Incarto n.
11.2006.128

Lugano

19 ottobre 2010/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.104 (accertamento della paternità e azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 28 settembre 2005 da

 

 

AP 1

(rappresentato dal curatore RA 1

e patrocinato da PA 1

 

 

 contro

 

 

 

AO 1 o

(patrocinato da PA 2),

 

 

 

 

giudicando ora sulla decisione del 19 ottobre 2006 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta da AP 1;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 6 novembre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 19 ottobre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.


Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 5 giugno 2004 __________ (1981), cittadina congolese, ha dato alla luce un figlio, AP 1, cui il 27 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale 4 ha designato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico – tra l'altro – di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC). __________ ha conferito il 26 luglio 2005 all'avv. PA 1 il mandato di patrocinare il minorenne in giudizio.

 

                                  B.   Con sentenza del 19 ottobre 2006 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha accertato la paternità di AO 1 (1962), cittadino angolano, e ha condannato quest'ultimo a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi). Non sono state prelevate tasse di giustizia o spese, mentre il convenuto è stato tenuto a rifondere all'attore fr. 500.– per ripetibili. Contestualmente il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da AP 1.

                                     

                                  C.   Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha introdotto un ricorso del 6 novembre 2006 per ottenere il beneficio richiesto e la conseguente riforma della decisione pretorile. Il memoriale non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.

                                        

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Il Pretore ha rifiutato all'attore l'assistenza giudiziaria (consistente nel gratuito patrocinio, non avendo egli prelevato tasse né spese), poiché i costi di patrocinio rientrano – a suo avviso – in quelli di gestione della curatela. A mente sua l'art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2) e l'art. 16 del relativo regolamento d'applicazione (RL 4.1.2.2.1), stando ai quali le spese della misura tutoria sono a carico della Commissione tutoria regionale (se la persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento non sono in grado di farvi fronte), costituiscono una norma speciale rispetto a quanto prevede la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (RL 3.1.1.7), che prevede il gratuito patrocinio da parte del Cantone. Il ricorrente insorge contro tale punto di vista, invocando una sentenza emanata il 19 aprile 2005 da questa Camera (RtiD II-2005 pag. 667). Sostiene che il patrocinatore è stato designato dal curatore, privo di formazione giuridica, perché sprovvisto delle necessarie capacità personali per difendere giudizialmente il pupillo. I costi di patrocinio non vanno quindi a carico della Commissione tutoria regionale (rispettivamente dei Comuni che la finanziano).

 

                                   3.   Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente – che il richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e che quella persona non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). Nel caso specifico i primi tre requisiti sono pacifici. Controversa è la questione di sapere se, non essendo un curatelato in grado di procedere con atti propri (nella fattispecie il curatore del figlio non ha formazione giuridica), si giustifichi di rifiutargli il beneficio del gratuito patrocinio perché l'autorità tutoria è tenuta ad assumere – secondo il diritto cantonale – le spese della curatela che il pupillo non è in grado di coprire.

 

                                         a)   Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, per diritto federale la circostanza che un minorenne sia munito di curatore ancora non basta, in una causa di paternità o di mantenimento, per rifiutare il patrocinio d'ufficio. Il conferimento di tale beneficio dipende infatti, come per ogni altro richiedente, dalla necessità di far capo a un legale per la salvaguardia dei propri diritti. Se il curatore è un avvocato, di regola la designazione di un patrocinatore d'ufficio è superflua. Ove il minorenne non disponga di mezzi sufficienti per retribuire il curatore, in tal caso la spesa rientra nei costi di gestione della curatela e va a carico dell'autorità tutoria (RtiD I-2006 pag. 654 n. 23c). Nell'ipotesi contraria occorre esaminare se, tenuto conto della complessità della causa e della procedura applicabile, il curatore abbia le capacità necessarie per rappresentare il minorenne in giudizio (RtiD II-2005 pag. 667; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.18 del 18 febbraio 2008, consid, 4a). Tale presupposto va apprezzato concretamente, di caso in caso. Nelle circostanze descritte il problema è di sapere pertanto se il curatore disponesse delle necessarie cognizioni professionali per patrocinare l'attore nella causa di paternità e di mantenimento.

 

                                         b)  __________ lavora da anni per l'Ufficio del tutore ufficiale, ma non consta avere alcuna esperienza giuridica, né risulta essersi mai occupato personalmente di processi analoghi. Che nel Cantone Ticino i tutori ufficiali assumano anche, per prassi, curatele intese a far accertare la paternità di minorenni è possibile (www.ti.ch/DSS/DAS/UffTU). Ciò non basta tuttavia per desumere che costoro siano automaticamente in grado di procedere convenientemente in giudizio. Determinanti sono e rimangono – come detto – le capacità giuridiche del singolo curatore.

 

                                         c)  È vero che un'azione di paternità non dovrebbe rivelarsi particolarmente complessa, l'esecuzione di una perizia rimediando all'impossibilità di provare il concubito del convenuto con la madre (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 262). Altrettanto non può dirsi tuttavia per un'azione di mantenimento. La definizione del contributo alimentare va sì commisurata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera si attiene da almeno un ventennio: Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), alle quali il giudice fa capo di propria iniziativa, ma ciò non esonera il patrocinatore del minorenne dall'attivarsi per far accertare le capacità finanziarie dei genitori nei modi e nei termini previsti dal Codice di procedura civile. Il principio inquisitorio (applicabile a cause del genere in virtù degli art. 254 n. 1 e 280 cpv. 2 CC) non esime l'attore infatti dal sostanziare per quanto possibile le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova a disposizione (DTF 128 III 413 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4). A tal fine il rappresentante del minorenne deve conoscere, almeno per l'essenziale, la procedura. Nel caso specifico nulla rende sufficientemente attendibile che il curatore offrisse garanzie adeguate per salvaguardare convenientemente gli interessi del minorenne in giudizio. Poco importa dunque che l'avv. sia stato designato dal curatore e non dall'autorità tutoria (doc. C). Fondato, il ricorso in esame merita accoglimento.

 

                                   4.   La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag), e in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio. Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato. Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia attribuita al ricorrente una congrua indennità per ripetibili, ciò che rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria. Fermo restando che l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo lo stesso risultato.

 

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere interesse a ricorrere. Se non che, il diritto cantonale gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria (RtiD I-2009 pag. 600 in alto). AO 1 non è parte in causa (loc. cit.) e non è toccato nei suoi interessi giuridicamente protetti dalla decisione odierna, di modo che non è legittimato neanch'egli a insorgere. Se ne conclude che, definitivo, l'attuale giudizio non può formare oggetto di ricorso a livello federale.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e il dispositivo 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il  gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– per ripetibili.

                                     

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

;.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria