Incarto n.
11.2005.85

Lugano,

9 marzo 2009/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa OA.1998.238 (nullità di testamenti e di donazioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 31 marzo 1998 da

 

 

  AO 1

 AO 2

 AO 3

 AO 4

 AO 5

 

 AO 6

 AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

AO 11

AO 13

AO 14

AO 15

AO 16                                                                                            

   (rappresentato dal Municipio)

AO 17

AO 18 e

AO 12 ,

   nel frattempo dimessa dalla lite

(tutti patrocinati dall' PA 2 )

 

 

 

contro

 

 

 

 AP 1 , ed

 AP 2 , con recapito a ;

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 giugno 2005 presentato da AP 1 ed AP 2 contro la sentenza emessa il 1° giugno 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ (1905) e la moglie __________ (1915) hanno stipulato il 13 ottobre 1995 davanti al notaio dott. AO 1 un contratto successorio nel quale, dopo avere annullato un precedente contratto del 20 settembre 1993, si sono istituiti a vicenda – non avendo figli – eredi uni­versali. Il superstite avrebbe ricevuto l'intero patrimonio coniugale, di cui avrebbe potuto disporre liberamente per un quarto in via di successione (a compensazione delle sue pretese per la liquidazione del regime dei beni), mentre avrebbe dovuto trasmettere gli altri tre quarti, in sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza, a quattro nipoti: AP 1 (nipote del marito), AO 2, AO 3 e AO 4 (nipoti della moglie), chiamati a succedere in parti uguali. I disponenti hanno destinato inoltre legati per fr. 520 000.– ai nipoti medesimi e per altri fr. 920 000.– a AO 5, __________, AO 6, AO 7, al AO 8, AO 9, alla AO 10, AO 11, alla AO 12, AO 13, al AO 14, al AO 15 di __________, al AO 16, al AO 17, alla AO 18 e ad altri beneficiari. Essi hanno designato infine il notaio AO 1 in qualità di esecutore testamentario.

 

                                  B.   __________ è deceduta il 2 febbraio 1997 e con testamento

                                         olo­grafo dell'11 febbraio successivo __________ ha istituito il nipote AP 1 “erede unico di tutta la sostanza pervenutami in esclusiva proprietà quale liquidazione del regime matrimoniale a seguito del decesso di mia moglie __________”. Il 14 agosto 1997 egli ha poi donato al nipote AP 1 la sua abitazione (particella n. 739 RFD di __________), riservandosene l'usufrutto a vita, e l'8 ottobre 1997 ha redatto un “testamento aggiuntivo” in cui ha revocato all'avvocato AO 1 il mandato di esecutore testamentario. Infine __________ ha firmato il 10 ottobre 1997 uno scritto in cui dichiarava di donare al pronipote AP 2 averi bancari (liquidi e titoli) per complessivi fr. 715 000.–. Fino a concorrenza di fr. 650 000.– tali averi sono stati trasferiti su un conto intestato a AP 2; il resto (fr. 65 000.–) è stato ritirato dal di lui padre AP 1.

 

                                  C.   Il 27 ottobre 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha sospeso provvisoriamente __________ dell'esercizio dei diritti civili, nominandogli un rappresentante provvisorio nella persona dell'avv. __________ e formulando istanza di inabilitazione all'Autorità di vigilanza sulle tutele. __________ è deceduto a __________ il 19 gennaio 1998. I contratti successori del 20 settembre 1993 e del 13 ottobre 1995 sono stati pubblicati il 29 gennaio 1998 dal dott. AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, che il giorno stesso ha rilasciato al notaio un certificato di esecutore testamentario nella successione fu __________.

 

                                  D.   Legittimandosi come esecutore testamentario di __________ e __________, l'avv. AO 1 si è rivolto il 4 febbraio 1998 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, postulando l'emanazione di provvedimenti cautelari nei confronti di AP 1 ed AP 2. Al primo egli ha chiesto di intestare la particella n. 739 RFD di __________ alla comunione ereditaria fu __________ (o, in subordine, di far iscrivere una restrizione della facoltà di disporre sulla medesima), di consegnargli le chiavi degli immobili posti sul citato fondo, di rimettergli contanti per fr. 80 000.–, obbligazioni per fr. 65 000.–, obbligazioni di cassa per fr. 400 000.–, un altro importo di fr. 25 000.– e tutti i documenti relativi alla sostanza di __________. Da entrambi i convenuti egli ha preteso il rimborso di ulteriori fr. 650 000.–, il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP. Mediante decreto cautelare del 9 febbraio 1998, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 739 RFD di __________ e ha ingiunto ad AP 1 di consegnare al notaio AO 1 contanti per fr. 80 000.–, obbligazioni per fr. 65 000.–, obbligazio­ni di cassa per fr. 400 000.–, un altro importo di fr. 25 000.– e tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto, sotto commi­natoria dell'art. 292 CP (inc. PC.1998.79).

 

                                  E.   Il 13 febbraio 1998 sono stati pubblicati dal notaio __________ davanti al medesimo Pretore il testamento olografo dell'11 febbraio 1997 lasciato da __________, come pure il “testamento aggiuntivo” dell'8 ottobre 1997. Su istanza di AP 1, con decreto del 13 marzo 1998, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha poi ordinato l'amministrazione della successione fu __________ e ha sospeso l'avvocato AO 1 dalla carica di esecutore testamentario, designando l'avv. __________ in qualità di amministratore d'ufficio (inc. PC.1998.178).

 

                                  F.   Contro AP 1 ed AP 2 l'avv. AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 hanno intentato causa il 31 marzo 1998 unitamente ai legatari AO 5, __________AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12AO 13, AO 14, AO 15 di __________, AO 16, AO 17 di __________ davanti allo stesso Pretore. Essi hanno chiesto che fosse accertata la nullità dei testamenti olografi lasciati da __________ (quello dell'11 febbraio 1997 e quello “aggiuntivo” del­l'8 ottobre seguente), come pure delle due donazioni da lui elargite ai convenuti (per incapacità del donatore, rispettivamente per incompatibilità con il contratto successorio del 13 ottobre 1995), che fosse accertata l'indegnità a succedere dei convenuti medesimi, che costoro fossero tenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a restituire tutti i beni appartenuti a __________, come pure tutti gli utili conseguiti su tali beni e tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto, e che la particella n. 739 RFD di __________ fosse intestata alla comunione ereditaria fu __________. Nella loro risposta dell'8 febbraio 1998 i convenuti hanno postulato il rigetto della petizione, contestando preliminarmente la legittimazione attiva dell'esecutore testamentario. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. AO 12 è stata dimessa dalla lite il 18 ottobre 1999 per desistenza (inc. OA.1998.238).

 

                                  G.   Statuendo il 21 luglio 2000 sui provvedimenti cautelari chiesti il 4 febbraio 1998 dall'avvocato AO 1, il Pretore ha respinto

                                         l'istanza per difetto di legittimazione attiva, ha revocato il decreto emesso il 9 febbraio 1998 senza contraddittorio e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare la restrizione della facoltà di disporre annotata sulla particella n. 739 RFD di __________. Contestualmente egli ha confermato l'amministrazione dell'eredità fu __________. Un appello introdotto contro tale decreto il 29 luglio 2000 dall'avv. AO 1 unitamente a AO 2, AO 3 e AO 4 (intervenute accessoriamente a sostegno di lui come eredi di __________) è stato respinto da questa Camera con sentenza del 7 agosto 2000 (inc. 11.2000.74/I). In esito a un appello presentato il 31 luglio 2000 contro il medesimo decreto da AP 1 ed AP 2, con sentenza del 1° mar­zo 2001 que­sta Camera ha poi riformato il dispositivo del Pretore sugli oneri processuali e le ripetibili (inc. 11.2000.74/II).

 

                                  H.   Il 16 aprile 2002 l'avv. AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 hanno adito nuovamente il Pretore, unitamente ai legatari AO 5, __________, AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 13, AO 14, AO 15 di __________, AO 16 e AO 18, per ottenere in via cautelare una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 739 RFD di __________. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha ordinato il provvedimento richiesto. Statuendo il 30 ottobre 2003 dopo il contraddittorio, il Segretario assessore ha poi respinto l'istanza per difetto di legittimazione nella misura in cui emanava dall'esecutore testamentario e dai legatari, mentre l'ha accolta nella misura in cui era stata inoltrata da AO 2, AO 3 e AO 4, non senza sostituire la restrizione della facoltà di disporre con un'iscrizione provvisoria delle particelle n. 1803 e 1894 (scorporate dalla particella n. 739) RFD di __________ a nome di AP 1, AO 2, AO 3 e AO 4 quali membri della comunione ereditaria fu __________ fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito (inc. PC.2002.209).

 

                                    I.   L'istruttoria nella causa di merito (inc. OA.1998.238) è terminata nel gennaio del 2004. Il 18 marzo 2004 gli attori hanno prodotto un memoriale conclusivo nel quale hanno confermato le loro richieste di giudizio, chiedendo inoltre di ordinare il trasferimento delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a AO 2, AO 3 e AO 4 in comunione ereditaria fu __________. Nel loro memoriale conclusivo del 16 marzo 2004 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione e di cancellare l'iscrizione provvisoria delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a nome della comunione ereditaria fu __________. In esito al dibattimento finale del 24 marzo 2004 le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.

 

                                  L.   Con sentenza del 1° giugno 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha annullato i due testamenti olografi di __________, ha accertato la nullità della donazione immobiliare da lui elargita il 14 agosto 1997 e di quella mobiliare seguita il 10 ottobre 1997, ha ordinato ad AP 1 di consegnare all'amministratore della successione la somma di fr. 80 000.–, più altri fr. 25 000.– e tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto, ha ordinato a AP 2 di consegnare allo stesso avv. __________ fr. 650 000.– e obbligazioni di cassa per nominali fr. 65 000.– (tutte ingiunzioni con la comminatoria dell'art. 292 CP) e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere le particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a nome di AP 1, AO 2, AO 3 e AO 4 formanti la comunione ereditaria fu __________. La richiesta intesa a far accertare l'indegnità dei convenuti a succedere è stata invece respinta. La tassa di giustizia di fr. 17 500.– e le spese di fr. 500.– sono state poste per un quinto a carico degli attori e per il resto a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 40 000.– complessivi per ripetibili.

 

                                  M.   Contro la sentenza appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti con un appello del 24 giugno 2005 nel quale chiedono che la petizione sia respinta, che l'iscrizione provvisoria delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a nome della comunione ereditaria fu __________ sia cancellata, subordinatamente che gli oneri processuali siano posti per un terzo a carico degli attori e per il resto solidalmente a carico loro, con obbligo di rifondere agli attori fr. 30 000.– per ripetibili ridotte. Mediante osservazioni del 29 agosto 2005 gli attori propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Il 10 ottobre 2005 AP 1 ed AP 2 hanno replicato e in seguito hanno prodotto ulteriori documenti. Tali atti non hanno formato oggetto d'intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Gli appellanti indicano ancora come attrice la AO 12, che è stata dimessa dalla lite il 18 ottobre 1999 (act. VII). Non essendo più parte al processo, tale sodalizio non riceverà più alcuna decisione e nei suoi confronti non può più essere avanzata alcuna richiesta di giudizio. Al proposito l'appello risulta dunque irricevibile. Quanto alla replica che i convenuti hanno presentato in appello sotto forma di lettera il 10 ottobre 2005, a supporre ch'essa sia ricevibile sebbene le osservazioni degli attori risalgano al 29 ottobre 2005 (sul principio: sentenza del Tribunale federale 2C_688/2007 dell'11 febbraio 2008, consid. 2.2 e 2.3 pubblicati in: SZZP/RSPC 4/2008 pag. 242 con richiamo a DTF 133 I 98 e 133 I 100), nello scritto gli appellanti si limitano a ribadire la tardività delle affermazioni avversarie (addotte solo nel memoriale conclusivo), secondo cui non sarebbero mai intercorsi rapporti personali tra AP 2 e il defunto, mentre esisterebbe un terzo testamento di __________ non ancora rinvenuto. Tali contestazioni nondimeno erano già state sollevate dai convenuti al dibattimento finale di modo che la replica non ha portata propria. Per quel che è dei documenti inviati a questa Camera da AP 1 dopo la replica, in appello vige – salvo casi estranei alla fattispe­cie – il divieto generale di recare fatti, prove ed eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nella misura in cui non figurano già agli atti, i docu­menti in rassegna sono dunque irrice­vibili.

 

                                   2.   Ciò premesso, giovi riscontrare anzitutto la doglianza ripetuta più volte da AP 1 ed AP 2, secondo cui né l'esecutore testamentario di __________ né l'amministratore della successione fu __________ hanno realmente indagato sulla consistenza del compendio ereditario relitto dai coniugi, dal quale mancherebbero attivi per almeno fr. 1 680 000.– (appello, pag. 12 n. 18 e pag. 21 a metà). A mente loro, la __________ non ha assolto pienamente l'obbligo di edizione che le è stato imposto dal Pretore, mentre la testimonianza rilasciata dal responsabile dell'agenzia bancaria di __________ appare lacunosa. Agli appellanti è appena il caso di ricordare, tuttavia, che l'entità dell'asse ereditario lasciato da __________ e __________ non forma oggetto dell'attuale giudizio. Davanti a questa Camera è litigiosa l'efficacia dei due testamenti olografi, la validità delle due donazioni, l'obbligo di consegnare all'amministratore della successione fr. 80 000.–, più altri fr. 25 000.–, e l'iscrizione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a nome di AP 1, AO 2, AO 3 e AO 4 formanti la comunione ereditaria fu __________. Tutto il resto trascende i limiti dell'attuale giudizio.

 

                                   3.   Per quanto riguarda la validità dei due testamenti (dell'11 febbraio e dell'8 ottobre 1997) e delle due donazioni (del 14 agosto e del 10 ottobre 1997), controversa è la capacità di discernimento di __________. Il Pretore ha accertato che questi, ultranovantenne, era stato ricoverato il 31 gennaio 1997 nella casa per anziani “__________” di __________ e trasferito il 21 luglio successivo nella casa per anziani “__________” di __________. Nell'ottobre del 1997 la Delegazione tutoria di __________ aveva avviato nei confronti di lui una procedura di inabilitazione, ritenendo l'anziano sottoposto a condizionamenti e incapace di gestire autonomamente la propria sostanza. Evocate le risultanze del rapporto peritale consegnato dalla dott. __________ all'autorità di vigilanza sulle tutele, il primo giudice ha rilevato come l'istruttoria della causa abbia dimostrato a sua volta la dipendenza del defunto dal convenuto AP 1 e dalla di lui moglie. Quanto allo stato di salute di __________, il Pretore ha reputato più attendibile il citato referto peritale rispetto ai certificati medici agli atti e alle testimonianze dei dottori curanti, concludendo che al momento di redigere le due disposizioni di ultima volontà e di

                                         elargire le due donazioni __________ non era – con ogni verosimiglianza – capace d'intendere e di volere. Né i convenuti – egli ha soggiunto – avevano dimostrato che tali atti fossero stati compiuti in momenti di lucidità, onde l'annullamento di tutti e quattro gli atti di disposizione.

 

                                   4.   Gli appellanti contestano che nel 1997 __________ fosse pregiudicato nelle sue facoltà d'intendere e di volere. Ribadiscono, in estrema sintesi, che i due certificati medici agli atti ne attestano la capacità di discernimento, che la stessa dott. __________ aveva escluso un'infermità o una debolezza di mente, che la testimonianza rilasciata dall'avv. __________ non è attendibile, quella dell'avv. __________ soggettiva, quella di __________ lacunosa e che il trasferimento dello zio dalla casa per anziani di __________ a quella di __________ era stato voluto dallo zio medesimo, essi non avendo mai ostacolato visite di terzi né esercitato pressioni di sorta. Gli attori obiettano, per l'essenziale, che l'anziano, seppure autosufficiente nella quotidianità, non era più in grado di capire appieno il senso, l'opportunità e le conseguenze di atti importanti né di resistere alle sollecitazioni degli appellanti. Affermano che AP 1 e la di lui moglie tenevano l'anziano sotto controllo, che le due donazioni erano irragionevoli per un novantenne bisognoso di cure, che gli appellanti medesimi avevano espresso il desiderio di vedere annullato il contratto successorio del 1995 e di trasferire “in modo discreto” i fondi di __________, che nel luglio del 1997 il comportamento di __________ aveva dato adito a dubbi circa la capacità d'intendere e di volere addirittura nel suo legale, che tali sospetti hanno trovato conferma durante un incontro con la Delegazione tutoria di __________ e che i due certificati medici prodotti dai convenuti non sono determinanti.

                                     

                                   5.   Una disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata se, al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), era privo cioè della capacità di discernimento (art. 16 CC). Quanto alla donazione elargita da una persona incapace di discernimento, essa non produce alcun effetto giuridico (art. 18 CC) ed è nulla fin

                                         dall'inizio (Bigler-Eggenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 18 CC). La capacità di discernimento è presunta, sicché spetta a chi la contesta dimostrarne la mancanza. Trattandosi di valutare lo stato mentale di una persona ormai defunta, nondimeno, la natura stessa delle cose rende impossibile una prova assoluta. A tal fine la giurisprudenza più aggiornata reputa sufficiente un cosiddetto livello di verosimiglianza preponderante: qualora l'esperienza generale della vita induca a sovvertire la presunzione, in particolare nel caso di persone senili, ovvero a supporre la mancanza di discernimento, incombe a chi sostiene la validità del testamento dimostrare che il disponente ha agito in un intervallo di lucidità (RtiD I-2008 pag. 1016 consid. 4a con citazioni).

 

                                         a)   Nel suo referto del 13 gennaio 1998 la dott. __________, capoclinica del Servizio psicosociale di __________ chiamata dall'autorità di vigilanza sulle tutele a esprimersi circa lo stato di salute di __________ ai fini dell'inabilitazione proposta dalla Delegazione tutoria di __________ (doc. I e 1), ha accertato che l'anziano non era affetto da infermità o debolezza di mente (art. 369 CC), ma palesava carenze intellettive e volitive. Inoltre accusava una “depressione maggiore di media gravità”, una “grave sindrome amnestica” e uno “stato d'ansia” che gli impedivano di amministrare autonomamente la sostanza (pag. 8 e 9, risposte n. 1, 3 e 6b). Per di più, l'uomo denotava disturbi della memoria, appariva gravemente disorientato nel tempo, ormai incapace a far di calcolo, facilmente influenzabile e molto dipendente dal nipote AP 1 (pag. 7 verso il basso).

 

                                         b)   Gli appellanti sottolineano che la specialista ha escluso ogni infermità o debolezza di mente. Trascurano tuttavia che la capacità di discernimento non è una nozione assoluta, ma va apprezzata in relazione all'atto cui essa si riferisce e al momento in cui l'atto è stato compiuto (cfr. DTF 117 II 237 consid. 3b/aa). Decisiva è la difficoltà e la portata della disposizione concretamente presa (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 186 n. 310 con riferimenti). La capacità di discernimento si connota, in sostanza, per due elementi: l'uno intellettuale, riconducibile alla capacità di valutare il senso, l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, e l'altro volitivo o caratteriale, consistente nella facoltà di agire in funzione di tale ragionevole comprensione secondo i propri intenti (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 6 ad art. 16 CC con rimandi). Dandosi persone in età avanzata, v'è il rischio che la forza di volontà si attenui, con il pericolo di eccessive influenze da parte di terzi (Bigler-Eggen­berger, op. cit., n. 22 ad art. 16 CC con rimandi).

 

                                         c)   Un testamento rientra fra gli atti di disposizione più impegnativi (DTF 124 III 7 consid. 1c con rinvii; Bigler-Eggen­ber­ger, op. cit., n. 36 ad art. 16 CC), alla stessa stregua di una dona­zione (ma non della sua mera accettazione: Bucher in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 91 ad art. 16 CC). Le carenze volitive e intellettive riscontrate dalla specialista nella persona di __________, pur non integrando gli estremi di

                                               un'infermità o di una debolezza di mente a nor­ma dell'art. 369 CC, rendevano – come si è visto – l'anziano incapace di amministrare i propri beni. Con seri disturbi della memoria, questi appariva grave­mente disorientato nel tempo, ormai incapace a far di calcolo e facilmente influenzabile dal nipote AP 1. Nelle condizioni descritte l'esperienza generale della vita induce a sovvertire la presunzione legata alla capacità di discerni­mento per quanto riguarda importanti atti di disposizione, come redigere un testamento, donare un terreno edificato di oltre 2000 m² nel borgo di __________ (il cui valore ammontava a fr. 463 820.– solo di stima ufficiale: I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2001, consid. 3b) o elar­gire una donazione da fr. 715 000.–. Tanto più nel caso di atti a beneficio di una persona (o di un familiare della persona) dalla quale l'anziano dipenda psicologicamente.

 

                                         d)   I convenuti obiettano che la valutazione della dott. __________, eseguita sulla base di osservazioni e colloqui intercorsi il 29 dicembre 1997 e l'8 gennaio 1998, è successiva di mesi agli atti di disposizione contestati e si riferisce a un periodo in cui l'anziano era ormai debilitato da una malattia virale acuta che il 19 gennaio 2008 lo ha portato alla morte. Non può riferirsi, di conse­guenza, al momento in cui gli atti sono stati compiuti. Ora, il testamento olografo di __________ è dell'11 febbraio 1997 (doc. 1 nell'inc. PC.1998.79), la dona­zione immobiliare ad AP 1 del 14 agosto 1997 (doc. 5 nell'inc. PC.1998.79), il testamento aggiuntivo del­­­l'8 ottobre 1997 (doc. 1 nell'inc. PC.1998.79) e la donazione mobiliare a AP 2 del 10 ottobre 1997 (doc. 7 nell'inc. PC.1998.79). Nel suo referto la dott. __________ ha precisato che il grave stato depressivo di __________ è iniziato nel febbraio 1997, dopo il decesso della moglie” (avvenuto il 2 febbraio 1997), mentre “il peggioramento cognitivo si è reso evidente successivamente, ed in particolare nel corso del mese di dicembre” (doc. I e 1, pag. 8, risposta n. 5). Tra il 29 dicembre 1997 e l'8 gennaio 1998 la specialista ha constatato poi una manifesta deflessione delle prestazioni cognitive dovuta a una grave sindrome influenzale contratta dall'anziano nel mese di dicembre (pag. 8, risposta n. 4). I due testamenti e le due donazioni si pongono tra il momento in cui __________ ha cominciato a cadere in depressione (febbraio del 1997) e tre mesi prima della morte (ottobre del 1997). Ciò impone di vagliare le sue condizioni psichiche in quel lasso di tempo.

 

                                         e)   Dagli atti risulta che __________, novantunenne, è stato ospitato in una casa per anziani ad __________ il 31 gennaio 1997 in seguito al ricovero in ospedale della moglie __________ (cartella clinica nel fascicolo edizioni dalla casa per anziani __________), la quale è deceduta il 2 febbraio 1997 (doc. E nell'inc. PC.1998.79). In due certificati del 14 luglio 1997 e del 27 ottobre 1997 il dott. __________, medico curante di __________ per quasi quarant'anni, e il dott. __________, medico della casa per anziani “__________” di __________, confermano che l'uomo era in grado di intendere e di volere (doc. 2 e 3 nell'inc. PC.1998.79). Entrambi hanno riba­dito tali attestazioni nelle loro testimonianze, confermando di avere rilasciato i certificati solo dopo avere visitato il paziente (verbali del 19 maggio e del 6 ottobre 1999, nell'inc. PC.1998.79). Non risulta ch'essi fossero a conoscen­za dello scopo per cui era chiesto loro il documento (verbale del 19 maggio 1999, cit., pag. 1 verso il basso; verbale del 6 ottobre 1999 cit., pag. 2 verso l'alto). Il dott. __________ ha precisato che al momento della prima visita, il 24 luglio 1997, il paziente “era lucido” e “non aveva disturbi di memoria”, mentre un degrado fisico, accompagnato da un peggioramento a livello cognitivo, si è manifestato dopo il 31 ottobre 2007 (verbale del 6 ottobre 1999 cit., pag. 1 in basso e pag. 2 a metà).

 

                                         f)    L'avv. __________, patrocinatore di __________ tra il maggio e il luglio del 1997, ha testimoniato nondimeno di avere avuto la netta impressione che, per quanto lucido potesse apparire, già in quel periodo l'anziano fosse sottoposto a pressioni psicologiche atte a influenzarne la volontà, tant'è che il 21 luglio 1997 egli aveva confidato simili timori alla Delegazione tutoria di __________ (doc. L nell'inc. PC.1998.79). Il legale ha evocato altresì il proprio disappunto quando, nel corso di un colloquio avuto con il cliente, costui aveva stracciato un testamento da lui stesso redatto tre o quattro settimane prima, asserendo di non avere mai scritto nulla del genere (verbale del 24 febbraio 1999, nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 in basso). Il dott. __________ ha confermato di avere assistito a un episodio analogo in presenza dell'avvocato __________, pur non potendo specificare quale documento fosse stato lacerato in quel frangente (verbale del 19 maggio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 a metà).

 

                                               Gli appellanti rimproverano all'avvocato __________ di essersi posto domande sulle capacità intellettive dello zio solo dopo che questi gli ha revocato il mandato. Anzi, stracciando il testamento – essi sottolineano – __________ ha dato prova di determinazione. La prima critica non può essere condivisa. L'avv. __________ ha patrocinato __________ sull'arco di un paio di mesi, introducendo opposizione al rilascio del certificato ereditario fu __________ (il che non poteva essere procrastinato: v. l'art. 559 cpv. 1 CC) e assistendo il cliente nella stesura di un testamento olo­grafo (verbale del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 1 in basso, pag. 2 a metà e pag. 3 verso il basso). Perché egli avrebbe dovuto nutrire dubbi immediati sulla lucidità del mandante non è dato a capire. Il secondo rilievo degli appellanti non è destinato a miglior sorte. Stracciando il testamento __________ avrà anche dato prova di determinazione. Sta di fatto ch'egli ha lacerato il documento pretendendo di non averlo mai scritto (verbale del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 a metà), mentre in realtà l'aveva redatto appena tre o quattro settimane prima. Tale gesto dimostra un'inquietante amnesia del passato prossimo.

 

                                         g)   I membri della Delegazione tutoria di __________ hanno poi riferito all'unisono che __________, sentito il 15 ottobre 1997 nella casa per anziani di __________, non ricordava di avere donato due mesi prima la sua proprietà immobiliare (la particella n. 739 RFD di __________) al nipote AP 1, né pareva essere più al corrente della propria situazione finanziaria, tant'è che ignorava a quanto ammontasse la retta dell'istituto in cui soggiornava (deposizione dell'avv. __________, verbale del 24 febbraio 1999, nell'inc. PC.1998.79, pag. 4 da metà; deposizioni di __________ e __________, verbale del 31 marzo 1999, nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 a metà e pag. 3 da metà). Tale circostanza è stata confermata anche dall'avv. __________, presente all'incontro in qualità di possibile curatore (verbale del 12 dicembre 2001, pag. 2 a metà).

 

                                               Gli appellanti eccepiscono che lo zio ha negato di avere donato l'immobile perché ne aveva conservato l'usufrutto. Se non che, la risposta dell'interdicendo è stata interpretata in modo unanime da quattro persone e il suo tenore, registrato anche nel protocollo steso in quell'occasione, non lascia spazio a malintesi (“No, assolutamente non l'ho regalata. Pago io tutte le spese”: verbale nell'inc. 456.1997 richiamato dall'autorità di vigilanza sulle tutele). Quanto all'opinione dell'avvocato __________, secondo cui l'anziano “non era perfettamente lucido” (verbale del 24 febbraio 1999  nell'inc. PC.1998.79, pag. 4 in basso), essa trova conforto nelle risposte a tratti incoerenti dell'anziano. Anche l'avvocato __________, del resto, ha constatato come l'uomo non fosse in grado di “assumere un comportamento critico nei confronti delle comunicazioni che gli venivano date” (verbale del 12 dicembre 2001, pag. 2 a metà).

 

                                         h)   Dal fascicolo richiamato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele risulta dipoi che il 27 ottobre 1997, subito dopo l'incontro testé accennato nella casa per anziani di __________, la Delegazione tutoria di __________ ha sospeso provvisoriamente __________ dal­l'esercizio dei diritti civili, nominandogli l'avv. __________ quale rappresentante provvisorio e formulando istanza di inabilitazione all'autorità di vigilanza sulle tutele. Tanto __________ quanto AP 1 avevano impugnato la decisione. In pendenza di ricorso il rappresentante provvisorio aveva appurato che nel corso del 1997 la sostanza del pupillo si era notevolmente ridotta. L'autorità di vigilanza ha ascoltato l'interdicendo il 9 dicembre 1997, constatando ch'egli non era in grado di riferire circa la propria situazione finanziaria né di rispondere coerentemente alle domande che gli venivano poste su tale argomento (decisione, ricorso e verbale citati nell'inc. 456.1997 richiamato).

 

                                         i)     Le testimonianze raccolte attestano, per altro verso, il forte coinvolgimento dei convenuti negli interessi patrimoniali di __________. Basti pensare che AP 1 presenziava agli incontri dello zio con terzi, mentre l'avv. __________ ha dichiarato di essere stato interpellato più volte da lui e dal figlio AP 2 “con l'intento di convincermi o perlomeno di farmi capire che quel patto successorio redatto presso l'avv. AO 1 era stato in qualche modo estorto al professore, chiedendo pure consigli su come e dove trasferire i fondi del professore in modo discreto dalla __________” (verbale del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 in alto). __________, referente di __________ alla __________, ha precisato che dopo il ricovero del cliente nella casa per anziani, egli non ha più avuto modo di incontrare l'uomo se non in compagnia di AP 1 (verbale del 24 novembre 1999, pag. 2 verso l'alto).

 

                                               La presenza di AP 1 e della moglie è stata finanche descritta come insistente e deliberata. L'avvocato __________ ha riferito delle difficoltà incontrate nel colloquiare in privato con l'assistito (“Pretendevano di parlare per conto del professore e io ricordo che li invitai più volte a lasciarmi conferire direttamente con il professor __________, tant'è che dovetti pure insistere affinché AP 1 e la moglie uscissero dalla stanza. I AP 1 tentarono più volte di rientrare nel locale.” […] “Siste­maticamente, pur recandomi senza appuntamento da lui, un momento o l'altro compariva qualcuno dei AP 1” (verbale del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 1 in basso e pag. 2). AP 1 ha imposto la sua presenza anche durante l'incontro dell'interdicendo con la Delegazio­ne tutoria di __________, rifiutando di allontanar­si (deposizioni dell'avv. __________ del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 4 a metà; di __________ e di __________, verbali del 31 marzo 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 verso l'alto e pag. 3 a metà; dell'avv. __________, verbale del 12 dicembre 2001, pag. 2 verso l'alto; verbale nell'inc. 456.1997, richiamato). Certo, __________ ha testimoniato di avere sempre potuto visitare __________ senza impedimenti (verbale del 14 luglio 1999, nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 in fondo). Egli si limitava tuttavia a recarsi in posta per ritirare la pensione dell'amico e non risultava interessarsi di questioni patrimoniali (loc. cit.).

 

                                         l)     Si aggiunga che __________ appariva particolarmente legato ad AP 1 sin dall'aprile-maggio del 1997, tant'è che il 21 luglio successivo si è trasferito nella casa per anziani “__________” di __________ proprio perché desiderava le frequenti visite di lui (deposizione del dott. __________, verbale del 19 maggio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 1 verso il basso). Alla Delegazione tutoria di __________ il medesimo __________ ha riferito che dei suoi pagamenti si occupava il nipote, cui aveva affidato “i compiti di scritturazione” (verbale dell'incontro 15 ottobre 1997 con la Delegazione tutoria, nell'inc. 456.1997, richiamato). Anche la dott. __________ ha constatato una “dipendenza elevata” dello zio dal nipote, rilevando che “lo stato di ansietà, il suo bisogno di dipendenza alla ricerca di rassicurazioni, fanno sì che questi possa essere facilmente influenzabile, proprio perché la necessità di avere qualcuno che lo rassicuri in continuazione colmando il suo bisogno di dipendenza può esporlo al pericolo di ‘dipendere totalmente dal giudizio dell'altro’”. Essa ha soggiunto che “in una persona depressa, psichicamente labile, emotivamente instabile, ansiosa, i legami di riconoscenza con altre persone rassicuranti possono rendere la persona stessa particolarmente influenzabile dal loro giudizio” (doc. I e 1, pag. 7). Il dott. __________ ha confermato che già quando soggiornava nella casa per anziani di __________ il paziente era stato curato per depressione (verbale del 19 maggio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 verso il basso).

 

                                         m)  In sintesi, e in definitiva, dall'istruttoria emerge che dopo la morte della moglie (il 2 febbraio 1997) __________, vicino ai 92 anni, non è più tornato a casa. Ospite dal 31 gennaio 1997 nella casa per anziani “__________” di __________ durante la degenza della moglie in ospedale (dove questa è deceduta in seguito a una frattura), egli è caduto progressivamente in uno stato depressivo, legandosi viepiù al nipote AP 1. Al punto che nell'aprile-maggio del 1997 si è risolto a lasciare l'istituto (pur eretto di fronte a casa sua, su un terreno da lui venduto al Comune) per trasferirsi il 21 luglio 1997 a __________, in una casa per anziani vicina al nipote. E il suo stato di salute è andato rapidamente peggiorando, se è vero che già in quel luglio del 1997 egli accusava – come si è visto – gravi turbe della memoria recente. Inoltre il declino dev'essere stato sensibile, ove si consideri che a metà ottobre del 1997 egli non ricordava nemmeno di avere donato due mesi prima la sua casa di __________ al nipote e non risultava più al corrente della propria situazione finanziaria.

 

                                         n)   Non si disconosce che nei noti certificati medici del 14 luglio e del 27 ottobre 1997 il dott. __________ e il dott. __________ hanno definito __________ capace di intendere e di volere, ma ciò non significa che l'anziano fosse anche in grado di gestire la propria sostanza. La stessa dott. __________ ha concluso, nel gennaio del 1998, che __________ non era affetto da infermità o debolezza di mente (art. 369 CC). Tradiva però carenze intellettive e volitive. Non sorpren­de dunque che in linea generale l'uomo apparisse lucido, nel luglio del 1997, tanto al dott. __________ quanto al dott. __________, medici generalisti. Come dimostra l'episodio narrato dall'avv. __________i (e confermato indirettamente dallo stesso dott. __________), in sé __________ non denotava disturbi nel comportamento quotidiano. Soffriva però di depres­sione e di gravi problemi amnestici. Se a ciò si aggiunge la sua influenzabilità e vulnerabilità alle persone che gli erano prossime, dal luglio del 1997 l'esperienza generale della vita induce a sovvertire con verosimiglianza preponderantela presunzione dell'art. 16 CC per atti di disposizione impegnativi come redigere un testamento, regalare un fondo edificato di oltre 2000 m² nel borgo di __________ o elar­gire una donazione da fr. 715 000.–. A maggior ragione considerando il peso e il controllo esercitati da AP 1 (insieme con la moglie), il quale sorvegliava lo zio di presso anche nei colloqui con terzi, che si trattasse dell'avvocato __________ o della Delegazione tutoria di __________.

 

                                         o)   Gli appellanti adducono che qualora lo zio non fosse stato in grado di capire la portata della donazione immobiliare elar­gi­ta il 14 agosto 1997, il notaio non avrebbe prestato concorso alla rogazione dell'istromento (doc. 5 nell'inc. PC.1998.79, foglio 2 in alto). A parte il fatto però che le constatazioni di un pubblico ufficiale sulla capacità di discernimento dei comparenti non vincolano il giudice (DTF 124 III 9 consid. 1c), nella fattispecie il notaio ha ritenuto __________ capace di firmare l'atto di disposizione sulla base del certificato medico rilasciato il 14 luglio 1997 dal dott. __________ (sopra, consid. e). E in quel certificato il medico si limitava a un accerta­mento d'ordine generale, non essendogli stato precisato – per altro – a quale uso l'attestazione sarebbe servita. Che in quel periodo __________ avesse già un tale deficit di me­moria da non ricordare nemmeno un testamento da lui scritto qualche settimana prima non consta essere stato a conoscenza del medico e nemmeno del notaio. Ne segue che per quanto riguar­da la donazione immobiliare del 14 agosto 1997, e a maggior ragione il testamento aggiuntivo dell'8 ottobre 1997 e la donazione mobiliare del 10 ottobre 1997, il comune andamento delle cose induce a sovvertire con verosimiglianza preponderantela presunzione dell'art. 16 CC. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                         p)   Prima del luglio 1997 non si ravvisano indizi sufficienti, per converso, che inducano a disconoscere con verosimiglianza preponderante la capacità cognitiva del disponente. È vero che sin dal febbraio del 1997 __________ soffriva di depressione, ma è anche vero che nel febbraio del 1997 la

                                               debolezza era appena agli inizi e che nella casa per anziani di __________ il dott. __________ contrastava i cali d'umore con le cure necessarie (sopra, consid. l in fine). Né, del resto, i convenuti erano così vicini allo zio. Per di più, il testamento dell'11 febbraio 1997 non manca di coerenza intrinseca per rapporto al contratto successorio del 13 ottobre 1995 (tutta la sostanza pervenutami in esclusiva proprietà quale liquidazione del regime matrimoniale a seguito del decesso di mia moglie __________) né di speculare simmetria con il testamento olografo del 15 gennaio 1996 lasciato dalla moglie, la quale istituiva suoi eredi – nel caso in cui fosse sopravvissuta al marito – i discendenti dei propri fratelli premorti, __________ e __________ (doc. D nell'inc. PC.1998.79). Entro tali limiti la sentenza del Pretore non resiste dunque alla critica e l'appello merita accoglimento.

 

                                   6.   Gli appellanti si dolgono altresì che il Pretore abbia giudicato le due note donazioni incompatibili con il contratto successorio del 13 ottobre 1995 (art. 494 cpv. 3 CC). Sottolineano che l'erede gravato di sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza può disporre liberamente dei beni pervenutigli. Gli è solo vietato dilapidarli, sperperarli o distruggerli. __________ non può avere

                                         agito con malanimo, il Pretore medesimo avendolo riconosciuto incapace di intendere e di volere. Inoltre egli era libero di disporre a piacimento del quarto ricevuto in liquidazione del regime dei beni, tanto più dopo avere scoperto che con testamento olografo del 15 gennaio 1996 la moglie intendeva fare altrettanto (ove gli fosse sopravvissuta) in favore di propri consanguinei. Gli attori ribadiscono nelle osservazioni all'appello che, dopo la morte della moglie, __________ (volendolo supporre capace di discernimento) e i convenuti hanno espresso il chiaro proposito di annullare il contratto successorio (act. IX nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 verso l'alto), segno evidente che le donazioni avrebbero leso quell'impegno.

 

                                         Come si è visto, in concreto le due donazioni risultano essere state elargite da una persona incapace di valutare la portata delle disposizioni. Nulle, esse non esplicano dunque alcun effetto giuridico (sopra, consid. 5 in principio). Sapere se in caso di validità sarebbero state o non sarebbero state – come reputa abbondanzialmente il Pretore (sentenza impugnata, consid. 9b) – compatibili con il contratto successorio del 13 ottobre 1995 poco importa. E del resto sarebbe impossibile giudicare sulla sola base degli atti. Dandosi donazioni contestate a norma dell'art. 494 cpv. 3 CC, in effetti, si applicano per analogia le norme sull'azione di riduzione (Grundmann in: Praxiskom­mentar Erb­recht, Basilea 2007, n. 26 ad art. 494 CC; Breitschmid, op. cit., n. 9 ad art. 494 CC; Steinauer, op. cit., pag. 384 n. 795a). Per sapere se in concreto le due donazioni sarebbero risultate conciliabili con il contratto successorio (e in che misura) occorrerebbe accertare dunque l'entità del patrimonio ricevuto da __________ alla morte della moglie. In seguito si dovrebbe calcolare il quarto di cui egli poteva disporre liberamente e definire in che misura egli poteva consumare legittimamente i tre quarti gravati di sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza (DTF 100 II 95 consid. a e b). Il fascicolo processuale è lungi dal consentire accertamenti del genere, tutto ignorandosi già sul valore venale dell'originaria particella n. 739 RFD di __________ (di cui si conosce il solo valore di stima fiscale). Per di più, AO 2, AO 3 e AO 4 non hanno mai indicato nemmeno davanti al Pretore di quanto si sarebbero dovute ridurre le due donazioni litigiose. In circostanze del genere non incombeva a questa Camera

                                         istruire la causa d'ufficio né sindacare una richiesta di giudizio totalmente indeterminata.

 

                                   7.   I convenuti lamentano poi di essere stati obbligati a consegnare all'amministratore della successione le somme di fr. 80 000.– e di fr. 25 000.–, facendo valere che il primo importo è stato restituito il 10 marzo 2007 da AP 1 a __________, mentre il secondo è stato usato per sostentare l'anziano e pagare le spese funerarie. Gli attori oppongono che la somma di fr. 80 000.– è sparita dalla circolazione, sicché AP 1 dev'esserse­ne in qualche modo riappropriato dopo il rimborso, __________ non avendo sicuramente conservato il denaro nella camera della casa per anziani. Quanto all'altro importo, essi rimangono silenti.

 

                                         a)   Agli atti figura una ricevuta del 10 marzo 1997 in cui __________ attesta che AP 1 gli ha consegnato l'importo di fr. 80 000.– (doc. 4 nell'inc. PC.1998.79), rimesso al nipote quello stesso giorno dietro sue istruzioni dall'avv. AO 1 (doc. G e H nell'inc. PC.1998.79). Come detto, non sussistono indizi sufficienti per arguire che prima del luglio del 1997 __________ fosse incapace di discernimento (consid. 5p). Non si può supporre dunque ch'egli non fosse in grado di capire il senso legato alla firma della ricevuta. Che dopo la morte dell'anziano non si sia rinvenuta traccia del denaro ancora non basta per concludere che AP 1 se ne sia riappropriato. Gli attori asseverano che l'unico ad avere avuto libero accesso alla camera del professore era AP 1, ma la tesi non è verosimile, la camera di una casa per anziani non potendo seriamente equipararsi a una cassetta di sicurezza. Nessun elemento oggettivo conforta l'ipotesi, in realtà, che lo zio abbia lasciato la somma al nipote. Mancando qualsiasi prova al riguardo, su questo punto l'appello dev'essere accolto e la sentenza del Pretore riformata.

 

                                         b)   Relativamente all'importo di fr. 25 000.–, AP 1 non nega di avere prelevato la somma dal conto corrente postale dello zio. Asserisce di averla usata in parte per il sostentamento di lui, ma nulla suffraga l'assunto. Agli atti figura invece una distinta di spese per un totale di fr. 12 543.75 che AP 1 sostiene di avere affrontato dopo la morte di __________ (doc. 8 nell'inc. PC.1998.79). Che i debiti del defunto e le spese funerarie costituiscano passivi del­l'eredità non fa dubbio (art. 474 cpv. 2 CC). Nella misura in cui AP 1 ha documentato di avere eseguito egli medesimo simili pagamenti (ricevute nel raccoglitore doc. 9 dell'inc. PC.1998.79), non v'è ragione dunque di negare il diritto al compenso, tanto meno ove si consideri che gli attori non contestano né i versa­menti né il loro ammontare (di complessivi fr. 10 993.75). Anche al proposito l'appello si rivela dunque, parzialmente, provvisto di buon diritto.

 

                                   8.   Gli appellanti censurano infine il riparto degli oneri processuali e delle ripetibili stabilito dal Pretore, adducendo che il loro grado di soccombenza non supera i due terzi complessivi, senza dimenticare che l'esecutore testamentario si è visto disconoscere la legittimazione attiva. Gli attori osservano che l'annullamento del testa­mento aggiuntivo comporta la reintegrazione in carica dell'ese­cutore testamentario designato nel contratto successorio del 13 ottobre 1995, onde il ripristino della relativa legittimazione a procedere. Per quel che è del Pretore, nella sentenza impugnata egli ha reputato i convenuti soccombenti per quattro quinti e gli attori per il resto (sulla legittimazione attiva del­l'esecutore testamentario, sull'indegnità a succedere dei convenuti e sulle pretese restituzioni di beni, eccetto la somma di fr. 80 000.–, quella di fr. 25 000.– e i documenti correlati alla sostanza del defunto).

 

                                         a)   Davanti al primo giudice gli attori avevano postulato (memoriale conclusivo del 18 marzo 2004, pag. 37):

–  l'annullamento delle due donazioni ad AP 1 ed AP 2, subordinatamente la riduzione di tali liberalità fino a concorrenza dei loro diritti,

–  l'annullamento dei due testamenti lasciati da __________,

–  l'accertamento dell'indegnità a succedere dei convenuti,

–  la consegna di tutti i beni elencati nel decreto cautelare del 9 febbraio 1998 emesso dal Pretore senza contraddittorio,

–  l'intestazione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a AO 2, AO 3 e AO 4,

–  la condanna di AP 1 a restituire tutti gli utili realizzati con i beni elencati nel decreto cautelare del 9 febbraio 1998.

 

                                                In esito all'attuale giudizio essi ottengono, per finire:

–  l'annullamento delle due donazioni ad AP 1 ed AP 2,

–  l'annullamento del testamento aggiuntivo lasciato da __________,

–  la consegna di fr. 14 006.25 e dei documenti correlati alla sostanza di __________,

–  l'intestazione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ ad AP 1, AO 2, AO 3 e AO 4,

                                                mentre soccombono:

–  sull'annullamento del testamento principale lasciato da __________,

–  sull'indegnità a succedere dei convenuti,

–  sulla consegna dei beni elencati nel decreto cautelare del 9 febbraio 1998, compresi gli importi di fr. 80 000.– e di fr. 10 993.75,

– sull'intestazione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ alle sole AO 2, AO 3 e AO 4, senza AP 1,

–  sulla condanna di AP 1 a restituire tutti gli utili realizzati con i beni elencati nel decreto cautelare del 9 febbraio 1998 (revocato dal Pretore il 21 luglio 2000: sopra, lett. G).

 

                                         b)   Tenuto conto di tutto ciò, equitativamente e nel complesso i convenuti non possono reputarsi sconfitti in proporzione maggiore di un terzo. Men che meno ove si pensi che, come rileva il Pretore (e contrariamente a quanto reputano gli attori), l'esecutore testamentario non ha qualità di parte in azio­ni successorie che oppongono gli eredi, né in azioni di nullità o di riduzione (Steinauer, op. cit., pag. 553 n. 1184a e pag. 554 n. 1184f). Poco giova pertanto che con l'annullamento del testamento aggiuntivo l'avv. AO 1 si veda reintegrare nella funzione di esecutore testamentario fu __________. La sentenza impugnata va quindi modificata in tal senso, fermo restando che l'ammontare degli oneri processuali e delle ripetibili in sé non è controverso.

 

                                   9.   Gli oneri e le ripetibili di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera gli appellanti chiedevano che l'azione avversaria fosse rigettata interamente, anche per quanto riguardava:

                                         –  l'annullamento dei due testamenti olografi lasciati da __________,

                                         – la nullità delle due donazioni in favore di AP 1 ed AP 2,

                                         –  l'ingiunzione ad AP 1 di consegnare all'amministratore della successione fr. 80 000.–, più altri fr. 25 000.– e tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto,

                                         –  l'iscrizione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a nome di AP 1, AO 2, AO 3 e AO 4 formanti la comunione ereditaria fu __________.

 

                                         Essi vedono accogliere l'appello per quanto attiene:

                                         –  all'annullamento del testamento aggiuntivo” dell'8 ottobre 1997 e

                                         –  all'obbligo di restituire fr. 80 000.–, più la nota differenza di fr. 10 993.75.

 

                                         A un giudizio d'insieme essi non possono dirsi vittoriosi, in definitiva, per più di un decimo. Dovranno quindi sopportare la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili in tale proporzione.

 

                                10.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della controversia pendente in appello supera ampiamente ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.1  Il testamento aggiuntivo dell'8 ottobre 1997 lasciato da __________ è annullato.

2.    È ordinato ad AP 1 di consegnare all'avv. __________, amministratore della successione:

a)  l'importo di fr. 14 006.25;

b)  tutti i documenti relativi alla sostanza di __________, in particolare tutti i documenti che costituiscono la di lui contabilità.

                                         6.   La tassa di giustizia di fr. 17 500.– e le spese di fr. 500.–, da anticipare dagli attori, sono poste per un terzo a carico di questi ultimi in solido e per il resto a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 32 000.– complessivi per ripetibili ridotte.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 8750.–

                                         b)  spese                       fr.     50.–

                                                                                fr. 8800.–

                                         da anticipare dagli appellanti, sono posti per nove decimi a carico loro e per il resto a carico degli attori in solido. Gli appellanti rifonderanno agli attori inoltre, sempre a titolo solidale, fr. 12 000.– complessivi per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–  AP 1, ;

–  AP 2, ;

–   .

                                         Comunicazione:

                                         – avv.  , ;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.