Incarto n.
11.2006.155

Lugano

15 gennaio 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2006.604 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 maggio 2006 da

 

 

 AO 1 ,  

(patrocinata dall'  PA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 ;

esaminati gli atti

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 27 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che in parziale accoglimento di un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 3 maggio 2006 da AO 1 nei confronti del marito AP 1, con sentenza dell'11 dicembre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniu­gi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia S__________ (nata il 3 settembre 1991), ha obbligato AP 1 a versare dal maggio del 2006 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili più gli assegni familiari per la figlia e ha pronunciato la separazione dei beni fra i coniugi;

 

                                         che il 27 dicembre 2006 AP 1 ha inoltrato al Pretore un “ricorso” in cui sostiene di non potersi permettere un avvocato e di non avere nemmeno un alloggio, mentre sua moglie ha mezzi finanziari sufficienti e un'abitazione in cui vive con il suo compagno, onde la richiesta di annullare temporaneamente l'esecutività della sentenza finché non gli sarà dato modo di trovare un patrocinatore a costi sopportabili;

 

                                         che il Pretore ha trasmesso il ricorso a questa Camera per competenza;

 

                                         che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto                         che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

 

                                         che la relativa sentenza del Pretore può essere impugnata con appello entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

 

                                         che il “ricorso” in esame, tempestivo, può dunque essere trattato solo come appello (art. 309 CPC);

 

                                         che un appello può tendere unicamente alla modifica della sentenza impugnata, non alla sua sospensione (come chiede il convenuto), se non – appunto – nell'attesa che la Camera civile statuisca sulla fondatezza della postulata modifica (art. 370 cpv. 3 in combinazione con l'art. 310 cpv. 4 lett. b CPC);

 

                                         che nella fattispecie il convenuto non propone alcuna modifica della sentenza pretorile, il che esclude la possibilità di sospen­dere l'esecutività del giudizio, tanto più a tempo indeterminato;

 

                                         che, ciò posto, l'appello si rivela già di primo acchito inammissibile;

 

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che appare equo nondimeno rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

 

                                         che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni e non avendo cagionato perciò costi presumibili;

 

                                         che, per quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge, in concreto, la soglia dei fr. 30 000.–, il contributo alimentare per la figlia (fr. 500.– mensili oltre gli assegni familiari) essendo dovuto per non più di 39 mesi;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.  Trattato come appello, il ricorso è irricevibile.

 

                               2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.  

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–   ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.