritto di abitazione, ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 900.– mensili e per il resto ha postulato il rigetto della petizione.

 

                                  C.   Il Pretore ha trattato l'azione come divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha convocato le parti all'udienza del 18 luglio 2003, nel corso della quale i coniugi hanno riaffermato la volontà di separarsi e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze oggetto di disaccordo. In tale occasione la moglie ha accettato che il contributo provvisionale pattuito il 22 dicembre 1997 fosse ridotto a fr. 1600.– mensili per i due mesi relativi al periodo di riflessione. Decorso tale periodo, entrambe le parti hanno ribadito le loro posizioni all'udienza del 26 maggio 2004, indetta per discutere i punti ancora litigiosi, notificando svariati mezzi di prova. Dal 1° gennaio 2004 il marito risulta avere poi versato alla moglie un contributo provvisionale di fr. 1500.– mensili. Chiusa l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 15 novembre 2004 AP 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 1849.85 mensili indicizzati senza limiti di tempo e il versamento di fr. 200 000.– sulla base dell'art. 164 CC. Nel proprio memoriale del 19 novembre 2004 AO 1 ha rifiutato ogni contributo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato.

 

                                  D.   Con sentenza del 4 aprile 2005 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha riconosciuto a AP 1 un diritto di abitazione vita natural durante sulla particella n. 781 RFD di __________, ha obbligato AO 1 a versare un contributo di mantenimento per lei di fr. 1586.– mensili indicizzati dal 1° gennaio 2004 senza limiti di tempo, oltre alla metà del valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni e ha dato atto dell'inesistenza di averi previdenziali da suddividere. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con decreto di quello stesso giorno il Pretore ha obbligato il convenuto a corrispondere una provvigione ad litem di fr. 3000.– all'attrice, respingendo la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da quest'ultima.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 25 aprile 2005 per ottenere che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare in suo favore sia aumentato a fr. 1849.85 mensili, il marito sia condannato a versarle fr. 200 000.– sulla base dell'art. 164 CC e gli atti siano rinviati al Pretore per nuova istruttoria sull'esistenza e il valore di determinate azioni della __________ appartenenti al marito. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La pronuncia del divorzio, la costituzione del diritto di abitazione, l'obbligo per il convenuto di versare all'attrice la metà del valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita non sono impugnati. Al proposito la sentenza impugnata ha assunto quindi carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxis­kommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC). Litigiosi rimangono il contributo alimentare per la moglie, il credito di fr. 200 000.– fondato dall'attrice sull'art. 164 CC e la richiesta di rinviare gli atti al Pretore per l'istruzione di una nuova pretesa in liquidazione del regime dei beni.

 

                                   2.   Per quanto riguarda il contributo alimentare, il primo giudice ha accertato che il marito ha lavorato come artigiano specialista per le __________ fino al 2000, quando l'azienda ha riorganizzato l'attività e ha messo a concorso i posti di lavoro, sicché il convenuto si è trovato fuori dell'organigramma, inserito temporaneamente in un gruppo di collaboratori senza posto fisso, con l'unica prospettiva di essere annunciato al pool di riorientamento professionale. In tale ruolo egli ha nondimeno continuato la sua attività fino al

                                         31 dicembre 2002, momento in cui è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato. Ciò posto, il Pretore ha calcolato il reddito di lui in fr. 4067.10 mensili (rendita di prepensionamento) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 2481.55 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 485.65, assicurazioni RC fr. 100.–, imposta di circolazione fr. 10.–, onere AVS fr. 85.90). Quanto alla moglie, il Pretore ha constatato che praticamente essa non aveva mai lavorato e ha escluso che potesse essere tenuta ormai a cominciare un'attività lucrativa, fissando il fabbisogno minimo di lei in fr. 1633.50.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

                                         fr. 1100.–, spese di elettricità fr. 119.05, premio della cassa malati fr. 414.45). Appurato un ammanco, egli ha garantito al marito la copertura del fabbisogno minimo e ha riconosciuto alla moglie la differenza, di fr. 1586.– mensili.

 

                                   3.   In concreto il Pretore ha bensì richiamato, per determinare il contributo alimentare dell'art. 125 CC, i criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, ma ha poi proceduto secondo il riparto dell'eccedenza mensile una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi stessi (sentenza pag. 8, consid. 12). Tale modo di procedere è completamente errato. Il riparto a metà dell'eccedenza trova il suo fondamento nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù del quale durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale obbligo viene meno e il contributo alimentare va commisurato esclusivamente ai criteri dell'art. 125 CC, ovvero al precetto del “debito mantenimento”. In base a tale norma, se non si può pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Dandosi un matrimonio di lunga durata, per principio entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare, dopo il divorzio, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c).

 

                                         Nel caso specifico la vita in comune è durata 38 anni, ciò che connota indubbiamente un matrimonio di lunga durata (Gloor/ Spycher in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 25 ad art. 125 CC; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Le parti hanno quindi il diritto di mantenere il livello di vita precedente, il quale comprende – come l'art. 125 cpv. 1 CC sottolinea – un'adeguata previdenza per la vecchiaia. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per garantire tale continuità, ambo i coniugi devono essere chiamati equitativamente a sopportarne le conseguenze, fermo restando che tutt'e due hanno il diritto di tenere per sé almeno l'equivalente del fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami). In concreto il Pretore non ha accertato il tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica. L'appellante non se ne duole. Anzi, rivendica un contributo alimentare di fr. 1849.85 mensili (in luogo dei fr. 1586.– mensili decisi dal Pretore) calcolato proprio in base alla metà dell'eccedenza cui crede di avere diritto anche dopo il divorzio. Il criterio è – si ripete – erroneo. Dato ad ogni modo che, come si vedrà oltre, il convenuto non è in grado di erogare all'appellante più di quanto ha stabilito il Pretore (né per reddito né per sostanza), non è il caso che questa Camera riprenda i calcoli sulla base di altri parametri.

 

                                   4.   L'appellante critica anzitutto il reddito di fr. 4067.10.– mensili che il Pretore ha imputato al marito, affermando che questi ha liberamente scelto il prepensionamento, onde la necessità di computargli il reddito di fr. 3915.10 che egli conseguiva in precedenza. Ora, in materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da una parte se quest'ultima ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più, dando prova di ragionevole impegno (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il computo di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione (Sutter/Freiburghaus, Kom­mentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Il reddito ipotetico dev'essere però alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc), non avendo esso carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).

 

                                         Nel caso in esame l'interessato ha 61 anni e la sua inattività lavorativa non è dovuta a libera scelta, bensì alla soppressione del posto di lavoro. Dal fascicolo processuale risulta che nel 2000, vista la riorganizzazione dell'attività alla centrale __________ gestita dalla __________, egli aveva bensì partecipato al concorso indetto dall'azienda per rioccupare lo stesso posto di lavoro, ma senza successo (doc. 2, 3 e 4). Nonostante ciò, le __________ hanno accettato di tenerlo alle loro dipendenze fino al 31 dicembre 2002, quando hanno definitivamente soppresso l'impiego (doc. 5), ponendolo dal 1° gennaio 2003 in pensionamento anticipato (doc. 6). Nelle circostanze descritte non si può pertanto affermare che il marito abbia rinunciato a un lavoro alla sua portata e diminuito ingiustificatamente la sua capacità di reddito per sottrarre mezzi da destinare al mantenimento della famiglia. Quanto alla possibilità di computargli un reddito ipotetico, l'appellante, nemmeno menziona quali attività e quali possibilità di guadagno potrebbe avere una persona ultrasessantenne nelle condizioni in cui si trova il marito. Del resto, è notorio che una persona, uomo o donna, dopo i 60 anni non ha più apprezzabili possibilità di reinserirsi come lavoratore dipendente nel mondo professionale. Ne segue che non soccorrono ragioni per scostarsi in concreto da quanto l'interessato percepisce a titolo di rendita, ovvero fr. 4067.10 (doc. E). Su questo punto l'appello si rivela infondato.

 

                                   5.   Per quanto riguarda il fabbisogno minimo del marito, l'appellante chiede di stralciare il premio della cassa malati, già dedotto dalla rendita mensile. Dagli atti risulta in effetti che la Cassa pensioni __________ versa al convenuto una rendita di fr. 4067.10 mensili lordi, dalla quale deduce fr. 465.75 per il premio della cassa malati

                                         __________, fr. 15.40 per la quota sindacale __________ e fr. 11.– per il premio “__________”, onde un netto di fr. 3574.95 (doc. E). Se non che, il Pretore ha sì inserito nel fabbisogno minimo dell'interessato il premio della cassa malati di fr. 485.65, ma per determinare il contributo alimentare si è dipartito dal reddito mensile lordo di 4067.–. In circostanze del genere il calcolo del primo giudice riesce addirittura favorevole all'appellante, le deduzioni ammontando in realtà a complessivi fr. 492.15. Ne segue che il convenuto non è in grado di versare all'attrice più di fr. 1586.– mensili senza intaccare il proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 3). Anche se per altri motivi rispetto a quelli enunciati dal Pretore, pure su questo punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

 

                                   6.   Per quel che è della pretesa fondata sull'art. 164 CC, il Pretore l'ha respinta rilevando – in sintesi – che essa dev'essere considerata una misura a protezione dell'unione coniugale e che nell'ambito della precedente procedura cautelare i coniugi avevano già fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 1800.– mensili. Stando al Pretore, quindi, la pretesa poteva entrare in linea di conto solo dal 3 aprile 2002, mentre per quanto precedeva il 22 dicembre 1997 (udienza per il tentativo di conciliazione e accordo sull'assetto della vita separata) essa era prescritta. Inoltre, sempre secondo il Pretore, con la fissazione di un contributo sulla base dell'art. 125 CC la rivendicazione decade, tanto più che in caso di scioglimento della comunione domestica il dovere di corrispondere una somma a libera disposizione viene meno, salvo che il coniuge richiedente continui ad assolvere i compiti assunti. L'appellante ribadisce la richiesta, sostenendo che su imposizione del marito essa non ha mai esercitato alcuna attività lucrativa durante la comunione domestica, che durante il lungo matrimonio il marito ha potuto beneficiare di tutti i guadagni, che la norma tende a riequilibrare la situazione finanziaria dei coniugi, che rivendicando essa un capitale la pretesa non è soggetta a prescrizione e che l'importo di fr. 200 000.– corrisponde a fr. 5500.– annui moltiplicati per la durata del matrimonio.

 

                                         a)   A norma dell'art. 164 cpv. 1 CC il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione o impresa ha diritto di ricevere regolarmente dall'altro una congrua somma di cui possa disporre liberamente. Tale pretesa, che discende dagli effetti del matrimonio, si applica per tutta la durata dell'unione e non decade né in caso di sospensione della comunione domestica, né in caso di introduzione di una domanda di divorzio, né in caso di pronuncia della separazione (DTF 114 II 306 consid. 4a; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edi­zione 1999, n. 30a ad art. 164 CC; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 1998, n. 44 ad art. 164 CC; Desche­naux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 233, n. 510).

                                              

                                         b)   In concreto l'attrice non chiede una determinata indennità mensile a libera disposizione, bensì una somma in capitale. Trattandosi di una pretesa che trae fondamento dal debito mantenimento di un coniuge (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 484, n. 1186) e siccome al momento del divorzio vanno liquidati tutti i rapporti di dare e avere tra le parti, la rivendicazione fondata sull'art. 164 CC rientra effettivamente nella liquidazione del regime dei beni (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 42 ad art. 164 CC; Bräm/Hasen­böhler in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 44 ad art. 164 CC, n. 43 ad art. 164 CC). Ciò premesso, la questione è di sapere se nella fattispecie essa sia fondata.

 

                                         c)   La risposta è negativa. In primo luogo, contrariamente a quanto reputa il convenuto, una pretesa ancorata all'art. 164 CC non può essere fatta valere per tutta la durata del matrimonio, ma solo per l'anno precedente l'istanza e per il futuro (art. 137 cpv. 2 CC ultima frase con rinvio all'art. 173 cpv. 3; DTF 115 II 205 consid. 4a). Nel caso precipuo entrerebbe in considerazione, quindi, solo il periodo compreso dal 3 aprile 2003 fino alla pronuncia del divorzio. A parte ciò – e a questo proposito il calcolo dell'eccedenza eseguito dal primo giudice è significativo – dal 1° gennaio 2003 in poi, da quando cioè è stato posto in pensionamento anticipato, il convenuto è stato tenuto dal primo giudice a versare all'attrice tutto il reddito che eccede il suo fabbisogno minimo. Ora, lo stanziamento di una somma a libera disposizione presuppone che il reddito del debitore non sia già interamente destinato al mantenimento della famiglia (DTF 114 II 306 consid. 4a; Desche­naux/Stei­nauer/Baddeley, op. cit., pag. 234 n. 514; Hasen­böhler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 11 ad art. 164), come nella fattispecie. Anche al riguardo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

 

                                   7.   Evocando il principio inquisitorio, l'appellante chiede infine il rinvio degli atti al Pretore per un'istruttoria sull'esistenza e il valore di 50 azioni della __________ acquisite dal marito nel 1997. Così argomentando, essa disconosce però che nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal principio inquisitorio (negli altri Cantoni v. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC), né l'applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà), neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, pubblicata in ZBJV 138/2002 pag. 30).

 

                                         Quanto l'interessata formula potrebbe configurare invero nuova domanda. E l'art. 138 cpv. 1 seconda frase CC autorizza le parti a formulare nuove conclusioni davanti all'autorità cantonale superiore, purché tali conclusioni siano fondate su fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. anche Leuenberger in: Schwenzer, Praxis­kom­mentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 7 ad art. 138 CC con rinvio). Nel caso precipuo l'appellante stessa ammette che l'esistenza delle azioni le era nota già in prima sede, ma asserisce di avere taciuto poiché minacciata a più riprese dal marito. Sta di fatto però che quest'ultima asserzione non è lontanamente resa verosimile, mentre la deliberata omissione di una circostanza non permette di ravvisare una domanda fondata su un fatto nuovo o su un mezzo di prova nuovo nel senso dell'art. 423b cpv. 2 CPC. Al proposito l'appello va dunque dichiarato irricevibile. Resta il fatto che dal carteggio fiscale del marito non risulta l'esistenza di azioni della __________. Il caso va dunque segnalato all'autorità fiscale in virtù dell'art. 185 cpv. 1 LT per accertamenti.

 

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, per vero, nel caso specifico difettava sin dall'inizio all'appello il requisito cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che il memoriale non è stato notificato alla controparte.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

– 

–  .

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Leventina;

                                         – Divisione delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali, Bellinzona (consid. 7).

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria