Incarto n.
11.2005.87

Lugano,

21 settembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.1997.39 (accertamento di servitù, in subordine accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 27 marzo 1997 da

 

 

 AO 2,

(patrocinata PA 2) e

 AO 1,  

(già patrocinato PA 4)

 

 

contro

 

 

PI 1,

(patrocinato PA 3) e

 AP 2 e AP 1,

(patrocinati PA 1),

 

petizione estesa il 25 ottobre 2004 a

 

                                         AP 3

                                         (  PA 4 ),

 

giudicando ora sul decreto del 3 giugno 2005 con cui il Pretore ha respinto un'eccezione processuale sollevata da AP 3 con la risposta;

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 giugno 2005 presentato da AP 2 e AP 1 contro il decreto emesso il

                                              3 giugno 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 30 giugno 2005 presentato da AP 3 contro il medesimo decreto;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 26 marzo 1977 AO 2, proprietaria della particella n. 351 RFD di __________, e AO 1, proprietario della contigua particella n. 433, hanno promosso causa davanti al Pre­tore della giurisdizione di Mendrisio Nord contro PI 1, proprietario della particella n. 233, come pure contro AP 2 e AP 1, proprietari della particella n. 484 e comproprietari della particella n. 485 (coattiva appartenente per metà alla particella n. 484 e per l'altra metà alla particella n. 429, proprietà di terzi) allo scopo di ottenere sui fondi dei convenuti un diritto di passo veicolare acquisito per stato di fatto immemorabile, subordinatamente un accesso veicolare necessario. Statuendo il 4 ot­tobre 2002, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione di AO 2, nel senso che ha concesso alla particella n. 351 un accesso veicolare necessario lungo le particelle n. 233 e 484 secondo il tracciato di una planimetria annessa alla sentenza, previo versamento di un'indennità di fr. 4400.– a PI 1 e di fr. 8700.– a AP 2 e AP 1. L'azione di AO 1 è stata invece respinta.

 

                                  B.   In parziale accoglimento di un appello presentato da PI 1 e dai coniugi AP 2, con sentenza del 20 febbraio 2004 questa Camera ha annullato l'accesso veicolare necessario e ha rinviato gli atti della causa al Pretore, sottolineando che AO 2 avrebbe dovuto convenire in giudizio non solo PI 1 e i coniugi AP 2, ma pure AO 1, non potendo essa raggiungere in automobile il proprio fondo senza passare anche sulla particella n. 433. E siccome AO 1 non aveva dichiarato di consentire a quel transito né aveva aderito alla petizione di lei, incombeva al Pretore sollecitare AO 2 a completare la petizione, riprendere gli atti cui AO 1 non aveva potuto partecipare come convenuto ed emanare una nuova decisione nel senso dei considerandi (inc. 11.2002.124).

 

                                  C.   Invitata dal Pretore a ossequiare la sentenza di appello, AO 2 ha presentato il 23 agosto 2004 una nuova petizione contro PI 1, i coniugi AP 2 e AP 3, dive­nuto in pendenza di causa proprietario della particella n. 433, chiedendo un accesso veicolare necessario anche su quest'ultimo fondo. Accertato il 20 settembre 2004 che la nuova petizione non era una semplice integrazione della precedente, ma costituiva un nuovo atto introduttivo della lite, il Pretore ha stralciato il memoriale dagli atti e ha assegnato a AO 2 un termine di 30 giorni per rispettare l'invito originario “sot­to comminatoria dello stralcio della causa dal ruolo”.

 

                                  D.   Il 25 ottobre 2004 AO 2 ha inoltrato un allegato identico alla petizione del 26 marzo 1977, salvo indicare accanto al nome dei convenuti iniziali quello di AP 3. Nella sua risposta del 24 gennaio 2005 quest'ultimo ha concluso per il rigetto della petizione in ordine, subordinatamente nel merito, facendo valere che nulla l'attrice pretendeva da lui, né tanto meno menzionava il fondo n. 433 fra quelli da gravare in favore del proprio. Con replica del 10 marzo 2005 AO 2 ha formalmente esteso così la richiesta di accesso necessario alla particella n. 433 “di proprietà AP 3”. AP 3 ha duplicato il 2 maggio 2005, mantenendo il suo punto di vista. All'udienza preliminare del 31 maggio 2005, limitata all'esame della questione d'ordine, PI 1 ha dichiarato di aderire alla posizione di AP 3. AP 2 e AP 1 hanno fatto altrettanto. Statuendo con decreto del 3 giugno 2005, il Pretore ha respinto l'eccezione di AP 3 e ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– con le spese di fr. 100.– a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere a AP 3 fr. 400.– complessivi per ripetibili.

 

                                  E.   Contro il decreto predetto sono insorti AP 2 e AP 1 con un appello del 22 giugno 2005 per ottenere che la petizione integrativa di AO 2 sia dichiarata irricevibile e la causa stralciata dai ruoli. AP 3 ha appellato a sua volta il 30 giugno 2005, chiedendo che il decreto del Pretore sia riformato nel senso di respingere la petizione integrativa in ordine, subordinatamente nel merito. Nelle sue osservazioni del 31 agosto 2005 AO 2 propone di rigettare entram­bi gli appelli. PI 1 ha instato il 10 agosto 2005 per essere autorizzato a esprimersi davanti alla Camera e il 26 agosto successivo ha introdotto un memoriale concludendo alla stessa stregua di AP 3.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   I decreti con cui i Pretori accertano un presupposto o respingono un'eccezione processuale sono impugnabili “nel termine ordinario”, “nelle forme dell'appellazione” e sono trattati, se non sono provvisti di effetto sospensivo, “con la prima appellazione sospensiva” (art. 100 cpv. 1 combinato con l'art. 96 cpv. 4 CPC). Compete al primo giudice accordare tale effetto (Rep. 1990 pag. 275 a metà). Il requisito è nondimeno superfluo ove l'udienza preliminare sia stata limitata all'esame del presupposto o dell'eccezione litigiosa (art. 181 cpv. 1 CPC), giacché in simili casi il processo continua per legge sulle contestazioni “sino a che queste non siano state decise con un giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 305 nota 363 in fine). In concreto l'udienza preliminare è stata limitata – appunto – al vaglio della nota questione sollevata da AP 3. Sotto tale profilo nulla osta quindi all'esame degli appelli.

 

                                   2.   Il Pretore ha motivato il decreto in rassegna fondandosi sul divieto del formalismo eccessivo sgorgante dall'art. 29 Cost. Egli ha ritenuto – in sintesi – che AP 3 non potesse ignorare la ragione per cui si vedeva convenire in giudizio, tant'è che mostrava egli medesimo di conoscere la sentenza emanata il 20 febbraio 2004 da questa Camera. E una volta ricevuta conferma, con la notifica della replica, che AO 2 postulava esplicitamente un accesso veicolare necessario a carico della sua particella n. 433, egli aveva potuto difendersi appieno dalla richiesta. Seriamente non poteva prevalersi dunque della svista in cui era incorsa l'avversaria omettendo di aggiornare la richiesta di giudizio nella petizione integrativa per far respingere       l'azione in ordine o nel merito.

 

                                    I.   Sull'appello di AP 2 e AP 1

 

                                   3.   Gli appellanti sostengono che, non avendo l'attrice dato seguito in modo corretto al termine impartitole il 20 settembre 2004 dal Pretore, la causa dev'essere stralciata dai ruoli, come prevedeva la comminatoria contenuta in quell'ordinanza. A mente loro con la replica l'attrice non poteva più rimediare al difetto, avendo scelto essa stessa di integrare la petizione con la sola aggiunta di un convenuto nella designazione delle parti. Anzi, nella petizione integrativa essa rivendicava ancora un diritto di passo veicolare acquisito per stato di fatto immemorabile – subordinatamente un accesso veicolare necessario – anche in favore della particella n. 433, salvo annoverare nella replica tale fondo tra quelli da gravare. Data la manifesta incompletezza della petizione integrativa, nelle circostanze descritte la causa andava quindi stralciata dai ruoli.

 

                                   4.   L'art. 165 cpv. 2 lett. g CPC prevede che nella procedura ordinaria appellabile la petizione deve contenere – fra l'altro – “le domande formulate in termini precisi e distinti”. Lo scopo della nor­ma è di far sì che il convenuto possa difendersi adeguatamente dalle rivendicazioni avversarie. Poco importano le espressioni letterali o le argomentazioni in diritto addotte dall'attore; decisivo è il senso che il convenuto può ragionevolmente attribuire alle richieste di giudizio secondo le allegazioni di fatto figuranti nella petizione (richiami in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 165 CPC). L'attore può ancora modificare le domande in sede di replica, indipendentemente da quanto il convenuto oppone nella risposta; il convenuto, da parte sua, deve potersi difendere pienamente con l'atto di duplica dalle richieste così modificate (rinviii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC).

 

                                   5.   Ciò premesso, contrariamente all'opinione degli appellanti nel caso specifico l'attrice poteva completare, precisare o rettificare le sue richieste di giudizio nel memoriale di replica, senza riguar­do al fatto che la manchevolezza della petizione integrativa fosse dovuta a errore o inavvertenza. Essa poteva quindi estendere la richiesta di accesso necessario, nell'ambito del medesimo contesto, alla particella n. 433. Che le allegazioni di fatto enunciate nella petizione integrativa o nella replica non consentissero a AP 2 e AP 1 di capire perché l'attrice chieda un diritto del genere gli appellanti non pretendono. Del resto l'ipotesi appare inimmaginabile, la sentenza emessa il 20 febbraio 2004 da questa Camera essendo stata notificata anche a loro. Un altro problema è sapere se la richiesta dell'attrice sia fondata o no, ma tale quesito investe il merito e trascende i limiti dell'attuale giudizio. Ne segue che, non scevro di pretestuosità, l'appello di AP 2 e AP 1 risulta per finire destinato all'insuccesso.

 

                                   II.   Sull'appello di AP 3

 

                                   6.   L'appellante contesta che ai fini dell'art. 165 cpv. 2 lett. g CPC sia sufficiente una domanda di cui il convenuto possa rendersi conto sulla base dei fatti enunciati nella petizione, a maggior ragione – egli soggiunge – ove si pensi che in appello un atto di ricorso senza domande è addirittura nullo (art. 309 cpv. 5 in relazione con il cpv. 2 lett. e CPC). L'appellante fa notare inoltre che, il giudice non potendo pronunciare oltre i limiti della domanda (art. 86 CPC), la richiesta di giudizio va formulata in termini chiari ed espliciti. Nella fattispecie la petizione integrativa non conteneva alcuna conclusione intesa a gravare di accesso necessario la particella n. 433. Non incombeva dunque al Pretore sostituirsi all'attrice, tanto meno dopo la decorrenza infruttuosa del termine a lei assegnato proprio per sanare il difetto.

 

                                   7.   Così com'è motivato, l'appello potrebbe essere dichiarato già di primo acchito irricevibile per carenza di motivazione. Nel decreto impugnato il Pretore ha accennato alla circostanza, invero, che l'attrice aveva ovviato al vizio della petizione integrativa estendendo la richiesta di accesso necessario alla particella n. 433 nel memoriale di replica. Perché tale emendamento sarebbe in qual­che modo contrario a norme della procedura cantonale o a imperativi del diritto federale l'interessato non spiega. In realtà, alla questione egli neppure allude, né pretende che i fatti esposti nella petizione o nella replica non gli consentissero di capire perché l'attrice lo coinvolga nella lite, né asserisce – per avventura – di ignorare il contenuto della sentenza emessa il 20 febbraio 2004 da questa Camera. Egli insiste sulla necessità di richieste formulate in termini precisi e distinti, ma non sostiene che le domande modificate dall'attrice nella replica disattendano tale requisito. Quanto all'analogia con la procedura di appello, è vero che l'art. 309 cpv. 5 CPC sanziona di nullità un ricorso cui manchino le domande (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di temperare però i rigori della norma, limitandone l'applicazione alle ipotesi in cui il contenuto del memoriale non consenta di supplire alla mancanza (citazioni in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 309 CPC). In concreto – come detto – nem­meno occorreva far capo ai fatti esposti nella petizione integrativa, la replica contenendo una richiesta di giudizio corretta. Anche su questo punto l'appello denota perciò la sua inconsistenza.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

 

                                   8.   La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti, i quali corrisponderanno all'attrice un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello di AP 2 e AP 1 è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   L'appello di AP 3 è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   4.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 2 fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                   5.   Intimazione:

 

–    ;

–    ;

–    ;

– .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

terzi implicati

 PI 1   

patrocinato da:   PA 3 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria