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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 228.2002/R.104.2003 (rimunerazione del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1
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alla |
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alla figlia __________ (2001);
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 maggio 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 13 maggio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che AP 1 (1968) e __________ (1967) si sono sposati a __________ il 29 maggio 1998;
che il 5 novembre 2001 AP 1 ha dato alla luce una figlia, __________;
che il 9 marzo 2002 __________ ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un'azione volta al disconoscimento della propria paternità;
che con ordinanza del 15 marzo 2002 il Pretore ha munito la figlia di una curatela di rappresentanza (art. 309 e 392 n. 2 CC), sicché il 28 marzo 2002 la Commissione tutoria regionale 1 ha designato in qualità di curatore l'avv. __________, incaricato di difendere gli interessi della minorenne e, dandosi il caso, di farne accertare la paternità, avanzando le eventuali pretese alimentari e facendo disciplinare il diritto di visita;
che con sentenza del 7 giugno 2002 il Pretore ha accolto l'azione e ha pronunciato il disconoscimento di paternità;
che il 23 settembre 2002 __________ (1973) ha riconosciuto __________ davanti all'ufficiale dello stato civile di __________;
che la Commissione tutoria regionale 1 ha approvato il 24 luglio 2003 una convenzione stipulata dai genitori sui contributi di mantenimento e le relazioni personali con la figlia;
che il 5 settembre 2003 la Commissione tutoria medesima ha revocato la curatela in favore di __________, il curatore avendo assolto il proprio incarico;
che l'avv. __________ ha trasmesso il 19 settembre 2003 all'autorità tutoria una nota professionale di complessivi fr. 1515.90, precisando qualche giorno più tardi che “il padre della piccola __________ si è reso irreperibile e la madre si trova attualmente in uno stato di insolvenza”;
che con risoluzione dell'8 ottobre 2003 la Commissione tutoria ha approvato la nota professionale per un totale di fr. 1193.10 (dispositivo n. 1), importo da essa anticipato ma “da recuperare interamente presso i genitori” della minorenne (dispositivo n. 2);
che un ricorso inoltrato il 13 ottobre 2003 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto in quanto ricevibile il 13 maggio 2005 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza;
che il 23 maggio 2003 AP 1 è insorta a questa Camera contro la decisione dell'autorità di vigilanza, sostenendo di essere “nell'assoluta impossibilità di sostenere la spesa per la remunerazione del curatore, non potendo neppure far fronte alle quotidiane spese per il mantenimento della famiglia”, e indicando il recapito del padre della bambina in __________;
che il ricorso non è stato oggetto d'intimazione;
e considerando
in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 della legge sull' organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2), cui rinvia l'art. 39 LAC;
che un appello deve contenere le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di una persona senza formazione giuridica che insorga personalmente contro una decisione a lei sfavorevole, in particolare, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (cfr. Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 31 e 41 ad art. 420);
che, ciò premesso, l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare la riforma della decisione impugnata nel senso di soprassedere al recupero delle spese riconosciute all'avv. __________ e anticipate dalla Commissione tutoria regionale;
che, conformemente all'art. 276 cpv. 1 CC, i costi causati a un figlio obbligato a stare in lite per difendere i propri diritti rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (DTF 119 Ia 134 consid. 4, 127 I 202 consid. 3d; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 22 ad art. 276; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 2ª edizione, pag. 263 nota 876);
che inoltre, qualora in un determinato affare i genitori abbiano interessi in collisione con quelli del figlio, si applicano le norme sulla curatela di rappresentanza (art. 306 cpv. 2 CC con rinvio all'art. 392 n. 2 CC);
che nel caso in cui la curatela comporti misure a protezione del figlio, come l'accertamento della paternità, la definizione di contributi alimentari e la disciplina del diritto di visita (art. 309 cpv. 1 e 2 combinato con il 308 cpv. 2 CC), i relativi costi ricadono anch'essi nell'obbligo di mantenimento (Breitschmid, op. cit., n. 22 ad art. 276 CC);
che, per quanto riguarda il curatore, egli ha diritto a una mercede fissata dalla Commissione tutoria regionale secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 417 cpv. 2 CC e 49 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, che rinvia agli art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 18 del regolamento d'applicazione: RL 4.1.2.2.1);
che la Commissione tutoria regionale anticipa la mercede ove la persona interessata o chi ne sia tenuto al sostentamento non dovesse farvi fronte, riservato il diritto di ricuperare l'importo entro 10 anni presso il minorenne o chi lo deve mantenere (art. 19 cpv. 2 e cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);
che in concreto l'appellante non contesta né l'entità della mercede riconosciuta al curatore né il fatto che tale mercede sia anticipata alla Commissione tutoria regionale;
che essa censura il recupero di tale anticipo nei suoi confronti, ma ciò risponde semplicemente a quanto dispone l'art. 19 cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele;
che in ogni modo, al momento in cui la Commissione tutoria procederà al recupero effettivo, l'interessata potrà ancora dimostrare l'“impossibilità di sostenere la spesa per la remunerazione del curatore”, nel qual caso i costi anticipati dall'autorità tutoria saranno posti a carico del Comune di domicilio (art. 3 cpv. 3 del regolamento menzionato);
che pertanto, manifestamente infondato, l'appello è destinato all'insuccesso;
che nelle condizioni descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);
che tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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– ; – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso. |
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria