Incarto n.
11.2006.129

Lugano

4 aprile 2011/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

 

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.379 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 maggio 2005 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'.  PA 2 );

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 6 novembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 ottobre 2006 dalla Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1965) e AP 1 (1960) si sono sposati a __________ il 10 settembre 1994. A quel momento la moglie era già madre di J__________ (1980), nato da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione è nato A__________, il 18 settembre 1996. Il marito, architetto, è collaboratore dell'arch. __________ a __________. Senza particolare formazione professionale, la moglie ha lavorato durante la vita in comune come curante presso la “__________” a __________, istituto di accoglienza per persone anziane. I coniugi vivono separati dal 5 maggio 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi prima dalla madre e poi in un appartamento a __________, proprietà della madre stessa.

 

                                  B.   In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da AP 1 l'11 luglio 2002, con un decreto cautelare emanato senza contraddittorio il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, affidandole la custodia del figlio, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha fissato un contributo alimentare mensile a carico del marito di fr. 870.– in favore della moglie e di fr. 950.– in favore del figlio (assegno familiare non compreso). All'udienza del 13 agosto 2002 i coniugi hanno convenuto di adottare tale assetto a titolo definitivo, adeguan­do il diritto di visita e prevedendo un versamento unico supplementare di fr. 200.– per la moglie (inc. DI.2002.480 e DI.2002.481). Con sentenza del 17 giugno 2004 il Pretore ha poi ordinato una trattenuta di stipendio per fr. 2003.– mensili a carico del marito (inc. DI.2004.666).

 

                                  C.   Il 24 maggio 2005 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando l'affidamento di A__________ alla madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età, proponendo di attribuire l'abitazione coniugale alla mo­glie e di suddividere gli averi previdenziali dei coniugi in ragione di metà ciascuno. Nella sua risposta del 7 luglio 2005 AP 1 ha chiesto – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di respingere la petizione, subordinatamente di pronunciare la separazione, di affidarle il figlio, di attribuirle la dimora coniugale, di regolare in altro modo il diritto di visita e di condannare il marito a versare un contributo alimentare indicizzato per lei di fr. 917.20 mensili vita natural durante, oltre a un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 1850.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 2020.– mensili fino al termine della formazione professionale, con obbligo per il marito di partecipare alla metà delle spese straordinarie. AP 1 ha rivendicato inoltre il versamento di fr. 22 600.– in liquidazione del regime dei beni, aderendo alla proposta di dividere a metà gli averi previdenziali. AO 1 ha confermato il proprio punto di vista con replica del 31 ago­sto 2005. AP 1 non ha duplicato. L'udienza preliminare si è tenuta il 5 dicembre 2005.

 

                                  D.   L'istruttoria si è conclusa il 3 marzo 2006. AP 1 ha presentato un memoriale conclusivo del 26 aprile 2006 in cui ha riaffermato le proprie richieste, limitando nondimeno la pretesa in liquidazione del regime dei beni a fr. 4567.–. Al dibattimento finale del 9 maggio 2006 AO 1 si è riconfermato da parte sua nelle domande di petizione, non opponendosi a che il giudice stabilisse le spese straordinarie per il figlio. Infine le parti hanno dato atto al Pretore, con riferimento agli attestati previdenziali prodotti, che l'importo da trasferire alla moglie in esito alla ripartizione del “secondo pilastro” era di fr. 5542.92 (valuta il 31 maggio 2006).

 

                                  E.   Statuendo il 17 ottobre 2006, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato A__________ alla moglie, ha obbligato AO 1 a versare a AP 1 fr. 4567.– in liquidazione del regime dei beni, ha attribuito alla moglie l'appartamento coniugale e ha così disciplinato il diritto di visita del padre:

                                         un fine settimana ogni due, dal venerdì alle 18.00 alla domenica sera alle 20.00 oltre al mercoledì dopo la scuola fino al giovedì mattina nella settimana in cui A__________ non passa il week end dal papà e durante le assenze per lavoro della madre dalle 18.00 alle 7.45 del giorno seguente.

                                         Il figlio passerà inoltre con il padre due settimane durante le ferie scolastiche estive e una settimana durante le ferie natalizie (negli anni dispari la prima settimana, ivi compreso il giorno festivo, negli anni pari quella di Capodanno) e una settimana a Pasqua negli anni pari.

                                         Il Pretore ha condannato altresì AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio in fr. 1768.– mensili indicizzati (assegno familiare compreso), adeguando di conseguenza la trattenuta di stipendio, ha accertato il diritto di ogni coniuge alla metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro presso la rispettiva cassa pensione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni non appena la sentenza fosse passata in giudicato per definire le rispettive pretese. Le “ulteriori domande” della moglie sono state respinte. La tassa di giustizia di fr. 1300.– e le spese sono state poste per un quinto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 1000.– per ripetibili ridotte. Sull'assistenza giudiziaria postulata dalla moglie il Pretore non ha giudicato.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6 novembre 2006 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che il marito sia tenuto a erogarle un contributo alimentare di fr. 643.40 mensili vita natural durante, che il diritto di visita al figlio sia ridotto a un fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.00 e durante le di lei assenze per lavoro dalle ore 18.00 alle ore 7.45, con due settimane durante le vacanze estive, una settimana durante le ferie natalizie (negli anni dispari la prima settimana con il giorno festivo, negli anni pari quella di Capodanno) e una settimana a Pasqua negli anni pari, che gli oneri processuali siano posti interamente a carico dell'attore e che non siano attribuite ripetibili. Nelle sue osservazioni del 4 dicembre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Litigiosi rimangono in questa sede il contributo di mantenimento per la moglie e la regolamentazione del diritto di visita al figlio, oltre al riparto degli oneri processuali e delle ripetibili di primo grado. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

 

                                   2.   Il 5 novembre 2009 l'appellante ha inviato a questa Camera nuovi dati sulla sua situazione economica. Si tratta di documenti di per sé irricevibili. Fatti e mezzi di prova nuovi erano proponibili in appello a norma dell'art. 138 cpv. 1 CC ticinese, purché fossero addotti al più tardi “con la presentazione della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Né sussidia al riguardo il principio inquisitorio illimitato, i documenti in questione non essendo suscettibili di giovare al contributo di mantenimento in favore del figlio, per altro non appellato. Certo, l'art. 419b cpv. 1 CPC ticinese permetteva al giudice del divorzio di assumere prove d'ufficio in ogni stadio di causa. Esso non aveva lo scopo però di aggiornare sistematica­mente i dati al momento del giudizio di appello. Consentiva unicamente di integrare l'istruttoria su questioni singole che altrimenti non sarebbero state giudicate nel rispetto del diritto federale. Estremi del genere si ravvisano in concreto – come si vedrà in seguito – per quanto riguarda taluni documenti destinati a valutare la capacità lucrativa della moglie (consid. 4c e 5c). Ad eccezione di ciò, la sentenza va esaminata sulla base degli atti acquisiti dal Pretore.

 

                                   3.   Il Pretore non ha riconosciuto alla moglie alcun contributo alimentare, rilevando che il matrimonio non era stato di lunga durata, di modo che AP 1 non poteva invocare il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune. Inoltre durante la comunione domestica essa aveva sempre lavorato, guadagnando mediamente nel 2004 fr. 2519.– netti mensili con un'attività al 50%. Accertato il debito mantenimento di lei in complessivi fr. 2590.– mensili (minimo esisten­ziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 988.– [già dedotta la quota che rientra nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 307.–, spese di trasferta fr. 45.–), il primo giudice ha ritenuto la moglie “perfettamente in grado di rendersi del tutto autonoma: la presenza di un figlio non le impedirà di aumentare il suo grado di occupazione, considerato che già negli anni scorsi essa lavorava al di fuori delle fasce dell'orario scolastico” (sentenza impugnata, pag. 5). Quanto al marito, il Pretore ne ha accertato unicamente il reddito di complessivi fr. 5738.– mensili, senza calcolare il fabbisogno.

 

                                   4.   L'appellante sostiene anzitutto che il matrimonio è stato di lunga durata, ciò che le conferirebbe il diritto di salvaguardare per principio il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. E per mantenere quel livello di vita essa chiede un contributo alimentare di fr. 643.40 mensili indicizzati. AP 1 fa valere altresì che il primo giudice ha trascurato la sua età e il suo precario stato di salute, così come le cure ancora dovute al figlio, non senza censurare il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore e la possibilità, per lei, di aumentare il grado d'occupazione.

 

                                         a)   Per quel che è della durata del matrimonio, contrariamente all'opinione di AP 1 decisiva è la durata della vita in comune, non quella formale del vincolo (RtiD II-2006 pag. 685 in alto con richiami). In concreto le parti si sono spo­sate il 10 settembre 1994 e si sono separate di fatto sette anni e mezzo dopo, il 5 maggio 2002. Si tratta perciò di un matrimo­nio di media (e non di lunga) durata.

 

                                         b)   I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne regolano l'entità (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, dandosi un matrimonio di media durata, occorre valutare se nella fattispecie l'unione ha influito sulle condizioni di vita dell'uno o dell'altro coniuge. In caso affermativo ogni coniuge ha il diritto di vedersi riconoscere – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, come in un matrimo­nio di lunga durata. Un matrimonio dal quale sono nati figli incide, di norma, sulle condizioni di vita di almeno un coniuge (DTF 135 III 61 consid. 4.1). Ove i redditi dei coniugi dovessero rivelarsi insufficienti dopo il divorzio per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, segnatamente in ragione dei nuovi costi generati da due economie domestiche separate, il creditore del contributo alimentare ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1; cfr. per un caso d'applicazione: I CCA, sentenza inc. 11.2002.113, del 12 agosto 2004, consid. 12). Fermo restando che, comunque sia, ogni coniuge deve provvedere a sé al proprio debito mantenimento nella misura in cui ciò si possa ragionevolmente pretendere da lui e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 59 consid. 4.5 con richiamo).

 

                                         c)   Nel caso specifico l'appellante aveva già un figlio (J__________, nato nel 1980) prima di sposarsi nel 1994 con __________, quando lavorava a tempo pieno come ausiliaria per gli __________ (risoluzione 24 settembre 2008 del Consiglio di Stato, prodotta in appello). Due anni dopo è nato A__________ (1996). Nel 1997 AP 1 ha ridotto il grado d'occupazione al 50% (doc. 12 e 30: certificati di stipendio e certificato della Cassa pensione). Non fosse stato per A__________, essa avrebbe dovuto continuare a lavorare a tempo pieno, se non altro per sostentare J__________ (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; orientamento rimasto invariato anche nel nuovo diritto del divorzio: sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b; Schwenzer in: Pra­xis­kommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). Il fatto di dover accudire ad A__________ ne ha limitato invece la capacità lucrativa. Il matrimonio ha influito perciò sulle sue condizioni di vita. Nelle condizioni descritte determinante è così, ai fini del giudizio, il tenore di vita che i coniugi avevano raggiunto durante la comunione domestica.

 

                                         d)   Persuaso erroneamente del contrario, il Pretore non ha esperito alcun accertamento su quel livello di vita. Occorre rimediare quindi, per quanto possibile, alla mancanza (cfr. RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). Ora, in difetto di altre indicazioni sul tenore di vita coniugale prima della separazione (in concreto gli atti sono silenti), gli accertamenti esperiti nella procedura a tutela dell'unione coniugale – ancorché ispirati a un esame di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (I CCA, sentenza inc. 11.2002.96 del

                                               18 giugno 2004, consid 12e con riferimenti; sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 4b). Non spetta invece al giudice del divorzio assumere prove d'ufficio, in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non applicandosi il principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2).

 

                                         e)   Nella procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore aveva condannato AO 1, con decreto cautelare del

                                               16 luglio 2002 emesso senza contraddittorio, a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 870.– mensili e uno per A__________ di fr. 950.– mensili (inc. DI.2002.481 richiamato). All'udienza del 13 agosto 2002 le parti avevano poi adottato quell'assetto come definitivo. Ed esso è rimasto in vigore fino alla causa di divorzio. Ciò premesso, nel 2000 (ultimo dato fiscale conosciuto prima della separazione, intervenuta nel 2002: doc. O e P nell'inc. DI.2002.480 richiamato) il reddito coniugale ascendeva a fr. 99 801.– netti annui, pari a fr. 8315.– mensili (arrotondati).

 

                                                Il fabbisogno familiare può essere così ricostruito: minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1550.– (FU 2/2001 pag. 74 cifra I n. 3), fabbisogno in denaro di A__________ fr. 1520.– (tabella 2000 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, figlio unico dal 7° al 12° anno d'età con mezza posta per cura e educazione), costo dell'alloggio fr. 962.– (doc. H2 nell'inc. DI.2002.480, meno la quota già compresa nel fabbisogno in denaro del figlio), spese accessorie fr. 139.40 (doc. H1 nell'inc. DI.2002.480), premi della cassa malati fr. 315.80 (per il marito si presumono, in mancanza di dati, i medesimi premi e la medesima franchigia della moglie: doc. J1 e J2 nell'inc. DI.2002.480), franchigia fr. 281.25 (doc. J1 e J2 citati), assicurazione complementare fr. 38.40 (doc. K nell'inc. citato), assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 42.85 (doc. L nell'inc. richiamato), assicurazione sulla vita di AO 1 fr. 101.83 (doc. Z nell'inc. citato), assicurazione protezione giuridica e viaggi fr. 26.85 (doc. L), imposte fr. 712.60 (moltiplicatore del 75% a Lugano: doc. O nell'inc. citato). A ciò si aggiungevano le spese d'automobile (doc. H, T e U), ovvero fr. 496.05 men­sili di leasing (doc. H), fr. 34.75 di imposta di circolazione, fr. 103.70 di assicurazione (tenuto conto dei ribassi usuali, il doc. L limitandosi a indicare i premi lordi) e di fr. 30.– di posteggio. Onde, in definitiva, un fabbisogno di fr. 6355.45 mensili.

 

                                         f)    In ultima analisi, con un reddito complessivo di fr. 8315.– mensili i coniugi, dopo avere sopperito al loro fabbisogno minimo di fr. 6355.– mensili, disponevano ancora di circa fr. 980.– mensili ciascuno. Per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica la moglie dovrebbe continuare a beneficiare pertanto di tale margine oltre il proprio fabbisogno minimo.

 

                                   5.   Accertato (per quanto possibile) il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione domestica, la questione è di sapere se l'appellante rivendichi a ragione un contributo alimentare di fr. 643.40 mensili vita natural durante. Occorre esaminare perciò la situazione di lei dopo il divorzio. Il primo giudice ha accertato lo stipendio medio di AP 1 in fr. 2519.– mensili (non contestato in appello) e il di lei fabbisogno minimo in fr. 2590.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 988.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 307.–, spese di trasferta di fr. 45.–). Come l'interessata possa, con entrate mensili di fr. 2519.– e un fabbisogno minimo di fr. 2590.– mensili, “far fronte al suo sostentamento senza neppure aumentare il suo grado di occupazione” del 50% (sentenza impugnata, pag. 5, secondo paragrafo) è difficile capire.

 

                                         Comunque sia, l'appellante chiede di inserire nel proprio fabbisogno minimo anche fr. 132.90 per le imposte e fr. 25.90 per il premio dell'assicurazione economica domestica, cui va aggiunto ancora l'adeguamento del premio della cassa malati, onde un ammanco di almeno fr. 229.80 mensili, diventati fr. 244.80 nel 2006. A ciò – essa prosegue – va cumulata “la metà dell'eccedenza” (fr. 398.60 mensili), per un contributo complessivo di fr. 643.40 mensili. Il quale – essa epiloga – va versato vita natural durante, dall'agosto del 2005. Nelle osservazioni all'appello AO 1 propone di respingere la pretesa, sottolineando come la moglie abbia sempre lavorato durante la vita in comune e possa anche “sfruttare le potenzialità di un aumento del proprio impegno lavorativo” (memoriale, pag. 5 in alto, n. 4).

 

                                         a)   Intanto va subito sgombrato il campo dal criterio legato alla “metà dell'eccedenza”, che questa Camera non ha mai applicato al calcolo dei contributi alimentari dopo il divorzio (v. anche DTF 134 III 146 consid. 4). A ragione l'appellante critica invece, quanto alla cassa malati, il premio di fr. 307.– mensili accertato dal Pretore (doc. 18: attestato del 2005), agli atti figurando l'attestato del 2006, dal quale si evince un premio di fr. 322.– mensili (doc. 35). A ragione essa chiede altresì di includere nel fabbisogno il premio di fr. 25.90 mensili per l'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'economia domestica (cfr. DTF 114 II 395 consid. 4c), come pure l'onere fiscale (DTF 127 III 68 consid. 2b), che può prudentemente essere stimato in fr. 115.– mensili sulla base di un reddito di fr. 59 164.80 annui (reddito da attività lucrativa calcolato dal Pretore, più il contributo alimentare di cui si dirà oltre e quello per il figlio A__________, dedotti fr. 19 490.– complessivi per oneri assicurativi [di fr. 5200.–], spese professionali forfettarie di fr. 2500.–, fr. 10 500.– per figlio a carico, spese di trasporto di fr. 540.– e spese per pasti fuori casa di fr. 750.–: calcolatore d'imposta in: www.ti.ch/fisco). Infine va adeguato d'ufficio in fr. 1350.– mensili il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I n. 2.).

 

                                                Ciò posto, Il fabbisogno minimo di AP 1 può essere accertato in fr. 2845.90 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 988.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 322.–, premio dell'assicurazione RC e mobilia domestica fr. 25.90, spese di trasferta fr. 45.–, onere fiscale fr. 115.–). Tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita condotto fino alla separazione essa dovrebbe disporre di altri fr. 980.– mensili (sopra, consid. 4f), il suo “debito mantenimento” va accertato per finire in fr. 3825.– mensili (arrotondati). Rimane da sapere se e in che misura l'interessata sia in grado di far fronte a tale “debito mantenimento” con le proprie risorse.

 

                                         b)   Quanto alle entrate, AP 1 non contesta il reddito di fr. 2519.– netti mensili accertato dal Pretore per l'attività al 50%, ma afferma di non poter aumentare il suo grado d'occupazione. Agli atti figura invero un certificato medico di tre righe in cui una ginecologa “non ritiene idoneo un aumento della percentuale di lavoro” (doc. 33). Se non che, l'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa permanente presuppone, per principio, una perizia specialistica (I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 10 con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi a medio termine (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Non risultando che AP 1 sia durevolmente impedita nella sua capacità di guadagno, ci si deve dipartire dal principio che essa sia abile al lavoro. È vero che dai documenti nuovi prodotti in appello essa risulta essere stata licenziata dagli __________ a valere dal 31 ottobre 2008 per comportamento professionale inadeguato (lettera 30 luglio 2008 del __________), ma ciò non dimostra un impedimento oggettivo al lavoro. Fino al 16° compleanno di A__________ (sopra, consid. 4c) non è il caso di scostarsi perciò dal reddito per un'attività al 50%. Rimane da esaminare la situazione dopo il 16° compleanno di A__________.

 

                                         c)   AP 1 è priva di formazione professionale specifica e ha oggi 50 anni (45 anni al momento in cui è cominciata la causa di divorzio). Dopo quanto si è spiegato (consid. 4c), al 16° compleanno di A__________ (18 settembre 2012) essa dovrà portare per principio il suo grado d'occupazione al 100%. Non si disconosce che a quel momento essa avrà 52 anni, ma non si deve trascurare nemmeno che essa ha maturato un'esperienza di decenni come assistente di cure, che fino al 1997 lavorava già a tempo pieno e che il suo licenziamento è dovuto non a incapacità professionali, bensì a comportamenti inadeguati con i colleghi di lavoro e i superiori. Non si fosse fatta licenziare, essa sarebbe potuta verosimilmente tornare al grado d'occupazione del 1996 (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 6c). Certo, un reddito potenziale non deve avere carattere di penalità, ma essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 prima frase e 8 consid. 4c/cc). E se in concreto appare poco verosimile che AP 1 ritrovi un impiego nel settore sociosanitario o paramedico, essendo priva di formazione professionale, si può pretendere almeno che dall'ottobre del 2012 essa trovi un posto a tempo pieno come personale non qualificato, ad esempio come addetta alle pulizie. Il che le permetterà di guadagnare se non altro fr. 3000.– mensili. Rispetto al suo “debito mantenimento” di fr. 3825.– mensili, pertanto, essa registrerà un ammanco di fr. 825.– mensili.

 

                                         d)   Di regola un contributo di mantenimento è dovuto solo per il tempo necessario a che il coniuge beneficiario riesca a finanziare il proprio “debito mantenimento”, compresa un'ade­guata previdenza professionale (art. 125 cpv. 1 CC). La situazione di AP 1 dopo il pensionamento è aleatoria. Si può supporre ch'essa percepirà una rendita piena AVS (fr. 2320.– mensili) e una rendita dal proprio capitale previdenziale che ascendeva il 31 maggio 2006 a fr. 72 319.85, interessi compresi (doc. 37), cui si potrebbero aggiungere fr. 5542.92 quale divisione del “secondo pilastro” (accordo preso dalle parti all'udienza del 9 maggio 2006). Con tutte le cautele del caso si può presumere dunque che al pensionamento AP 1 potrà contare su un capitale pensionistico attorno ai fr. 110 000.– (considerato un contributo annuo di fr. 1413.– nel 2007, cui si aggiunge quello del datore di lavoro). Per contro essa non consta avere sostanza propria. Tutto induce a desumere quindi che dopo il pensionamento AP 1 non sarà in grado di far fronte al proprio “debito mantenimento”, ma riuscirà solo a coprire il proprio fabbisogno minimo.

 

                                   6.   L'appellante non essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio debito mantenimento, è necessario appurare la capacità contributiva di AO 1. Il Pretore si è limitato ad accertarne il reddito in fr. 5738.– mensili (non contestato in appello), senza definire il di lui fabbisogno, salvo ritenere che egli è in grado di versare fr. 1768.– mensili al figlio. Secondo l'appellante il fabbisogno del marito non eccede fr. 2748.80 mensili. AO 1 calcolava invece il proprio fabbisogno minimo, nella petizione, in fr. 4119.10 mensili nel seguente modo: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 171.30, premio dell'assicurazione vita fr. 101.85, leasing dell'automobile fr. 496.–, assicurazione dell'automobile e altre assicurazioni fr. 335.20, imposta di circolazione fr. 34.75, posteggio fr. 30.–, onere fiscale

                                         fr. 500.–. Nelle osservazioni all'appello egli espone inoltre fr. 150.– mensili per spese di carburante. Onde un totale di fr. 4269.10 mensili. Litigiose rimangono in definitiva la locazione, il leasing dell'automobile, il premio dell'assicurazione sulla vita, quello per l'assicurazione dell'auto e quello per le altre assicurazioni.

 

                                         a)   In merito alla locazione la moglie fa valere che il marito vive con una nuova compagna, sicché il costo dell'alloggio e le spese accessorie vanno ridotte. L'argomentazione non è pertinente. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, anche nel caso in cui un coniuge viva con una terza persona non si dividono le spese di alloggio e di riscaldamento tra il coniuge e il suo convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge l'onere di alloggio presumibile che egli dovrebbe sopportare se abitasse da sé solo, per conto proprio (I CCA, sentenza inc. 11.2000.86 del 16 febbraio 2001; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a). Tale principio è stato definito “corretto e per nulla arbitrario” anche dal Tribunale federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4). Nel caso in esame AO 1 espone un costo dell'alloggio, come detto, di fr. 1100.– mensili, che a __________ appare adeguato anche per una persona sola. Moglie e figlio spendono per l'alloggio, del resto, fr. 1300.– mensili. Sotto questo profilo la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.

 

                                         b)   Per quel attiene al leasing dell'automobile, la quota mensile fino alla scadenza del contratto può essere inserita nel fabbisogno minimo di un coniuge se quest'ultimo non aveva disponibilità per l'acquisto del veicolo e se la vettura non appare inutilmente dispendiosa (I CCA, sentenza inc. 11.2005.50 del 25 giugno 2008, consid. 4c con richiamo). Sta di fatto che nel caso specifico al momento in cui il Pretore ha statuito il leasing dell'auto del marito era scaduto (il certificato doc. H prevedeva una durata contrattuale di 48 mesi, dalla consegna del veicolo, avvenuta al più tardi il 12 giugno 2002, il contratto risalendo al 12 marzo 2002). A ragione l'appellante contesta quindi l'inclusione della spesa nel fabbisogno minimo del marito (appello, n. 5 pag. 7).

 

                                               Quanto ai costi d'uso di un'automobile, la giurisprudenza li riconosce se i mez­zi della famiglia dopo la separazione sono sufficienti, se il co­niuge aveva già un veicolo durante la vita in comune o se il bisogno è sorto dopo la separazione, oppure il coniuge abbisogni del mezzo per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita (I CCA, sentenza inc. 11.2009.45 dell'8 maggio 2009, consid. 5a con richiami). In concreto il marito disponeva di un'automobile già durante la vita in comune. Si tratta dunque di quantificarne i costi. Nelle osservazioni all'appello egli espone una spesa di fr. 150.– mensili, più fr. 30.– per il posteggio. Ciò appare del tutto ragionevole.

 

                                         c)   La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, quand'anche un'assicurazione denoti indole previdenziale, il relativo premio può essere incluso nel fabbisogno minimo del coniuge debitore (I CCA, sentenza inc. 11.2001.119/II del 14 aprile 2003, consid. 7 con richiami). Agli atti figura un'assicurazione sulla vita presso la __________ per un premio di fr. 1222.– annui. Tale assicurazione esisteva già durante la vita in comune, di modo che non v'è ragione di espungerla ora dal fabbisogno minimo del marito.

 

                                         d)   Relativamente all'“assicurazione dell'automobile e altre assicurazioni” (fr. 335.20 mensili), come pure alle imposte (fr. 500.– mensili), l'appellante censura simili voci di spesa, riconoscendo solo fr. 143.55 mensili per l'“assicurazione dell'automobile e altre assicurazioni” e fr. 283.10 mensili per le imposte (appello, pag. 6). Nelle osservazioni all'appello l'interessato nulla eccepisce in proposito, di modo che per quanto riguarda le “assicurazioni veicolo e altre assicurazioni” non v'è ragione di scostarsi da quanto riconosce la moglie. Circa

                                               l'onere fiscale, dalla tassazione 2004 (nella rubrica agli atti) si evince un carico tributario di fr. 296.10 mensili, la cifra prospettata dalla moglie fondandosi sulla tassazione 2003 (nella rubrica agli atti; v. anche il doc. P).

 

                                         e)   In sintesi, AO 1 ha un fabbisogno minimo di fr. 3477.55 (minimo esistenziale aggiornato del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 171.30, premio dell'assicurazione sulla vita fr. 101.85, assicurazione dell'automobile e altre assicurazioni fr. 143.55, imposta di circolazione fr. 34.75, spese di carburante fr. 150.–, posteggio fr. 30.–, imposte fr. 296.10). Il suo debito mantenimento ascende pertanto a fr. 4457.55 (sopra, consid. 4f). Egli ha dunque un margine utile di fr. 1280.– mensili (arrotondati), nemmeno sufficienti per coprire il contributo alimentare di fr. 1768.– in favore di A__________.

 

                                         f)    Dopo il pensionamento di AO 1 tutto si ignora. Con i redditi di cui dispone, si può prudenzialmente supporre che egli percepirà una rendita AVS piena di fr. 2320.– mensili. Presumibilmente egli beneficerà inoltre di una rendita pensionistica derivante da un capitale che il 31 maggio 2006

                                               ascendeva a fr. 83 787.–, dal quale va dedotto il compenso dovuto alla moglie (sopra, consid. 5d). Ciò posto, stante il lasso di tempo che ancora separa AO 1 dalla pensione – la quale interverrà nel 2030, compiendo egli 65 anni il 15 ottobre 2030 – si può arguire, con tutte le riserve del caso, che egli disporrà a quel momento di un capitale previdenziale di circa fr. 250 000.– (considerato un contributo personale annuo nel 2005 di fr. 4339.–, cui va aggiunto quello del datore di lavoro).

 

                                               Allo scadere della polizza n. 5.299.103 della __________ (doc. O), il 1° gennaio 2026, egli riceverà inoltre fr. 40 000.–, cui vanno dedotti però fr. 4567.– spettanti alla moglie in liquidazione del regime matrimoniale (sentenza impugnata, dispositivo n. 5 non appellato). Al pensionamento tale capitale ascenderà, con un rendimento del 2% (I CCA, sentenza inc. 11.2003.116, del 29 settembre 2004 in: RtiD

                                               I-2005 pag. 774, consid. 4a), a fr. 38 350.– (arrotondati: valore di conversione di 1.082432 in funzione di un rendimento del 2% su un periodo di 4 anni: Stauffer/Schätzle, Bar­wert­tafeln – Tables de capitalisation, 5ª edizione, Zurigo 2001, pag. 456 per il rinvio di Schätzle/Weber, Manuel de capitalisation, Zurigo 2001, pag. 334 con rinvio alla tavola 47). Da ciò egli potrà percepire, in circa 19 anni (18.82: Stauffer/ Schätzle, op. cit., pag. 448 tavola 42), altri fr. 170.– mensili (arrotondati). Prudenzialmente – e ferma restando un'eventuale azione di modifica della sentenza di divorzio – si può stimare che dal pensionamento (15 ottobre 2030) AO 1 potrà contare su circa fr. 4000.– mensili, non sufficienti nemmeno per soddisfare il suo “debito mantenimento” (di fr. 4457.55).

 

                                   7.   Riassumendo, per i contributi alimentari valgono le seguenti considerazioni.

 

                                         a)   Fino al settembre del 2012 a AP 1 può essere imputato un reddito di fr. 2519.– mensili (consid. 5b e 5c), con un ammanco di fr. 325.– (arrotondati) sul suo fabbisogno mini­mo (di fr. 2845.– arrotondati), rispettivamente di fr. 1305.– (arrotondati) sul suo “debito mantenimento” (di fr. 3825.– mensili). L'attore dispone da parte sua di fr. 5738.– mensili, con un margine di fr. 2260.– sul fabbisogno minimo (di fr. 3478.– arrotondati), rispettivamente di fr. 1280.– sul suo “debito mantenimento” (consid. 6e). Nelle circostanze descritte andrebbe suddiviso tra moglie e figlio quanto il marito è in grado di elargire. Se non che, l'appellante non contesta il contributo alimentare per A__________ (di fr. 1758.– mensili). E con il suo reddito di fr. 5738.– mensili AO 1 può finanziarlo appieno, conservando il proprio fabbisogno minimo (di fr. 3478.– mensili). Fino al settembre del 2012 AP 1 non può quindi pretendere più che il versamento della differenza (fr. 500.– arrotondati mensili).

 

                                         b)   Dall'ottobre del 2012 AP 1 sarà tenuta a procurarsi fr. 3000.– mensili con un'attività a tempo pieno (consid. 5c). A quel momento essa sarà in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo (con un agio di fr. 155.– mensili), ma non il proprio “debito mantenimento”. Quanto al marito, dopo avere coperto il proprio fabbisogno minimo e versato il contributo alimentare per A__________, egli disporrà ancora di fr. 500.– (arrotondati) mensili. Per garantire ai coniugi un livello di vita analogo (sopra consid. 4b), AO 1 dovrà versare così a AP 1 fr. 150.– mensili. In tal modo entrambi i coniugi registreranno un disavanzo proporzionalmente uguale rispetto al loro “debito mantenimento”.

 

                                         c)   Nell'ottobre del 2014 AO 1 sarà liberato dal contributo alimentare per il figlio e disporrà di un margine di fr. 1280.– mensili sul proprio “debito mantenimento” (di fr. 4458.– mensili). AP 1 si ritroverà invece con un disavanzo sul “debito mantenimento” di fr. 825.– mensili (fr. 3000.– di reddito meno fr. 3825.– di “debito mantenimento”). Di per sé il marito potrebbe anche essere chiamato a stanziare tale cifra, ma nell'appello l'interessata si limita a pretendere fr. 643.40 mensili. Applicandosi al riguardo il principio dispositivo, il contributo alimentare per la moglie dall'ottobre del 2014 fino al pensionamento ordinario del marito va fissato di conseguenza in fr. 643.40 mensili. Il pensionamento ordinario di lei nulla appare incidere, giacché con i propri averi pensionistici AP 1 riuscirà solo a coprire il proprio fabbisogno minimo (consid. 5d).

 

                                         d)   Dopo l'età pensionabile si può stimare che AO 1, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo, potrà contare ancora su fr. 520.– mensili. Per garantire ai coniugi un tenore di vita paritario egli va tenuto pertanto a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 300.– mensili. Con entrate stimate a fr. 4000.– mensili (consid. 6f) egli registrerà infatti un disavanzo sul proprio “debito mantenimento” di fr. 458.– mensili. AP 1 si vedrà garantito, dopo il pensionamento, il solo fabbisogno minimo (di fr. 2845.–: consid. 5a e 5d), con un disavanzo sul proprio “debito mantenimento” di fr. 980.–. mensili. Il contributo alimentare di fr. 300.– mensili equipara le situazioni e va corrisposto a vita, non intravedendosi prospettiva di mutamenti ulteriori.

 

                                   8.   L'appellante chiede che il contributo alimentare sia adeguato al rincaro. La legge non prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC), ma le clausole di indicizzazione sono un uso consolidato (FF 1996 I 129 in fondo). Si giustifica così di salvaguardare il potere d'acquisto dei contributi ancorandoli all'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 2011, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del gennaio precedente, la prima volta nel gennaio 2012 (art. 143 n. 4 CC). Il debitore potrà liberarsi di tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294).

 

                                   9.   L'appellante chiede che il contributo alimentare decorra dal­l'agosto del 2005. A torto. Il contributo alimentare dell'art. 125 CC è dovuto solo dopo il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio (Gloor/Spycher, op. cit., n. 4 ad art. 126 CC con rinvio). Fino ad allora gli obblighi alimentari continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale (nella fattispecie: dal decreto cautelare emesso senza contraddittorio dal Pretore – e poi ratificato dalle parti – negli incarti DI.2002.480 e DI.2002.481).

 

                                10.   AP 1 critica poi il diritto di visita dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola fino al giovedì mattina che il Pretore ha concesso a AO 1, oltre agli incontri usuali di un fine settimana su due dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle 20.00 e a quelli durante le assenze per lavoro di lei, dalle ore 18.00 alle 7.45 del giorno seguente. Essa propone di ridurre il diritto di visita “a quanto in uso” per salvaguardare “il già precario equilibrio tra i genitori” (appello, pag. 8 a metà). Nelle sue osservazioni AO 1 obietta che l'appellante antepone i suoi interessi a quelli del figlio.

 

                                         a)   Il diritto di visita invalso nel Cantone Ticino per ragazzi in età scolastica è noto (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), come noti sono i criteri cui esso deve informarsi (RtiD II-2004 pag. 619 consid. 5). Giovi solo ricordare che nell'interesse del figlio la regolamentazione usuale può essere estesa. Il primo criterio cui deve orientarsi la disciplina delle relazioni personali fra genitori e figli è infatti il bene del minorenne, che relega in sott'ordine eventuali interessi contrastanti dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2009.40, del 16 febbraio 2011, consid. 5 con richiamo). I desideri del figlio non sono decisivi, ma risultano viepiù importanti nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di lui, appaiano come una decisione consolidata e

                                               l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (I CCA, sentenza inc. 11.2009.40 citata, consid. 4e con richiami).

 

                                         b)   Nella fattispecie il Pretore ha motivato la propria decisione con il rapporto d'ascolto del 28 febbraio 2006 (act. VII), dal quale emerge che A__________ “appare molto legato al genitore, “attivo nel suo ruolo”, che di lui il ragazzo dà un'immagine positiva” ed “è contento di poter trascorrere anche altri momenti, al di fuori dei fine settimana, con il padre e più precisamente quando la madre ha il turno di lavoro notturno. Il ragazzo si sente protetto dal padre; infatti racconta che se gli succedesse qualcosa lo direbbe a lui, perché lo difende”. Dal rapporto d'ascolto si evince così che l'estensione dell'usuale diritto di visita al mercoledì pomeriggio è nell'interesse del figlio. E con tale criterio l'appellante neppure si confronta, limitandosi a evocare “il già precario equilibrio tra i genitori”. Il quale però, come detto, passa in secondo piano rispetto al bene del figlio. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela inconsistente.

 

                                11.   Da ultimo l'appellante si duole del dispositivo pretorile sugli oneri processuali (a suo carico per quattro quinti) e le ripetibili ridotte (fr. 1000.– assegnati al marito). Asserisce che ciò non si giustifica, avendo essa ottenuto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sicché le spese andrebbero “innanzitutto messe a carico dello Stato”. L'argomentazione è incomprensibile. A parte il fatto che la decisione del 18 ottobre 2006 sull'assistenza giudiziaria si riferiva al procedimento cautelare (inc. DI.2002.480) e non alla procedura di divorzio (al cui riguardo il Pretore non ha statuito: sopra, lett. E in fine), un conto è fissare l'entità (e l'eventuale riparto) degli oneri processuali e delle ripetibili, un altro è sapere se il richiedente abbia diritto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Le due questioni sono del tutto indipendenti. Sotto questo profilo l'operato del Pretore risulta ineccepibile.

 

                                12.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), che può equitativamente reputarsi paritaria. L'appellante ottiene essenzialmente causa vinta sul contributo alimentare, ma esce sconfitta sul diritto di visita. Ciò giustifica di suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare anche il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, che si giustifica di porre a carico di AP 1 per sette decimi e per il resto a carico del marito, cui AP 1 rifonderà fr. 800.– per ripetibili.

 

                                         La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita accoglimento. Già si è visto che la richiedente si trova in ristrettezze economiche (art. 3 Lag del 2002). Il suo ricorso era inoltre parzialmente provvisto di buon fondamento (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002), come dimostra l'attuale sentenza. Né si poteva pretendere che l'interessata, priva di cognizioni giuridiche, procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag del 2002) e nemmeno che rinunciasse ad appellare solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag del 2002).

 

                                13.   Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa in appello rimaneva – oltre al contributo  alimentare per la moglie – la disciplina del diritto di visita. Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2). Quanto alla decisione in tema di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale la sua impugnabilità segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         8.    AO 1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                               fr. 500.— (arrotondati) mensili fino al 30 settembre 2012,

                                               fr. 150.— mensili dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2014,

                                               fr. 643.30 mensili dal 1° ottobre 2014 fino al 31 ottobre 2030 e

                                               fr. 300.— mensili dal 1° novembre 2030 in poi.

                                                ll contributo alimentare sarà adeguato ogni anno sulla scorta dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2012 in base all'indice del gennaio 2011.

                                         9.    La tassa di giustizia di fr. 1300.– e le spese, da anticipare dall'attore, sono poste per sette decimi a carico di AP 1, che rifonderà all'attore fr. 800.– per ripetibili ridotte.

 

                                    II.   Gli oneri di appello, consistenti in: 

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   III.   AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'PA 2.

 


                                 IV.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.