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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n.132.2004/R.79.2005 (curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1
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a |
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CO 2 (rappresentata dal curatore PA 2 )
CO 3 CO 4 CO 1 , |
giudicando ora sulla decisione del 28 dicembre 2005 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha autorizzato PA 2, pendente causa, a versare a CO 3 una diaria di fr. 200.¿ e un acconto sulle spese da lei sostenute per il mantenimento di CO 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 gennaio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 28 dicembre 2005 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che CO 2 (1922), affetta da gravi problemi fisici e non autosufficiente, beneficia di costanti cure e assistenza a domicilio da parte di personale infermieristico e della figlia CO 3;
che in esito a una richiesta presentata il 18 marzo 2004 da CO 2, con decisione provvisionale del 7 giugno 2004 emessa senza contraddittorio il presidente della Commissione tutoria regionale 4 ha istituito in favore di CO 2 una curatela di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e ha designato in qualità di curatore PA 2 con l'incarico di rappresentare la curatelata nella successione del marito J__________, procurandole i mezzi finanziari per ottenere le necessarie cure e assistenza;
che AP 1, figlio della curatelata, ha chiesto il 17 giugno 2004 la revoca del provvedimento, instando altresì il 28 giugno 2004 davanti all'autorità di vigilanza per l'interdizione della madre;
che la procedura di interdizione è tuttora pendente;
che il 7 ottobre 2005 la Commissione tutoria ha ratificato la decisione presidenziale del 7 giugno 2004, ha respinto l'istanza di AP 1, ha approvato una convenzione di anticipo ereditario stipulata da CO 2 con i figli AP 1, CO 3 e CO 4, ha autorizzato l'avv. PA 2 a liberare una diaria di fr. 260.¿ per finanziare le cure e l'assistenza a domicilio della curatelata e ha approvato la mercede di lui in fr. 7356.85 per il 2004;
che AP 1 è insorto il 19 ottobre 2005 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che la decisione predetta fosse annullata o ¿ in subordine ¿ che i costi delle cure e dell'assistenza della madre fossero corrisposti direttamente ai fornitori delle prestazioni per il tramite del curatore e non con il versamento di una diaria;
che le parti sono state sentite dall'autorità di vigilanza al contraddittorio del 16 dicembre 2005;
che, accertata la necessità di garantire pendente causa la copertura dei costi generati dal mantenimento di CO 2, con decisione provvisionale del 28 dicembre 2005 l'autorità di vigilanza ha abilitato l'avv. PA 2 a versare a CO 3 una diaria di fr. 200.¿ per il sostentamento della madre, oltre a un acconto per le spese già sostenute;
che il 18 gennaio 2006 AP 1 ha appellato davanti a questa Camera per ottenere l'annullamento della citata decisione;
che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che in concreto l'autorità di vigilanza non ha ancora statuito sul ricorso presentato da AP 1 il 19 ottobre 2005, ma si è limitata a emettere misure provvisionali;
che la decisione impugnata ha pertanto natura incidentale, alla stregua di tutte le decisioni che precedono l'emanazione di quella finale, vertano esse su questioni di forma o di sostanza;
che in effetti le decisioni provvisionali, cioè le misure d'urgenza, hanno a loro volta natura incidentale, con la peculiarità di essere immediatamente esecutive (art. 21 cpv. 4 prima frase LPAmm, art. 26 cpv. 5 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);
che per il resto, come tutte le decisioni incidentali, esse sono impugnabili solo ove arrechino all'interessato un danno ¿non altrimenti riparabile¿ (art. 44 LPAmm; I CCA, sentenza inc. 11.2005.15 del 12 maggio 2005, consid. 3 a 8);
che inoltre, trattandosi di misure provvisionali emanate da autorità tutorie o dall'autorità di vigilanza, esse possono essere appellate solo ove siano state adottate previo contraddittorio (art. 26 cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);
che nella fattispecie le parti hanno potuto esprimersi oralmente il 16 dicembre 2005 davanti all'autorità di vigilanza, sicché il requisito del contraddittorio previo è adempiuto;
che, per contro, non è dato a di vedere quale sarebbe in concreto il danno ¿non altrimenti riparabile¿, cioè il pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783);
che invero, dovesse l'autorità di vigilanza accogliere il ricorso, CO 3 si troverà a rimborsare le somme indebitamente percepite dal curatore della madre;
che nemmeno l'appellante accenna, per altro, a quale sarebbe il danno paventato, né pretende che CO 3 non sarà poi in grado ¿ dandosi il caso ¿ di restituire l'ammontare ricevuto in pendenza di procedura;
che, privo di adeguata motivazione, l'appello sfugge pertanto a qualsiasi esame;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre la tassa di giustizia va equamente moderata, la sentenza esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia (art. 21 LTG);
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;
in applicazione dell'art. 313bis
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 250.¿
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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; __________ ; ; . |
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario