Incarto n.
11.2006.126

Lugano

10 novembre 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2006.122 (azione di divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 febbraio 2006 da

 

 

 AO 1

(patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1 ;

 

                                         premesso che con sentenza del 16 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1966) e AO 1 nata __________ (1969), citta­dina __________, ponendo a carico del marito le spese con una tassa di giustizia di fr. 800.–;

 

                                         preso atto che il 3 novembre 2006 AP 1 ha presentato appello contro la citata sentenza, dolendosi della mancata decisione sulla sua domanda di assistenza giudiziaria;

 

                                         osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

 

                                         accertato che con successiva decisione del 6 novembre 2006 il Pretore ha poi ammesso AP 1 al beneficio dell'assisten­za giudiziaria limitatamente all'esonero dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

                                         appurato che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli;

 

                                         rilevato che spese e le ripetibili andrebbero attribuite tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 72 PC per analogia), ovvero secondo il presumibile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto senza interesse (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151 CPC);

 

                                         ritenuto che la mancata decisione del Pretore sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto il 26 giugno 2006 non giustificava, in realtà, alcuna modifica del dispositivo sugli oneri di prima sede, giacché per ottenere una decisione al riguardo bastava che l'interessato sollecitasse il Pretore;

 

                                         rammentato altresì che tale l'omissione non costituiva un titolo di revisione giusta l'art. 340 lett. a CPC, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non confondendosi con il merito (art. 5 Lag);

 

                                         considerato che in tali circostanze l'appello, a un esame sommario, sarebbe stato verosimilmente respinto;

 

                                         stabilito che la particolarità del caso induce nondimeno, in via eccezionale, a soprassedere al prelievo di oneri, senza tuttavia assegnazione di ripetibili all'appellante né alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese;

 

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

 

decreta:                   1.   Il ricorso è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                                        

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

  ;

   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario