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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2005.94 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 9 giugno 2005 da
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contro |
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AO 2 (già patrocinato dall'.,),
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giudicando ora sul decreto di edizione del 17 gennaio 2006 emanato dal Pretore nei confronti della
AP 1
Ritenuto
in fatto: che nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 giugno 2005 contro il marito AO 2 (1950), AO 1 (1952) ha instato all'udienza del 30 giugno 2005 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché fosse ordinato alla AP 1, filiale di Locarno, di produrre gli estratti di “tutti i conti, con l'indicazione dei movimenti di accredito e di addebito, intestati o aventi quale beneficiario economico AO 2, dal 1° gennaio 2004 fino a oggi, con il dettaglio dei redditi da capitale”;
che il convenuto è rimasto assente ingiustificato all'udienza, mentre la AP 1 si è opposta a esibire gli eventuali conti di cui AO 2 fosse beneficiario economico;
che, statuendo il 17 gennaio 2006, il Pretore ha accolto l'istanza nel suo intero e ha ordinato alla AP 1 di produrre la documentazione richiesta da AO 1 entro 20 giorni, addebitando la tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese (fr. 50.–) alla banca;
che contro tale decreto la AP 1 è insorta il 26 gennaio 2006 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la reiezione dell'istanza di edizione nella misura in cui riguarda gli eventuali conti di cui AO 2 fosse mero beneficiario economico, con relativa riforma del decreto impugnato;
che il Segretario assessore ha accordato effetto sospensivo all'appello, in luogo e vece del Pretore, il 26 gennaio 2006;
che nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2006 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, mentre AO 2 non ha reagito;
che con lettera del 21 gennaio 2008 la AP 1 dichiara ora di ritirare l'appello, chiedendo di non attribuire ripetibili e di non riscuotere spese;
e considerando
in diritto: che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che la desistenza comporta soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo per chi recede dalla lite di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo nel caso in cui motivi di equità inducano a moderare – appunto – l'indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC);
che in concreto la tassa di giustizia va nondimeno ridotta, la causa terminando in appello senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
che non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili a AO 2, il quale è rimasto silente e non ha affrontato spese presumibili;
che non v'è ragione invece di decurtare l'indennità per ripetibili in favore di AO 1, la quale ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale (due pagine e mezzo di testo);
che, del resto, nulla avrebbe impedito all'appellante di chiedere a AO 1 se fosse disposta a transigere, in tutto o in parte, sull'ammontare dell'indennizzo;
che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come nella fattispecie – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto da AO 1 al marito (fr. 3260.– mensili già in via provvisionale dal 1° giugno 2005, più fr. 2200.– una tantum per spese di trasloco);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1000.– per ripetibili. Non si assegnano ripetibili a AO 2.
3. Intimazione:
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–; –; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.