Incarto n.
11.2006.124

Lugano

18 aprile 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

sedente per statuire nella causa n. 376.2000/R.106.2005 (mercede del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 RI 1  

 

 

 alla

 

 

 

CO 1  

                                        

                                         riguardo alla sua rimunerazione come curatore di

 

                                          CO 2,

                                         (rappresentato dall'  RA 2, );

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 ottobre 2006 presentato da RI 1 contro la decisione emanata il 10 ottobre 2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con risoluzione del 12 settembre 2000 la Commissione tutoria regionale 8 ha istituito una curatela volontaria (art. 394 CC) in favore di CO 2 (1940), designando come curatore il lic. rer. pol. RI 1. Il 25 novembre 2004, preso atto delle dimissioni di lui, essa ha designato quale nuovo curatore l'avv. RA 2 a valere dal 1° gennaio 2005.

 

                                  B.   Il 18 agosto 2005 il lic. rer. pol. RI 1 ha presentato una nota d'onorario di fr. 2666.– per le prestazioni eseguite dal 1° gennaio al 18 agosto 2005. Con decisione del 19 dicembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha vietato all'avvocato RA 2 di pagare tale nota. Un ricorso presentato da RI 1 contro tale decisione è stato parzialmente accolto dall'Autorità di vigilanza con decisione del 10 ottobre 2006, nel senso che al curatore essa ha riconosciuto complessivi fr. 466.– (fr. 300.– di onorario e fr. 166.– di spese).

 

                                  C.   Contro la predetta risoluzione RI 1 è insorto davanti a questa Camera con un appello del 23 ottobre 2006 per ottenere, in sostanza, che in riforma della decisione impugnata gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 1792.60. Preso atto che l'appello era firmato dal figlio RA 1, con ordinanza del 3 novembre 2006 il presidente di questa Camera ha assegnato all'appellante un termine di 20 giorni per presentare tre copie dell'appello provviste della sua firma autografa o di un rappresentante abilitato al patrocinio. Il 21 novembre 2006 RI 1 ha presentato i memoriali sottoscritti da lui medesimo, lasciando l'indirizzo del figlio come recapito. La Commissione tutoria regionale ha dichiarato il 4 dicembre 2006 di rinunciare a osservazioni. CO 2 è rimasto silente.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   L'autorità tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore (art. 417 cpv. 2 CC). Adita con ricorso, l'autorità di vigilanza interviene sull'entità dell'ammontare ove riscontri errori oggettivi nella definizione degli importi o accerti un uso difforme dei tassi usual­mente applicati per il calcolo (ZR 96/1997 n. 30 pag. 85 consid. 4). Quanto alla mercede, essa va determinata di caso in caso, secondo le spese e l'impegno del curatore, tenendo conto delle eventuali conoscenze necessarie (Biberbost in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Ove debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività professionale, il curatore ha diritto a una rimunerazione fissata – di massima – in base alla relativa tariffa di categoria, fermo restando che l'autorità tutoria dispone pur sempre di un certo margine d'apprezzamento in base al quale può ridurre l'onorario risultante da quella tariffa (DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag. 344 consid. 3; RDAT I-2003 n. 54 pag. 188 segg.).

 

                                   3.   Secondo l'art. 49 della citata legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele i tutori, i curatori, i rappresentanti e gli assistenti hanno diritto a una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 17 cpv. 1 del regolamento d'applicazione: RL 4.1.2.2.1). Essa è fissata dall'autorità di nomina, dietro presentazione di una richiesta scritta corredata dei giustificativi (art. 16 cpv. 1 e 2 del regolamento). Se l'adempimento di compiti particolari impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività, che può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica (art. 18 del regolamento). Negli altri casi è riconosciuta un'indennità oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui, sempre che l'indennità non appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (art. 17 cpv. 2 e 3 del regolamento).

 

                                   4.   L'appellante riepiloga i suoi rapporti di amicizia con il pupillo e fa valere che per adempiere i suoi obblighi, procedendo alla chiusura della contabilità, alla preparazione del rendiconto finanziario e alla stesura del rapporto morale del 2004 la sua attività non poteva concludersi semplicemente il 31 dicembre di quell'anno. Sottolinea che il nuovo curatore ha potuto dar corso immediatamente al suo incarico senza difficoltà organizzative grazie al buon operato di lui, ciò che ha consentito un evidente guadagno di tempo. Soggiunge che mai l'autorità tutoria ha contestato le sue precedenti note professionali e che, da parte sua, egli ha rinunciato addirittura a fatturare talune prestazioni. Quanto alla tariffa richiesta di fr. 100.– orari, egli rileva che è notevolmente inferiore a quella usuale del settore ed era stata pattuita direttamente con il pupillo.

 

                                   5.   Con gli argomenti testé riassunti l'appellante ribadisce la propria opinione, ma non si confronta con le motivazioni addotte dall'autorità di vigilanza. Questa ha sostanzialmente riconosciuto al curatore 7.5 ore di lavoro (delle 15 fatturate) con l'argomento che, dopo la fine della curatela (31 dicembre 2004), potevano essere ammesse ai fini dell'onorario solo le prestazioni necessarie per la stesura del rendiconto finale e – in certa misura – quelle per la consegna degli atti al successore. Perché tale motivazione sarebbe erronea l'appellante non spiega. Egli ribadisce di avere dedicato alla chiusura della pratica tutte le ore esposte, ma non indica perché il dispendio orario stimato dall'autorità di vigilanza non sarebbe ragionevolmente bastato a un curatore solerte per redigere il rendiconto finale e trasmettere gli atti al successore. Insufficientemente motivato, in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                                         Relativamente alla tariffa oraria, l'autorità ha applicato quella ordinaria di fr. 40.– prevista dall'art. 17 cpv. 2 del noto regolamento (rispetto ai fr. 100.– rivendicati dal curatore), rilevando che l'assolvimento del compito non richiedeva mansioni specifiche e che l'accordo del curatelato sull'ammontare della tariffa non vincolava l'autorità tutoria né impediva al pupillo di contestare l'onorario. Nemmeno con tali argomenti l'appellante si misura. Egli torna a evocare la possibilità di esporre tariffe più alte di quella ordinaria, ma non illustra minimamente perché le sue mansioni avrebbero giustificato un onorario superiore a quello previsto per i curatori senza conoscenze professionali specifiche. Certo, nel 2003 il pupillo aveva accettato una tariffa oraria di fr. 100.– per i lavori di segretariato, di fr. 130.– per i lavori di assistente e di fr. 200.– per i lavori del curatore (allegato 2 al doc. 1). L'appellante omette di spiegare tuttavia perché l'assunto dell'autorità di vigilanza, secondo cui l'autorità non è legata a pattuizioni d'onorario intervenute fra il curatore e il pupillo, sarebbe erroneo. Privo ancora una volta di adeguata motivazione, l'appello si rivela dunque irricevibile nel suo intero.

 

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica attribuire indennità alla Commissione tutoria regionale né al pupillo già per la circostanza che né l'una né l'altro hanno formulato osservazioni.

 

                                   7.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (onorario controverso del curatore in appello) non raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                     

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione a:

 

–  ;

– , ;

–  , .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.