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Incarto n. |
Lugano, 16 gennaio 2007/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
visto l'appello del 13 dicembre 2006 presentato dalla
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RI 1
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contro la decisione emessa il 14 novembre 2006 nella causa n. 148 dalla |
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Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale; |
in merito all'approvazione del rendiconto 2005;
premesso che con decisione del 14 novembre 2006 la Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sulle fondazione e sugli istituti di previdenza professionale, ha approvato il rendiconto 2005 della RI 1, accertando una sostanza netta di fr. 6 307 825.27 all'inizio dell'esercizio e una di fr. 6 380 273.95 alla fine del medesimo, onde un aumento di fr. 72 448.08;
preso atto che contro tale decisione la RI 1 ha introdotto il 13 dicembre 2006 un “ricorso cautelativo” (recte: appello) a questa Camera, affermando di non capire come mai l'aumento non fosse di fr. 13 353.08, come risultava dai propri conti d'esercizio, e di non avere potuto ottenere spiegazioni, il funzionario incaricato essendo in servizio militare;
constatato che il 9 gennaio 2007 l'appellante ha comunicato alla Camera di aver potuto incontrare il 20 dicembre 2006 l'estensore della decisione, di essersi sentita illustrare oralmente il metodo di calcolo adottato e il perché del risultato “apparentemente diverso” rispetto ai suoi conti di esercizio, ciò che induce a ritirare l'appello, introdotto del resto a solo scopo precauzionale;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
ritenuto che, data la particolarità del caso (decisione motivata oralmente), si giustifica di rinunciare al prelievo di spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'autorità di vigilanza non avendo formulato osservazioni all'appello;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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– ; – quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale. |
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.