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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa 10/2005 RF (registro fondiario: ricorso contro l'operato dell'ufficiale) del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, che oppone
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RI 1
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alla |
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premesso che mediante contratto del 30 maggio 1995 __________ ha concesso “individualmente e singolarmente” a RI 1, __________ e __________ un diritto di prelazione sulla sua particella n. 727 RFD di __________ per una durata di dieci anni, sempre rinnovabile di dieci anni in dieci anni, inoltrando lo stesso giorno istanza di iscrizione all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano;
rilevato che __________ è deceduto il 10 novembre 2003;
ricordato che con istanza del 29 aprile 2005 RI 1 ha rinnovato la richiesta di annotazione del diritto di prelazione, vedendosi assegnare il 22 giugno 2005 dall'ufficiale un termine per completarla;
constatato che con decisione del 16 agosto 2005 l'ufficiale del registro fondiario ha respinto l'istanza, il termine fissato all'interessato essendo decorso infruttuoso;
rammentato che un ricorso presentato da RI 1 contro tale decisione è stato respinto il 27 dicembre 2005 dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario;
preso atto che RI 1 si è rivolto il 2 febbraio 2006 a questa Camera, chiedendo di annullare tale decisione e di ordinare all'ufficiale l'iscrizione del diritto di prelazione;
considerato che la Divisione della giustizia si è limitata il 13 febbraio 2006 a proporre di respingere il ricorso, senza formulare osservazioni, così come ha fatto l'ufficiale del registro fondiario il 22 marzo 2006;
appurato che con lettera del 2 febbraio 2011 RI 1 dichiara ora di ritirare il ricorso;
ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);
richiamato il principio per cui in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
considerato nondimeno che nella fattispecie – visto anche il lungo tempo trascorso – si giustifica, in via eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse o spese;
stabilito che non si pone problema di ripetibili, per altro neppure rivendicate, l'autorità di vigilanza e l'ufficiale del registro fondiario essendo intervenuti nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli
per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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– ; – Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano. |
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.