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Incarto n. |
Lugano 31 agosto 2005/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa 366.2004/R.10.2005 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1,
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alla |
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Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona
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riguardo alla figlia F__________ (1997)
premesso che 1° febbraio 2005 la Commissione tutoria regionale 14 ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di prestare sostegno psicologico a F__________ (1997) e di analizzarne i tratti comportamentali, indagando su eventuali problematiche familiari;
ricordato che un ricorso di AP 2 e AP 1 contro tale incarico è stato respinto il 17 maggio 2005 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, senza prelievo di tasse o spese;
accertato che contro quest'ultima decisione AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 7 giugno 2005 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di far valutare la situazione della figlia da uno specialista di loro fiducia;
rilevato che con risoluzione del 9 agosto 2005 la Commissione tutoria ha revocato il mandato conferito al Servizio medico-psicologico di __________;
osservato che, preso atto di ciò, gli appellanti hanno comunicato a questa Camera di ritirare l'appello;
rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato nondimeno che nella fattispecie il motivo del ritiro giustifica di soprassedere al prelievo di tasse o spese;
ritenuto che non si pone problema di ripetibili, gli appellanti più non chiedendone, mentre la Commissione tutoria regionale ha agito nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia, sul piano federale, art. 159 cpv. 2 in fine OG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
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; – Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona. |
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria