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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2005.92 (nullità di disposizione a causa di morte) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 12 luglio 2005 da
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AO 1 AO 3 , e AO 2
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contro |
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AP 1 CO 1 (patrocinata dall' __________); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 10 novembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1913), celibe e senza figli, è deceduto nella notte fra il 13 e il 14 dicembre 2004 a __________, suo ultimo domicilio, lasciando il seguente testamento olografo, scritto a matita con aggiunte a penna:
Gennaio 2004
__________
Riguardo al mio testamento dopo la mia
morte Lasció la mia sostanza.
[segno illeggibile] La casa di abitazione dove abitó
al mio nipote ┌AP 1 perche e tutta mia come da contratto
col mio fratello __________. che lo assistito fino alla morte
pagando. tutto il ricovero e poi lo portato a casa fino
alla morte.
Le ho pagato tutto il funerale e la parte di successione del
Cantone.
Lascio la cantina e il bosco dove questa e piantata
al mio nipote AP 1
Gli altri posedimenti la __________ e il bosco al __________
e al __________ e la casa paterna che la dividano
gli altri i quali ho dovuto aiutare mia povera
madre per dare loro parte al matrimonio.
I miei soldi lascio al nipote e la CO 1 che mi ┌hanno assistito
non come quelli che mi hanno gettato in faccia la porta
Eredi legittimi di __________ sono la sorella AO 1 (1916) con i nipoti AO 3 (1935) e AO 2 (1941), figli della sorella __________, morta il 16 giugno 1968. AP 1 (1973), abiatico di AO 1, è pronipote del defunto, mentre CO 1 (1939) non è parente di lui. Il testamento è stato pubblicato il 16 marzo 2005 dal notaio __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Il 13 aprile 2005 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno dichiarato di opporsi al rilascio del certificato ereditario.
B. Il 12 luglio 2005 AO 1, AO 3 e AO 2 hanno convenuto AP 1 e CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo che il citato testamento fosse dichiarato nullo. Nelle loro risposte del 10 e dell'11 novembre 2005 AP 1 e CO 1 hanno proposto di respingere la petizione. Gli attori hanno replicato il 12 dicembre 2005, mantenendo le loro posizioni. I convenuti hanno duplicato il 18 e 26 gennaio 2006, ribadendo le loro risposte. L'udienza preliminare si è tenuta il 7 marzo 2006 e l'istruttoria, iniziata nel maggio del 2006, si è chiusa il 7 luglio successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a presentare memoriali conclusivi del 24 e 25 agosto 2006, nei quali hanno confermato le rispettive domande.
C. Statuendo con sentenza del 10 novembre 2006, il Pretore ha accolto la petizione e ha dichiarato nullo il testamento. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di fr. 4000.– complessivi per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 4 dicembre 2006 nel quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 22 gennaio 2007 AO 1, AO 3 e AO 2 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha determinato il valore litigioso in fr. 50 000.– complessivi, che le parti non contestano. Presentato in tempo utile (art. 308 cpv. 1 CPC), l'appello è ricevibile anche sotto questo profilo.
2. L'appello non è stato intimato a CO 1, litisconsorte facoltativa dell'appellante, ma non avrebbe senso rimediare adesso alla mancanza. Le posizioni dei convenuti, infatti, erano sostanzialmente identiche. Dato il presumibile esito del giudizio odierno, un eventuale appello adesivo di CO 1 (art. 315 CPC) sarebbe quindi destinato all'insuccesso.
3. Accertato che gli attori hanno un interesse legittimo a impugnare il testamento, il Pretore ha ritenuto anzitutto che l'imprecisa indicazione della data sul documento non configura un vizio di forma. Nel merito egli ha constatato nondimeno che AP 1 non è l'unico nipote del testatore. A mente sua, perciò, l'aggiunta a penna del nome di lui nella disposizione di ultima volontà è nulla. Quanto al resto del testamento, il Pretore ha ritenuto superfluo appurarne la validità, dal momento che il nome del testatore in alto a sinistra del documento non costituisce una firma, il defunto essendo solito sottoscrivere gli atti in altro modo. Per di più, egli ha soggiunto, di regola la firma dev'essere apposta alla fine del testamento, salvo provare – ipotesi estranea alla fattispecie – una diversa consuetudine del disponente. Donde, in definitiva, l'accoglimento della petizione e l'accertamento della nullità testamentaria.
4. L'appellante sostiene in primo luogo che l'indicazione “__________” posta in alto a sinistra del testamento è la firma del testatore, poco importando che tale grafia non sia identica a quella usata in altre occasioni. A suo avviso, anzi, nella vita di tutti i giorni il disponente soleva proprio firmare in tal modo. Secondo l'appellante, poi, l'indicazione manoscritta di nome e cognome in capo al testamento è un requisito sufficiente per la validità della disposizione a causa di morte, come ha stabilito il Landgericht del Canton Uri in una sentenza del 1991. A suo parere una firma non deve necessariamente trovarsi in fondo al documento, il principio del favor testamenti applicandosi anche a tale proposito. Per il rimanente, egli soggiunge, l'atto in questione non denota alcuna lacuna formale o sostanziale, è stato redatto da una persona anziana ma lucida, il suo contenuto è stato confermato dal testatore a terzi, il testatore ha disposto di tutto il suo patrimonio e la disposizione termina con un'espressione inequivocabilmente conclusiva.
5. Una disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente (art. 520 cpv. 1 CC). Le esigenze formali cui essa soggiace sono quelle degli art. 498 segg. CC (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 375 n. 765; Tarnutzer-Münch/Abt in: Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 2 ad art. 520 CC). Dandosi – come in concreto – un testamento olografo, esso dev'essere scritto a mano e firmato dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto (art. 505 cpv. 1 CC).
a) La firma evocata dall'art. 505 cpv. 1 CC non deve consistere per forza nel nome e nel cognome a tutte lettere; può limitarsi anche al nome, a uno pseudonimo, a un soprannome o all'indicazione del legame di parentela. Essenziale è che essa individui il testatore (Steinauer, op. cit., pag. 347 n. 698 con rinvii; Lenz in: Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 9 ad art. 505 CC con rimandi; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5ª edizione, pag. 115, § 9 n. 32). La firma tuttavia non ha solo finalità identificative. È destinata anche a certificare che in chiusura lo scrivente riconosce il proprio scritto (Breitschmid in: Testament und Erbvertrag – Formprobleme, Berna 1991, pag. 55). Non basta, in altri termini, che la firma attesti l'origine del documento. Deve permettere di riconoscere altresì che l'autore aderisce definitivamente al contenuto del testo e che l'atto non sia – ad esempio – un semplice abbozzo (v. anche: Cottier, Le testament olographe en droit susse, Losanna 1960, pag. 97 seg.; Joos, Testamentsformen in der Schweiz und in den USA, Zurigo 2001, pag. 106 n. 14.5).
b) Per le ragioni appena esposte la firma deve trovarsi quindi, per principio, alla fine del testamento (Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, Zurigo 1959, n. 14 ad art. 505 CC; Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione, Berna 1964, n. 25 ad art. 505 CC; Steinauer, op. cit., pag. 348 n. 699) in modo da “coprirne” l'intero contenuto (DTF 40 II 194 consid. 3). Per gli stessi motivi il diritto italiano impone, anzi, che “la sottoscrizione” sia necessariamente alla fine (art. 602 secondo comma del Codice civile). E la giurisprudenza non risulta
avere attenuato finora i rigori della norma. La dottrina svizzera ammette nondimeno che, mancando spazio, la firma può anche essere messa sul margine basso del foglio, accanto all'ultima riga (Lenz, op. cit., n. 11 ad art. 505 CC, con rimandi), eventualmente sul margine stesso con una graffa che includa tutto il testo (Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975., pag. 219), oppure di traverso, sul testo medesimo (Cottier, op. cit., pag. 114; Druey, op. cit., pag. 114, § 9 n. 30). La sola firma all'inizio del testamento, in ogni modo, non basta.
c) Il Codice civile svizzero non obbligando tassativamente a firmare alla fine, Breitschmid reputa che – in via eccezionale – l'identificazione e il riconoscimento del testo da parte del disponente possano avvenire in due fasi: nella prima il testatore si identifica formalmente con una formulazione del genere “Lo scrivente [nome e cognome] dichiara che queste sono le sue ultime volontà”, nella seconda egli riconosce il testo in chiusura con una formulazione del tipo “Così redatto a [luogo] il [giorno, mese e data]” (Testament und Erbvertrag – Formprobleme, op. cit., pag. 55 n. 9.2). Ispirandosi a tale
opinione, in una sentenza del 26 settembre 1991 il Landgericht del Canton Uri ha ritenuto valido un testamento olografo senza firma alla fine, ma provvisto della formulazione d'apertura “Io, [nome e cognome], dispongo quanto segue” (RBUR 1990/91 n. 3 e SJZ 89/1993 pag. 139), ancorché il testo fosse privo – almeno sembra – di una formulazione di chiusura (critici: Schmid in: ZGBR 75/1994 pag. 165; Hasenböhler in: ZBJV 131/1995 pag. 175 nota 11).
d) Nella fattispecie v'è da domandarsi se il nome di __________ in capo del testamento sia davvero una firma. Esaminando gli atti, il disponente soleva sottoscrivere in più modi: con la sola iniziale del nome racchiusa nella prima lettera del cognome alla stregua di un monogramma (doc. I e L; si vedano anche le dichiarazioni d'imposta nell'incarto fiscale richiamato), con o senza sottolineatura, oppure per esteso, anche su due righe (doc. 4, 5 e 6). Non è quindi riconoscibile una grafia precisa. Ma l'interrogativo è ancora più delicato ove si consideri che la scritta (“__________”) sul testamento è nel medesimo corsivo del testo. È difficile dire quindi se il disponente mirasse solo a identificarsi, con lo stesso scopo che assolve nell'uso comune una carta intestata, o se intendesse anche certificare il riconoscimento dello scritto (Druey distingue tra Bezeichnung e Unterzeichnung: op. cit., pag. 115 n. 33). Comunque sia, quand'anche si optasse per la seconda ipotesi, una firma all'inizio del testo sarebbe insufficiente sotto il profilo dell'art. 505 cpv. 1 CC. Non giova di conseguenza approfondire il tema.
e) È vero che – come detto – la semplice declinazione del nome (quindi non necessariamente la grafia di una firma) all'inizio di un testamento può bastare ai fini dell'art. 505 cpv. 1 CC ove sia parte di una formulazione del genere “Io, [nome e cognome], dispongo le mie ultime volontà”, seguita da una formulazione del tipo “Dato a [luogo] il [giorno, mese e data]”. Anzi, secondo la citata sentenza del Landgericht Uri la prima enunciazione parrebbe sufficiente. Sta di fatto che nel testamento di __________ non v'è traccia di formulazione
d'apertura né – contrariamente a quanto asserisce l'appellante – di chiusura. Vi è solo l'indicazione di cognome e nome all'inizio, che da sé sola non conferisce all'esordio alcuna particolare solennità.
6. L'appellante ricorda che il precetto del favor testamenti si applica anche alla forma di una disposizione per causa di morte (DTF 112 II 23; v. anche DTF 116 II 127 consid. 7), un testamento olografo dovendo essere interpretato in funzione del suo scopo, sicché di fronte a più possibilità occorre optare per quella più favorevole alla validità dell'atto. Se non che, il principio del favor testamenti non può supplire alla mancanza di un elemento essenziale come il riconoscimento della disposizione da parte del testatore, già per la circostanza che una simile omissione lederebbe la sicurezza del diritto. Certo, un'aggiunta testamentaria posta sotto una firma preesistente è valida ove sia accertato che è opera del testatore e che riflette la volontà di quest'ultimo (DTF 129 III 581 consid. 1.2). Un conto però è chiosare un testo autografo già riconosciuto, un altro è troncare il testo autografo senza neppure un punto finale. Simile modo di testare non è valido, seppure il disponente confidi a terzi che lo scritto risponde alla sua effettiva volontà. E una dichiarazione per causa di morte invalida è nulla nel suo complesso (Tarnutzer-Münch/Abt, op. cit., n. 4 ad art. 520 CC). Ciò rende superfluo indagare se, nella fattispecie, __________ intendesse realmente favorire l'appellante, se le aggiunte a penna sul testo redatto in matita siano giuridicamente efficaci e se il testatore abbia inteso disporre davvero dell'intero suo patrimonio.
7. Se ne conclude che, infondato, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre agli attori, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Non si pone problema di ripetibili invece nei confronti di CO 1, la quale non è stata interpellata.
8. Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore delle “conclusioni rimaste controverse” davanti a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) supera ampiamente la soglia ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (fr. 30 000.– : art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.
2. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1, AO 3 e AO 2 fr. 2200.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.