Incarto n.
11.2006.138

Lugano

1° dicembre 2006/lw

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2002.649 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 settembre 2002 da

 

 

 AP 1  

(rappresentato dalla madre  RA 1 ,

e già patrocinato dall'avv. , )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall’avv.  PA 1 );

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 aprile 2005 presentato da RA 1 contro il decreto di stralcio emesso il 5 aprile 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 13 settembre 2002 AP 1(1990) ha convenuto il padre AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere l'aumento da fr. 950.– ad almeno fr. 2500.– mensili del contributo alimentare a lui dovuto in conformità a una decisione emessa il 7 giugno 1990 dall'autorità tutoria della Città di Zurigo;

 

                                         che in pendenza di causa, il 24 ottobre 2004, RA 1, madre di AP 1, si è rivolta al Consiglio della magistratura, lamentando l'eccessiva durata del processo;

 

                                         con decreto del 5 aprile 2005 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;

 

                                         che il 19 aprile 2005 RA 1 ha scritto al Pretore, censurando il decreto di stralcio come espressione di un'ingiustizia verso sé e il figlio;

 

                                         che con sentenza del 14 giugno 2006 il Consiglio della magistratura ha deciso di non dar seguito disciplinare alla segnalazione, ma ha ritenuto che la lettera del 19 aprile 2005 al Pretore potesse essere interpretata come appello contro il decreto di stralcio;

 

                                         che il 6 novembre 2006 il Pretore ha trasmesso il fascicolo processuale a questa Camera;

 

                                         che lo scritto non è stato intimato a AO 1;

 

e considerando

 

in diritto:                        che in materia di alimenti per figli minorenni il giudice può, a

                                         istanza di un genitore, modificare o togliere il contributo ove le circostanze siano mutate in maniera rilevante e duratura rispetto al momento in cui è stata emanata la sentenza (art. 286 cpv. 2 CC);

 

                                         che la procedura per ottenere la modifica del contributo è quella degli art. 425 segg. CPC, governata dal principio inquisitorio illimitato (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC);

 

                                         che in esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC);

 

                                         che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella fattispecie il decreto di stralcio, intimato per raccomandata martedì 5 aprile 2005, è stato ritirato dall'ex patrocinatrice dell'istante mercoledì 6 aprile 2005 (dichiarazione del 24 novembre 2006 relativa al ricevimento di un invio postale, agli atti);

 

                                         che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere giovedì 7 aprile 2005 ed è scaduto sabato 16 aprile 2005, salvo protrarsi fino a lunedì 18 aprile 2005 in ossequio all'art. 131 cpv. 3 CPC;

 

                                         che nelle circostanze illustrate l'atto dell'appellante, consegnato all'ufficio postale di __________ mercoledì 20 aprile 2005 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta tardivo seppure fosse ricevibile come appello;

 

                                         che, del resto, l'appellante non accenna nella lettera a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

 

                                         che l'atto va dichiarato pertanto inammissibile;

 

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma il fatto che l'istante sia sprovvista di formazione giuridica e abbia agito da sé sola, senza far capo a un legale, inducono a non prelevare tassa di giustizia né spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1;

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–   ;

  .

                                         Comunicazione:

                                         – Consiglio della magistratura (inc. 49.2005.3);

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario