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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2001.108 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 febbraio 2001 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 __________ (patrocinato dall' PA 1 ); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 aprile 2005 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 22 aprile 2005 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1955) e AA 1 (1953) si sono sposati a __________ il 18 luglio 1974. Dal matrimonio sono nati D__________ (1974), L__________ (1977) e F__________ (1984). Il 5 febbraio 1997 la moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 14 marzo successivo. I coniugi si sono tuttavia riconciliati. Il 21 settembre 1999 la moglie ha instato per una seconda conciliazione, ritirata il 15 novembre 1999 per intervenuta riconciliazione. I coniugi si sono poi separati di fatto nel gennaio del 2001, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale insieme con il figlio F__________. A quel tempo il marito era titolare della ditta individuale __________ __________ a __________. La moglie, che durante la vita in comune non ha svolto praticamente alcuna attività lucrativa, lavorava come collaboratrice domestica per privati.
B. Il 13 febbraio 2001 AA 1 si è rivolta al medesimo Pretore con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere, segnatamente ¿ già in via cautelare e previo conferimento dell'assistenza giudiziaria ¿ l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento del figlio, un contributo alimentare per sé di fr. 1300.¿ mensili e uno per F__________ di fr. 700.¿ mensili (oltre l'assegno familiare). Statuendo inaudita parte lo stesso giorno in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 300.¿ mensili e uno per il figlio di fr. 700.¿ mensili. All'udienza del 13 marzo 2001, indetta per discutere l'assetto provvisionale e l'istanza a protezione dell'unione coniugale, AP 1si è opposto a tutte le domande. Nel corso dell'istruttoria, il 31 dicembre 2001, AP 1 ha poi ceduto la videoteca e il 31 dicembre 2002 si è trasferito a __________. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi confermare le loro domande in memoriali scritti. Il 1° aprile 2005 AP 1 è rientrato in Svizzera e si è stabilito a __________
C. Statuendo il 22 aprile 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato F__________ alla madre, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 225.¿ mensili dal 13 settembre 2002 e uno per F__________ di fr. 700.¿ mensili (oltre l'assegno familiare) dal 13 febbraio 2001 al 12 settembre 2002. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.¿, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La procedura cautelare è stata stralciata dai ruoli. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 29 aprile 2005 nel quale chiede ¿ previo conferimento dell'assistenza giudiziaria e dell'effetto sospensivo al ricorso ¿ di liberarlo dai contributi alimentari per moglie e figlio. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2. Litigiosi rimangono, in concreto, i contributi alimentari per la moglie e il figlio F__________. A tal fine il Segretario assessore ha imputato al marito un reddito ipotetico di fr. 3200.¿ netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2500.¿ mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.¿, locazione fr. 1000.¿, premio della cassa malati fr. 267.90, imposta di circolazione fr. 53.40, onere fiscale fr. 50.¿). Quanto alla moglie, egli ha accertato il reddito di lei in fr. 2700.¿ netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2600.¿ mensili fino al settembre del 2002 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.¿, locazione e spese accessorie fr. 1150.¿, premio della cassa malati fr. 98.90, onere fiscale fr. 100.¿), ridotto in seguito a fr. 2450.¿ mensili per la contrazione del minimo esistenziale a fr. 1100.¿. Il fabbisogno in denaro di F__________ è stato valutato in fr. 1920.¿ mensili. Constatato un ammanco, il Segretario assessore ha lasciato al convenuto il proprio fabbisogno minimo, attribuendo il resto (fr. 700.¿ ) a F__________ fino alla maggiore età (12 settembre 2002). Dopo di allora, accertata un'eccedenza di fr. 950.¿, egli ha posto a carico del convenuto un contributo alimentare per la moglie di fr. 225.¿ mensili dal 13 settembre 2002.
3. Quanto al reddito del marito, in particolare, il Segretario assessore ha ritenuto non convincente la diminuzione della capacità lucrativa fatta valere dall'interessato, sia perché in sospetta concomitanza con la separazione di fatto dei coniugi, sia perché la cessazione dell'attività indipendente era dovuta a scelta unilterale del convenuto (e non certo al fallimento dell'azienda), sia perché l'interessato si era limitato ad allegare l'impossibilità di trovare un nuovo lavoro, senza però renderla verosimile. In definitiva, tenuto conto che né l'età né lo stato di salute compromettono la potenzialità lucrativa del soggetto, il Segretario assessore ha imputato al convenuto un reddito potenziale di fr. 3200.¿ mensili.
4. L'appellante contesta, appunto, il reddito potenziale. Ricorda che al momento in cui la moglie ha presentato l'istanza a protezione dell'unione coniugale egli lavorava come indipendente, con un guadagno di soli fr. 1000.¿ mensili, vivendo per lo più grazie a prestiti. Costretto nel dicembre del 2001 a vendere la videoteca, egli non ha più trovato un'attività. Tra il marzo e il luglio del 2002 egli avrebbe percipito, inoltre, soli fr. 2700.¿ mensili di indennità straordinarie, dopo di che è tornato in Italia dalla sua famiglia d'origine. Egli soggiunge che il reddito di fr. 3200.¿ mensili stabilito dal Segretario assessore si riferisce al guadagno da lui conseguito nel biennio 1997/98, mentre il reddito della sua attività tra il 1999 e il 2001 ammonta in media a fr. 1371.60 mensili. Infine il convenuto nega che nel suo caso si possa parlare, come reputa il Segretario assessore, di disimpegno professionale manifesto e programmato. Ceduta la videoteca perché deficitaria, egli si è semplicemente rivolto alla Cassa disoccupazione per ottenere le relative indennità e trovare un nuovo impiego.
a) I criteri preposti al calcolo dei contributi alimentari nelle cause a protezione dell'unione coniugale sono già stati enunciati dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 2). In proposito basti rammentare che, per quanto riguarda i redditi, il giudice non è tenuto a fondarsi sul guadagno effettivamente conseguito da una parte. Se quest'ultima ha la possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il computo di entrate virtuali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Le entrate potenziali devono essere però alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito ipotetico non ha, invero, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
b) Nella fattispecie il convenuto è stato titolare dal 1993 al 31 dicembre 2001 della ditta individuale __________, attivandosi contemporaneamente nella vendita di apparecchi radio/TV e di macchine da caffè (interrogatorio formale del 31 maggio 2001, risposta n. 4). Egli dichiara di avere ritratto da tale attività fr. 36 000.¿ annui nel biennio 1995/96, fr. 44 000.¿ nel biennio successivo, fr. 8389.20 nel 1999, fr. 26 775.40 nel 2000 e fr. 14 213.25 nel 2001 (appello, pag. 5 a metà). Ceduta la ditta, egli non ha potuto riscuotere indennità di disoccupazione, non avendo esercitato nei due anni precedenti
un'attività dipendente soggetta a contribuzione (doc. 49), ma ha ricevuto 120 indennità straordinarie di disoccupazione (doc. 50), incassando mediamente fra il marzo e il luglio del 2002 fr. 2668.¿ mensili (doc. 56). Intanto, nel febbraio del 2002, egli ha presentato una domanda di sostegno sociale (doc. 41), ottenendo una prestazione di fr. 2230.¿ mensili dal marzo di quell'anno (doc. 61).
c) Ciò posto, accertato che il convenuto non ha più un'attività indipendente (ha ceduto la ditta nel dicembre del 2002) e nemmeno risulta averne una dipendente, la questione è di sapere quale reddito egli possa ragionevolmente e concretamente conseguire (sopra, consid. a). Il Segretario assessore l'ha stimato in fr. 3200.¿ mensili, ritenuti equi e realistici già per il fatto che corrispondono a quanto lo stesso convenuto aveva indicato all'udienza del 13 gennaio 2001 (riassunto scritto, pag. 5) e ancora nelle sue conclusioni scritte dell'11 febbraio 2003 (pag. 3).
d) Intanto va precisato subito che l'appellante non può considerarsi un soggetto ormai escluso definitivamente dal mondo del lavoro, anche se non ha più un impiego dal febbraio del 2002. È vero che nulla di preciso è dato di sapere sulla sua formazione professionale. È altrettanto vero però che almeno come venditore egli ha maturato un'esperienza pluriennale. Ammettere che un uomo di cinquant'anni senza documentate affezioni fisiche o psichiche suscettibili di limitarne la capacità lucrativa non sia più in grado di svolgere il benché minimo lavoro significherebbe ¿ sostanzialmente ¿ consentire a un coniuge di abdicare senza conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. Nulla induce a ritenere in concreto, per lo meno a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale, che compiendo un ragionevole sforzo egli non possa reperire un'attività analoga a quella svolta. È possibile che egli non ritrovi un lavoro identico al precedente, ma l'esigenza di sostenere debitamente la famiglia (art. 163 cpv. 1 CC) prevale in ogni modo sulla libera scelta della professione (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3).
e) Si aggiunga che nella fattispecie l'interessato nemmeno risulta avere condotto con metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività. La situazione generale sul mercato del lavoro è altalenante, ma non proibitiva. Che egli non possa fa capo all'assicurazione contro la disoccupazione poco importa, non potendosi presumere nelle circostanze del caso che egli sia un disoccupato cronico, per tacere del fatto che il diritto della famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono scopi diversi (RDAT II-1999 n. 67). Inoltre ¿ si ripete ¿ niente di concreto egli consta avere intrapreso una volta esaurite le 120 indennità straordinarie di disoccupazione (sopra, lett. b).
f) Quanto al reddito di fr. 3200.¿ netti mensili stimato dal Segretario assessore, esso appare alla sua portata. Al riguardo, per altro, neppure l¿appellante pretende il contrario. Egli evoca l'andamento della sua attività di indipendente, dimenticando di avere ammesso che guadagnava, al momento in cui la moglie ha presentato l'istanza a protezione dell'unione coniugale, una cifra analoga (riassunto scritto del 13 marzo 2001, pag. 5). Quanto alle indennità di disoccupazione straordinaria (fr. 2668.¿ mensili), esse poco giovano, giacché un conto è quanto un coniuge riceve come disoccupato e un altro ¿ determinante ¿ è quanto egli può guadagnare esercitando un'attività professionale. In definitiva, per lo meno nel quadro di un giudizio sommario, nella fattispecie la valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico resiste alla critica.
5. L'appellante fa valere che il suo fabbisogno mensile non è di soli fr. 2500.¿, bensì di fr. 3500.¿ mensili, dovendosi tenere calcolo di fr. 1150.¿ mensili per la locazione (come per la moglie), di fr. 250.¿ per l'onere fiscale e di una somma indeterminata per i costi d'automobile.
a) Per quel che riguarda il costo dell'alloggio, l'appellante ha lasciato il 1° aprile 2002 l'appartamento coniugale di Vezia per trasferirsi prima dal fratello e poi, dal 1° gennaio 2003, in Italia. Il Segretario assessore gli ha riconosciuto una spesa di fr. 1000.¿ mensili, come lui stesso aveva indicato nel memoriale conclusivo dell'11 febbraio 2003 (pag. 4). In questa sede egli rivendica fr. 1150.¿, ma la sola parità di trattamento con la moglie non giustifica il riconoscimento di spese inesistenti (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.144 del 20 novembre 2004, consid. 3b). Su questo punto non v'è motivo di scostarsi dalla pigione ammessa dal Segretario assessore.
b) Quanto all'onere fiscale, l'appellante si limita a rilevare di non capire perché alla moglie siano stati riconosciuti fr. 100.¿ mensili per rapporto ai fr. 50.¿ inseriti nel suo fabbisogno. Così argomentando, egli trascura però che la pensione alimentare è tassata nella partita fiscale del coniuge beneficiario (¿altri redditi¿: art. 22 LT), mentre è dedotta dal reddito del coniuge debitore (art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Oltre a ciò, egli non spiega perché la valutazione del primo giudice sarebbe erronea né, tanto meno (il memoriale non contiene alcuna stima dei valori imponibili e delle deduzioni applicabili), perché tale onere dovrebbe ammontare a fr. 250.¿ mensili. Insufficientemente motivato, al proposito il rimedio si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
c) In merito ai costi d'automobile, l'appellante dà la spesa per scontata, senza nemmeno quantificarla. Ora, chi esercita
un'attività professionale non ha diritto di vedersi riconoscere per ciò soltanto le spese di trasferta con un veicolo privato. In situazioni di ristrettezza economica (come quella in esame) l'indennità per l'uso di un veicolo privato a scopi professionali si giustifica solo ove l'interessato non possa ragionevolmente far capo ai mezzi pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.21 del 14 settembre 2005, consid. 5b). Il convenuto non pretende che l'automobile gli sia necessaria perché,
esercitando come venditore, i tempi di lavoro sarebbero irregolari o incompatibili con quelli del treno o del bus oppure perché egli dovrebbe assicurare servizi fuori orario. Tutto quanto gli si può riconoscere nella fattispecie, dunque, è il costo del mezzo pubblico. All'atto pratico l'importo di fr. 53.40 mensili ammesso dal Segretario assessore copre verosimilmente, con l'arrotondamento del fabbisogno minimo (fr. 29.¿), l'uso dei mezzi pubblici a media distanza. Ne discende che pure su quest'ultimo punto l'appello si rivela infondato.
6. L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni e non ha cagionato spese presumibili. In questa sede l'appellante postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma la richiesta non può essere accolta, poiché l'appello risultava privo fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle modeste condizioni economiche in cui versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo, contenendo per quanto possibile la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 250.¿
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria