Incarto n.
11.2006.135

Lugano

30 novembre 2007/rgc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2002.27 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su ri­chiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 1° marzo 2002 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 1);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 novembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 26 ottobre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1962) e AP 1 (1961), cittadina portoghese, si sono sposati a __________ il 13 dicembre 1995. Al momento del matrimonio essi avevano già un figlio, F__________ (detto A__________), nato l'8 settembre 1995. Il marito è guardia di confine a __________, la moglie non ha un'attività lucrativa stabile. I coniugi vivono separati dal 1° giugno 2001, quando il marito ha lasciato l'abitazione comune per stabilirsi prima in un appartamento nel medesimo palazzo a __________ e in seguito a __________. Nell'ottobre del 2002 AP 1 è andata a vivere con __________.

 

                                  B.   In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AP 1 il 27 luglio 2001, con sentenza del 21 dicembre 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato A__________ a quest'ultima (riservato il diritto di visita del padre) e ha obbligato il marito a versare dal 1° agosto 2001 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per la moglie e di fr. 727.– mensili (oltre agli assegni familiari) per il figlio. Un appello presentato da AO 1 contro tale sentenza è stato parzialmente accolto il 10 luglio 2002 da questa Camera, che ha fissato in fr. 2023.– mensili il contributo per la moglie e in fr. 1504.– mensili (compresi gli assegni familiari) quello per il figlio. Un appello adesivo inoltrato da AP 1 è stato respinto (inc. 11.2002.6).

                                     

                                  C.   Nel frattempo, il 1° marzo 2002, AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, chiedendo l'affidamento del figlio A__________ (riservato il diritto di visita della madre) e rifiutando qualsiasi contributo alla moglie. Nella sua risposta del 17 maggio 2002 AP 1 si è opposta al divorzio, postulando una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, quanto meno, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito le loro domande, il marito sollecitando a sua volta l'assistenza giudiziaria.

 

                                  D.   AO 1 ha instato altresì, il 10 maggio 2002, per la modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'affidamento di A__________ e la soppressione del contributo alimentare per la moglie. In quella sede le parti hanno aderito alla proposta del Pretore di designare un curatore al figlio. Con risoluzione del 27 giugno 2002 la Commissione tutoria regionale 1 ha nominato in tale qualità __________. Statuendo il 30 dicembre 2002, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare in favore della moglie a fr. 1125.– mensili dal giugno al settembre del 2002 e a fr. 936.– mensili dall'ottobre del 2002 in poi. Un appello presentato il 17 febbraio 2003 da AP 1 contro tale sentenza è stato parzialmente accolto il 25 giugno 2003 da questa Camera, che ha fissato il contributo per lei in fr. 1315.– mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2002 e in fr. 1331.– mensili dopo di allora, rispettivamente quello per il figlio in fr. 1504.– mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2002 e in fr. 1529.– mensili dopo di allora (inc. 11.2003.23).

                                        

                                  E.   Esperita l'istruttoria nella causa di divorzio, al dibattimento finale del 26 gennaio 2006 AP 1 ha comunicato di aderire allo scioglimento del matrimonio nel suo principio, le parti demandando al Pretore la decisione sulle conseguenze litigiose. Nelle sue conclusioni scritte del 19 gennaio 2006 AO 1 ha ribadito le richieste di petizione, postulando in particolare l'affidamento del figlio A__________ (riservato il diritto di visita della madre) e respingendo ogni obbligo contributivo. Nel caso in cui il figlio fosse affidato alla madre egli ha offerto un contributo per lui di fr. 1059.– mensili, oltre al pagamento diretto del premio della cassa malati. AP 1 ha rivendicato un contributo alimentare per sé di fr. 2577.– mensili, oltre alla suddivisione degli averi di previdenza e alla liquidazione del regime dei beni. Scaduto il termine di riflessione di due mesi, il 27 marzo 2006 i coniugi hanno confermato l'intenzione di divorziare.

 

                                  F.   Con sentenza del 26 ottobre 2006 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato A__________ alla madre, cui ha attribuito l'autorità parentale, ha confermato la curatela educativa in favore del figlio, ha stabilito che il diritto di visita del padre sarebbe stato

                                         esercitato secondo le modalità definite dalla curatrice, ha posto a carico del padre un contributo alimentare per il figlio di fr. 1529.– mensili (assegni familiari inclusi) e un contributo alimentare per la moglie di fr. 150.– mensili fino al 31 dicembre 2007, ha ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire su un conto previdenziale della moglie l'importo di fr. 43 326.55 e ha respinto le domande di assistenza giudiziaria. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 20 novembre 2006 per ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il giudizio del Pretore sia riformato disciplinando il diritto di visita del padre secondo la prassi applicata nel Ticino, aumentando il contributo indicizzato per il figlio a fr. 1850.– mensili (oltre agli assegni familiari) fino al tredicesimo anno di età e a fr. 2020.– mensili (oltre agli assegni familiari) dopo di allora, aumentando il contributo alimentare in favore di lei a fr. 2115.70 mensili e concedendole l'assistenza giudiziaria anche in prima sede. AO 1 non ha formulato osservazioni all'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Litigiosi rimangono, in appello, la disciplina del diritto di visita e i contributi di mantenimento per il figlio e la moglie, oltre all'assistenza giudiziaria postulata da quest'ultima. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg. consid. 1).

 

                                   2.   Fatti nuovi e mezzi di prova nuovi sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC, purché siano addotti – nel Cantone Ticino – “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC). La lettera dell'8 ottobre 2007 che AO 1 ha inviato alla Camera perché indisse un'udienza destinata a riesaminare l'affidamento del figlio è dunque irricevibile. Certo, il giudice del divorzio può in ogni stadio della causa assumere prove d'ufficio, in particolare per quel che concerne i figli minorenni (art. 419b cpv. 1 CPC). Tale disposizione non ha lo scopo però di aggiornare sistematicamente i fatti al momento del giudizio di appello. Eventi successivi alla sentenza di divorzio possono formare oggetto, alle condizioni degli art. 129 e 134 CC, di una richiesta di modifica. In concreto, per di più, il dispositivo sull'affidamento del figlio alla madre non è stato impugnato ed è passato in giudicato.

                                                                                                                         

                                   3.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Tale principio si applica a tutti i figli che abbiano compiuto sei anni (DTF 131 III 553 consid. 1.1). Al momento in cui il Pretore ha statuito A__________ aveva undici anni abbondanti. Dagli atti non risulta tuttavia che egli sia stato sentito, né il Pretore ha spiegato perché. Una rinuncia all'ascolto si giustifica solo ove l'audizione – o la semplice osservazione – sia impossibile o non abbia senso, nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in: SJ 2003 II pag. 120 segg.), oppure ove

                                         esponga il figlio al rischio di ritorsioni (DTF 131 III 558 consid. 1.3.1). Non consta che ciò fosse il caso nella fattispecie. Di per sé sarebbe il caso dunque di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti in prima sede, non essendo compito di questa Camera sostituirsi al giudice naturale.

 

                                         D'altro lato non si può disconoscere che sanare oggi la mancanza non avrebbe più senso. L'audizione dovrebbe riferirsi invero a circostanze di quasi due anni addietro, senza dimenticare che rinviando in prima sede una causa cominciata nel marzo del 2002 si offenderebbe il principio della celerità, recando in definitiva maggior pregiudizio al figlio. Il Pretore va avvertito ad ogni modo che, dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli dopo i sei anni di età sia stato trascurato indebitamente, la Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti in prima sede (art. 326 lett. a CPC per analogia) affinché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato al difetto, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice può sempre far capo).

                                     

                                   4.   L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia demandato alla curatrice il compito di definire il diritto di visita, rilevando che costei non ne è abilitata e che tale disciplina va regolata nella sentenza di divorzio, la disciplina di eventuali modifiche competendo poi all'autorità tutoria. La censura è fondata. Al curatore può essere conferita invero la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) e il compito di fissarne – anche con effetti vincolanti (SJ 1979 pag. 292) – le modalità pratiche, secondo le indicazioni del giudice. Ma non spetta al curatore stabilire né tanto meno modificare l'assetto delle visite (DTF 118 II 242; Rep. 2000 pag. 149). Ciò premesso, i criteri cui deve attenersi la regolamentazione di tale diritto sono noti (RtiD II-2004 pag. 619 consid. 5; v. ora anche DTF 127 III 298 consid. 4a con rinvio). Quanto all'estensione delle visite, per ragazzi in età scolastica non giova scostarsi senza motivo dalla prassi invalsa nel Cantone Ticino (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Trattandosi poi di disciplinare le modalità pratiche, in particolare le date e gli orari, in concreto la curatrice terrà conto degli interessi di entrambi i genitori, degli impegni di lavoro del padre (guardia di confine), come pure di quelli scolastici, terapeutici e ricreativi del figlio. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento.

                                        

                                   5.   Per quanto riguarda il contributo alimentare, l'appellante chiede di aumentare quello per sé a fr. 2115.70 mensili indicizzati e quello per il figlio a fr. 1850.– mensili indicizzati (rispettivamente a fr. 2020.– mensili dopo il 13° compleanno), oltre agli assegni familiari. Nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato il contributo per A__________ a fr. 1529.– mensili, come aveva stabilito questa Camera nella citata sentenza del 25 giugno 2003, la situazione essendo rimasta sostanzialmente immutata. Quanto al contributo per la moglie, il primo giudice ha imputato all'interessata un reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2115.70 mensili, sicché ha stabilito in suo favore un contributo alimentare di fr. 150.– mensili fino al 31 dicembre 2007.

 

                                         a)   I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 5, 5.1 e 5.2). Basti rammentare che la colpa nella disunione non è più di alcun rilievo giuridico (Schwenzer in: FamKommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC) e che, qualora il matrimonio sia stato di breve durata (meno di 5 anni), fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima di sposarsi, mentre in caso di matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i co­niugi hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita avu­to durante la comunione domestica (RtiD II-2006 pag. 684 n. 36c). Nei matrimoni di durata intermedia occorre valutare, caso per caso, in che misura l'unione abbia influito sulle condizioni di vita dell'uno e dell'altro, fermo restando che la durata del matrimonio non si valuta con riferimento al formale scioglimento del vincolo, ma in base alla data della separazione effettiva (RtiD II-2006 pag. 685 n. 36c con rimandi), salvo tenere conto – secondo le circostanze – dell'eventuale convivenza previa (DTF 132 III 600 consid. 9.2). Nella fattispecie l'appellante sottolinea di avere vissuto con l'attore già prima del matrimonio, tant'è che il figlio A__________ è nato l'8 settembre 1995. Essa non pretende, tuttavia, che nel complesso l'unione sia durata oltre dieci anni. Per di più, a titolo di contributo alimentare, essa postula solo – in definitiva – la copertura del proprio fabbisogno minimo (appello, pag. 6), né l'attore ha mai preteso che prima di sposarsi essa versasse in condizioni economiche ancor più modeste. Ciò posto, occorre verificare a quanto ammonti tale fabbisogno minimo e quanto manchi eventualmente all'interessata per integrarlo.

 

                                         b)   Il fabbisogno minimo dell'appellante, che il Pretore ha calcolato in fr. 2115.70 mensili con riferimento alla citata sentenza 25 giugno 2003 di questa Camera, non è controverso. In quella sentenza tale fabbisogno era stato accertato, dall'ottobre del 2002, in complessivi fr. 2173.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, alloggio fr. 476.–, premio della cassa malati fr. 257.70, spese di trasferta fr. 90.–, imposte fr. 100.– mensili: sentenza inc. 11.2003.23, consid. 3 e 10). Se non che, pur a una prudente stima, in esito al presente giudizio l'onere fiscale della moglie non supererà fr. 30.– mensili. Il fabbisogno minimo da lei esposto (fr. 2115.– mensili: appello, pag. 8 in alto) appare dunque legittimo.

 

                                         c)   La convenuta contesta il reddito ipotetico di fr. 2000.– imputatole dal Pretore per un'attività all'80%, facendo valere che il figlio, nonostante l'età, deve ancora essere accudito in proporzione superiore alla media e ha ancora bisogno della presen­za costante di lei, sicché il servizio di trasporto organizzato dalla scuola speciale non basta per consentirle un'attività lavorativa a tempo pieno, tanto meno nel ramo della ristorazione. Sostiene anzi che le cure richieste da A__________, affetto da gravi disturbi caratteriali, sono incompatibili finanche con

                                               un'occupazione a tempo parziale. Per meglio seguirlo, essa ricorda di avere smesso di lavorare nel 2000 e di avere svolto, dopo di allora, solo sporadiche e brevi attività di cameriera durante gli anni in cui A__________ era collocato come interno al Centro psico-educativo di __________. E quando il figlio sarà adulto – essa soggiunge – non sarà più possibile per lei, quarantacinquenne, reinserirsi nel mondo del lavoro e costituirsi un'adeguata previdenza di vecchiaia. Infine essa nega l'esistenza di un concubinato con il suo amico.

 

                                         d)   Circa la relazione della convenuta con __________, è appena il caso di ricordare che una convivenza non basta per qualificare un concubinato, il quale connota una comunione di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (RtiD I-2007 pag. 733 consid. dd). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie. Dagli atti risulta che le reciproche prestazioni finanziarie fra i conviventi sono basate su un rapporto di scambio: la convenuta paga il canone del contratto di locazione intestato a lui, lui ha finanziato l'arredamento e offre cene al ristorante più volte la settimana (deposizione __________ del 21 ottobre 2002). Se poi si considerano le difficoltà economiche e sociali di quest'ultimo (deposizione del tutore __________ del 18 dicembre 2003), non si può dire che da tale relazione la convenuta tragga vantaggi economici analoghi a quelli di un matrimonio (RtiD I-2007 pag. 735 consid. gg).

 

                                         e)   Nelle circostanze descritte occorre valutare la capacità lucrativa dell'appellante, oggi disoccupata. Ora, per principio il reddito di una parte è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, essa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Ciò vale non solo per il debitore di contributi alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3), tanto più che, dopo il divorzio, ogni coniuge deve, per quanto possibile, sopperire da sé al proprio mantenimento (DTF 129 III 8 consid. 3.1). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, per altro, carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase).

 

                                               Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa del coniuge figurano la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio ha compiuto i 16 anni (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). Trattandosi di figli con particolari necessità di cura dovute a malattie croniche o a invalidità, tali soglie di età non si applicano schematicamente (sentenza del Tribunale federale 5C.171/2005 del 14 settembre 2005, consid. 4.2.2), determinante essendo l'estensione delle cure di cui necessita il figlio nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale 5P.114/2006 del 12 marzo 2007, consid. 7.3).

 

                                                Nella fattispecie A__________ (ora dodicenne) ha manifestato al momento di iniziare la scuola dell'infanzia gravi problemi di comportamento e nell'ottobre del 2000 è stato sospeso dalla frequenza (deposizione della psicologa e psicoterapeuta __________, pag. 1). Non è contestato che in quel frangente la madre abbia interrotto l'attività professionale per dedicarsi a lui. Dal febbraio del 2001 A__________ è stato seguito dal Centro psico-educativo di __________ dove, dal febbraio del 2002, è stato collocato nell'internato (deposizione dello psicologo __________; doc. VII richiamato). La situazione è poi migliorata, tant'è che A__________ è stato dimesso dal Centro nel giugno del 2004 e ha cominciato a frequentare la scuola speciale di __________ con risultati soddisfacenti (doc. X richiamato). In sostanza, per lo meno in termini di tempo, l'impegno richiesto attualmente alla madre per la cura del figlio è analogo a quello richiesto ad altri genitori, né l'interessata spiega concretamente in che modo o in che misura il ritardo nello sviluppo del figlio (perizia, pag. 7 in basso) pregiudichi la capacità lucrativa di lei. Certo, dall'appellante non si può ragionevolmente esigere un grado d'occupazione superiore al 50%. Del resto un'attività all'80% (come quella considerata dal Pretore) non si pretende neppure nel caso di figli senza particolari problemi, almeno fino al compimento dei sedici anni.

 

                                               Dagli atti risulta che l'appellante, nata nel 1961 e in buona salute, non ha formazione professionale, ma ha maturato

                                               un'esperienza più che decennale nel settore della ristorazione. Giunta in Svizzera dal Portogallo, sin dall'età di 23 anni essa ha lavorato come cameriera (Rapporto del servizio sociale di __________ del 4 agosto 2005, pag. 1), attività che ha svolto anche dopo il matrimonio e – sporadicamente – dopo la separazione (doc. 6 e 7). Il mercato del lavoro nel comparto, benché soggetto a flessioni stagionali, non può dirsi proibitivo. L'interessata potrebbe riscontrare qualche difficoltà supplementare dovuta a turni di lavoro in fasce orarie che mal si conciliano con le cure da prestare al figlio, tuttavia la libera scelta dell'attività lucrativa trova i suoi limiti nell'esigenza di sostenere debitamente la famiglia (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3). La convenuta può quindi essere tenuta a lavorare anche in altri ambiti che non richiedono una particolare formazione professionale, come ad esempio quello delle pulizie. E con un'attività a metà tempo come donna di pulizie, un reddito di fr. 1300.– netti mensili sarebbe senz'altro alla sua portata (salari minimi del contratto normale di lavoro per il personale domestico in: FU 102/2006 pag. 8391; art. 10

                                               del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione in: www.l-gav.ch).

 

                                               Ne segue che all'appellante va imputato un reddito ipotetico di fr. 1300.– netti mensili. Non risulta invece che essa disponga di sostanza. E con soli fr. 1300.– netti mensili essa non è dunque in grado, per il momento, di sopperire autonomamente al proprio fabbisogno minimo di fr. 2115.– mensili. Dopo l'8 settembre 2011, quando il figlio A__________ avrà compiuto 16 anni, essa potrà riprendere l'attività lucrativa a tempo pieno, conseguendo un reddito stimabile in fr. 2600.– mensili netti sufficiente per far fronte al proprio fabbisogno e a costituire, nei quattordici anni che ancora la separeranno dal pensionamento, un piccolo capitale di previdenza vecchiaia con cui integrare la prestazione ricevuta dalla cassa pensione del marito in esito al divorzio.

 

                                         f)    Sulla situazione del marito il Pretore ha trascurato ogni accertamento. Eppure la capacità contributiva del coniuge debitore è un criterio fondamentale (Schwenzer, op. cit., n. 23 ad art. 125 CC), fosse solo perché costui ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza), per tacere del fatto che secondo l'art. 143 n. 1 CC la sentenza di divorzio deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo. Ora, nella causa di merito l'attore ha omesso

                                               ogni indicazione sul proprio fabbisogno. In appello egli è rimasto una volta ancora silente. Non rimane dunque che far capo alle risultanze del procedimento cautelare, nell'ambito del quale il fabbisogno minimo è stato fissato in complessivi fr. 2511.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 858.–, premio della cassa malati fr. 303.80, assicurazione RC fr. 40.–, imposte fr. 210.–: sentenza del 25 giugno 2003, consid. 3).

 

                                         g)   Per quanto attiene alle entrate del marito, la convenuta stima l'attuale reddito di lui in almeno fr. 7000.– mensili e sostiene che questa Camera “per l'ufficialità dell'accertamento” è tenuta a richiamare i certificati di salario dal novembre del 2003 a oggi. Se non che, come si vedrà in appresso, nella fattispecie il fabbisogno in denaro del figlio è interamente coperto dal contributo in favore di lui. Il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione non giova dunque all'appellante. Per il resto, in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto ticinese non prescrive l'applicazione del principio inquisitorio, né il diritto federale dispone nulla del genere (Leuen­ber­ger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 ad art. 134 CC con rimando al n. 12 ad art. 139 CC). Spettava pertanto all'interessata addurre i dati necessari davanti al Pretore – che avrebbe potuto acquisirli in virtù dell'art. 419b CPC in ogni stadio della causa – o con l'appello davanti a questa Camera (art. 423b cpv. 2 CPC). In mancanza di ciò non resta che decidere in base agli atti a disposizione del primo giudice.

 

                                               Dai più recenti certificati di salario dell'attore (doc. VIII richiamato: settembre e ottobre 2003) risulta uno stipendio lordo di fr. 6176.30 mensili, un'indennità fissa mensile di fr. 162.10 lordi, altre indennità soggette a deduzioni sociali (lavoro notturno, festivo e irregolare) per una media mensile di fr.  520.55, e l'assegno di custodia di fr. 335.85 mensili. Lo stipendio netto ammonta di conseguenza, in media, a fr. 6347.20 mensili. Tenuto conto della quota di tredicesima (stipendio di base senza indennità, con deduzione degli oneri sociali, ma senza il contributo alla cassa pensione), il reddito netto per il periodo in questione può essere stabilito in fr. 6825.– mensili (arrotondati). Non risulta invece che l'attore disponga di sostanza. Anzi, egli risulta avere finanche contratto un debito con il proprio datore di lavoro (doc. Z).

 

                                   6.   Per quanto riguarda il fabbisogno in denaro del figlio, l'appellante fa valere che esso va fissato in fr. 1850.– mensili, come indica la tabella correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, senza riduzioni di sorta. Essa chiede inoltre di prevedere l'adeguamento al rincaro del contributo e di portarlo a fr. 2020.– mensili dopo il 13° compleanno del figlio. Quanto agli assegni familiari, essa li rivendica in aggiunta al contributo. Il Pretore si è dipartito invece dall'importo di fr. 1529.– mensili stabilito nella sentenza 25 giugno 2003 di questa Camera, ritenendo che da allora la situazione non sia mutata in modo apprezzabile (sentenza impugnata, consid. 4.3). Sta di fatto però che nel frattempo la tabella correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo è stata aggior­nata. Per di più il primo giudice non poteva disconoscere che il contributo stabilito in una sentenza di divorzio è destinato – di regola – a durare, sicché occorre prevederne, per quanto possibile, gli adattamenti secondo fasce d'età (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungs­recht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 118 n. 09.23). Occorre pertanto calcolare nuovamente il fabbisogno di A__________.

 

                                         a)   Le cifre indica­te nella tabella correlata alle menzionate raccomandazioni – cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5) – dal 2000 in poi, diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edi­zione del 1996, sono già com­misurate al costo delle econo­mie domestiche su scala naziona­le in base a valori statistica­mente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag. 11 in alto).

 

                                               Diminuzioni per rap­porto al fabbisogno in denaro indica­to dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolar­mente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura esso rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede del resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare alme­no l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi). I principi testé riassunti sono già stati per altro debitamente pubblicati (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; RtiD II-2004 pag. 567 consid. 11b, I-2006 pag. 674 n. 38c).

                                        

                                         b)  In pendenza di appello A__________ ha compiuto 12 anni, sicché è entrato nell'ultima fascia d'età prevista dalle note raccomandazioni. L'edizione 2007 delle raccomandazioni (RDT 6/2006 pag. 324) prevede, nel caso di un figlio unico, un fabbisogno in denaro di fr. 2050.– mensili. Tuttavia, ove il costo effettivo dell'alloggio sia noto, esso sostituisce il valore medio della tabella (fr. 330.–). Dandosi un figlio unico, esso va incluso per un terzo nel fabbisogno in denaro del ragazzo e per il resto nel fabbisogno minimo del coniuge affidatario (op. cit., pag. 13 in alto). In concreto la voce di spesa nel fabbisogno in denaro di A__________ va dunque calcolata in fr. 238.– mensili. Occorre poi dimezzare la posta per cura e educazione (fr. 320.– mensili), giacché la madre, tenuta a lavorare al 50% può prestarne la metà in natura (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C. 32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Non si giustificano invece diminuzioni del fabbisogno in denaro per il sussidio prestato dal padre durante l'esercizio del diritto di visita, che nel caso specifico non eccede l'usuale (v. Wull­schleger in: Schwenzer, FamKom­mentar Scheidung, op. cit., n. 46 ad art. 285 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2005, consid. 12b con rimandi).

 

                                              Ne discende che il fabbisogno in denaro di A__________ assomma a fr. 1798.– mensili. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, invece, l'assegno familiare è già compreso in tale fabbisogno (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7c). Dal 16° compleanno di A__________ l'appellante sarà tenuta a riprendere un'attività lucrativa a tempo pieno, sicché non potrà più prestare in natura cura e educazione. Dall'8 settembre 2011 il fabbisogno in denaro di A__________ va pertanto rivalutato in fr. 1958.– mensili. Prognosi oltre la maggiore età non sono possibili, né l'appellante formula previsioni. Contributi dopo i 18 anni non possono dunque essere stabiliti in questa sede.

 

                                   7.   Sulla base di quanto precede la situazione della famiglia dopo il divorzio si presenta come segue. Il marito dispone di entrate per fr. 6825.– mensili con le quali deve far fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 2510.– mensili, onde un margine disponibile di fr. 4315.– mensili. La moglie ha un fabbisogno minimo di fr. 2115.– che può coprire parzialmente fino al 7 settembre 2011, mettendo a frutto la sua capacità lucrativa a metà tempo (reddito ipotetico di fr. 1300.– mensili), e interamente con un'attività a tempo pieno dopo di allora (reddito ipotetico di fr. 2600.– mensili). Il figlio ha un fabbisogno in denaro di fr. 1798.– mensili fino al 7 settembre 2011 e di fr. 1958.– mensili da allora in poi. Nelle circostanze de­scritte si giustifica pertanto di porre a carico del marito un contributo alimentare di fr. 815.– mensili per la moglie e uno di fr. 1800.– mensili per il figlio (assegni familiari compresi) fino al 7 settembre 2011. Dopo di allora la moglie potrà sopperire autonomamente al proprio fabbisogno minimo, ma – dovendo integrare anche la propria previdenza di vecchiaia – non avrà mezzi per contribuire al mantenimento del figlio. Il padre dovrà versare pertanto in favore del figlio, fino alla maggiore età, un contributo ali­mentare di fr. 1960.– mensili arrotondati (assegni familiari compresi).

 

                                   8.   L'appellante chiede che i contributi alimentari siano adeguati al rincaro. La legge non prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC). Le clausole di indicizzazione sono tuttavia un uso consolidato (FF 1996 I pag. 129 in fondo). Il principio dell'adeguamento al rincaro si impone inoltre a tutela del figlio (DTF 126 III 358 consid. 1b). Si giustifica pertanto di salvaguardare il potere di acquisto dei contributi, ancorandoli all'indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre 2007, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del novembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2009 (art. 143 n. 4 CC). Il debitore potrà liberarsi di tale obbligo, ad ogni modo, nella misura in cui documenterà che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente  – di indennità per carovita (cfr. DTF 127 III 294).

 

                                   9.   Al Pretore l'appellante rimprovera infine di non averle accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, dimenticando di averle imputato redditi puramente ipotetici. In realtà il Pretore, premesso che una richiesta di provvigione ad litem della moglie era stata respinta, ha ricordato che secondo la sentenza 25 giugno 2003 di questa Camera essa disponeva di un margine disponibile superiore ai fr. 1000.– mensile e che i coniugi potevano contare su di un reddito complessivo di almeno fr. 8500.– mensili, sicché una situazione di indigenza non è ravvisabile.

 

                                         a)  Il Pretore ha fondato la propria decisione sulla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag), la quale tuttavia si applica unicamente alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). Solo in caso di revoca o di decadenza del beneficio – ipotesi estranee alla fattispecie – si applicano le disposizioni della legge nuova (art. 37 cpv. 2 Lag). In concreto la richiesta di assistenza della moglie è stata sì confermata al dibattimento finale del 28 gennaio 2006, ma era stata formulata già con la risposta del 17 maggio 2002. Occorre pertanto far capo al diritto previgente (art. 155 segg. vCPC), secondo cui il Pretore che rifiutava il beneficio dell'assistenza giudiziaria statuiva con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E nelle procedure appellabili, come in concreto, il termine ordinario è di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame è quindi ricevibile.

 

                                         b)  Secondo l'art. 156 cpv. 1 vCPC l'assistenza giudiziaria poteva essere postulata in ogni stadio di causa con istanza motivata al giudice, il quale decideva una vol­ta esperite le necessarie indagini. Presupposti per conseguire tale beneficio erano la condizione di indigenza e la  probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 vCPC). Il requisito dell'indigenza era da­to – ed è dato tuttora – quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, oltre ai suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

 

                                         c)  Incombe al richiedente comprovare la propria indigenza. Ove egli non presenti sufficienti informazioni e ogni documen­to

                                              utile per una visione completa della sua situazione finanziaria, l'istanza può essere respinta (DTF 125 IV 164 consid. 4a). Nella fattispecie l'appellante aveva prodotto, nel quadro della procedura a protezione dell'unione coniugale, un certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria con parere favorevole dal Municipio (doc. E nell'inc. DI.2001.104, richiamato). L'attestazione risale invero al 19 giugno 2001, ma la situazione dell'interessata, che emerge in modo sufficientemente completo dagli atti di causa, non è migliorata. In circostanze siffatte la mancanza di un certificato recente non pregiudica la richiedente.

 

                                         d)  L'assistenza dell'ente pubblico è puramente sussidiaria rispetto ai mezzi di cui dispone l'unione coniugale (Hausheer/ Reus­ser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC). Per quanto riguarda il caso specifico, in pendenza di causa il marito conservava un margine disponibile di oltre fr. 1000.– mensili (sentenza del 25 giugno 2003, consid. 11), con il quale tuttavia egli ha dovuto sopperire ai propri costi legali e far fronte al rimborso dei debiti contratti verso il datore di lavoro (doc. Z). La situazione finanziaria di lui non consentiva pertanto l'erogazione di una provvigione di causa in favore dell'appellante, alla quale non può dunque essere rimproverato di non aver appellato il decreto del 30 dicembre 2002 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem da lei formulata con la risposta o di non avere riproposto la domanda in seguito.

 

                                         e)  Tutto ciò premesso, giova ricordare che per valutare lo stato di ristrettezza ai fini dell'assistenza giudiziaria non entra in considerazione – salvo in caso di abuso di diritto – un reddito meramente ipotetico computato ai fini del calcolo del contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 8). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, di modo che non v'è motivo per disconoscere l'indigenza dell'interessata. L'esito dell'attuale giudizio conferma dipoi che la posizione della convenuta davanti al Pretore non era priva di buon diritto (art. 157 vCPC). Se ne conclude che l'interessata rivendica a ragione il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al momento in cui tasserà la nota professionale del patrocinatore d'ufficio, ad ogni buon conto, il Pretore dedurrà le ripetibili assegnate alla convenuta con il presente giudizio, salvo impossibilità d'incasso.

 

                                10.   Gli oneri del pronunciato odierno, commisurati all'entità del contenzioso e all'impegno richiesto dalla trattazione del caso, seguo­no la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la riforma del dispositivo sul diritto di visita e l'aumento dei contributi per il figlio e per lei, seppur in misura inferiore a quanto richiesto e per un lasso di tempo limitato. Appare equo perciò che sopporti un terzo degli oneri processuali. Il resto andrebbe a carico del marito, che non avendo resistito all'appello non può però essere definito soccombente (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Non può quindi essere tenuto ad assumere la relativa quota di tasse e spese, né può essere tenuto a versare ripetibili. L'esito del presente giudizio impone di modificare anche il riparto dei costi di prima sede. Tenuto conto che davanti al Pretore l'interessata ha ottenuto altresì l'affidamento del figlio, si legittima di porre la tassa e le spese di giustizia per un quarto a suo carico e per il resto a carico dell'attore, con obbligo di rifondere alla convenuta un'equa indennità per ripetibili ridotte. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata in appello, essa merita accoglimento. Già si è visto che la richiedente si trova in ristrettezze finanziarie (art. 3 cpv. 1 Lag). Il suo ricorso era inoltre parzial­mente provvisto di buon fondamento (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), come dimostra l'attuale sentenza. Né si poteva pretendere che l'interessata, sfornita di cognizioni giuridiche, procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e nem­meno che rinunciasse ad appellare solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).

 

                                11.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in appello restava litigiosa – oltre ai contributi alimentari – la disciplina del diritto di visita, controversia manifestamente priva di valore litigioso. In casi del genere il ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sentenza 5A.108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Quanto alla decisione in tema di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale la sua impugnabilità segue la via dell'azione principale.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

 

1.4   Salvo diverso accordo fra genitori, AO 1 eserciterà il diritto di visita al figlio F__________ (“__________”) almeno nella seguente misura:

–  un fine settimana su due;

–  tre settimane durante le vacanze scolastiche estive;

–  una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale;

– una settimana alternativamente durante le vacanze scolastiche di Pasqua o di carnevale;

–  una settimana ogni biennio durante le vacanze scolastiche di Ognissanti.

La curatrice preciserà le date, gli orari e le modalità di presa in custodia  del figlio da parte del padre.

1.5    AO 1 è tenuto a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 815.– mensili fino al 7 settembre 2011.

          Il contributo sarà adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima               volta il 1° gennaio 2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre precedente in base all'indice del mese del no­vembre 2007.

Il debitore sarà liberato dall'adeguamento al rincaro nella misura in cui documenterà che il suo stipendio non avrà beneficiato appieno – o non avrà beneficiato affatto – di adeguamenti al rincaro.

1.6    AO 1 è tenuto a versare a AP 1, per il figlio F__________ (“A__________”), i seguenti contributi alimentari (comprensivi dell'assegno familiare):

–  fr. 1800.– mensili fino al 7 settembre 2011 e

–  fr. 1960.– mensili dall'8 settembre 2011 alla maggiore età.    

          Il contributo sarà adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima               volta il 1° gennaio 2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre precedente in base all'indice del mese del no­vembre 2007.

Il debitore sarà liberato dall'adeguamento al rincaro nella misura in cui documenterà che il suo stipendio non avrà beneficiato appieno – o non avrà beneficiato affatto – di adeguamenti al rincaro.

3.    AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

 4.    La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono poste per tre quarti a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, cui AO 1 verserà una indennità di fr. 4500.– per ripetibili ridotte.

 

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta    fr. 400.–

                                         b)  spese ridotte                      fr.   50.–

                                                                                           fr. 450.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                        

                                   III.   AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

 

                                 IV.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         – curatrice,.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.