Incarto n.
11.2006.157

Lugano

20 febbraio 2012/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente,

Ermotti, supplente e Cerutti, supplente straordinario

 

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2006.140 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 16 maggio 2006 da

 

 

AP 1 ,

(patrocinata da PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato da PA 2);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 27 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.


Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1975) e AP 1 (1979), cittadini bosniaci, si sono sposati il 13 giugno 2001 a __________ (Bosnia e Erzegovina). Dal matrimonio è nata A__________, il 25 maggio 2002. Il marito lavora per la __________ all'area autostradale di __________. La moglie non svolge attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2006, quando il marito ha lasciato l'alloggio coniugale di __________ per andare ad abitare dalla nuova compagna a __________.

 

                                  B.   Il 16 maggio 2006 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento di A__________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare per sé di fr. 943.50 mensili e uno per la figlia di fr. 1230.– mensili, oltre a una provvigione ad litem di fr. 2600.– o, in subordine, l'assistenza giudiziaria. Essa ha inoltre chiesto di ordinare al datore di lavoro del marito di trattenere dal suo salario fr. 2173.50 mensili e di riversarli direttamente a lei. Analoghe domande essa ha formulato già in via provvisionale. All'udienza dell'8 giugno 2006, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza, AO 1 non si è opposto all'attribuzione dell'abitazione coniugale, ha contestato l'affidamento della figlia alla madre (rivendicando in subordine un diritto di visita minimo) e ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, offrendo per A__________ un contributo “nel limite delle sue possibilità”. Con decreto cautelare a verbale, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie cui ha affidato la figlia e ha regolato il diritto di visita minimo del padre (da lunedì alle ore 18 a mercoledì alle ore 18, ogni 15 giorni), obbligandolo a versare per A__________ un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili (assegni familiari compresi). Vista la tenera età, egli ha infine rinunciato a sentire la figlia.

 

                                  C.   Il 21 giugno 2006 AP 1 si è rivolta al medesimo Pretore lamentando il mancato pagamento dei contributi per la figlia e chiedendo che fosse ordinato al datore di lavoro di AO 1 di trattenere dallo stipendio di lui fr. 2400.– il mese di giugno e fr. 1200.– mensili in seguito, riversandoli su un conto corrente bancario a lei intestato. Sospesa la causa all'udienza del 6 luglio 2006, con decisione emessa inaudita parte il 25 settembre 2006 il Pretore ha poi accolto parzialmente l'istanza, ordinando – a far tempo dal mese successivo – una trattenuta di fr. 1200.– mensili sullo stipendio del convenuto. Quest'ultimo ha postulato il 27 settembre 2006 la revoca del provvedimento. All'udienza del 6 novembre 2006, indetta per il contraddittorio, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni (cfr. inc. DI.2006.176).

 

                                  D.   Nel frattempo l'istruttoria sulle misure protettrici è terminata e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 26 settembre 2006 AO 1 ha postulato un diritto di visita minimo da lunedì alle ore 18 a mercoledì alle ore 18, oltre a Natale e a Pasqua alternativamente, e durante tre settimane nelle vacanze scolastiche, e ha offerto un contributo mensile di fr. 600.– alla figlia, per la quale ha chiesto di istituire una curatela educativa. Nel proprio allegato del 29 settembre 2006 AP 1 ha proposto un diritto di visita minimo del padre da esercitarsi nei suoi due giorni liberi settimanali, ogni 15 giorni dalle ore 8 alle ore 20, con obbligo di consegnare la figlia alla madre per la notte, e ha rivendicato alimenti mensili per sé di fr. 434.85 dal settembre del 2006 e per la figlia di fr. 1689.85 dal maggio all'agosto del 2006 e di fr. 1255.– in seguito, confermando la domanda di una trattenuta sul salario del marito di fr. 1689.85 mensili.

 

                                  E.   Con sentenza dell'11 dicembre 2006 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia, ha regolato il diritto di visita paterno dalle ore 18 del lunedì fino alle ore 18 del mercoledì, ogni 15 giorni, a Natale e a Pasqua alternativamente, e in due settimane durante la ferie estive, ha istituito una curatela con lo scopo di sorvegliare le relazioni personali fra i genitori e la figlia incaricando l'autorità tutoria di designare la persona del curatore, ha obbligato AO 1 a versare dal 1° gennaio 2007 un contributo alimentare mensile di fr. 445.– per la moglie e di fr. 695.– mensili per la figlia (assegno familiare compreso), e ha ordinato al datore di lavoro del marito di trattenere dal suo salario mensile fr. 1140.– riversandoli direttamente alla moglie su un conto corrente bancario a lei intestato. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, ammettendo entrambe al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Quello stesso giorno il Pretore ha stralciato la causa di cui all'inc. DI.2006.176 (sopra, lett. C).

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 dicembre 2006 per ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di stabilire un diritto di visita minimo da esercitarsi durante i due giorni liberi settimanali del padre ogni 15 giorni dalle ore 8 alle ore 20 con pernottamento della figlia presso la madre, e a Natale o a Pasqua alternativamente, di negare l'istituzione di una curatela, di fissare un contributo alimentare per sé di fr. 383.85 mensili per settembre e ottobre del 2006 e di fr. 172.20 mensili dopo di allora, e uno per la figlia di fr. 1467.15 mensili da maggio a agosto del 2006 e di fr. 1083.30 mensili in seguito, e di ordinare una trattenuta di salario di fr. 1255.50 mensili. L'appello non ha fatto oggetto di intimazione. Dal 1° dicembre 2009 AO 1 si è trasferito a __________.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto la sentenza è stata notificata il 13 dicembre 2006. Il termine di appello sarebbe così scaduto sabato 23 dicembre 2006, salvo prorogarsi a mercoledì 27 dicembre 2006 (v. art. 131 cpv. 3 CPC ticinese e art. 1 del decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone, del 10 luglio 1934, allora applicabile). Esperito l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è tempestivo e dunque ricevibile.

 

                                   2.   L'appellante acclude al suo rimedio i conteggi relativi alle indennità di disoccupazione da lei percepite da ottobre a dicembre del 2006 (appello, pag. 5 e 8). Tali documenti sono nuovi e di principio irricevibili. Infatti, nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non erano ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese; RtiD I-2004 pag. 596), tranne ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 consid. 3.2.1), oppure ove il giudice decidesse di assumerli di sua iniziativa (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie dove, comunque sia, con l'ammissione dei documenti in questione l'esito della decisione non muterebbe (vedi sotto, consid. 6 e 8).

 

                                         Con riferimento alle relazioni personali, AP 1 considera la possibilità che gli atti siano rinviati al Pretore per ulteriori accertamenti e nuova decisione "previa nomina di un Servizio esperto nelle problematiche infantili". Ma – come si spiegherà in appresso – simile intervento risulta essere del tutto inutile (vedi sotto, consid. 4c).

 

                                   3.   Per quel che riguarda il diritto di visita, il Pretore ha preso atto che quello bisettimanale da lui stabilito in via cautelare non veniva rispettato e che comunque sia non v'erano motivi per una diversa regolamentazione. Considerata la giovane età di A__________ andavano anche previsti i giorni di Natale o di Pasqua alternativamente, oltre a due settimane durante le vacanze scolastiche estive, e che nella fattispecie si giustificava l'istituzione di una curatela volta a vigilare sulle relazioni personali fra genitori e figlia.

                                      

                                  a)   AP 1 si oppone al diritto di visita così come stabilito nel giudizio impugnato. Essa sostiene che, data l'età della figlia, la stessa non debba pernottare dal padre. Aggiunge che il diritto di visita di quest'ultimo deve essere esercitato durante i suoi “giorni di libero” che non coincidono necessariamente con il periodo dal lunedì sera al mercoledì sera, e ciò perché egli si deve “occupare personalmente” della bambina. Per l'appellante inoltre, la necessità che la figlia trascorra tutte le notti presso di lei esclude un diritto di visita paterno sull'arco di due settimane in estate. L'istituzione di una curatela di vigilanza sulle relazioni personali – afferma – è poi del tutto ingiustificata nella fattispecie.

                                     

                                         b)   La regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la disciplina di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità adita valuta ogni singolo caso sulla scorta delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rimando). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 128 III 413 in alto).

 

                                         c)   Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che, manifestandosi conflitti nei rapporti personali tra i genitori, la cadenza delle visite a un figlio in età prescolastica può essere circoscritta – per evitare il ripercuotersi di soverchie frizioni su di lui – a un pomeriggio la settimana o addirittura a un pomeriggio ogni quindici giorni (RtiD II-2004 pag. 619 consid. 10 con riferimento a Schwenzer, op. cit., n. 15 in fine ad art. 273 CC e Wirz, op. cit., n. 20 ad art. 273 CC con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.136 del 12 novembre 2008, consid. 6). Nella fattispecie il Pretore non ha accertato tensioni fra le parti suscettibili di minare il bene della figlia (decisione impugnata, consid. 3 e 4). Né la madre pretende che la figlia le abbia patite o le soffra in concreto, limitandosi a rilevare una non precisata “necessità per la bambina di trascorrere le notti presso la madre” (appello, n. 3 pag. 5 al centro). Né si ravvisano indizi suscettibili di impedire che una figlia di cinque anni – al momento del giudizio di prima istanza – non possa trascorrere, nelle circostanze descritte, una notte con il padre ogni due settimane (v. analogamente, per un figlio di tre anni: I CCA, sentenza inc. 11.2008.136, citata, consid. 8). Già sotto questo profilo l'appello appare sprovvisto di consistenza.

 

                                         d)   AP 1 afferma poi che il diritto di visita del padre  debba essere esercitato durante i giorni liberi di lui e non “a priori” da lunedì sera a mercoledì sera. Soggiunge l'appellante che è “essenziale che il padre si occupi personalmente della piccola” (appello, n. 3 pag. 5 in alto). Certo, la cadenza quindicinale stabilita dal Pretore può apparire insolita, in Ticino il diritto di visita bisettimanale essendo previsto per il fine settimana (RtiD I-2005 pag. 778), ma non è – al proposito – contestata dalla moglie, né appare d'acchito negativa per la figlia. La proposta dell'appellante di fissarlo durante i “giorni di libero da attività lavorativa del padre”, poi, non è da preferire. Intanto perché si presta a malintesi e, se assunta a dispositivo, sarebbe difficilmente esigibile (I CCA, sentenza inc. 11.2007.164 del 20 marzo 2008, consid. 6b con rimando), non spettando al giudice dell'esecuzione accertare non meglio determinati “giorni di libero” del padre. E poi perché la moglie si contraddice nella sua argomentazione. Essa indica infatti che la figlia frequenta quotidianamente l'asilo, ma pretende che il padre se ne occupi “personalmente”. In simili circostanze la scelta del Pretore va condivisa e non è necessario eseguire altri accertamenti, come postulato dalla madre (vedi qui sopra consid. 2).

 

                                         e)   Per finire, i soli riferimenti dell'appellante alla “tenera età della bambina” e alla necessità per la stessa “di trascorrere le notti presso la madre” non giustificano un'opposizione alle due settimane di vacanze estive con il padre, censura rimasta per il resto priva di adeguata motivazione, così come la critica mossa all'istituzione della curatela. Su questi punti l'appello si rivela quindi finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f in relazione con il cpv. 5 CPC ticinese).

 

                                   4.   L'appellante impugna anche i contributi alimentari per lei e per la figlia, chiedendo un aumento per quello di quest'ultima e una riduzione del proprio. A tal fine il Pretore ha accertato un reddito mensile del marito di fr. 3340.– a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2200.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 350.–, spese di trasporto fr. 100.–). Riguardo alla situazione finanziaria della moglie, pur rilevando un'attività dal maggio all'agosto del 2006, il Pretore non le ha imputato entrate e ha stimato il suo fabbisogno minimo in fr. 1702.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 366.65, premio della cassa malati fr. 48.95, assicurazione infortuni fr. 37.10). Calcolato da ultimo il fabbisogno in denaro della figlia in fr. 1083.35 (già considerata la quota di 1/3 del costo dell'alloggio e dedotti fr. 695.– per cure ed educazione fornite dalla madre), il Pretore ha constatato un ammanco nel bilancio familiare, obbligando di conseguenza il marito a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 445.– mensili e per la figlia di  fr. 695.– mensili, dal 1° gennaio 2007.

 

                                   5.   Sostiene l'appellante che il fabbisogno minimo del marito ammonta a fr. 1871.65 mensili, dato che il costo dell'alloggio è quello pari a un mezzo della pigione e delle spese accessorie per l'appartamento in cui egli vive con l'amica (fr. 545.– mensili), che il premio della cassa malati va diminuito a fr. 114.65 mensili, e che la spesa per il posteggio (fr. 100.– mensili) è inesistente. Le singole voci vanno esaminate separatamente.

 

                                         a)   Per giurisprudenza invalsa questa Camera non calcola il fabbisogno minimo di un coniuge convivente riducendone a metà le spese, ma riconoscendo a quel coniuge il fabbisogno minimo che egli potrebbe esporre se vivesse per conto proprio (I CCA, sentenza inc. 11.2000.86 del 16 febbraio 2001; v. anche. RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a). E tale principio è stato considerato “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4). In concreto il Pretore ha conteggiato una pigione di fr. 650.– mensili che, per una persona sola che vive a __________ o a __________ non può certo dirsi esagerata. Ciò posto non è il caso di intervenire sulla spesa accertata dal primo giudice a tal fine.

 

                                         b)   In merito al premio della cassa malati, la moglie pretende di diminuire l'importo riconosciuto dal Pretore, di fr. 350.– il mese, a fr. 114.65 mensili. Essa si appoggia alle dichiarazioni rese dal marito nell'incarto DI.2006.176 (v. riassunto scritto prodotto durante l'udienza del 6 novembre 2006). Ora, detta procedura non consta essere stata formalmente annessa alla causa in esame, sebbene la moglie l'avesse richiamata (v. conclusioni dell'istante, pag. 8 n. 5).

 

                                               Comunque sia, anche se si ammettesse il richiamo, in quella procedura il marito aveva invero esposto un costo sanitario di fr. 114.65 mensili (v. doc. 5), ma egli aveva anche postulato il riconoscimento di spese per pasti fuori casa di fr. 300.– il mese e di spese di trasferta per lavoro di fr. 70.– mensili. Importi non contestati dalla moglie. Ora, che il marito abitasse a __________ e lavorasse al punto di ristoro dell'area di servizio autostradale non fa dubbio. Come è pacifico che per i turni cui è astretto egli necessiti di un'auto. E il Pretore, per queste poste, nulla ha conteggiato. Ciò posto, le critiche della moglie vanno respinte già per il fatto che la diminuzione della spesa sanitaria è compensata dai costi non accertati dal Pretore.

 

                                         c)   Per quel che è della spesa per il posteggio, la doglianza è incomprensibile, il Pretore non avendo ammesso alcunché a tale titolo. In sintesi, dunque, il fabbisogno minimo del marito rimane fissato a fr. 2200.– mensili.

 

                                   6.   L'appellante rimprovera al Pretore di non aver considerato il reddito da lei percepito nei mesi da maggio a agosto 2006, quando ha lavorato come cameriera presso l'esercizio pubblico "__________" di __________, e allega a tale titolo entrate per una media di fr. 1796.50 mensili, nonché indennità di disoccupazione relative al periodo da ottobre a dicembre 2006 per una media di fr. 1592.15 mensili. Se non che, come detto (sopra, consid. 2), si tratta di documenti nuovi, di per sé innammissibili.

 

                                         Si aggiunga che nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.115 del 21 settembre 2011, consid. 4), salvo mutamenti rilevanti nel periodo anteriore all'emanazione della decisione (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.115 del 21 settembre 2011, consid. 4). In ogni caso, anche tenendo in considerazione tali entrate, la situazione complessiva della famiglia non migliorerebbe, palesando sempre un ammanco (v. qui sotto consid. 8).

 

                                   7.   AP 1 espone poi un fabbisogno minimo di fr. 1552.75 mensili, inferiore a quello riconosciutole dal Pretore (fr. 1702.70). L'errore deriva dal fatto che essa considera un importo di minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1100.– mensili invece di fr. 1250.– mensili. L'accertamento del Pretore si rivela dunque corretto.

 

                                         Pertinente sarebbe invece la richiesta di un aumento del fabbisogno in denaro della figlia tra maggio e agosto del 2006 a fr. 1778.35 mensili. Si tratta di quello previsto dalla tabella nell'edizione del 2005 e valida per il 2006 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). Quell'importo tiene conto del fatto che la madre non può prestare cura ed educazione e che la quota di partecipazione al costo dell'alloggio di 1/3 equivale a fr. 183.30.

 

                                   8.   Ciò posto, il bilancio delle entrate e delle uscite familiari mensili dall'inoltro dell'istanza (16 maggio 2006) al momento della decisione (11 dicembre 2006) necessiterebbe di reiterate ripetizioni di calcolo, per tenere conto delle variazioni di reddito della moglie appena menzionate. In ogni evenienza, nondimeno, la situazione familiare presenterebbe comunque sia – in ogni stadio – un ammanco. In simili circostanze, il debitore alimentare può conservare per sé il proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). In concreto il marito, il cui reddito e il cui fabbisogno non subiscono modifica alcuna rispetto a quanto accertato dal Pretore, deve destinare a moglie e figlia fr. 1140.– mensili complessivi (fr. 3340.– ./. fr. 2200.–). Nonostante l'eventuale maggior reddito imputabile alla moglie, si tratta della medesima somma accertata dal Pretore (fr. 1140.–). In esito alla presente decisione cambierebbe solo la chiave di riparto di questa somma fra moglie e figlia, nel senso che il contributo alimentare per la moglie fissato dal Pretore in fr. 445.–, risulterebbe nullo da maggio ad agosto 2006, di fr. 530.– (arrotondati) per settembre e ottobre 2006 e di fr. 70.– mensili da novembre 2006 in poi, mentre quello per la figlia stabilito in fr. 695.– mensili risulterebbe di fr. 1140.–, fr. 610.– e fr. 1070.– mensili.

 

                                         La moglie vedrebbe le proprie richieste parzialmente accolte per sé solo per due mensilità (settembre e ottobre 2006) e per la figlia per il resto. In definitiva tuttavia essa non otterrebbe alcun vantaggio complessivo, ricevendo sempre la stessa somma (v. art. 289 cpv. 1 CC). Essa potrà, se del caso, destinarne una porzione maggiore alla figlia. In ultima analisi l'appello è destinato così all'insuccesso (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.29 del 18 ottobre 2011, consid. 4 con richiamo). Dandosene gli estremi, evidentemente, le parti avranno la possibilità di far modificare in ogni tempo le misure a tutela dell'unione coniugale (art. 179 cpv. 1 CC).

 

                                   9.   L'appellante chiede infine di far decorrere i contributi alimentari per il periodo precedente all'emanazione del giudizio pretorile, alimenti che il primo giudice ha invece negato vista la situazione di ammanco e ritenuto che sino allora valeva “il contributo deciso in via supercautelare” di fr. 1200.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5).

 

                                         Il concreto AP 1 aveva chiesto un contributo alimentare di fr. 2173.50 per sé e la figlia senza specificarne la decorrenza. Di regola, i contributi alimentari fissati a tutela dell'unione coniugale vanno fatti decorrere dalla data della litispendenza – nella fattispecie il 16 maggio 2006 –, e non dalla data della decisione (Schwander, Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176 con richiamo; in materia di contributo per i figli: I CCA, sentenza inc. 11.2008.21 del 13 maggio 2009, consid. 12a con rimando a Schwander, eo loc.). È vero che con il decreto cautelare, emanato senza contraddittorio, dell'8 giugno 2006 il primo giudice ha fissato in fr. 1200.– mensili il contributo per la figlia (“la prima volta per il mese di giugno con scadenza il 15 giugno 2006”). Ma ciò non vincola il giudizio finale (I CCA, sentenza inc. 11.2008.21 del 13 maggio 2009, consid. 12b). In questa sede la moglie chiede un contributo per sé invero solo dal 1° settembre 2006. Questa sarebbe la data determinante per la moglie, mentre per la figlia AP 1 postula un contributo dal mese di maggio del 2006. Vero è anche che il Pretore non poteva fare decorrere – salvo estremi che qui non soccorrono – i contributi dal 1° gennaio 2007, l'istante non avendo rinunciato a quelli dovuti prima di quella data. Se non che, come visto qui sopra (consid. 8) si può prescindere – in via eccezionale – dalla modifica degli importi, la somma destinata a moglie e figlia essendo sostanzialmente identica a quanto fissato dal Pretore.

 

                                         Da quanto precede, anche la domanda di aumentare la trattenuta di salario del marito va respinta.

 

                                10.   Gli oneri dell'appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma non si disconosce che l'appellante può essere stata indotta in buona fede a piatire, il Pretore avendo accertato la sua capacità lucrativa in modo erroneo. Eccezionalmente si giustifica così di rinunciare al prelievo di tasse o spese, mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato notificato e non ha provocato costi.

 

                                         Per quanto attiene all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, questa aveva – come detto – buone ragioni per impugnare la decisione del Pretore. La sua indigenza è del resto verosimile (art. 3 Lag), così come il fatto che ella non fosse in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato a ricorrere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).

 

                                         Rimane da definire l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio (art. 104 cpv. 1 CPC) dacché questa non può più essere impugnata al Consiglio di moderazione, abrogato il 31 dicembre 2010. Ora, il legale indica di avere dedicato alla pratica 9 ore e 30 minuti, di cui 7 ore e 30 per lo “studio e redazione appello con istanza di assistenza giudiziaria”. Se non che, un dispendio di 7 ore e 30 per preparare un allegato di 14 pagine (di cui quattro destinate al frontespizio e alle richieste di parte), attingendo in parte alle conclusioni di prima istanza appare eccessivo. Aggiungasi poi che AP 1 si è vista accogliere – ancorché senza modifica degli importi – solo le richieste in materia alimentare, mentre le tesi inerenti al diritto di visita e alla curatela educativa si sono rivelate prive di buon fondamento – il cui esito era valutabile già al momento della stesura del ricorso – se non addirittura scevre di adeguata motivazione. In circostanze del genere, un avvocato solerte e speditivo avrebbe potuto assolvere lo stesso compito in 4 ore e 30 minuti. A un avvocato commissionato d'ufficio va riconosciuto di conseguenza un dispendio di tempo di 6 ore e 30 minuti (a fr. 180.– l'ora), per un onorario di fr. 1170.–, cui si aggiungono le spese (fr. 214.–), senz'altro verosimili (art. 3 TOA), e l'IVA (tasso del 7.6% valido fino 31 dicembre 2010), per un'indennità di complessivi fr. 1489.20 (onorario fr. 1170.–, spese fr. 214.–, IVA fr. 105.20).

 

                                11.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è esperibile senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), giacché contesa davanti alla Camera non era solo l'entità di contributi alimentari, ma anche la disciplina delle relazioni personali e l'istituzione di una curatela, controversie manifestamente prive di valore litigioso.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   L'appellante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio dell'PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1489.20.

 

                                   4.   Notificazione:

 

–;

–;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivo n. 3).

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.