Incarto n.
11.2005.8

Lugano

22 febbraio 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2004.386 (esecuzione effettiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 21 aprile 2004 da

 

 

 AO 1  

 AO 3  

 AO 5  

 AO 6  

 AO 7  

 AO 8   e

 AO 10  

(rappresentati dall'arch.  e patrocinati dall'  RA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1 ;

 

 

e nella causa OA.2004.251 (accertamento della proprietà e azione negatoria) promossa con petizione del 23 aprile 2004 dagli stessi attori contro il convenuto e

                                        

                                          __________, __________

 

 

giudicando ora sull’istanza di “rettifica in fatto e in diritto” presentata il 10 gennaio 2005 da AP 1 riguardante la sentenza emessa da questa Camera il 22 dicembre 2004 (inc. n. 11.2004.164 e 11.2004.165);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di rettifica;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che tra AO 2 e AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, AO 9 e AO 1, titolari di proprietà per piani della particella n. 296 RFD di __________, sono pendenti davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, due cause da loro promosse contro AP 1 e una promossa contro __________, titolari di proprietà per piani della particella n. 1519, concernenti in particolare l'estensione di servitù iscritte a favore della particella n. 1519 e a carico della n. 296;

 

                                         che nel corso delle procedure, con istanza del 29 ottobre 2004 AP 1 ha chiesto la ricusa del Pretore;

 

                                         che con sentenza del 22 dicembre 2004 questa Camera ha respinto l'istanza (inc. n. 11.2004.164 e 11.2004.165);

 

                                         che il 10 gennaio 2005 AP 1 ha presentato un'istanza, in tedesco, di “rettifica in fatto e in diritto” in cui chiede la correzione di alcuni passi nell'esposizione dei fatti alla base della sentenza 22 dicembre 2004;

 

                                         che con ordinanza del 14 gennaio 2005 il vicepresidente di questa Camera ha fissato a AP 1 un termine di 15 giorni per presentare una traduzione dell'atto;

 

                                         che il 21 gennaio 2005 AP 1 ha presentato quanto richiesto;

 

                                         che l'istanza non è stata oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che a parere dell'istante nei considerandi della sentenza del 22 dicembre 2004 questa Camera ha erroneamente indicato alcune circostanze di fatto;

 

                                         che a norma dell'art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, va chiesta in via di interpretazione;

 

                                         che, in realtà, quanto chiede l'interessato è la completazione dei fatti;

 

                                         che la mancata menzione del rappresentante degli attori, la mancanza di precisione nella designazione della parte convenuta, le divergenze in merito alle modalità di intimazione e di ricezione del precetto esecutivo civile, le data delle traduzioni o la questione di sapere se il patrocinatore del convenuto ha rinunciato al mandato o questi è stato revocato hanno irrilevanza pratica e giuridica poiché ininfluenti sulle conclusioni cui questa Camera è pervenuta;

 

                                         che, infatti, questa Camera non si è fondata su tali circostanze per determinare se l'operato del Pretore adombrerebbe prevenzione nei confronti del convenuto;

 

                                         che, pertanto, quand'anche alcune circostanze di fatto siano state omesse per inavvertenza, una loro completazione non sarebbe idonea a sovvertire l'esito del giudizio sulla ricusazione a favore dell'istante;

 

                                         che, del resto, l'interessato stesso non ritiene le circostanze su cui poggia la sua domanda idonee a modificare il giudizio a suo favore;

 

                                         che in siffatte circostanze l'istanza va disattesa;

 

                                         che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'istanza non è stata intimata e non ha causato costi presumibili;

 

per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

pronuncia:              1.   L'istanza è respinta.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

– , ;

– , .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria