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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2004.137 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 4 marzo 2004 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (rappresentata dal socio e gerente PA 1), |
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giudicando ora sul decreto cautelare del 30 dicembre 2004 con cui il Pretore ha respinto un'istanza presentata dalla convenuta per ottenere che sia modificato il divieto cautelare di vendere, distribuire e diffondere il libro __________, di __________, deciso da questa Camera con sentenza del 26 gennaio 2004;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 gennaio 2005 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 30 dicembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2003 la società editrice AP 1 ha pubblicato un libro intitolato __________, a firma di __________, con il sottotitolo “Dal suo studio di __________ sono passati gli affari segreti di dittatori e criminali. Ma __________ è solo la punta di un iceberg che coinvolge banchieri, politici e magistrati”. Il volume, allegato anche al numero di maggio del periodico bimestrale __________, consiste in un
esposto su attività e vicende che negli anni ottanta e novanta hanno coinvolto la piazza finanziaria ticinese. A pag. __________ figura il seguente passaggio:
E __________ sulla scena ci rimane fino ai giorni nostri. Fino alla creazione e gestione del __________, l'oggetto misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino. Ma questa è storia da raccontare altrove.
B. Il 5 maggio 2003 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che alla AP 1 fosse ordinato in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di sospendere la vendita, la distribuzione e la diffusione del libro, con obbligo di ritirare l'opera da tutte le edicole e librerie presso le quali era in vendita. Con decreto cautelare emanato il 7 maggio 2003 senza contraddittorio il Pretore ha accolto la richiesta, salvo respingerla dopo contraddittorio con decreto del 13 giugno 2003 (inc. DI.2003.346). In esito a un appello introdotto il 17 giugno 2003 da AO 1, con sentenza del 26 gennaio 2004 questa Camera ha riformato il decreto impugnato, disponendo la sospensione richiesta e assegnando all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito. La domanda di garanzia presentata dalla AP 1 è stata invece respinta (inc. 11.2003.79; RtiD I-2005 pag. 745). Un ricorso per riforma inoltrato il 2 marzo 2004 dalla AP 1 è stato dichiarato
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.54/2004 del 26 marzo 2004.
C. Il 4 marzo 2004 AO 1 ha convenuto la AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse accertato che la pubblicazione del libro __________ lede la sua personalità, in particolare nel noto passaggio a pag. __________, e perché fosse vietata – sotto comminatoria penale – la vendita, la distribuzione e la diffusione del volume. L'attore ha chiesto inoltre che la AP 1 fosse tenuta a ritirare il libro da tutte le edicole e librerie presso le quali era in vendita e fosse condannata a rifondergli fr. 8000.– con interessi al 5% dal 1° maggio 2003 in risarcimento del danno e riparazione del torto morale. Nella sua risposta del 7 aprile 2004 la convenuta ha proposto di respingere la petizione.
D. Con istanza del 6 settembre 2004 la AP 1 ha chiesto al Pretore di modificare il divieto cautelare emanato da questa Camera il 26 gennaio 2004 e di autorizzare la vendita, la distribuzione e la diffusione del noto libro a condizione che il passaggio contestato di pag. __________ sia coperto da un'etichetta con la seguente scritta:
La frase coperta dall'etichetta è oggetto di una controversia giudiziaria. Al termine della vertenza – che potrebbe durare diversi anni – il tribunale deciderà se la frase può essere diffusa oppure no.
All'udienza del 23 settembre 2004, indetta per il contraddittorio cautelare, AO 1 si è opposto alla modifica. Statuendo il 30 dicembre 2004, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 500.– complessivi) a carico della AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 600.– per ripetibili.
E. Contro il citato decreto la AP 1 è insorta con un appello del 12 gennaio 2005, chiedendo di essere autorizzata in riforma del giudizio impugnato a “rimettere in circolazione” il libro __________ a condizione che:
– a pag. __________, prima colonna, sia tolta la locuzione “l'oggetto misterioso della finanza islamica”;
– in via subordinata, a pag. __________, prima colonna, sia tolto il passaggio “l'oggetto misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino”, sostituendolo con “il cui vicepresidente __________ ha fondato la __________ e il __________ assieme al faccendiere __________ AO 1, all'inizio della sua carriera miliardaria in Ticino”;
– in via ancora più subordinata, a pag. __________, prima colonna, sia tolto il passaggio “l'oggetto misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino”, sostituendolo con “il cui vicepresidente __________ ha fondato la __________ e il __________ assieme all'__________ AO 1, all'inizio della sua carriera miliardaria in Ticino”;
– in ulteriore subordine, a pag. __________, prima colonna, sia tolto il passaggio “l'oggetto misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino” con facoltà per la AP 1 di apporre sul libro la seguente dicitura: “Una frase a pag. __________ oggetto di un divieto cautelare è stata provvisoriamente soppressa per consentire la vendita del libro. Al termine della vertenza giudiziaria – che potrebbe durare diversi anni – il tribunale deciderà se la frase può essere diffu-sa oppure no”;
– in estremo subordine, a pag. __________, prima colonna, sia tolto l'intero passaggio “l'oggetto misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino”.
Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2005 AO 1 propone di respingere l'appello. Non risulta che nel frattempo il Pretore abbia statuito sull'azione di merito.
Considerando
in diritto: 1. La procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari giusta l'art. 28c CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art. 28d CC, art. 12 lett. a e b, rispettivamente art. 33 LForo), quella degli art. 376 segg. CPC (Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 4ª edizione, pag. 142 n. 633). Il termine per appellare, non interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 348bis CPC), è di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare, intimato il 30 dicembre 2004, è giunto alla convenuta lunedì 3 gennaio 2005 (appello, pag. 3). Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. L'appellante insta anzitutto perché “il ricorso sia evaso unicamente da giudici che non hanno mai ricevuto denaro (per esempio per arbitrati, perizie, pareri o mandati analoghi) da persone fisiche o giuridiche citate nel libro __________”. Essa chiede inoltre che tali giudici rilascino una dichiarazione scritta in tal senso e che le sia comunicata anticipatamente la composizione della Camera.
a) La competenza di decidere appelli vertenti sul diritto delle persone spetta per legge alla prima Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 1 LOG in vigore dal 14 luglio 2006: RL 3.1.1.1; analoga disciplina figurava nell'abrogato regolamento sulla competenza delle Camere civili del Tribunale di appello). La composizione della Camera è notoria, essendo pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino (da ultimo: FU 44/2008 del 30 maggio 2008 pag. 4157). Nessuna sostituzione di giudici intervenendo nel caso in esame, non si vede perché occorrerebbe comunicare all'appellante una volta ancora la formazione del collegio.
b) A ogni giudice è impedito l'esercizio delle proprie funzioni ogni qual volta si dia un caso di esclusione o di ricusazione. Secondo l'art. 26 CPC vi è esclusione se il giudice è il congiunto di una parte o di un patrocinatore (lett. a), se ha un interesse nella causa (lett. b), se è intervenuto nella causa stessa (lett. c) o se è tutore, curatore, datore di lavoro, erede presunto di una parte o amministratore o gerente di una persona giuridica che ha interesse nella causa (lett. d). Secondo l'art. 27 CPC inoltre una parte può chiedere la ricusazione di un giudice ove sussista “grave inimicizia” tra lei e il giudice stesso (lett. a), come pure – più in generale – ove si diano “gravi ragioni” (lett. b). L'appellante non pretende che in concreto si riscontrino estremi di esclusione o ricusazione. Nessuno dei giudici che compongono la Camera, del resto, ravvisa in sé presupposti del genere. Quanto alla “dichiarazione scritta” pretesa dall'appellante, essa è un atto ignoto alla procedura civile. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.
3. AO 1 afferma che le richieste formulate dall'istante in questa sede divergono da quelle sottoposte al Pretore, onde la loro inammissibilità. L'opinione può essere condivisa solo in parte. Certo, in appello è esclusa la facoltà di mutare l'azione (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC), sicché non è consentito – ad esempio – chiedere per la prima volta il versamento una somma di denaro in rifusione del danno cagionato da una lesione illecita della personalità se davanti al Pretore quella somma era stata postulata in riparazione del torto morale (I CCA, sentenza inc. 11.2003.73 del 21 dicembre 2005, consid. 2), così come non è consentito chiedere in appello la pubblicazione di una sentenza in materia di protezione della personalità su periodici diversi da quelli indicati in prima sede (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 321). È consentito invece, in appello, sollecitare una misura meno incisiva di quella postulata invano davanti al Pretore.
Nella fattispecie la AP 1 ha chiesto al Pretore che fosse revocato il divieto cautelare di mettere in commercio il libro __________, offrendo di coprire il passaggio litigioso a pag. __________ con un'etichetta indicante l'esistenza di una contestazione giudiziaria (istanza del 6 settembre 2004). Nella misura in cui chiede, ora, di sostituire determinati pezzi di frase con altri, essa avanza pertanto domande nuove, diverse da quelle sottoposte al Pretore. Ne segue che la prima e la seconda subordinata vanno dichiarate irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). Le altre tre domande si limitano invece all'eliminazione del passaggio contestato. Quella in cui la ditta offre la soppressione totale si identifica con la richiesta di prima sede, le altre due ne configurano un minus, per le quali la Camera potrebbe finanche optare anche d'ufficio (v. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 130 n. 950 seg. e pag. 131 n. 963). Esse sono dunque ammissibili.
4. I presupposti che informano l'adozione di provvedimenti cautelari a protezione della personalità, sono già stati riassunti da questa Camera nella citata sentenza del 26 gennaio 2004 (consid. 2). Al proposito basti ricordare che in ossequio al precetto della proporzionalità il giudice adotta unicamente misure funzionali alla natura e all'importanza della lesione, alle restrizioni che si impongono e – in generale – alle circostanze del caso (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 219 n. 647; Bugnon, Les mesures provvisionnelles et la protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre Tercier, Friburgo 1993, pag. 43 seg.). Le misure cautelari devono limitarsi, in altri termini, allo stretto indispensabile e mantenere un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.). Esse possono poi essere modificate o revocate in ogni tempo, in particolare quando le circostanze siano mutate o i provvedimenti non appaiano più giustificati (Bucher, op. cit., pag. 144 n. 640; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 222 n. 657a; Tercier, op. cit., pag. 161 n. 1208).
5. In concreto il Pretore ha reputato che il passaggio in questione, correlato ad altri brani del libro, costituisce una verosimile lesione della personalità dell'attore. Egli ha ritenuto altresì che il divieto cautelare di diffonderlo sia il solo mezzo appropriato per evitare provvisoriamente ulteriori lesioni, la misura risultando per altro proporzionata all'offesa e conforme allo scopo perseguito. Un provvedimento meno incisivo come quello proposto dalla AP 1 – ha continuato il primo giudice – sarebbe già apparso inidoneo al momento in cui ha statuito la Camera civile di appello. Per di più – egli ha soggiunto – “il solo fatto di vedere ricomparire il libro in vendita al pubblico può far rinascere l'interesse per la posizione di AO 1 e quindi perpetuare la lesione della sua personalità”.
6. L'appellante sostiene anzitutto che, opponendosi a rimettere in commercio il libro senza le cinque righe contestate, AO 1 commette abuso di diritto. A suo dire il riferimento a stretti rapporti d'affari tra lo stesso AO 1 e il vicepresidente del __________ __________ non è mai stato contestato ed è quindi un'informazione che può essere diffusa. Che la copertura del passaggio litigioso con un'etichetta non sia stata offerta in precedenza poco importa, la soluzione non essendo mai stata giudicata “inidonea”. Anzi, la vendita del libro con simile accorgimento esclude ogni possibile pregiudizio per l'interessato. L'appellante precisa infine che la soluzione ora prospettata è un rimedio proposto al solo scopo di rimettere il libro in circolazione e vendere le copie in giacenza – circa tremila – senza dover attendere la sentenza di merito, in modo da contenere il danno
economico.
7. Nella misura in cui chiede di sostituire pezzi di frase con altri pezzi di frase (in particolare sulle relazioni d'affari di AO 1 con __________), l'appellante formula – come si è visto (consid. 3) – conclusioni nuove, irricevibili in appello. Quanto alle altre conclusioni, non è determinante che nell'ambito del precedente procedimento cautelare la AP 1 non le abbia proposte. Decisivo è sapere se esse siano atte a impedire che la diffusione del libro leda la personalità dell'appellato. Ora, nella sentenza del 26 gennaio 2004 questa Camera si era già domandata se la AP 1 non potesse essere tenuta a oscurare o rettificare il passaggio contestato del libro, ma aveva scartato l'ipotesi. Non perché il provvedimento fosse inidoneo come tale a evitare provvisoriamente altre lesioni della personalità dell'attore, ma perché ciò avrebbe comportato una modifica permanente del testo ed esigeva dunque la ragionevole certezza che la misura fosse poi confermata nel merito. Simile eventualità non poteva darsi per scontata (sentenza citata, consid. 7). La situazione attuale è diversa, giacché l'appellante medesima offre ora la soppressione – parziale o totale – del passaggio litigioso. Nelle circostanze descritte le remore espresse dalla Camera risultano quindi senza oggetto.
8. In via principale l'istante propone di togliere unicamente la locuzione “l'oggetto misterioso della finanza islamica”, a suo avviso la sola parte del testo litigioso suscettiva di ledere la personalità dell'appellato, il riferimento a relazioni finanziarie di quest'ultimo con il __________ non essendo contestate. L'offerta è insufficiente. Nella sentenza del 26 gennaio 2004 questa Camera aveva rilevato che, stando all'autore del libro, dopo l'11 settembre 2001 determinate strutture e sistemi finanziari erano finiti nel mirino degli inquirenti di tutto il mondo, essendo sorto il sospetto che (...) avessero “contribuito a finanziare progetti terroristici approvati dalla ‘Fratellanza Islamica’, tra cui quelli di Osama Bin Laden (pag. 177)“ (consid. 6e). Togliere in un simile contesto la sola locuzione “l'oggetto misterioso della finanza islamica” non basterebbe a fugare il rischio di associare idealmente AO 1 ad ambienti economici e finanziari legati al fondamentalismo. Non avendo modo di capire infatti che senso abbia menzionare il __________ e AO 1, pur senza l'apposizione “l'oggetto misterioso della finanza islamica” riferito all'istituto di credito un lettore medio finirebbe ugualmente per correlare entrambi i soggetti al discorso sul finanziamento del terrorismo islamico. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
9. In subordine l'appellante propone di eliminare anche il resto della frase, ossia “(...) che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino”. Di per sé, togliendo il nome dell'appellato, verrebbe meno ogni riferimento alla persona di quest'ultimo. Il passaggio contestato del libro risulterebbe in effetti il seguente: “E __________ sulla scena ci rimane fino ai giorni nostri. Fino alla creazione e gestione del __________. Ma questa è storia da raccontare altrove”. Su tal punto non si può quindi seguire il primo giudice quando teme che “il solo fatto di vedere ricomparire il libro in vendita al pubblico può far rinascere l'interesse per la posizione di AO 1 e quindi perpetuare la lesione della sua personalità” (decreto impugnato, pag. 3 in alto).
In realtà, se l'appello non può essere accolto nemmeno nella conclusione subordinata, ciò si deve a un altro fattore. Davanti al Pretore e ancora in questa sede l'appellante propone invero di coprire la frase “che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino” con
un'etichetta. Già dinanzi al Pretore l'interessato aveva eccepito tuttavia che nulla garantisce l'inamovibilità dell'etichetta da parte di chi, spinto dalla curiosità, volesse leggere la frase occultata. La convenuta si era limitata a replicare che sarebbe stato impossibile staccare l'etichetta senza rovinare la pagina del libro e rendere illeggibile il testo. Ad ogni buon conto essa aveva proposto di cancellare il nome di lui con un pennarello indelebile (verbale del 23 settembre 2004, pag. 2 e pag. 3 in alto). Il problema è che manca qualsiasi accertamento sull'affidabilità di simili artifici e, soprattutto, sulla loro durata nel tempo. All'istanza del 6 settembre 2004 la AP 1 aveva accluso invero un esempio di pagina con etichetta. L'etichetta però era stata applicata su uno spazio bianco e non dimostrava certo le sue proprietà coprenti. Peggio: osservato da tergo, il testo stampato sull'etichetta era facilmente leggibile in trasparenza. Fare assegnamento su espedienti del genere non sarebbe serio. E le conclusioni subordinate dell'appellante presuppongono tutte l'uso di un'etichetta, con o senza avvertenza dell'editore. Ne discende che, sia pure per ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore, nel risultato il decreto impugnato resiste alla critica.
10. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
11. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i provvedimenti cautelari configurano decisioni incidentali e seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Le azioni a protezione della personalità non hanno carattere pecuniario (cfr. DTF 127 III 483 consid. 1a; Tercier, op. cit., n. 775 e n. 1788; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 387 n. 140). Poco importa dunque che la domanda accessoria di risarcimento del torto morale litigiosa davanti al Pretore (fr. 8000.–) non raggiunga la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2008 del 3 settembre 2008, consid. 2.3 con riferimenti). Un eventuale ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.