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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2004.564 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 24 agosto 2004 da
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AP 1
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e |
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AO 1 (patrocinato da PA 1); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11 settembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 il 15 marzo 2009 (recte: 2010);
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1955) e AP 1 (1967), cittadini italiani, si sono sposati a Lugano il 30 luglio 1997. Dal matrimonio è nata V__________, il 23 maggio 1998. Il marito è calzolaio in proprio a __________. La moglie non esercita un'attività lucrativa regolare, salvo qualche ora come corriere. I coniugi vivono separati dalla fine del 2000. V__________ è affidata alla madre.
B. Il 24 agosto 2004 AO 1 e AP 1 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, una richiesta comune di divorzio con accordo parziale. All'udienza dell'8 marzo 2005 il Pretore li ha sentiti separatamente e poi insieme. Accertata l'omologabilità dell'accordo, al termine dell'udienza egli ha assegnato loro il termine bimestrale di riflessione. AO 1 ha confermato per scritto il 10 maggio 2005 la sua volontà di divorziare e il contenuto dell'accordo. Altrettanto ha fatto la moglie il 15 settembre 2005.
C. Nel frattempo, con ordinanza dell'8 marzo 2005 il Pretore ha fissato alle parti un termine di dieci giorni per formulare conclusioni sulle conseguenze del divorzio rimaste litigiose. Nel suo allegato del 17 marzo 2005 AO 1 ha offerto per la figlia un contributo alimentare di fr. 250.– mensili. Il 21 marzo 2005 AP 1 ha inoltrato al Pretore un memoriale, chiedendo un contributo per V__________ di almeno fr. 1000.– mensili. Alla discussione del 15 dicembre 2005 i coniugi si sono sostanzialmente confermati nelle rispettive posizioni, riconoscendo difficoltà nell'esercizio del diritto di visita. La psicoterapeuta
M__________ così incaricata dal Pretore, ha presentato il 26 aprile 2006 un rapporto di ascolto dei genitori e della figlia. L'istruttoria si è conclusa il 31 maggio 2006 e al dibattimento finale del 26 giugno seguente AP 1 ha chiesto un contributo alimentare per la figlia “adeguato alle capacità potenziali di reddito” del padre, mentre quest'ultimo ha ribadito l'offerta di fr. 250.– mensili.
D. Statuendo con sentenza dell'11 settembre 2006, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convenzione (parziale) stipulata dalle parti, così come la rinuncia reciproca di costoro a pretese sugli averi di previdenza accumulati dall'altro durante il matrimonio, e ha obbligato AO 1 a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 250.– mensili indicizzati. Non sono state riscosse tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 2 ottobre 2006 per ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di aumentare il contributo alimentare per la figlia a fr. 500.– mensili. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 2010 AO 1 propone di respingere l'appel- lo, postulando anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Litigioso rimane, in appello, il contributo alimentare per la figlia (da fr. 250.– a fr. 500.– mensili). Tutto il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
2. Il Pretore ha accertato il reddito di AO 1 in fr. 2445.– mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2557.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1024.–, premio della cassa malati fr. 433.–), concludendo che in simili circostanze il contributo alimentare di fr. 250.– mensili da lui offerto per la figlia, se ancorato al rincaro, era corretto. Tenuto conto dell'età e della formazione professionale dell'interessato, come pure della situazione sul mercato del lavoro in generale, il primo giudice ha rinunciato a computare ad AO 1 un reddito ipotetico.
3. Sulla situazione di AP 1 il Pretore ha omesso ogni accertamento, quantunque l'art. 143 n. 1 CC disponga che una sentenza di divorzio deve menzionare gli elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge presi in considerazione nel calcolo dei contributi alimentari. Ora, il guadagno medio dell'interessata risulta di circa fr. 1165.– netti mensili (doc. I), le prestazioni della pubblica assistenza destinate a lei e alla figlia non potendo equipararsi a reddito (sentenza del Tribunale federale 5C.38/2000 del 4 maggio 2000, consid. 2b con rimando a DTF 119 Ia 135 consid. 4 e 108 Ia 10 consid. 3). Quanto al fabbisogno minimo di lei, esso ammonta a fr. 2425.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 908.35 [già dedotta la quota che rientra nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 74.30, assicurazione dell'economia domestica fr. 10.70, assicurazione RC privata fr. 17.75, imposta di circolazione fr. 37.90, assicurazione dell'automobile fr. 125.20), mentre il contratto di leasing per l'automobile è nel frattempo giunto a termine (doc. L). Ne segue che AP 1 non è in grado di contribuire al fabbisogno in denaro della figlia.
4. L'ammontare del contributo alimentare per un figlio minorenne dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro e, secondo le circostanze, per le entrate conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, l'equivalente del fabbisogno minimo; un eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 128 III 414 a metà, 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40 ad art. 285 CC).
a) L'appellante sostiene che al marito il Pretore avrebbe dovuto computare un reddito ipotetico di almeno fr. 3500.– netti mensili, equivalente a quello che AO 1 potrebbe conseguire come calzolaio dipendente o esercitando qualsiasi altro lavoro consono alle sue capacità, come quello di magazziniere o di operaio specializzato. In tal caso, secondo l'appellante, pur con un fabbisogno minimo di fr. 2557.– mensili costui disporrebbe di un margine sufficiente per erogare alla figlia un contributo alimentare di almeno fr. 500.– mensili. A parere dell'appellante, in ogni modo, il costo dell'alloggio (fr. 1024.– mensili) e il premio della cassa malati (fr. 433.– mensili) inclusi dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito appaiono esagerati.
b) Relativamente al fabbisogno minimo, va subito sgombrato il campo dall'affermazione secondo cui il Pretore avrebbe dovuto ridurre il costo dell'alloggio. Una spesa di fr. 1024.– mensili (comprensiva delle spese accessorie: allegato al doc. G) non può reputarsi esagerata, a Lugano, nemmeno per le esigenze di una persona sola. Quanto al premio della cassa malati, accertato dal Pretore in fr. 443.– mensili, risulta invece che il costo effettivo a carico di AO 1 è di fr. 225.– mensili (doc. G), la differenza essendo coperta da sussidi (doc. P). Ciò riduce il fabbisogno minimo di lui da fr. 2557.– a fr. 2349.– mensili.
c) Quanto al reddito, per principio le entrate di un coniuge con obblighi di mantenimento sono quelle effettive. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, il coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno potenziale non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere punitivo (DTF 128 III 6 prima frase).
Nel caso specifico il Pretore ha rinunciato a imputare ad AO 1 un reddito ipotetico, vista l'età di lui e la difficile situazione sul mercato del lavoro, affollato di giovani disponibili e di “maestranze provenienti dall'UE accontentabili (...) con stipendi assai contenuti”. L'appellante si limita a reiterare il proprio convincimento, ma con la motivazione del Pretore non si confronta. Del resto essa non pretende che durante il matrimonio il marito guadagnasse di più, che nel periodo della separazione abbia rinunciato a conseguire guadagni alla sua portata o abbia – per avventura – elevato il suo tenore di vita. Per di più, AO 1 non risulta avere maturato
esperienze professionali fuori del suo campo d'attività, né consta avere ottenuto un diploma qualsiasi o avere acquisito esperienze lavorative in ambiti che potrebbero favorire un suo inserimento in altri settori. Se si considera poi che egli ha 55 anni, particolare cautela si impone nel pronosticare una possibile integrazione quale dipendente non solo in altri comparti professionali, ma anche nel suo (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 01.58). A maggior ragione ove si pensi che il mercato dell'occupazione non consta offrire grandi opportunità d'impiego a calzolai o ciabattini, nemmeno nel Luganese.
d) Ciò posto, per accertare il guadagno effettivo di AO 1 il Pretore si è fondato sulla dichiarazione d'imposta 2003, in cui il contribuente aveva indicato un reddito annuo da attività lucrativa di fr. 29 348.– (doc. H). Ora, trattandosi di un lavoratore indipendente, il reddito determinante è – per giurisprudenza – quello medio, calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre (RtiD II-2004, pag. 617 n. 38c). Nella fattispecie il Pretore avrebbe dovuto far capo, quindi, anche alla dichiarazione d'imposta 2004, nella quale AO 1 ha indicato un reddito annuo di fr. 35 884.– (doc. Q). Inoltre egli avrebbe dovuto esigere che AO 1 producesse la dichiarazione d'imposta 2005. In realtà, se da tali accertamenti si può prescindere, ciò è dovuto al fatto che appaiono ormai superati. Instando il 15 marzo 2010 davanti a questa Camera per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, invero, AO 1 ha prodotto la tassazione del 2008, dalla quale si evince che l'autorità fiscale ha rivalutato il suo reddito da attività indipendente in fr. 48 000.– annui.
Applicandosi in materia di filiazione il principio inquisitorio (DTF 128 III 414 verso l'alto), come del resto in materia di assistenza giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 Lag), questa Camera ha acquisito agli atti le tassazioni di AO 1 relative al 2006 e al 2007. Dalla prima si desume che l'autorità tributaria ha stabilito il reddito del contribuente in fr. 52 000.–, dalla seconda in fr. 38 436.–. Mediando in definitiva i dati fiscali del 2006, 2007 e 2008 (che non constano essere stati impugnati e che nemmeno l'interessato revoca in dubbio) AO 1 risulta avere un reddito imponibile medio di fr. 3845.–. Dato un fabbisogno mimino di fr. 2349.– mensili, egli fruisce pertanto di un margine disponibile che gli consente di stanziare alla figlia il contributo alimentare di fr. 500.– mensili chiesto con l'appello. Provvista di buon diritto, l'impugnazione merita così accoglimento.
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AO 1 rifonderà inoltre alla controparte un'indennità per ripetibili (commisurata alla stringatezza dell'appello), che rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1. Quanto all'analoga richiesta formulata dall'appellato, essa è destinata all'insuccesso, ove appena si consideri il margine disponibile che il richiedente conserva anche dopo avere stanziato il contributo alimentare di fr. 500.– mensili alla figlia. Egli non può quindi reputarsi indigente (art. 3 cpv. 1 Lag).
6. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (fr. 250.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 23 maggio 2016).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
7. AO 1 è tenuto a versare nelle mani di AP 1 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili in favore della figlia V__________, ancorato all'indice nazionale dei prezzi al consumo la prima volta il 1° gennaio 2007 (indice base del giugno 2006), riservato l'art. 277 cpv. 2 CC.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.
III. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è dichiarata senza oggetto.
IV. La richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta.
V. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.