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Incarto n. |
Lugano, 3 dicembre 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2002.216 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 4 novembre 2002 da
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AP 1 ,
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contro |
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AO 1 (già patrocinato dall' PA 2); |
esaminati gli atti,
ricordato che con sentenza del 13 giugno 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha condannato AO 1 (1941) a versare alla moglie AP 1 (1976), nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 4100.– mensili dal 1° novembre 2002 al 15 luglio 2003, di fr. 3800.– mensili dal 15 luglio al 15 ottobre 2003, di fr. 5700.– mensili dal 15 ottobre al 9 dicembre 2003, di fr. 4800.– mensili dal 9 dicembre 2003 al 15 dicembre 2004, di fr. 5700.– mensili dal 15 al 31 dicembre 2004 e di fr. 3950.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2005;
preso atto che contro tale sentenza è insorta AP 1 con un appello del 24 giugno 2005 per ottenere l'aumento del contributo alimentare da fr. 4800.– a fr. 5816.70 mensili nel periodo compreso dal 9 dicembre 2003 al 15 dicembre 2004, rispettivamente da fr. 3950.– a fr. 5816.70 mensili in quello compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2005;
accertato che nelle sue osservazioni del 29 luglio 2005 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
constatato che con lettera del 3 luglio 2006 – trasmessa in copia a AO 1 – l'appellante comunica l'intervenuta emanazione, il 23 giugno 2006, della sentenza di divorzio su richiesta comune con accordo completo da parte del medesimo Pretore (inc. OA.2005.73) e che, “ciò premesso, la procedura appellatoria non ha più ragione di sussistere, in quanto superata dagli eventi”, onde la richiesta di stralciarla dai ruoli;
stabilito che tale comunicazione può essere interpretata solo come desistenza, l'appellante rinunciando ormai a sottoporre il contenzioso sulla protezione dell'unione coniugale al giudizio della Camera;
rammentato che il presidente della Camera ha scritto il 6 luglio 2006 all'appellante, invitandola a trovare un'intesa con l'ex marito in materia di spese e ripetibili, ciò che l'appellante si è ripromessa di fare non appena possibile (risposta del 17 luglio 2006);
appurato che da allora non sono più giunte notizie da parte di lei e che nelle circostanze descritte non avrebbe senso indugiare oltre;
ritenuto che l'appello va quindi stralciato dai ruoli per desistenza, la quale comporta soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo per chi recede dalla lite di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo motivi di equità che inducano a moderare – appunto – l'indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC);
rilevato che nella fattispecie non si vedrebbe ragione per decurtare l'indennità a titolo di ripetibili, AO 1 avendo formulato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale;
considerato che va ridotta invece la tassa di giustizia, poiché la procedura di appello non termina con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –,. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.