Incarto n.
11.2006.16

Lugano

28 febbraio 2006/lw

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n.132.2004/R.79.2005 (curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 AP 1

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

a

 

 

 

 CO 2  

 (rappresentata dal curatore   PA 2 )

 

 CO 3

 CO 4  

 (patrocinate dall'  PA 3 ) e alla

 

CO 1 ,

 

giudicando ora sulla decisione del 28 dicembre 2005 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha autorizzato PA 2, pendente causa, a versare a CO 3 una diaria di fr. 200.¿ e un acconto sulle spese da lei sostenute per il mantenimento di CO 2;

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 gennaio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 28 dicembre 2005 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che CO 2 (1922), affetta da gravi problemi fisici e non autosufficiente, beneficia di costanti cure e assistenza a domicilio da parte di personale infermieristico e della figlia CO 3;

 

                                         che in esito a una richiesta presentata il 18 marzo 2004 da CO 2, con decisione provvisionale del 7 giugno 2004 emessa senza contraddittorio il presidente della Commissione tutoria regionale 4 ha istituito in favore di CO 2 una curatela di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e ha designato in qualità di curatore PA 2 con l'incarico di rappresentare la curatelata nella successione del marito J__________, procurandole i mezzi finanziari per ottenere le necessarie cure e assistenza;

 

                                         che AP 1, figlio della curatelata, ha chiesto il 17 giugno 2004 la revoca del provvedimento, instando altresì il 28 giugno 2004 davanti all'autorità di vigilanza per l'interdizione della madre;

                                     

                                         che la procedura di interdizione è tuttora pendente;

 

                                         che il 7 ottobre 2005 la Commissione tutoria ha ratificato la decisione presidenziale del 7 giugno 2004, ha respinto l'istanza di AP 1, ha approvato una convenzione di anticipo ereditario stipulata da CO 2 con i figli AP 1, CO 3 e CO 4, ha autorizzato l'avv. PA 2 a liberare una diaria di fr. 260.¿ per finanziare le cure e l'assistenza a domicilio della curatelata e ha approvato la mercede di lui in fr. 7356.85 per il 2004;

 

                                         che AP 1 è insorto il 19 ottobre 2005 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che la decisione predetta fosse annullata o ¿ in subordine ¿ che i costi delle cure e dell'assistenza della madre fossero corrisposti direttamente ai fornitori delle prestazioni per il tramite del curatore e non con il versamento di una diaria;

                                         che le parti sono state sentite dall'autorità di vigilanza al contraddittorio del 16 dicembre 2005;

 

                                         che, accertata la necessità di garantire pendente causa la coper­tura dei costi generati dal mantenimento di CO 2, con decisione provvisionale del 28 dicembre 2005 l'autorità di vigilanza ha abilitato l'avv. PA 2 a versare a CO 3 una diaria di fr. 200.¿ per il sostentamento della madre, oltre a un acconto per le spese già sostenute;

 

                                         che il 18 gennaio 2006 AP 1 ha appellato davanti a questa Camera per ottenere l'annullamento della citata decisione;

 

                                         che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che in concreto l'autorità di vigilanza non ha ancora statuito sul ricorso presentato da AP 1 il 19 ottobre 2005, ma si è limitata a emettere misure provvisionali;

 

                                         che la decisione impugnata ha pertanto natura incidentale, alla stregua di tutte le decisioni che precedono l'emanazione di quella finale, vertano esse su questioni di forma o di sostanza;

 

                                         che in effetti le decisioni provvisionali, cioè le misure d'urgenza, hanno a loro volta natura incidentale, con la peculiarità di essere immediatamente esecutive (art. 21 cpv. 4 prima frase LPAmm, art. 26 cpv. 5 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);

 

                                         che per il resto, come tutte le decisioni incidentali, esse sono impugnabili solo ove arrechino all'interessato un danno ¿non altrimenti riparabile¿ (art. 44 LPAmm; I CCA, sentenza inc. 11.2005.15 del 12 maggio 2005, consid. 3 a 8);

 

                                         che inoltre, trattandosi di misure provvisionali emanate da autorità tutorie o dall'autorità di vigilanza, esse possono essere appellate solo ove siano state adottate previo contraddittorio (art. 26 cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);

 

                                         che nella fattispecie le parti hanno potuto esprimersi oralmente il 16 dicembre 2005 davanti all'autorità di vigilanza, sicché il requisito del contraddittorio previo è adempiuto;

 

                                         che, per contro, non è dato a di vedere quale sarebbe in concreto il danno ¿non altrimenti riparabile¿, cioè il pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783);

 

                                         che invero, dovesse l'autorità di vigilanza accogliere il ricorso, CO 3 si troverà a rimborsare le somme indebitamente percepite dal curatore della madre;

 

                                         che nemmeno l'appellante accenna, per altro, a quale sarebbe il danno paventato, né pretende che CO 3 non sarà poi in grado ¿ dandosi il caso ¿ di restituire l'ammontare ricevuto in pendenza di procedura;

 

                                         che, privo di adeguata motivazione, l'appello sfugge pertanto a qualsiasi esame;

 

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre la tassa di giustizia va equamente moderata, la sentenza esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia (art. 21 LTG);

 

                                         che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.¿

                                         b) spese                         fr.   50.¿

                                                                                fr. 250.¿

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

   ;

__________    ;

   ;

 .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario