Incarto n.
11.2006.1

Lugano,

15 settembre 2006/lw

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 165.1997/R.84.2005 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

 

 

CO 1  

 

 

a

 

 

 AP 1  

(patrocinata   RA 1 )

 

                                         riguardo alla privazione della custodia parentale sulla figlia

 

                                         M__________ __________ (1996);

 

 

                                         premesso che con decisione del 28 novembre 2005 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha conferito alla dott. __________ __________ __________ di __________ l'incarico di eseguire una valutazione sul nucleo familiare di AP 1 in considerazione della decisione emanata [il 13 ottobre 2005] dalla CO 1 di privazione [provvisoria] della custodia parentale sulla figlia M__________”;

 

                                         accertato che AP 1 ha presentato un appello del 27 dicembre 2005 inteso a far dichiarare nulla tale decisione, competente per materia essendo – a suo avviso – il solo giudice civile;

 

                                         preso atto che nel frattempo la Sezione degli enti locali ha deciso, il 13 giugno 2006, il collocamento della figlia in internato al­l'Istituto __________ di __________ fino al termine del ciclo scolastico ele­mentare;

 

                                         constatato che tale decisione non è stata impugnata da AP 1 ed è passata in giudicato;

 

                                         ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello, superato dagli eventi, è divenuto privo d'interesse pratico e attuale;

 

                                         rilevato che l'appellante è stata invitata con ordinanza presidenziale del 25 luglio 2006 a esprimersi in proposito e a precisare se insistesse per l'attribuzione di ripetibili, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come adesione allo stralcio dell'appello dai ruoli senza prelievo di spese e senza attribuzione di ripetibili;

 

                                         considerato che AP 1 è rimasta silente;

 

 

in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.       

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–  .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria