Incarto n.
11.2005.82

Lugano

21 luglio 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2002.49 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 23 agosto 2002 da

 

 

 AO 1  

(rappresentata dal curatore __________ __________, __________, e

patrocinata dall'. __________ __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(ora patrocinato dall'  PA 1 );

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 giugno 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 maggio 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;                             

 

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 15 marzo 2002 __________ __________ (1978) ha dato alla luce una figlia, AO 1, cui il 30 aprile 2002 la Commissione regionale tutoria 10 ha nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________ __________, con l'incarico – tra l'altro – di accertarne la paternità e salvaguardarne il diritto al mantenimento. __________ ha conferito all'avv. PA 1, il 15 luglio 2002, il mandato di promuovere in nome della minorenne

                                         un'azione di paternità e di mantenimento.

 

                                  B.   Il 23 agosto 2002 AO 1 ha adito il Pretore della giu­risdizione di Locarno Città perché – conferitale l'assistenza giudi­ziaria – fosse accertata la paternità di AP 1 con obbligo per quest'ultimo di versarle un contributo alimentare indicizzato di fr. 250.– mensili dal 15 marzo 2002. Nella sua risposta del 13 novembre 2002 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudi­ziaria. Esperita l'istruttoria, compresa una perizia del DNA che ha accertato la paternità di AP 1 con un tasso di probabilità pari al 99.999%, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Nel proprio memoriale conclusivo del 18 gen­naio 2005 l'attrice ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 700.– mensili fino al 3° compleanno, di fr. 1000.– fino al 6°, di fr. 1200.– fino al 12° e di fr. 1400.– fino alla maggiore età o al termine della formazione professionale. AP 1 ha rinunciato anche a conclusioni scritte.

 

                                  C.   Statuendo il 27 maggio 2005, il Pretore ha accertato la paternità di AP 1 e ha posto a carico di lui un contributo indicizzato per la figlia di fr. 1255.– mensili (più l'assegno familiare) dal

                                         1° marzo 2004. Non sono state prelevate tasse né spese, ma il convenuto è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. A AP 1 è stato concesso analogo beneficio limitatamente al periodo dal 13 novembre al 3 dicembre 2002, con dispensa dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ma non di quelle peritali.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 20 giugno 2005 nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il contributo mantenimento a suo carico sia ridotto a fr. 375.– mensili (più l'assegno familiare) dal 1° maggio 2004 al 28 febbraio 2005 e dal 1° dicembre 2005 in poi. Egli chiede altresì di essere ammesso interamente al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 31 agosto 2005 AO 1 postula il rigetto dell'appello, instando anch'essa per l'assistenza giudiziaria.

 

                                  E.   Con ordinanza del 13 marzo 2006 il giudice delegato di questa Camera ha acquisito agli atti i documenti prodotti con l'appello, ha invitato le parti a precisare la loro situazione economica e ha ordinato l'assunzione di prove volte ad aggiornare i dati sui rispettivi redditi e fabbisogni. Sulla documentazione prodotta le parti hanno avuto modo di esprimersi con memoriali del 5 e 12 giugno 2006.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Litigiosa rimane l'entità del contributo alimentare per la figlia. A tale scopo il Pretore ha accertato un reddito del convenuto di

                                         fr. 2100.– mensili fino al febbraio del 2004, imputandogli un reddito ipotetico di fr. 3700.– mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2059.65 mensili dal 15 marzo 2002 al 31 gennaio 2003, di fr. 2116.95 mensili dal 1° febbraio 2003 al 29 febbraio 2004 e in fr. 2250.– mensili dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione stimata

                                         fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 250.–). Quanto alla madre della bambina, egli ha constatato che essa è a carico della pubblica assistenza. Rammentato che i fabbisogni per un figlio vanno stabiliti sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, il Pretore ha stabilito quello di AO 1 in fr. 1255.– mensili. Ciò posto, egli ha esonerato il padre dal versare contributi di mantenimento dalla nascita fino al 29 febbraio 2004, la disponibilità di lui essendo appena sufficiente a coprire il relativo fabbisogno minimo, obbligandolo a versare fr. 1255.– mensili dopo di allora.

 

                                         Per quel che riguarda AP 1 in particolare, il Pretore ha appurato che questi, ottenuta la maturità liceale e trascorso un anno in Germania, si è iscritto nel 2001 al Politecnico federale di Zurigo, senza tuttavia presentarsi agli esami previsti. Dal gennaio 2003 al febbraio 2004 egli ha percepito indennità di disoccupazione e dal 1° marzo 2004 avrebbe dovuto frequentare la scuola ufficiali. Il 1° maggio 2004 è poi stato assunto come collaboratore tecnico e amministrativo dalla __________ __________ __________ __________, di cui è amministratore unico il fratello __________ __________, con uno stipendio di fr. 3500.–. Egli ha collaborato inoltre con un'altra società amministrata dal fratello. Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto che da un giovane ventisettenne con una maturità liceale e senza dichiarati impedimenti valetudinari si potesse ragionevolmente pretendere nella fattispecie un guadagno, dal 1° marzo 2004, di fr. 3700.– netti mensili.

                               

                                   2.   L'appellante rimprovera al Pretore di avergli imputato un reddito virtuale dal 1° marzo 2004 benché egli abbia cominciato a lavorare per la __________ __________ __________ __________ il 1° maggio 2004. Egli contesta anche il reddito potenziale di fr. 3700.–, rilevando di guadagnare unicamente fr. 3193.05 netti mensili, pur avendo fatto tutto il possibile. Sostiene inoltre che dal 14 marzo al 2 dicembre 2005 egli avrebbe frequentato la scuola ufficiali, sicché avrebbe ricevuto solo le indennità per perdita di guadagno (fr. 2137.35 mensili), onde l'impossibilità di versare durante tale periodo un contributo alimentare. Infine, dal dicembre 2005, egli avrebbe ripreso l'attività per il medesimo datore di lavoro, tornando a guadagnare fr. 3193.05 mensili netti.

                                     

                                   3.   I criteri per la fissazione di contributi alimentari per figli minorenni sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 5 e 6). Al riguardo basti rammentare che l'ammontare dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per le entrate conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, almeno l'equivalente del fabbisogno minimo; un eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 128 III 414 a metà, 127 III 70 consid. 2c con rinvii di giurisprudenza; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40 ad art. 285 CC).

 

                                         a)   Per principio il reddito di una parte con obblighi di mantenimento è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, essa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, per contro, carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase).

 

                                         b)   Il Pretore reputa – come detto – che il convenuto possa ragionevolmente guadagnare fr. 3700.– mensili netti. La questione è di sapere in che veste. Al momento del giudizio il convenuto lavorava da un anno per la __________ __________ __________ __________ di __________, attiva nel settore della sicurezza e della sorveglianza, con un reddito di fr. 3500.– mensili lordi. Quale altra attività gli avrebbe permesso concretamente di guadagnare fr. 3700.– mensili lordi il Pretore non dice, né l'attrice indica. La maturità liceale non permette sbocchi professionali immediati. Infruttuosi semestri al Politecnico neppure. Che il convenuto abbia una qualsivoglia formazione professionale non consta. Nelle circostanze descritte non soccorrono dunque gli estremi per imputare all'appellante un reddito virtuale.

 

                                         c)   Trattandosi di un lavoratore dipendente, decisivo è – di regola – lo stipendio net­to percepito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), tredicesima compresa, cui si aggiungono le eventuali indennità supplementari se costituiscono un'entrata regolare. Dagli atti risulta che l'appellante percepisce uno stipendio di fr. 3500.– lordi mensili, ovvero

                                               fr. 3060.35 netti (doc. 3 di appello). A ciò si cumula la quota di tredicesima (contratto di lavoro nel fascicolo richiami II), consistente in un dodicesimo dello stipendio di base, senza indennità e senza deduzioni del secondo pilastro (fr. 265.–). Sommando il tutto, si ottiene un complessivo di fr. 3325.– mensili.

 

                                         d)   Quanto ai mesi di marzo e aprile del 2004, l'appellante si limita a pretendere di non avere conseguito alcun reddito, non avendo potuto iscriversi “per motivi diversi” alla scuola ufficiali. Quali siano tali motivi diversi non è dato di sapere. Esaurite le indennità di disoccupazione, egli non ha reso attendibile di avere intrapreso quanto ragionevolmente si poteva esigere da lui per trovare un'occupazione. Gli va dunque imputato un reddito ipotetico corrispondente a quello conseguito dal maggio 2004 in poi, ovvero fr. 3325.– netti mensili (sopra, consid. 3c).

 

                                   4.   L'appellante sosteneva che dal 14 marzo al 2 dicembre 2005

                                         avrebbe frequentato la scuola ufficiali, ragion per cui avrebbe ricevuto unicamente indennità per perdita di salario di fr. 2137.35 mensili. Dall'istruttoria di appello risulta invece che durante il servizio militare egli ha percepito fr. 27 779.15 netti (doc. 4 di appello). Nel certificato di salario del 2005 il datore di lavoro ha indicato indennità per fr. 24 795.– (doc. 2 di appello), ma non vi sono ragioni per scostarsi dall'attestato ufficiale rilasciato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio rendite e indennità. Da marzo a novembre del 2005 il reddito del convenuto può essere fissato quindi in fr. 3270.– mensili netti (arrotondati).

 

                                   5.   Per quanto riguarda il fabbisogno minimo, l'appellante contesta quello di fr. 2250.– mensili calcolato dal Pretore, affermando che in realtà esso ammonta a fr. 3082.25 mensili. Le diverse censure vanno esaminate separatamente.

 

                                         a)   Relativamente ai costi dell'automobile, l'appellante sostiene che un veicolo proprio gli occorre per recarsi al lavoro e per esercitare la sua professione, dovendo egli curare anche i rapporti con la clientela. Il problema è che in situazioni di ristrettezza economica (come quella in esame) spese professionali per l'uso di automobili private si giustificano solo ove l'interessato non possa ragionevolmente far capo ai mezzi pubblici. L'appellante, collaboratore tecnico e amministrativo della __________ __________ __________ __________ a __________, non pretende di avere turni di lavoro irregolari o in qualche modo incompatibili con l'orario del bus. Tutto quanto gli si può riconoscere nella fattispecie è dunque il costo di un abbonamento “arcobaleno” per la zona 30 (fr. 40.– mensili), che copre la tratta __________.

 

                                         b)   L'appellante chiede che nel suo fabbisogno minimo siano incluse le imposte, asserendo che la giurisprudenza pubblicata in DTF 126 III 356 e 127 III 70 non è applicabile senza ledere il suo fabbisogno minimo. L'argomentazione non è seria. Le imposte non vanno considerate nel fabbisogno minimo del debitore allorché questi non è in grado, come nella fattispecie, di far fronte interamente ai suoi obblighi di mantenimento. Non avrebbe senso, infatti, diminuire un contributo alimentare in favore del figlio dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare poi lo Stato a sovvenzionare l'ammanco del figlio.

 

                                         c)   Nel fabbisogno dell'appellante non rientrano la rata mensile per il rimborso di un prestito di studio ottenuto dal Cantone (doc. 10 di appello), né il pagamento rateale della parcella del suo precedente avvocato, giacché il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto).

 

                                         d)   Il premio delle assicurazioni correnti per l'economia domestica o la responsabilità civile vanno inseriti, di principio, nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c). In concreto va riconosciuto dunque il premio per l'assicurazione contro la responsabilità civile (fr. 9.– mensili: doc. 6 di appello), ma non quello della mobilia domestica, la polizza riguardando l'abitazione della madre, presso cui il convenuto vive. E in situazioni di ristrettezza economica come quella in esame non può essere ammesso nemmeno il premio per l'assicurazione sulla vita di fr. 200.– mensili (doc. 13 di appello). Va infine rettificato d'ufficio in forza del principio inquisitorio illimitato il premio della cassa malati, che ammonta a fr. 230.90 mensili (doc. 5 di appello) e non a fr. 250.– come ha stimato il Pretore. In situazioni di ristrettezza finanziaria e non sussistendo problemi di salute, non si giustificano infatti coperture complementari (RDAT 1999-I pag. 204).

 

                                         e)   In definitiva, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di

                                               fr. 2280.– (arrotondati), così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 230.90, assicurazione RC privata fr. 9.–, abbonamento “arcobaleno” fr. 40.–.

 

                                   6.   a)   In merito al fabbisogno in denaro della figlia l'appellante sostiene che gli importi indicati nelle citate raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo vanno ridotti per tenere conto del minor costo della vita e dei redditi nel Canton Ticino. A torto. Le cifre figuranti nelle predette raccomandazio­ni, cui questa Camera si attiene per pras­si costante (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), sono già commisurate dal 2000 in poi – diversamen­te dalle cifre che figuravano ancora nell'edizione 1996 – al costo delle economie domestiche su scala naziona­le, in base per di più a valori statisticamente medio-bas­si, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito fa­miliare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Emp­feh­lungen zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te mo­desto (op. cit., pag. 11 in alto).

 

                                                Diminuzioni per rap­porto al fabbisogno in denaro indica­to dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolar­mente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare alme­no l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi). I principi testé riassunti sono ormai invalsi e consolidati (sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gen­naio 2003, con­sid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567).

 

                                   b)  Quanto al fatto che il Pretore avrebbe dovuto fissare il contributo in fr. 700.– mensili come richiesto dall'attrice, l'affermazione non è seria. In materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato: il giudice non è vincolato dalle domande delle parti né alle loro argomentazioni e interviene d'ufficio a tutela degli interessi del minorenne (DTF 128 II 413 con numerosi richiami). La questione non merita dunque ulteriore disamina.

 

                                   c)  Per quel che è dell'assegno familiare, il convenuto sostiene che fissando il contributo alimentare senza tale assegno il Pretore lo obbliga, di fatto, a versare un contributo alimentare più elevato di quello previsto della note raccomandazioni. La tesi è infondata. È vero che i contributi alimentari comprendono già eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto), tant'è che qualora il fabbisogno del figlio risulti coperto, eventuali assegni familiari vanno posti in deduzione del contributo (v. anche Wullschleger, op. cit., n. 72 ad art. 285 CC). Nella fattispecie, tuttavia, nessuno dei due genitori percepisce assegni familiari. E siccome il fabbisogno in denaro di AO 1 (fr. 1255.– mensili) non è garantito, eventuali assegni familiari riscossi dalla madre andranno in aggiunta al contributo alimentare del padre (art. 285 cpv. 2 CC).

                                     

                                   7.   L'appellante lamenta il diniego dell'assistenza giudiziaria, dolendosi che il Pretore gli ha revocato il beneficio per avere egli cam­biato patrocinatore. Ora, la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta di assistenza è stata introdotta il 13 novembre 2002, sicché fa stato il nuovo diritto. Ciò premesso, contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere all'autorità di secon­da istanza, ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Ancorché in concreto il Pretore abbia statuito sulla richiesta di assistenza insieme con il giudizio di merito (come avveniva prima del 30 luglio 2002, quando vigevano ancora gli art. 155 segg. vCPC), la procedura in materia di assistenza giudiziaria non si confonde con quella principale. La decisione che respinge il beneficio dev'essere impugnata perciò, imperativamente, entro 15 giorni.

 

                                         Nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata il 27 maggio 2005, è stata ritirata dal destinatario il 30 maggio 2005 (www.posta.ch/trackandtrace, informazioni inerenti al recapito 98.00.660001.00353489 LSI/LAS). Introdotto il 20 giugno 2005, il ricorso si rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame. Certo, il Pretore ha omesso di “indicare i mezzi di ricorso, come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag. Tale circostanza non può tuttavia avere fuorviato il convenuto, patrocinato da un avvocato iscritto nel registro cantonale dell'Ordine, che avrebbe potuto

                                         agevolmente verificare il termine di ricorso scorrendo il testo della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (DTF 117 Ia 422 consid. 2a con richiami). Nelle condizioni descritte il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile.

                                     

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo di mantenimento, ma non nella misura richiesta. Appare quindi equo, nel complesso, che sopporti tre quarti dei costi e che versi alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili. Quanto alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). L'esito dell'attuale giudizio non influisce invece sugli oneri processuali di prima sede, né sulle ripetibili, giacché il convenuto si era interamente opposto alla petizione. Anche per quel che riguarda i costi della perizia non si giustifica un diverso riparto, sull'azione di paternità (art. 261 segg. CC) il convenuto essendo risultato integralmente soccombente.

                                        

                                   9.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita accoglimento, data la situazione d'indigenza in cui egli versa (art. 3 Lag) e il fatto che l'appello appariva, almeno in parte, provvisto sin dal­l'inizio di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'attrice, di per sé l'attribuzione di ripetibili renderebbe la richiesta senza oggetto. La relativa indennità appare tuttavia di difficile, se non di impossibile incasso, di modo che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). Per quel che è dell'istante, rappresentata da un curatore, la complessità della causa giustificava senz'altro il mandato di patrocinio a un avvocato (RtiD 2005-I pag. 667; I CCA, sentenza inc. 11.2004.29 del 6 giugno 2005). L'indigenza di lei, il cui fabbisogno in denaro rimane scoperto, è del resto pacifica e la sua resistenza all'appello si è rivelata parzialmente legittima. Anche all'appellata si legittima pertanto di conferire analogo beneficio.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AP 1 è tenuto a versare a __________, per la figlia AO 1, i seguenti contributi alimentari in via anticipata:

                                         fr. 1045.– mensili dal 1° marzo 2004 al 13 marzo 2005,

                                         fr.   990.– mensili dal 14 marzo al 2 dicembre 2005 e

                                         fr. 1045.– mensili dal 3 dicembre 2005 alla maggiore età.

                                         Il contributo non comprende eventuali assegni familiari di base, che __________ __________ è autorizzata a riscuotere in aggiunta al contributo stesso.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

 

                                   4.   AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.

                                     

                                   5.   Intimazione a:

 

–  , ;

–    , .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria