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Incarto n. |
Lugano 22 febbraio 2005/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2004.386 (esecuzione effettiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 21 aprile 2004 da
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AO 1 AO 3 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 e AO 10
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contro |
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AP 1 ;
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e nella causa OA.2004.251 (accertamento della proprietà e azione negatoria) promossa con petizione del 23 aprile 2004 dagli stessi attori contro il convenuto e
__________, __________
giudicando ora sull’istanza di “rettifica in fatto e in diritto” presentata il 10 gennaio 2005 da AP 1 riguardante la sentenza emessa da questa Camera il 22 dicembre 2004 (inc. n. 11.2004.164 e 11.2004.165);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di rettifica;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra AO 2 e AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, AO 9 e AO 1, titolari di proprietà per piani della particella n. 296 RFD di __________, sono pendenti davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, due cause da loro promosse contro AP 1 e una promossa contro __________, titolari di proprietà per piani della particella n. 1519, concernenti in particolare l'estensione di servitù iscritte a favore della particella n. 1519 e a carico della n. 296;
che nel corso delle procedure, con istanza del 29 ottobre 2004 AP 1 ha chiesto la ricusa del Pretore;
che con sentenza del 22 dicembre 2004 questa Camera ha respinto l'istanza (inc. n. 11.2004.164 e 11.2004.165);
che il 10 gennaio 2005 AP 1 ha presentato un'istanza, in tedesco, di “rettifica in fatto e in diritto” in cui chiede la correzione di alcuni passi nell'esposizione dei fatti alla base della sentenza 22 dicembre 2004;
che con ordinanza del 14 gennaio 2005 il vicepresidente di questa Camera ha fissato a AP 1 un termine di 15 giorni per presentare una traduzione dell'atto;
che il 21 gennaio 2005 AP 1 ha presentato quanto richiesto;
che l'istanza non è stata oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che a parere dell'istante nei considerandi della sentenza del 22 dicembre 2004 questa Camera ha erroneamente indicato alcune circostanze di fatto;
che a norma dell'art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, va chiesta in via di interpretazione;
che, in realtà, quanto chiede l'interessato è la completazione dei fatti;
che la mancata menzione del rappresentante degli attori, la mancanza di precisione nella designazione della parte convenuta, le divergenze in merito alle modalità di intimazione e di ricezione del precetto esecutivo civile, le data delle traduzioni o la questione di sapere se il patrocinatore del convenuto ha rinunciato al mandato o questi è stato revocato hanno irrilevanza pratica e giuridica poiché ininfluenti sulle conclusioni cui questa Camera è pervenuta;
che, infatti, questa Camera non si è fondata su tali circostanze per determinare se l'operato del Pretore adombrerebbe prevenzione nei confronti del convenuto;
che, pertanto, quand'anche alcune circostanze di fatto siano state omesse per inavvertenza, una loro completazione non sarebbe idonea a sovvertire l'esito del giudizio sulla ricusazione a favore dell'istante;
che, del resto, l'interessato stesso non ritiene le circostanze su cui poggia la sua domanda idonee a modificare il giudizio a suo favore;
che in siffatte circostanze l'istanza va disattesa;
che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'istanza non è stata intimata e non ha causato costi presumibili;
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'istanza è respinta.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– , ; – , .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria