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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2006.431 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 marzo 2006 dal
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IS 1
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contro |
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CO 1 (patrocinata PA 1 ), |
giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata dall'istante il 13 dicembre 2006 nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
premesso che nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale l'istante ha formulato il 13 dicembre 2006 una domanda di ricusazione nei confronti del Pretore, il quale a un'udienza tenutasi quello stesso giorno avrebbe anticipato l'esito del giudizio, annunciando in particolare che non avrebbe inserito nel fabbisogno minimo del marito i debiti fiscali di lui ai fini del calcolo sui contributi alimentari;
preso atto che nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2006 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza e che il Pretore ha comunicato il 22 dicembre successivo, da parte sua, di non riconoscere alcun valido motivo di ricusazione;
accertato che il Pretore della sezione 6, avv. Franca Galfetti Soldini, è passato il 1° gennaio 2007 alla sezione 3 della Pretura (Foglio ufficiale n. 101/2006 del 19 dicembre 2006, pag. 8341) e non si occuperà più della causa, la quale esula ormai dalla sua competenza per materia (art. 9 cpv. 2 lett. c e f del regolamento sulle Preture: RL 3.1.1.3);
ricordato che con lettera del 5 febbraio 2007 il presidente della Camera ha segnalato tale evento alle parti, comunicando loro che l'istanza di ricusazione era divenuta senza oggetto;
considerato che nelle circostanze descritte CO 1 ha dichiarato il 7 febbraio 2007 di rinunciare a ripetibili, purché la controparte avesse fatto altrettanto, e che il 9 febbraio 2007 l'istante ha espresso identica rinuncia;
stabilito che l'istanza di ricusazione, caduca, va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC) e che nella fattispecie rimane da statuire unicamente sull'addebito della tassa di giustizia;
rammentato che tale addebito seguirebbe la verosimile soccombenza dell'una o dell'altra parte nel caso in cui la procedura di ricusazione non fosse divenuta priva d'oggetto (art. 72 PC per
analogia; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 CPC);
ritenuto nondimeno che in concreto si può equitativamente rinunciare a tale disamina, non solo per ragioni di economia processuale, ma anche per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nell'evitare un inasprimento dei loro rapporti (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'istanza di ricusazione è dichiarata senza oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.