Incarto n.
11.2006.110

Lugano,

15 dicembre 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2005.185 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 febbraio 2005 da

 

 

 AP 1  

(patrocinata   RA 2 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinato   RA 1 );

 

 

visto l'appello del 6 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza del 25 settembre 2006 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha parzialmente accolto una sua istanza a protezione dell'unione coniugale, negandole tuttavia ogni contributo alimentare;

 

ricordato che l'11 ottobre 2006 l'appellante è stata invitata a depositare entro venerdì 3 novembre 2006, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 450.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

 

accertato che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);

 

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

 

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);

 

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato;

 

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario