|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano,
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
|
segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2006.740 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 2 giugno 2006 da
|
|
AO 5 AO 4, AO 2, AO 1, AO 3 AO 6 (patrocinate dall' PA 1)
|
|
|
contro |
|
|
AP 1 (patrocinato PA 2); |
||
|
|
|
|
|
giudicando ora sul decreto cautelare del 12 ottobre 2006 con cui il Pretore ha ordinato al convenuto “di eliminare dai siti Internet e da ogni altro mezzo di diffusione la seguente affermazione: La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 ottobre 2006 presentato dall'avv. AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 12 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 giugno 2006 l'associazione AO 5, AO 4, AO 2 AO 1, AO 3 e AO 6 hanno introdotto dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, una petizione fondata sul diritto della personalità per ottenere che fosse ordinato all'avv. AP 1 di “eliminare dai siti Internet e da ogni altro mezzo di diffusione la seguente affermazione: La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”. Le attrici hanno chiesto inoltre che a AP 1 fosse ingiunto di “rimuovere con effetto immediato da Internet i siti __________ e __________”. Identiche domande le attrici hanno formulato già in via cautelare.
In subordine, nell'ipotesi in cui il convenuto ottemperasse pendente di causa alle loro richieste, le sei associazioni hanno concluso perché fosse accertata “l'illiceità della lesione connessa alla seguente affermazione del signor AP 1: La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”, accertando altresì “l'illiceità della lesione connessa alla creazione da parte del signor AP 1 dei siti __________ e __________”.
B. Con decreto cautelare emesso il 6 giugno 2006 senza contraddittorio il Pretore ha ordinato a AP 1 di eliminare dai siti Internet e da ogni altro mezzo di diffusione l'affermazione “La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”. Contestualmente egli ha citato le parti all'udienza del 14 giugno 2006 per il contraddittorio. In tale occasione il convenuto ha postulato la revoca del decreto cautelare con l'argomento che non poteva eseguire materialmente l'ordine, non essendo egli l'autore dell'affermazione litigiosa e non potendo imporre alcunché a provider esteri.
L'istruttoria è consistita nella sola assunzione di documenti, taluni dei quali sottratti per ordinanza del Pretore alla cognizione del convenuto (art. 185 cpv. 2 CPC).
Il dibattimento finale cautelare ha avuto luogo il 4 ottobre 2006. In quella circostanza le associazioni hanno presentato una domanda di restituzione in intero per essere ammesse a notificare un testimone. Il convenuto ha proposto di respingerla e il Pretore l'ha rigettata seduta stante. Preso atto di ciò, le associazioni hanno formulato le loro conclusioni, chiedendo al Pretore la conferma del decreto cautelare emanato il 6 giugno 2006 senza contraddittorio, mentre il convenuto ha proposto – da parte sua – di revocarlo. Statuendo il 12 ottobre 2006, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato il decreto cautelare emesso il 6 giugno 2006 senza contraddittorio, comminando al convenuto le conseguenze dell'art. 292 CP in caso di inosservanza. La tassa di giustizia e le spese (fr. 350.– complessivi) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
C. Contro il decreto predetto AP 1 è insorto il 26 ottobre 2006 a questa Camera, chiedendo che – conferito all'appello effetto sospensivo – l'istanza cautelare delle sei associazioni sia respinta e che il decreto impugnato sia annullato. Il presidente della Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale, sospendendo il 4 novembre 2006 l'esecutività della comminatoria penale figurante nel decreto. Con osservazioni del 1° dicembre 2006 le istanti hanno poi proposto di respingere l'appello e il 26 luglio 2007 hanno sollecitato la revoca dell'effetto sospensivo (parziale) all'appello, richiesta che il presidente di questa Camera ha respinto il 28 luglio successivo.
Considerando
in diritto: 1. La procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari giusta l'art. 28c CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art. 28d CC, art. 12 lett. a e b, rispettivamente art. 33 LForo), quella degli art. 376 segg. CPC (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 172 n. 652). Il termine per appellare, non interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 348bis CPC), è di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare, intimato il 13 ottobre 2006, è giunto al convenuto il 16 ottobre successivo. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Chi rende verosimile una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari (art. 28c cpv. 1 CC). A titolo cautelare il giudice può – in specie – proibire o far cessare la lesione, come pure prendere i provvedimenti necessari per assicurare le prove (art. 28c cpv. 2 CC). Quando la lesione illecita della personalità sia causata da un mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico, nondimeno, il giudice può proibirla o farla cessare a titolo cautelare soltanto se essa sia tale da provocare un pregiudizio particolarmente grave e non sia manifestamente giustificata e se il provvedimento non sembri sproporzionato (art. 28c cpv. 3 CC). Tale restrizione ha lo scopo di evitare che misure cautelari si traducano in provvedimenti censori, incompatibili con la libertà di stampa (FF 1982 II 658; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 235 n. 677). Del resto la nozione di “mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico” si ritrova anche all'art. 28g cpv. 1 CC (diritto di risposta), che tutela non solo il diritto della personalità, ma anche la libertà
d'espressione (I CCA, sentenza inc. 11.1995.284 del 29 novembre 1996, consid. 8a con riferimenti, pubblicato in: Medialex 1997 pag. 164).
3. Rientrano fra i “mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico” i giornali e le riviste, la radio e la televisione, le notizie diramate da agenzie di stampa e per mezzo di Internet, sempre che tali notizie siano aggiornate alla stessa stregua di una pubblicazione stampata e diffusa con cadenza regolare e conosciuta dal pubblico (Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, pag. 409 n. 1420 con rinvio alla pag. 346 n. 1197; v. anche pag. 423 n. 1470 e pag. 450 n. 1560). “Mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico” sono anche i servizi d'informazione per telefono, i giornali che si leggono allo schermo, le pagine di televideo (“teletext”) e l'attualità diffusa su reti informatiche, purché rinnovate con regolarità nota agli utenti (op. cit., pag. 418 n. 1446). È dubbio invece che possano definirsi “mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico” quanto rendono pubblico gruppi di lavoro o di discussione (loc. cit.). Non è un “mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico”, in ogni modo, la singola edizione di un libro o il contenuto di una lettera circolare, nemmeno se divulgato su Internet (Tuor/Schnyder/Schmid/ Rumo-Jungo, Das schweizerische ZGB, 12ª edizione, pag. 109 in alto; v. anche Barrelet, op. cit., pag. 413 n. 1429).
4. Trattandosi di un “mezzo di comunicazione a carattere periodico”, il giudice può proibire o far cessare cautelarmente una pubblicazione lesiva della personalità solo – come si è accennato – a tre condizioni: se la lesione è suscettibile di cagionare un pregiudizio particolarmente grave, se essa non è manifestamente giustificata e se il provvedimento richiesto non sembra sproporzionato. I tre requisiti sono cumulativi (DTF 118 II 373 consid. 4c). Il “pregiudizio particolarmente grave” va inteso in senso lato e può essere di natura economica, ideale o morale (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 151 n. 1122; Bugnon, Les misures provvisionnelles et la protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre Tercier, Friburgo 1993, pag. 39). Non basta che sia difficilmente riparabile: dev'essere anche di particolare intensità (Tercier, Les mesures provisionnelles en droit des médias, in: Medialex 1995, pag. 30), seppure l'ampiezza della diffusione in sé non sia sufficiente a costituire un pregiudizio particolarmente grave (in caso contrario ogni lesione della personalità dovuta a “mezzi di comunicazione di carattere periodico” sarebbe sempre particolarmente grave: Barrelet, op. cit., pag. 411 n. 1426). La lesione “manifestamente ingiustificata” deve balzare all'occhio già a un sommario esame (Barrelet, op. cit., pag. 410 n. 1422 segg.). Quanto alla proporzionalità della misura, in linea di principio non soccorrono gli estremi per un provvedimento cautelare ove sia possibile esercitare un diritto di risposta (Barrelet, op. cit., pag. 412 n. 1427 con rinvio alla pag. 408 n. 1416 in fine).
5. Abilitato a chiedere l'emanazione di provvedimenti cautelari è – come detto – “chi rende verosimile una lesione illecita alla sua personalità” (art. 28c cpv. 1 CC). Non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche possono valersi di tale prerogativa (Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 32 ad art. 28; Barrelet, op. cit., pag. 371 n. 1273). Sta di fatto che in concreto l'unica a essere in discussione è la personalità della AO 5. V'è da domandarsi pertanto se AO 4., AO 2., AO 1, AO 3 e AO 6 abbiano reso verosimile la loro legittimazione attiva (DTF 95 II 537 in basso). Visto nondimeno che di una lesione illecita si duole anche la stessa associazione AO 5, l'interrogativo riguardante le altre cinque litisconsorti può – almeno ai fini di un giudizio meramente cautelare – rimanere irrisolto.
6. Nella fattispecie il Pretore ha verificato anzitutto la propria competenza per territorio (art. 12 lett. a e art. 33 LForo), data a suo parere anche sotto il profilo dell'art. 25 LForo, che in caso di atto illecito prevede la competenza del “giudice del luogo dell'evento”. Egli ha accertato altresì la legittimazione passiva del convenuto, verosimile autore dei messaggi (apparsi sotto vari pseudonimi) contenenti l'affermazione litigiosa in numerosi “forum” di siti Internet. Ciò posto, il Pretore ha constatato che – effettivamente – la AO 5. “non è accreditata nel sistema universitario svizzero e i suoi diplomi non sono accademici, bensì professionali” (decreto impugnato, pag. 9 in alto). Egli ha rilevato tuttavia che la stessa AO 5 precisa nel suo sito Internet, circa l'accreditamento della qualità, di avere “in corso” la relativa procedura “presso l'organo istituito dalla Conferenza Universitaria Svizzera denominato OAQ”. Inoltre, secondo il Pretore, l'equipollenza dei titoli con quelli rilasciati dalle università italiane non può semplicemente dirsi esclusa. Anzi, pretendere che i titoli rilasciati dalla AO 5 non hanno alcun valore, quando in realtà essi risultano riconosciuti in Svizzera e – almeno nel campo della fisioterapia – in Italia come diplomi professionali, è addirittura menzognero.
A mente del Pretore, di conseguenza, l'affermazione del convenuto mira a screditare la AO 5, accusandola di operare a scarso livello e in modo poco serio, onde la lesione della personalità. E il pregiudizio arrecato – egli ha soggiunto – è particolarmente grave, vista l'ampiezza della diffusione garantita dalla rete informatica. L'ingiunzione di cancellare dai siti Internet l'affermazione inveritiera è poi proporzionata, per il Pretore, vista l'offesa alla stima professionale dell'istituto. La comminatoria dell'art. 292 CP, infine, si giustifica per assicurare l'esecuzione dell'ordine. In definitiva, quindi, il Pretore ha accolto l'istanza cautelare nella misura in cui tendeva a far sì che il convenuto eliminasse dai siti cui si era rivolto l'affermazione secondo cui “La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”.
7. Per quanto riguarda in primo luogo la sua legittimazione passiva, l'appellante contesta di essere l'autore dei messaggi elettronici contenenti l'affermazione controversa, facendo valere che chiunque può usare pseudonimi o profittare di false generalità nell'invio di simili comunicazioni. Il Pretore è stato di altro avviso. Con un doppio clic sul nickname “__________” – egli ha appurato – si apriva una pagina che mostrava il profilo dell'utente (il convenuto: doc. L), mentre lo pseudonimo “__________” portava a un indirizzo di posta elettronica (‹__________›) che conduceva al sito del __________ di __________ __________: doc. O), correlato all'__________ (doc. P), di cui il convenuto è amministratore unico (doc. H, Q). A livello di verosimiglianza quest'ultimo poteva reputarsi dunque l'autore dei messaggi in questione (decreto impugnato, pag. 6 in basso).
Nell'appello il convenuto non discute la motivazione del Pretore: non nega che il profilo dell'utente “__________” fosse il suo, né che lo pseudonimo “__________” conducesse per finire all'azienda di cui egli è amministratore unico. Sostiene che qualsiasi persona maldisposta avrebbe potuto creare artificiosamente un suo profilo di utente, ma non tenta neppure di adombrare chi né perché. Pretende di essere estraneo all'indirizzo __________, ma non nega che quell'indirizzo permetta di risalire all'__________, della quale lui è amministratore unico. Ricorda infine che con lo pseudonimo “__________” sono stati inviati anche messaggi a lui ostili, i quali non potevano semplicemente essere intesi a distogliere i sospetti dalla sua persona (come ha ritenuto il Pretore) perché anteriori all'inoltro della petizione, ma non indica perché “__________” avrebbe dovuto attendere la litispendenza per attuare simili diversivi. Nessuna delle argomentazioni addotte dall'appellante inficia, per finire, l'impressione che il Pretore ha tratto, a un giudizio di verosimiglianza (come quello che disciplina i provvedimenti cautelari fondati sugli art. 376 segg. CPC), circa l'identità dell'autore dei messaggi. Sulla legittimazione passiva di AP 1 l'appello manca in definitiva di consistenza.
8. I requisiti che disciplinano la proibizione cautelare di una lesione illecita della personalità sono già stati enunciati (consid. 2). A tal fine basti ricordare che la lesione illecita dev'essere imminente o attuale e suscettibile di causare un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 28c cpv. 1 CC). Ove essa sia causata da un mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico, inoltre, una proibizione cautelare entra in linea di conto solo a tre condizioni supplementari e cumulative (art. 28c cpv. 3 CC):
– la lesione dev'essere suscettibile di causare un pregiudizio particolarmente grave,
– la lesione deve apparire manifestamente ingiustificata e
– il provvedimento non deve sembrare sproporzionato.
Nella fattispecie il Pretore reputa che Internet rientri “senz'altro nella categoria dei mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico della quale fanno parte anche giornali, riviste, programmi radiotelevisivi e teletext” (decreto impugnato, pag. 7 in fondo). In realtà occorre distinguere: non tutto quanto è diffuso per mezzo di Internet ricade – come si è spiegato (consid. 3) – nelle previsioni dell'art. 28c cpv. 3 CC. A supporre che l'affermazione censurata dalle attrici sia apparsa su pagine di Internet aperte al pubblico per discutere argomenti d'interesse comune (“forum”, come sostiene lo stesso appellante), si può presumere in effetti che almeno quelle pagine fossero aggiornate a cadenze regolari e conosciute, così com'è stampato e diffuso con regolarità nota ai lettori un giornale o una rivista. Quanto meno nel dubbio, a tutela della libertà d'espressione l'art. 28c cpv. 3 CC va dunque applicato al caso specifico.
9. L'appellante insorge contro l'ingiunzione cautelare del primo giudice, rivendicando anzitutto la veridicità dell'affermazione controversa. Egli assevera che la AO 5 non può dirsi riconosciuta nel sistema universitario svizzero appunto perché non rilascia titoli accademici, mentre nel suo sito Internet essa si pregia esattamente del contrario (con l'asserito beneficio di un'autorizzazione cantonale), pretendendo di conferire addirittura dottorati in antropologia e in criminologia. L'assunto non può essere condiviso, nemmeno a un giudizio di verosimiglianza. La AO 5 in effetti non può definirsi “non riconosciuta” nel sistema universitario svizzero solo perché si pone a livello di un'università professionale (decreto impugnato, pag. 9). Che poi essa vanti a ragione o a torto il carattere accademico dei diplomi rilasciati è un'altra questione, ma ciò non toglie che – come ha rilevato il Pretore – la AO 5 è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato come “università privata” (art. 14 cpv. 2 e 3 della legge sull'Università della Svizzera italiana; cfr. DTF 128 I 19). In proposito il decreto impugnato resiste pertanto alla critica.
Soggiunge il convenuto che, indipendentemente da quanto precede, l'affermazione secondo cui i titoli della AO 5 “non hanno valore legale nemmeno in Svizzera” è insignificante, poiché il termine “valore legale” non vuol dire nulla. Anzi, l'affermazione sarebbe finanche veritiera perché quei titoli non hanno valenza accademica. In realtà l'appellante cerca di equivocare sui termini. Assumere che un titolo “non ha valore legale” significa pretendere – né più né meno – che esso è solo un pezzo di carta. Tanto più dopo avere sostenuto nella prima parte della frase, in modo non meno ambiguo, che “la AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero”. In definitiva non occorre grande perspicacia a un comune destinatario per capire l'essenza del messaggio: la AO 5 non è una vera università e i suoi diplomi non sono veri diplomi. Ciò che non è vero.
L'appellante difende anche la terza parte dell'affermazione litigiosa, secondo cui i titoli rilasciati dalla AO 5 “non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”. Egli ribadisce che ciò è “verissimo” perché, non conferendo la AO 5 titoli accademici, in Italia i diplomi da essa consegnati non possono essere riconosciuti in quanto tali. Così argomentando, egli trascura però che la formulazione della frase è – come ha rilevato il Pretore – “artatamente imprecisa”, un comune destinatario essendo indotto a credere che la AO 5 rilasci solo titoli di studio senza alcuna possibilità di essere riconosciuti in Italia, mentre agli atti figura un diploma di fisioterapista conferito dalla AO 5 e riconosciuto in Italia il 20 settembre 2005 dal Ministero della Salute, Dipartimento della qualità, Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie (doc. EE). Quanto alla motivazione aggiuntiva del Pretore sull'equipollenza di diversi “curricoli” (accademici o professionali) di una medesima disciplina in Svizzera e in Italia (decreto impugnato, pag. 9 verso il basso), criticata dall'appellante, essa nulla muta al senso ingannevole dell'affermazione per un comune lettore, portato a credere che nessun titolo ottenuto dalla AO 5 abbia lo stesso valore di un titolo conseguito in Italia. Invano l'appellante rimprovera dunque al Pretore di essersi fondato, nell'ambito di quella motivazione, su un fatto non allegato dalle parti (memoriale, pag. 6 in fondo).
10. Sostiene l'appellante che, fosse pure l'affermazione “solo parzialmente veritiera”, il messaggio in questione non è fallace su punti essenziali e non dà “un'immagine sensibilmente falsata” della AO 5 Egli torna a ribadire che la AO 5 “spaccia i suoi titoli come accademici sul suo sito Internet”, mentre si tratta di titoli “non riconosciuti dal sistema universitario svizzero e per questo motivo nemmeno equipollenti a titoli accademici italiani”, che l'imprecisione della frase è di poco momento e di nessuna importanza per il pubblico, che la locuzione “valore legale” è insignificante, che quanto interessa il lettore è sapere se la AO 5 rilasci titoli accademici, mentre “a cosa si possa fare col diploma di esperto salumiere eventualmente rilasciato dalla AO 5, il lettore medio del messaggio incriminato non è interessato”.
Inutilmente ripetitiva, con l'argomentazione appena riassunta il convenuto tenta in realtà di sovvertire i termini del problema, il quale non consiste nel sapere se sia vero quanto dichiarano o promettono i responsabili della AO 5 su Internet, ma se sia vero quanto figura nella nota affermazione che il Pretore ha ordinato al convenuto di eliminare dai siti. Ora, non si può seriamente opinare che quell'affermazione sia vera, nemmeno in qualche modo. Anzi, essa è mendace proprio nella sua apoditticità, perché lascia credere che la AO 5 non sia per nulla un'università, che essa distribuisca titoli senza valore e che siffatti diplomi non abbiano alcuna possibilità di essere riconosciuti nemmeno in Italia. Invano l'appellante cerca di giustificarsi assumendo che quanto importa al pubblico è la conseguibilità di titoli accademici, non di titoli professionali. Determinante ai fini del presente giudizio è la veridicità della sua affermazione, non i presunti interessi del pubblico. Anche a un giudizio di semplice verosimiglianza, su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
11. A parere dell'appellante il decreto cautelare incorrerebbe nell'annullamento quand'anche la nota affermazione fosse “globalmente inveritiera”, sussistendo – a mente sua – un preponderante interesse pubblico alla divulgazione della notizia. Egli rileva una volta ancora che nel suo sito Internet la AO 5 pretende falsamente di essere autorizzata a rilasciare titoli accademici, finanche di dottorato, valendosi a tal fine di un'autorizzazione cantonale, senza minimamente precisare che si tratta in realtà di meri diplomi professionali. Per di più essa disporrebbe di “fiancheggiatori” che la fanno passare come l'unica università privata riconosciuta e accreditata nel Cantone Ticino, mentre essa non beneficia di alcun accreditamento presso la Conferenza Universitaria Svizzera (sentenza del Tribunale federale 2P.88/2006 e 97/2006 del 30 marzo 2007). L'interesse alla protezione del pubblico, e in specie del pubblico che “naviga” nei forum di Internet per sapere chi sia abilitato a rilasciare lauree e titoli accademici, scuserebbero pertanto le inesattezze e la categoricità dell'affermazione.
a) Che in concreto la lesione fosse – dopo quanto si è visto – illecita, attuale e suscettiva di causare un pregiudizio difficilmente riparabile (decreto impugnato, pag. 10 in fondo) non è revocato in dubbio (art. 28c cpv. 1 CC). L'appellante non contesta neppure che il pregiudizio cagionato dall'affermazione potesse rivelarsi particolarmente grave (art. 28c cpv. 3 CC, prima condizione) per l'ampiezza della diffusione raggiunta dal messaggio (decreto impugnato, pag. 11 in alto), né sostiene che il Pretore avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato adottando un provvedimento meno incisivo o che le attrici potessero ragionevolmente far capo ogni volta al diritto di risposta (art. 28c cpv. 3, terza condizione). Quanto egli pretende è che la lesione non appariva manifestamente ingiustificata (art. 28c cpv. 3 CC, seconda condizione) poiché sussisteva un interesse preponderante all'informazione del pubblico che “naviga” in Internet, meritevole di essere avvertito delle lusinghe circa lauree e titoli solo apparentemente accademici in cui sarebbe potuto cadere consultando il sito della AO 5. E siccome tale interesse non era manifestamente inesistente, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza cautelare.
b) Sulla seconda condizione posta dall'art. 28c cpv. 3 CC per l'emanazione di provvedimenti cautelari (lesione manifestamente ingiustificata) il Pretore ha rilevato che in realtà il convenuto non si prefiggeva di informare il pubblico, tanto meno attraverso un'affermazione corretta, bensì di screditare la AO 5, facendola apparire un istituto poco serio e di scarsa levatura didattica (decreto impugnato, pag. 9 in fondo e 10 a metà). Nell'appello il convenuto reitera il suo punto di vista, ripetendo in sintesi che il sito Internet della AO 5 è fuorviante e ingannevole, ma sul biasimo del Pretore non spende una parola, di modo che su tal punto il ricorso andrebbe finanche dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga ad ogni buon conto che la tutela del pubblico interesse può scusare un'informazione approssimativa, inesatta o tutt'al più non manifestamente erronea, ma non inveritiera già a prima vista (cfr. Barrelet, op. cit., pag. 410 n. 1423). Affermare che la AO 5 “non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia” non è solo “globalmente inveritiero”, come reputa l'appellante. È
un'asserzione palesemente falsa già di primo acchito nei suoi tratti essenziali, una volta esaminati gli atti. E il pubblico interesse non può essere perseguito con simili metodi.
12. Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato alla reiezione. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
13. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause intese alla protezione della personalità non toccano diritti di carattere pecuniario, a meno che – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – comprendano anche pretese di risarcimento o di riparazione del torto morale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.3.1 ad art. 44 vOG). Nella fattispecie il ricorso in materia civile è ammissibile perciò senza riguardo a questioni di valore (art. 74 LTF). Trattandosi poi di provvedimenti cautelari, essi configurano decisioni incidentali e seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
|
|
–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.