Incarto n.
11.2006.146

Lugano

5 maggio 2008/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2006.7 (rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 19 gennaio 2006 da

 

 

AP 1

(già patrocinato dall'avv.,)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinate dall' RA 1);

 

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'attore il 19 gennaio  2006;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 4 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 16 novembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con petizione del 19 gennaio 2006 AP 1 ha convenuto AO 2 e AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la restituzione di una cartella ipotecaria al portatore di fr. 150 000.– accesa in quinto grado sulla sua particella n. 1075 RFD di __________. Contestualmente egli ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 15 novembre 2006 le parti hanno comunicato al Pretore di avere raggiunto un accordo, chiedendo di togliere la procedura dai ruoli, di addebitare gli oneri processuali all'attore e di compensare le ripetibili. Con decreto del 16 novembre 2006 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per transazione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico di AP 1, compensate le ripetibili. Nell'atto medesimo egli ha respinto il beneficio dell'assistenza giudiziaria postulato dall'attore con l'argomento che questi può impegnare la cartella ipotecaria per far fronte ai costi del processo.

 

                                  B.   Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera il 4 dicembre 2006 per ottenere il beneficio litigioso e la conseguente riforma della decisione pretorile. Il ricorso non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.

                                     

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere all'autorità di secon­da istanza, ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo, il ricorso in esame è quindi ricevibile.

 

                                   2.   Il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, nel caso specifico, rilevando che “l'esito della procedura ha permesso alla parte attrice di entrare in possesso della cartella ipotecaria di fr. 150 000.– e che tale titolo può essere impegnato per il pagamento della tassa di giustizia e della nota del proprio patrocinatore”. L'attore non può pertanto reputarsi indigente (art. 3 cpv. 1 Lag).

 

                                   3.   Nel ricorso l'interessato sostiene di non poter impegnare ulteriormente la cartavalore, la quale già garantisce altri mutui, sicché nessuna banca concederebbe nuovi prestiti. Quanto alla particella n. 1075 RFD di __________, egli allega che il bene è già stato posto in vendita senza esito ed è ipotecato per il 300% del valore di stima, di modo che un'eventuale alienazione coprirebbe solo i suoi debiti personali, di almeno fr. 1 500 000.–. Per di più, il suo legale tratterrebbe il titolo in garanzia, fino al pagamento della nota professionale. Ciò dimostrerebbe una palese indigenza, tanto più verosimile ove si consideri che egli ha conseguito il beneficio dell'assistenza giudiziaria in una causa davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, è inabile al lavoro nella misura del 50%, esercita un'attività lucrativa solo al 30%, da sei mesi non riceve più il salario né il pagamento di canoni di locazione da parte del suo datore di lavoro, la __________, limitandosi a riscuotere indennità di disoccupazione per fr. 1800.– mensili.

 

                                   4.   Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezza solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

                                     

                                   5.   In concreto il ricorrente è proprietario della particella n. 1075 RFD di __________, sulla quale sorge uno stabile commerciale. Ora, per valutare lo stato di ristrettezza va considerata l'intera situazione di un richiedente, non solo il reddito (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La mancanza di liquidità non basta per rendere verosimile uno stato d'indigenza, né l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce al richiedente la possibilità di conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi, dandosene la necessità, egli può vedersi costretto a ipotecare e finan­che ad alienare fondi (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6; DTF 124 I 1 consid. 2a).

 

                                         Nella fattispecie è senz'altro possibile che sull'immobile gravino mutui ipotecari per complessivi fr. 1 164 000.– (fr. 1 500 000.– nominali), ma nulla è dato di sapere sul valore venale del medesimo. Si conosce solo il valore di stima ufficiale, che è un parametro puramente tributario. Quanto all'oggettiva impossibilità di finanziare la causa con un nuovo mutuo ipotecario (DTF 119 Ia 12 consid. 5), nulla è stato documentato, benché incombesse al richiedente rendere verosimile tale circostanza (DTF 125 V 164 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.24/2006 del 15 giugno 2006, consid. 5.2). Già per tali motivi il ricorso andrebbe dunque respinto.

 

                                   6.   Si volesse fare astrazione da quanto precede, nel risultato l'esito del giudizio non muterebbe. Davanti al Pretore la causa si è conclusa infatti per transazione. E nell'ambito di tale accordo l'attore ha liberamente accettato il pagamento degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili. Non può quindi pretendere, adesso, di riversare tali impegni sullo Stato.

 

                                         Comunque sia, si volesse prescindere anche da ciò, non si deve dimenticare che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale: decade pertanto ogni qual volta un richiedente venga meno come parte al processo, sia ch'egli desista dalla lite, acquiesca o transiga, sia che la causa diventi senza oggetto o senza interesse giuridico oppure si estingua in seguito a perenzione processuale. Se al momento in cui il litigio diventa caduco, in altri termini, l'interessato non ha ancora ottenuto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.104 del 5 mar­zo 2008, consid. 4). Nella fattispecie l'attore ha rinunciato spontaneamente alla sua qualità di parte in causa, giacché la firma di una transazione pone immediato termine al processo, nel Cantone Ticino un decreto di stralcio avendo portata meramente dichiarativa. Ne segue che, in ogni modo, il Pretore avrebbe dovuto dichiarare la richiesta di assistenza giudiziaria priva d'interesse. Nel risultato, la sua decisione sfugge dunque a censura.

                                                                                                                         

                                   7.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e non v'è ragione per scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv. 2 Lag). Non si pone per altro problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

 

                                   8.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale (fr. 150 000.–) superava ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione a.

 

Comunicazione a:

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;.

                                          

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.