Incarto n.
11.2005.63

Lugano,

3 dicembre 2007/rgc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2004.36 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 febbraio 2004 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AA 1

(patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 maggio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 aprile 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 17 maggio 2005 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 21 aprile 2005 emanata su istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 6 febbraio 2004 da AP 1 (1958) nei confronti del marito AA 1 (1958), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 1° settembre 2002, ha accertato che fra loro vige dal 1° gennaio 2004 la separazione dei beni, ha attribuito l'abitazione coniugale di __________ alla moglie, ha affidato la figlia M__________ (1988) alla madre, riservato il diritto di visita del padre e ha condannato quest'ultimo a versare dal 1° ottobre 2004 un contributo alimentare per la moglie di fr. 450.– men­sili, oltre a un contributo per M__________ di fr. 1890.– mensili fino al 31     dicembre 2004, di fr. 1950.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2005 e di fr. 1250.– mensili dopo di allora. La tassa di giustizia di fr. 400.– e spese di fr. 20.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'istante non è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 2 maggio 2005 nel quale ha chiesto, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, un contributo alimentare per sé di fr. 1800.– mensili dal 1° ottobre 2004 in poi, un contributo alimentare per la figlia di fr. 2138.– mensili dal 1° ottobre al 1° dicembre 2004 e di fr. 2198.– dopo di allora, la concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede e, in conseguenza di ciò, l'annullamento del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 2005 AA 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha postulato la soppressione del contributo alimentare per la moglie. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2005 AP 1 ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo.

 

                                  C.   Il 25 settembre 2007 AP 1 ha dichiarato alla Camera di ritirare l'appello principale, tranne per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria e il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede. AA 1 ha dichiarato da parte sua, il 27 settembre 2007, di ritirare l'appello adesivo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il rifiuto dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, com­mento all'art. 35 in fine). Una sentenza a protezione dell'unio­ne coniugale, compreso il dispositivo sulle spese e le ripetibili, è impugnabile invece con appello nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC combinato con gli art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC). Presentato il 2 maggio 2005, il memoriale unico di AP 1 è tempestivo sotto entrambi i profili.

 

                                    I.   Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria

 

                                   2.   Il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, nella fattispecie, con l'argomento che AP 1 è proprietaria dell'abitazione coniugale in cui vive con la figlia M__________ (una casa posta sulla particella n. 470 RFD di __________), sicché per coprire le spese di procedura le basterebbe aumentare il mutuo ipotecario a carico dell'immobile. Egli ha rilevato inoltre che la tassazione 2001/2002 dei coniugi attesta l'esistenza di titoli-crediti-nume­rario per fr. 64 907.–, di modo che con ogni probabilità” le parti dispongono ancora di averi bancari. Nelle circostanze descritte, ha concluso il Pretore, l'interessata non può definirsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag.

 

                                   3.   La ricorrente sostiene che rispetto agli anni 1999/2000 (periodo di computo ai fini dell'imposta 2001/2002) l'ammontare degli averi coniugali è “di molto diminuito” e che la suddivisione di tali beni avverrà se mai – nella misura in cui questi ancora sussistessero – in esito alla sentenza di divorzio. Quanto alla particella n. 746 RFD di __________, essa sottolinea che sul fondo grava una cartella ipotecaria di fr. 300 000.– per un debito effettivo di pari importo”, oltre a un'ipoteca legale di fr. 8200.– in favore del Comune di __________. Per di più, essa soggiunge, il marito afferma di avere finanziato la costruzione dello stabile (costata fr. 500 000.–) con fr. 200 000.– di beni propri, senza dimenticare che dal 1° gen­naio 2006 decorre nuovamente per lei l'obbligo di ammortare

                                         l'ipoteca. Ciò posto, la ricorrente reputa che “molto difficilmente” le sarebbe accordato un aumento del mutuo ipotecario, il quale farebbe lievitare per altro il suo fabbisogno minimo senza trovare adeguata copertura nell'entità del contributo alimentare. Onde, a suo avviso, la legittimità della richiesta di assistenza giudiziaria da lei presentata.

 

                                   4.   I costi di una procedura a tutela dell'unione coniugale, alla stessa stregua di quelli dovuti a una separazione giudiziale o a un divor­zio, sono anzitutto a carico dei coniugi. L'assistenza giudiziaria dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kom­mentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire da sé – con i propri elementi di reddito e di sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.) ha il diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro coniuge, in particolare di vedersi mag­giorare a tale scopo il contributo alimentare pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Il diritto all'assistenza giudiziaria – in altri termini – è dato solo ove l'unione coniugale non sia dotata di mezzi economici sufficienti, rispettivamente ove un coniuge non sia in grado di sovvenzionare l'altro.

 

                                   5.   Nella fattispecie l'interessata non pretende di aver mai chiesto al marito, in pendenza di procedura, un contributo di mantenimento atto a finanziare anche le spese del processo. L'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, del 6 febbraio 2004, dimostra se mai il contrario (pag. 2, punto 3). Né l'istante rende verosimile che una richiesta in tal senso sarebbe risultata infruttuosa. Anzi, il Pretore ha rilevato che con entrate mensili di fr. 9450.– netti e un fabbisogno minimo dichiarato di fr. 6223.– mensili, AA 1 poteva sopperire al contributo alimentare per la moglie (fr. 450.– mensili) e a quello per la figlia M__________ (compre­so tra fr. 1250.– e fr. 1950.– mensili, secondo i periodi), conservando ancora un margine apprezzabile (sentenza impugnata, consid. 6 in principio). Certo, il convenuto obiettava di dover sovvenzionare anche la figlia maggiorenne S__________ (1985), cui versava un contributo alimentare di fr. 1850.– mensili (sentenza impugnata, loc. cit.). Un contributo per figli maggiorenni tuttavia non ha la priorità né su quello per la moglie (DTF 132 III 209) né su quello per figli minorenni (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 3ª edizione, pag. 285 n. 522; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.86 dell'11 aprile 2007, consid. 9a in fine). Il contributo alimentare per S__________ non impediva quindi alla ricorrente di chiedere al marito un adeguato sussidio per i propri costi di procedura.

 

                                   6.   Si aggiunga che, oltre a ciò, la ricorrente non rende verosimile né l'intervenuto consumo del patrimonio coniugale (limitandosi a pretendere che esso è di molto diminuito) né l'impossibilità di aumentare qualche poco il mutuo ipotecario di fr. 300 000.– gravante la particella n. 746 di __________ (cfr. DTF 119 Ia 11), che a suo dire vale fr. 500 000.–. Tanto meno ove si consideri che un ricarico ipotecario di fr. 10 000.– costerebbe circa, al tasso del 3.625% (doc. 21), fr. 30.– mensili. L'interessata ricorda che sul suo fondo è iscritta anche un'ipoteca legale di fr. 8200.– in favore del Comune di __________, ma da ciò non trae alcuna deduzione particolare. Adduce che il marito ha finanziato la costruzione della casa con beni propri per fr. 200 000.–, ma trascura che i debiti coniugali devono essere pagati – dandosi il caso – anche con beni propri, sicché il credito del coniuge non gode di alcun privilegio. Quanto all'ammortamento dell'ipoteca, nulla rende verosimile ch'esso non fosse negoziabile. Per di più, l'interessata pare disconoscere che una mancanza di liquidità ancora non basta per rendere verosimile uno stato d'indigenza, né l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce a un richiedente la possibilità di conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Verificandosene la necessità, una parte può anzi vedersi costretta a realizzare fondi (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6). Se poi un coniuge rifiuta il consenso (ad esempio perché lo stabile costituisce abitazione familiare), l'interessato può sempre adire il giudice (art. 169 cpv. 2 CC).

 

                                   7.   Ne segue che, comunque lo si esamini, il ricorso in materia di assistenza giudiziaria si rivela privo della benché minima consistenza. La procedura è nondimeno gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag), e da tale principio non è il caso di scostarsi neanche in secondo grado. Quanto a eventuali ripetibili, non si giustifica di assegnarne, giacché la controversia sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente allo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). La controparte al proces­so civile ne è estranea (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Se decide di interloquire, essa agisce a proprie spese.

 

                                   II.   Sull'appello principale in materia di spese e ripetibili

 

                                   8.   Il Pretore ha posto la tassa di giustizia (fr. 400.–) e le spese (fr. 20.–) della sentenza impugnata a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. L'appellante chiede di annullare tale dispositivo a dipendenza dell'esito della doman­da di assistenza giudiziaria (memoriale, pag. 8 in basso). Quest'ultima rivelandosi – come detto – infondata, l'appello va dichiarato senza oggetto e come tale stralciato dai ruoli.

 

                                         Si rilevi ad ogni buon conto che l'appello principale non avrebbe avuto alcuna possibilità di buon esito nemmeno se in prima sede AP 1 si fosse vista conferire il beneficio richiesto. L'appellante non contesta in effetti l'entità degli oneri processuali e delle ripetibili né la chiave di riparto in base alla quale il Pretore ha suddiviso il totale dei costi. Chiede l'annullamento puro e semplice del dispositivo pretorile nell'erroneo convincimento – sembra – che a un beneficiario dell'assistenza giudiziaria non possano essere addebitate tasse, spese o ripetibili. In realtà niente è men vero. Intanto perché l'assistenza giudiziaria dispen­sa semplicemente dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese (art. 13 cpv. 1 lett. a Lag), ma non dalla rifusione di ripetibili alla controparte (art. 19 Lag). Inoltre perché la dispensa dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese non costituisce un esonero definitivo: nei dieci anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza lo Stato può sempre esigere il rimborso degli ammontari fissati dal giudice, ove il miglioramento della situazione economica del beneficiario lo permetta (art. 9 Lag). Ancorato a fallaci premesse, l'appello sarebbe stato quindi destinato alla reiezione seppure l'istante avesse ottenuto l'assistenza giudiziaria per il procedimento di primo grado.

 

                                   9.   Quanto agli oneri processuali e alle ripetibili di appello, è appena il caso di rammentare che AP 1 ha dichiarato di abbandonare l'impugnazione, tranne per quanto attiene al dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede. Ora, chi recede da un appello va considerato desistente. E la desistenza equivale a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375). Com­porta pertanto l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili a chi ritira l'appello (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo motivi di equità che inducano a moderare – appunto – l'indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC). In concreto non se ne vedrebbe il motivo. AA 1 ha formulato osservazioni per il tramite di un avvocato senza poter prevedere che l'appello principale sarebbe stato ritirato, in tutto o in parte. Non vi è ragione dunque per decurtargli l'indennità a titolo di ripetibili. Va ridotta per converso, come di regola, la tassa di giustizia, poiché in caso di desistenza la procedura non termina con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia).

 

                                         Nella misura in cui è stato mantenuto, l'appello principale è divenuto invece senza oggetto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguirebbero quindi il presumibile esito del giudizio nel caso in cui l'impugnazione non fosse stralciata dai ruoli (art. 72 PC per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7). Nella fattispecie, come si è spiegato, quand'anche non fosse diventato senza oggetto (e non fosse stato stralciato dai ruoli), l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto. Anche al proposito l'interessata risulta dunque soccombente. Anche in tale misura essa deve sopportare così l'addebito degli oneri e delle ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).

 

                                  III.   Sull'appello adesivo

 

                                10.   Un appello adesivo ha mera natura accessoria, di modo che il ri­tiro dell'appello principale lo rende senza oggetto (Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 314). In simili casi l'appellante principale, responsabile della caducità, è tenuto ad assumere – per principio – anche gli oneri dell'appello adesivo, come pure a rifondere all'appellante adesivo un'equa indennità per ripetibili. Il fatto è che nel caso in esame l'istante non ha ritirato appieno l'appello principale: sulla questione degli oneri processuali e delle ripetibili in prima sede ha dichiarato anzi di mantenerlo, sia pure subordinandolo (erroneamente) all'accoglimento del ricorso contro il diniego dell'assistenza giudiziaria. L'appello adesivo non poteva dunque ritenersi per ciò solo senza oggetto, né il convenuto lo ha reputato tale, tant'è che lo ha esplicitamente ritirato. Si versa dunque, una volta ancora, in un caso di desistenza, con gli effetti noti (sopra, consid. 9). Anche in questo caso la tassa di giustizia va nondimeno ridotta, la procedura non terminando con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia).

 

                                 IV.   Sulla richiesta di assistenza giudiziaria in appello

 

                                11.   Il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale: decade quindi ove il richiedente venga meno come parte al processo, fosse solo per la sua desistenza. E se al momento in cui recede dalla lite egli non ha ancora ottenuto – come in concreto – il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza). Nella misura in cui l'istante ha ritirato l'appello principale, di conseguenza, la richiesta di assistenza giudiziaria va dichiarata caduca.

 

                                         Nella misura in cui l'appello principale è stato mantenuto, per contro, la richiesta conserva interesse, ma va respinta. Anzitutto perché nulla rende verosimile che l'istante non potesse ottenere dal marito un contributo alimentare adeguato anche per affrontare i costi del processo (sopra, consid. 5 e 6). L'indigenza non risulta dunque sufficientemente sostanziata (art. 3 cpv. 1 Lag). In secondo luogo perché, quand'anche si volesse transigere sull'indigenza, in materia di one­ri processuali e ripetibili l'appello principale era privo sin dall'inizio di qualsiasi possibilità di successo (sopra, consid. 8). Ciò osta d'acchito al conferimento dell'assistenza giudiziaria (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

 

                                  V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                12.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), controverso in appello rimaneva il beneficio dell'assistenza giudiziaria in prima sede, come pure il dispositivo pretorile sugli oneri processuali e le ripetibili (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). L'impugnabilità di tali questioni al Tribunale federale dipende da quel che era il valore litigioso della causa a norma dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Se si considera che nella fattispecie l'appellante principale chiedeva in appello di au­mentare il contributo alimentare per sé di fr. 1350.– mensili senza limiti di tempo, il valore litigioso superava ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, anche trascurando l'aumento del contributo alimentare rivendicato dall'appellante principale in favore della figlia M__________.

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso di AP 1 in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili per tale ricorso.

 

                                   3.   Si prende atto del parziale ritiro dell'appello principale. Nella misura in cui è stato mantenuto, l'appello principale è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   4.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 200.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà a AA 1 fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                   5.   Si prende atto del ritiro dell'appello adesivo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   6.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 150.–               

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

 

                                   7.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.