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Incarto n. |
Lugano 23 aprile 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2000.292 (proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 17 maggio 2000 da
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AO 1,
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contro |
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AP 1, e patrocinata ora dall' PA 2 ); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 novembre 2006 presentaAP 1 contro la sentenza emessa il 13 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. I coniugi AO 1 e AO 2 sono titolari, un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. 25 624 (unità n. 1), pari a 75/1000 della particella n. 1150 RFD di __________ (“AP 1”). Interpellati dai coniugi, all'assemblea generale ordinaria del 21 aprile 2000 i comproprietari hanno deciso – tra l'altro – di rinviare all'assemblea ordinaria del 2001 l'esame della proposta circa il risanamento della condotta che porta al Condominio l'acqua potabile (trattanda n. 6), la quale risultava color ruggine ai rubinetti.
B. Con petizione del 17 maggio 2000 AO 1 e AO 2 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse dichiarata nulla, subordinatamente annullata, la risoluzione assembleare n. 6 e fosse ordinato all'amministrazione del condominio di risanare la condotta come da loro prospettato all'assemblea. Nella sua risposta del 9 giugno 2000 la Comunione dei comproprietari ha proposto di respingere la petizione. Durante l'istruttoria, all'udienza del 26 aprile 2006, le parti hanno dato atto che nel frattempo i lavori alla condotta erano stati eseguiti e che il problema dell'acqua ferruginosa risolto. Essi hanno postulato così lo stralcio della causa dai ruoli, presentando un memoriale conclusivo dell'8 maggio 2006 in cui hanno chiesto vicendevolmente di porre le spese e le ripetibili a carico dell'avversario. Statuendo il 13 ottobre 2006, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, ha addebitato la tassa di giustizia e le spese alle parti in ragione di metà ciascuno e ha compensato le ripetibili.
C. Contro il dispositivo sulle spese del decreto appena citato è insorta la AP 1 con un appello del 3 novembre 2006 per ottenere che gli oneri processuali siano interamente addebitati agli attori. Nelle loro osservazioni del 5 dicembre 2006 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Nella misura in cui il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, il decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è impugnabile, tranne ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1; Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il Pretore ha statuito sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio ha carattere autoritativo e può essere impugnato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia appellabile. Nella fattispecie l'appello verte, appunto, sulla questione di spese e ripetibili in una causa appellabile. Nulla osta quindi al suo esame.
2. Accertato che il problema alla condotta dell'acqua potabile era stato risolto, in concreto il Pretore ha dichiarato la causa senza oggetto. Quanto agli oneri processuali, egli ha rilevato che l'esecuzione dei lavori, avvenuta secondo tempi e modi decisi dalla maggioranza dei comproprietari, non costituiva acquiescenza, ma che la Comunione dei comproprietari, pur contestando l'urgenza dell'intervento, aveva riconosciuto l'esistenza del problema legato all'erogazione di acqua ferruginosa, analizzato anche dal perito giudiziario. Ciò posto, egli ha ritenuto equo suddividere gli oneri a metà tra le parti e compensare le ripetibili.
3. L'appellante sostiene che il riparto degli oneri processuali è arbitrario, nessuna domanda di petizione essendo stata accolta. Inoltre essa sottolinea di non essere risultata acquiescente, sicché la causa deve ritenersi conclusa per desistenza avversaria, tanto più che la perizia aveva escluso l'urgenza dell'intervento richiesto. La convenuta non nega di avere ammesso l'esistenza del problema tecnico, ma fa valere di avere ripetuto che ciò non costituiva un pericolo per i condomini, i parametri chimico-fisici dell'acqua erogata essendo conformi alla norma. Infine l'appellante contesta che sussistano nella fattispecie motivi di equità e che il giudizio del Pretore premia, in realtà, una parte soccombente.
4. Secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è soccombenza reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può procedere a una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, a carico di chi le ha provocate (cpv. 3). Nella fissazione e suddivisione delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce in ogni modo di una notevole latitudine: il suo pronunciato può essere appellato, di conseguenza, solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).
a) Nella fattispecie, come detto, il Pretore ha stralciato la lite poiché diventata senza oggetto. A ragione, giacché la convenuta ha risanato la condotta, ma non con la celerità pretesa dagli attori, di modo che un'acquiescenza non entrava in linea di conto. D'altro lato gli attori non avevano ritirato la petizione e non poteva dunque farsi questione di desistenza. Ciò posto, ove una lite divenga senza oggetto o senza interesse giuridico le spese e le ripetibili vanno attribuite “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite” (art. 72 PC per analogia). Occorre valutare in altri termini, a un sommario esame, quale esito avrebbe verosimilmente avuto la causa se non fosse divenuta caduca (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151 CPC). In concreto gli attori chiedevano di annullare – rispettivamente di dichiarare nulla – la delibera assembleare con cui i comproprietari avevano deciso di rinviare la discussione sul risanamento della condotta dell'acqua potabile alla successiva assemblea del 2001 e di ordinare all'amministrazione condominiale di eseguire l'opera senza indugio. La questione è dunque di sapere, a un sommario esame, quale sarebbe stato il verosimile esito del giudizio.
b) Per essere annullata, una risoluzione assembleare deve violare la legge o norme convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (atto costitutivo, regolamento per l'amministrazione e l'uso, regolamento della casa ecc.: Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, edizione 1988, n. 128 ad art. 712m CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 367 n. 1319). L'impugnazione della delibera non è destinata a una verifica di opportunità, di convenienza o di adeguatezza, nel senso che non compete al giudice sostituirsi alla volontà dei comproprietari (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 129 ad art. 712m CC; Weber, Die Stockwerkeigentümergemeinschaft, Zurigo 1979, pag. 405; cfr. in materia di società anonima: DTF 117 II 308 consid. 6a). Nella fattispecie gli attori invocavano bensì l'art. 17 del regolamento condominiale, secondo cui l'assemblea deve far eseguire tutti i lavori di manutenzione e di rinnovamento necessari per la conservazione dell'edificio (doc. G), ma ciò ancora non significa che il rinvio della discussione sul risanamento della condotta offendesse di per sé la legge o il regolamento del condominio, tanto meno ove si pensi che il perito giudiziario non ha ritenuto l'opera urgente. A prima vista il presumibile esito della causa sarebbe quindi potuto apparire sfavorevole.
c) Resta il fatto che, seppure non urgente dal profilo strettamente tecnico, a un sommario esame il risanamento della condotta sarebbe anche potuto apparire non ragionevolmente dilazionabile. V'è da domandarsi in effetti se un impianto idrico che erogava acqua pulita solo dopo 2 minuti o addirittura 2 minuti e mezzo di scorrimento fosse ancora idoneo all'uso di un'abitazione (perizia, risposta n. 6), l'acqua ferrigna potendo anche essere innocua per la salute (perizia, risposta n. 4), ma repellente per scopi alimentari. E l'art. 647 cpv. 2 n. 1 CC, cui rinvia l'art. 712g cpv. 1 CC, permette a ogni comproprietario di rivolgersi al giudice per far eseguire i lavori necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso. Può adire il giudice, in particolare, ogni comproprietario la cui domanda sia stata respinta dagli altri comproprietari (Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 54 ad art. 647; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 64 ad art. 647 CC). Trattandosi di opere edili, rientrano nell'amministrazione necessaria i lavori cui si riferisce l'art. 647c CC (Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 51 ad art. 647 CC). Ogni comproprietario può chiedere quindi al giudice di far attuare gli interventi in questione, anche se la maggioranza dei comproprietari li rifiuta (Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 13 ad art. 647c CC).
d) A ben vedere dunque, è possibile che rinviare l'opera di risanamento di uno o due anni non avrebbe pregiudicato la conservazione dell'immobile (deposizione __________ del 14 marzo 2001). Ciò non toglie però che la condotta di adduzione idrica sarebbe potuta apparire inadeguata per approvvigionare un'abitazione, non potendosi seriamente accettare che un comproprietario si accontentasse di acqua potabile marronastra (deposizione __________ del 14 marzo 2001; verbali, pag. 1), dovesse attendere anche quindici minuti per veder scorrere acqua limpida (deposizione __________ del 7 maggio 2001: verbali, pag. 1), sempre che l'attesa non risultasse vana (deposizione __________ del 7 maggio 2001: verbali, pag. 2), e dovesse sopportare inquilini che minacciavano di rescindere il contratto di locazione (petizione, pag. 4 in fine). Rinviare in circostanze del genere il risanamento della condotta sarebbe anche potuto apparire contrario alla legge. Considerato tutto ciò, non si sarebbe potuto escludere, in altri termini, che l'azione risultasse provvista – almeno in parte – di buon diritto. Suddividendo a metà gli oneri processuali (e compensando le ripetibili) il Pretore non è caduto pertanto in un abuso né in un eccesso del potere d'apprezzamento. Privo di consistenza, l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
6. Gli oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 3500.–, pari alla metà della tassa di giustizia e delle spese) non raggiunge con tutta evidenza la soglia dei fr. 30 000.– necessari per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1200.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.