Incarto n.
11.2005.83

Lugano

3 ottobre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2004.255 (divorzio su unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 novembre 2004 da

 

 

 AA 1,  

(patrocinato dall' PA 2, )

 

 

contro

 

 

 AP 1,  

(patrocinata dall' PA 1, ),

 

giudicando ora sul decreto cautelare del 10 giugno 2005 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra i coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 luglio (recte: giugno) 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 10 giugno 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 26 luglio 2005 presentato da AA 1 contro il medesimo decreto;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AA 1 (13 settembre 1965) e AP 1 (13 novembre 1973) si sono sposati a __________ il 26 marzo 1999. Dal matrimonio è nato N__________, il 10 maggio 1999. Il marito è alle dipendenze della __________ di __________. La moglie lavora a tempo parziale in un salone per parrucchiere uomo-donna a __________, gestito dalla società in nome collettivo __________, in cui essa ha qualità di socio. I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 2001, quando AA 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.

 

                                  B.   In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 10 dicembre 2003 da AP 1, con sentenza dell'8 giugno 2004 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha fissato un contributo alimentare di fr. 423.– mensili per lei e uno di fr. 1230.– mensili per il figlio. Adita da ambo le parti, con sentenza del 13 giugno 2005 questa Camera ha annullato il contributo alimentare per la moglie e ha aumentato a fr. 1580.– mensili quello per N__________ (inc. 11.2004.76).

 

                                  C.   Nel frattempo, il 24 novembre 2004, AA 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio, chiedendo in via provvisionale l'estensione del suo diritto di visita e la riduzione del contributo per il figlio a fr. 650.– mensili dal 1° novembre 2004. Al­l'udienza del 21 dicembre 2004, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, postulando nel contempo un contributo alimentare per sé di fr. 305.– mensili e l'aumento di quello per il figlio a fr. 1638.– mensili. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, inoltrando conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro domande.

 

                                  D.   Statuendo il 10 giugno 2005, il Pretore supplente ha respinto

                                         l'istanza del marito e ha accolto parzialmente quella della moglie, aumentando il contributo provvisionale per N__________ a fr. 1220.– mensili dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2005 e a fr. 1298.– mensili dopo di allora. Le spese, con una tassa di giustizia di

                                         fr. 200.–, sono state poste a carico di AA 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 22 luglio (recte: giugno) 2005 per ottenere che il contributo di mantenimento in favore del figlio sia aumentato a fr. 1672.– mensili dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2005 e a fr. 1674.– mensili dopo di allora. Nelle sue osservazioni del 26 luglio 2005 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo chiede di ridurre il contributo per il figlio a fr. 762.– mensili dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2005 e a fr. 804.– mensili dopo di allora. AP 1 ha comunicato il 12 settembre 2005 di rinunciare a osservazioni sull'appello adesivo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale ordinate prima di una causa di divorzio rimangono in vigore finché non siano sostituite da misure provvisionali (DTF 129 III 61 consid. 2, 119 II 314 in fine; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324 n. 789). Esse possono sempre essere mo­dificate, sia quando siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, sia quando le previsioni formu­late in base alla situazione di quel mo­men­to non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, sia quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze determinanti (cfr., in materia di decreti cautelari, Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 15 ad at. 137 CC). A tal fine poco giova sapere se l'istante potesse far valere prima la causa di modifica: decisivo è sapere se, per il lasso di tempo successivo all'istanza, il cambia­mento invocato sia rilevante e duraturo. Nella fattispecie l'unico elemento modificatosi per rapporto al momento in cui il giudice ha emanato le misure a tutela del­l'unione coniugale è la lieve riduzione del reddito conseguito dall'istante. Visto nondimeno che il contributo alimentare per il figlio appariva manifestamente inferiore al fabbisogno in denaro di lui, la provvisionale di divorzio poteva ritenersi ammissibile.

                                     

                                   2.   Il Pretore ha accertato che nel 2004 l'istante si è visto ridurre lo stipendio a fr. 4900.– mensili e che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2704.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 805.10, posteggio fr. 115.–, premio della cassa malati fr. 182.20, assicurazione dell'economia domestica fr. 27.30, assicurazione dell'automobile fr. 175.–, imposte fr. 300.–). Quanto alla moglie, egli ne ha accertato un reddito in fr. 3500.– netti mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2489.75 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 1000.– da cui dedurre la quota per N__________, premio della cassa malati fr. 117.15, assicurazione dell'economia domestica fr. 38.60, spese d'automobile fr. 189.–, imposte fr. 250.–). Il fabbisogno in denaro di N__________ è stato valutato in fr. 1255.– mensili fino al 30 aprile 2005 e in fr. 1410.– mensili dopo di allora. Constatata in simili condizioni un'eccedenza di fr. 1795.65 mensili, il Pretore ha posto a carico dell'istante un contributo alimentare per il figlio di fr. 1220.– mensili fino al 30 aprile 2005 e di fr. 1298.– mensili dopo di allora.

 

                                    I.   Sull'appello principale

 

                                   3.   L'appellante rimprovera al Pretore di avergli imputato un reddito di fr. 3500.– con l'argomento che dal salone di cui è contitolare ha sempre ricavato almeno fr. 3000.– mensili. In effetti, nella sentenza del 13 giugno 2005 questa Camera ha accertato che esercitando l'attività di parrucchiera la moglie aveva sempre gua­dagnato fr. 3000.– mensili netti (consid. 5e). Quell'accertamento si fondava tuttavia sui dati allora disponibili. In seguito è emerso che l'interessata prelevava bensì fr. 3000.– mensili dalla cassa del salone, ma che al conto aziendale essa attingeva anche per pagamenti privati, come ad esempio per le imposte (deposizione __________, del 3 febbraio 2005: verbali, pag. 6). Il fiduciario che cura la contabilità del salone ha dichiarato inoltre che nel 2004 la società in nome collettivo ha conseguito un utile netto di fr. 100 000.–/105 000.– e che la quota spettante a AP 1 è del 40-42% (loc. cit). Ciò posto, e senza dimenticare che l'interessata ammette di incassare mance per fr. 50.–/100.– mensili (interrogatorio formale del 9 marzo 2005, risposta n. 1), a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali la valutazione del Pretore, secondo cui il reddito dell'interessata può stimarsi in fr. 3500.– mensili, resiste alla critica.

 

                                   4.   Per quanto riguarda il fabbisogno in denaro del figlio, l'appellante fa valere che esso ammonta a fr. 1672.– mensili fino al 6° anno di età e a fr. 1674.– mensili dopo di allora. Nella precedente sen­tenza del 13 giugno 2005 questa Camera aveva avuto modo di rilevare che, lavorando al 60%, l'interessata non poteva prestare più del 40% della cura e educazione in natura (consid. 10). Non essendo intervenute modifiche da allora, non vi sono ragioni per scostarsi da tale apprezzamento, sicché la relativa posta prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo – cui questa Camera si ispira notoriamente da un ventennio – va ridotta di due quinti (fr. 278.–, pari al 40% di fr. 695.–). Inoltre il costo dell'alloggio (fr. 355.– mensili stimato dalle raccomandazioni) va commisurato a un terzo di quanto paga effettivamente la madre (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), cioè fr. 1000.– mensili (doc. 1 e 4; verbali, pag. 7 in alto). Nelle circostanze descritte il fabbisogno in denaro di N__________ risulta di fr. 1652.– mensili fino al 6° anno di età (aprile del 2005) e di fr. 1654.– in seguito. Ciò comporta, come si vedrà oltre, il parziale accoglimento dell'appello.

 

                                   II.   Sull'appello adesivo

 

                                   5.   Al Pretore l'appellante rimprovera di non avere computato alla moglie un reddito potenziale di almeno fr. 4000.– mensili netti, guadagno che l'interessata potrebbe a suo avviso conseguire dando prova di buona volontà. A suo parere poi, dovendosi escludere una ripresa della comunione domestica (la moglie stessa ha aderito al divorzio), vanno applicati anticipatamente i parametri dell'art. 125 CC, sicché la moglie va tenuta ad aumen­tare la sua attività lucrativa, ciò che rientra nelle sue possibilità.

 

                                         a)   Per quanto riguarda le misure provvisionali durante una causa di divorzio, l'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC richiama esplicitamente le disposizioni a tutela dell'unione coniugale. In materia di contributi alimentari torna dunque applicabile, analogicamente, l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. Ora, per prassi invalsa questa Camera calcola l'entità di tali contributi, in casi del genere, dividendo l'eccedenza mensile tra i coniugi – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (v. DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edi­zio­ne, n. 4 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kom­mentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). Tale metodo di calcolo è pacificamen­te conforme al diritto federale (DTF 126 III 9 consid. 3c, 119 II 314, 114 II 26).

 

                                         b)   Il problema di sapere se e in che misura il coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua capacità lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, è stato trattato ancora recentemente dal Tribunale federale. Esso ha ribadito che nell'ambito di misure provvisionali in pendenza di divorzio valgono, per principio, i principi applicabili nel quadro di misure a protezione del­l'unione coniugale. Si può pretendere dunque che una moglie riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).

 

                                         c)   Un solo criterio distingue le misure provvisionali in pendenza di divorzio dalle misure a protezione del­l'unione coniugale: quello secondo cui, nell'ambito delle prime, occorre por men­te al fatto che durante una causa di stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica che il coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). Ma perché sotto questo profilo il giudice si dimostri più esigente devono sussistere anche gli altri due presupposti cumulativi citati dianzi. Non è il caso perciò di imporre a una moglie la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa qualora l'eccedenza mensile o la sostanza accumu­lata dai coniugi basti – almeno provvisoriamente – a finanziare le due economie domestiche separate e nemme­no quando i coniugi possano essere chiamati, per finanziare le due economie domestiche, a ragionevoli misure di risparmio. Nella misura in cui crede di poter applicare pedisse­qua­mente i criteri dell'art. 125 nel quadro dell'art. 137 cpv. 2 CC, l'appellante adombra quindi speculazioni che cadono nel vuoto.

 

                                         d)   In concreto, come si vedrà in appresso, attingendo all'eccedenza mensile i mezzi a disposizione della famiglia bastano per sovvenire alle due economie domestiche, di modo che non soccorrono gli estremi per imputare alla moglie – già attiva al 60% – un reddito superiore a quello conseguito. Tanto meno ove si ricordi che di regola una madre non può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare  – un'attività a tempo parziale se non al momento in cui il figlio cadetto a lei affida­to avrà raggiunto i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno può esserle imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/ 1994 pag. 91). Tale orientamento è rimasto immutato anche nel nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001; Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 59 ad art. 125 CC con riferimenti). Si aggiunga che, contrariamente a quan­to pretende l'interessato, l'importo di fr. 500.– corrisposto mensilmente dalla moglie alla AHV-Kasse __________ è, con tutta evidenza, destinato al pagamento del contributo della previdenza professionale e non va aggiunto al reddito netto. Al riguardo l'appello adesivo è destinato quindi all'insuccesso.

 

                                   6.   Per quel che attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa valere che il Pretore ha erroneamente computato il premio della cassa malati in fr. 182.20 mensili (in luogo di almeno fr. 253.–) e l'onere fiscale in soli fr. 300.– (invece di fr. 400.–). Al primo giudice egli rimprovera altresì di avere trascurato il costo di un'assicurazione sulla vita (fr. 180.–) e quello dell'assicurazione domestica. Le diverse voci litigiose vanno esaminate singolarmente.

 

                                         a)   Circa il premio della cassa malati, agli atti figurano due cedole di versamento, l'una di fr. 182.20 (doc. D, 5° foglio) e l'altra di fr. 164.60 (doc. D, 6° foglio). Mal si comprende perciò in quale errore sia incorso il Pretore inserendo nel fabbisogno minimo dell'interessato l'importo più alto. L'appellante obietta che tale pagamento corrisponde solo a una sola parte del premio, ma non ha reso verosimile l'assunto. Che nella precedente procedura gli sia stato riconosciuta una spesa più elevata poco giova. A lui incombeva di documentare il premio attuale.

 

                                         b)   In merito all'onere fiscale è possibile che durante il periodo considerato dal Pretore l'appellante fosse parzialmente disoccupato, ma ciò soltanto non giustifica un aumento del carico tributario da fr. 300.– a fr. 400.– mensili. A tal fine sarebbe occorso un minimo di calcolo sui valori imponibili e le deduzioni applicabili, motivazione che all'appello adesivo fa totale difetto. Tutto ciò senza considerare che l'ultima tassazione agli atti (doc. E) è fondata su un contributo alimentare per il figlio di fr. 770.– mensili, mentre in esito all'attuale giudizio il contributo che l'appellante adesivo potrà dedurre dal suo reddito imponibile è di gran lunga più elevato. Al proposito l'appello adesivo dimostra tutta la sua inconsistenza.

 

                                         c)   Gli asseriti costi per l'arredamento della nuova abitazione non sono quantificati, di modo che su questo punto la Camera non può entrare in argomento. Vanno inseriti invece nel fabbisogno minimo dell'interessato, come questa Camera aveva già avuto modo di fare nella precedente sentenza, il premio per l'assicurazione sulla vita (fr. 175.– mensili) e l'indennità per pasti fuori casa (fr. 100.– mensili: sentenza del 13 giugno 2005, consid. 6b e 6c). Non essendo mutate le circostanze, non vi sono ragioni del resto per disconoscere tali oneri, né la convenuta pretende il contrario. Tutto ciò posto, il fabbisogno minimo dell'appellante ascende a complessivi fr. 2980.– mensili (arrotondati).

                                     

                                   7.   Per quel che è del figlio N__________, l'appellante sostiene che applicando al caso concreto le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo occorre tenere conto anche del sostentamento da lui stesso prestato al ragazzo. Egli chiede pertanto di ridurre il fabbisogno in denaro di quest'ultimo a fr. 1463.50 mensili fino al 6° anno di età e a fr. 1542.– mensili dopo di allora, dovendosi dedurre dall'importo indicato dalla tabella la parte dei costi per cura e educazione da lui medesimo assunta in natura. L'appellante fa valere inoltre che, essendo il suo diritto di visita più esteso di quello usualmente riconosciuto, anche i costi di vitto, vestiario e alloggio, come pure quelli vari vanno moderati. A suo parere, infine, il contributo alimentare va commisurato alla sua disponibilità effettiva.

 

                                         Dall'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne va definito in base alle citate raccomandazioni (consid. 4), non secondo le disponibilità del genitore. Cer­to, ogni genitore deve partecipare al mantenimento del figlio secondo le sue possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Nell'ambito di misure provvisionali in una causa di divorzio la rispettiva partecipazione si calcola però secondo il riparto dell'eccedenza comune (sopra, consid. 5), non secondo la disponibilità singola, che è un criterio non pertinente (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e contrario alla prassi invalsa di questa Camera (Rep. 1992 pag. 237; v. anche Rep. 1994 pag. 139 con rimandi e pag. 297). Il precedente menzionato dall'appellante adesivo (pubblicato nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati del 23 dicembre 2003, pag. 17) si riferiva alla modifica di una sentenza di divorzio nel merito, che è disciplinata da principi completamente diversi. Su questo punto l'appello adesivo non merita altra disamina.

 

                                         Tornando al fabbisogno in denaro del figlio, diminuzioni per rapporto alle cifre indicate dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli (Empfehlungen von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 12 lett. C). Nulla di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie. Cer­to, l'appellante adesivo invoca un diritto di visita più ampio dell'usua­le. Perché ciò incida sul contributo alimentare è necessario tuttavia che il genitore affidatario consegua risparmi sensibili (Wull­schleger in: Schwenzer, op. cit., 46 ad art. 285 CC). Non bisogna trascurare che in condizioni del genere l'onere di mantenimento in denaro si trasferisce solo limitatamente da un genitore all'altro. Dandosi un ampio diritto di visita diminuiscono infatti le spese correnti del genitore affidatario, come ad esempio il vitto, ma non le spese fisse come quel­le per l'alloggio, l'abbigliamento, le assicurazioni e i costi accessori (Wullschleger, op. cit., n. 47 ad art. 285 CC). In concreto il diritto di visita a N__________ risulta un po' più esteso (sostanzialmente un giorno settimanale) di quello solito (nel Ticino: RtiD I-2005 pag. 778, n. 58c). A parte il fatto però che le spese inerenti a un diritto di visita abituale, come i costi di una bibita o il biglietto di un cinema, sono di principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Schei­dung der Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi), in concreto l'appellante non quantifica neppure per ordine di grandezza le maggiori spese da lui sostenute. Non incombe dunque a questa Camera rimediare alla mancanza.

 

                                   8.   Visto l'esito dell'appello principale e dell'appello adesivo, il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta per finire come segue:

                                         reddito del marito                                                        fr. 4900.–

                                         reddito della moglie                                                     fr. 3500.–

                                                                                                                         fr. 8400.–  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (arrotondato)                   fr. 2980.–

                                         fabbisogno minimo della moglie (arrotondato)                fr. 2490.–

                                         fabbisogno in denaro di N__________                           fr. 1652.–

                                                                                                                         fr. 7122.–  mensili

                                         eccedenza                                                                 fr. 1278.–  mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.   639.–  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:                                  

                                         fr. 2980.– + fr. 639.– =                                                fr. 3619.–  mensili

                                         e deve destinare al figlio:                                            fr. 1281.–  mensili

                                                                                                      arrotondati a fr. 1280.–  mensili.

 

                                         Dopo i 6 anni del figlio dovrebbe applicarsi una modifica di fr. 2.– mensili, che non giustifica una modifica del contributo. Entrambi gli appelli vanno dunque accolti, per contrapposte ragioni, entro tali limiti.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili                                  

 

                                   9.   Gli oneri processuali dell'appello principale seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale ottiene un aumento del contributo litigioso, ma solo di fr. 60.– mensili dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 2005. Deve pertanto sopportare la quasi totalità dei costi e versare alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte, mentre si rinuncia a riscuotere la quota di oneri – trascurabile – che andrebbe a debito del marito. Per quanto attiene all'appello adesivo, vige il medesimo principio. Il contributo litigioso risultando ridotto di soli fr. 18.– mensili dal 1° maggio 2005, va posta a carico dell'appellante adesivo la quasi totalità dei costi (rinunciandosi a incassare la differenza), mentre non si giustifica l'addebito di ripetibili, la controparte non avendo introdotto osservazioni. L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede, che possono rimanere invariati.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello principale e l'appello adesivo sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:

                                         AA 1 è tenuto a versare dal 1° novembre 2004 a AP 1, anticipatamen­te entro il 5° giorno di ogni mese, un contributo alimentare per il figlio N__________ di fr. 1280.– mensili, assegni familiari compresi.

 

                                   2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 250.–               

                                         b) spese                                    fr.   50.–                      

                                                                                           fr. 300.–

                                         sono posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1400.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 250.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 300.–

                                         sono posti a carico di AA 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

– , ;

– , .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria