Incarto n.
11.2006.20

Lugano

25 gennaio 2008/lw

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.1999.114 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 giugno 1999 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 febbraio 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 gennaio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello del 15 gennaio 2008;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1952), divorziato, ed AO 1 (1966), cittadina russa anch'essa divorziata, si sono sposati a __________ il 6 giugno 1997. Dal matrimonio è nata K__________, il

                                         16 gennaio 1998. Il marito, meccanico, lavora per la __________ di __________. La moglie, diplomata in economia all'Università di San Pietroburgo, non esercita attività lucrativa, salvo eseguire sporadiche traduzioni per la Polizia cantonale. I coniugi hanno interrotto la vita in comune nel maggio del 1999.

 

                                  B.   Il 17 giugno 1999 AO 1 ha promosso

                                         azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando l'omologazione di una convenzione firmata il 19 mag­gio 1999 con cui il marito si impegnava a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 700.– mensili fino al sesto anno d'età, di fr. 980.– dal settimo al dodicesimo, di fr. 1040.– dal tredicesimo al sedicesimo e di fr. 1300.– fino all'indipendenza economica, senza contributi per la moglie. Il convenuto ha aderito alla petizione con risposta del 13 luglio 1999. Le parti si sono poi riconciliate e han­no ripreso la vita in comune, sicché il 28 luglio 1999 la procedura è stata sospesa.

 

                                  C.   Il 28 giugno 2000 AO 1 ha postulato la riattivazione della causa. Il 30 giugno 2000 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per adeguare le conclusioni all'entrata in vigore del nuovo diritto. Nel suo memoriale del 13 luglio 2000 AO 1 ha confermato la richiesta di divorzio, rivendicando – in parziale modifica della convenzione sottoscritta a suo tempo – l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di

                                         fr. 500.– mensili per sé fino al compimento del sedicesimo anno di età della figlia e uno di fr. 800.–, fr. 980.–, fr. 1040.– e fr. 1300.– mensili secondo le fasce d'età (oltre al 50% di eventuali spese straordinarie) per K__________, il riparto a metà delle prestazioni di libero passaggio, la liquidazione del regime matrimoniale e il versamento di una provvigione ad litem di fr. 2000.–, subordinatamente l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. AP 1 non ha presentato nuove conclusioni. Il 28 settembre 2000 l'attrice ha modificato le sue domande, chiedendo un contributo per sé di fr. 2534.– mensili fino al settimo compleanno della figlia e di fr. 900.– mensili fino al sedicesimo.

 

                                  D.   In esito a un'istanza presentata da AO 1 il 28 settembre 2000, con decreto cautelare del 14 dicembre 2000 il Pretore ha fissato in fr. 1468.– mensili il contributo alimentare per l'istante e in fr. 700.– mensili quello per K__________ (assegno familiare compreso). Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 14 febbraio 2002 ha ridotto il contributo provvisionale per l'istante a fr. 410.– mensili, pur aumentando quello per la figlia a fr. 1425.– mensili (inc. 11.2001.5).

 

                                  E.   Esperita l'istruttoria di merito, i coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 17 agosto 2005 AO 1 ha riaffermato le sue domande, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per la figlia a fr. 1410.–, fr. 1630.–, fr. 1862.50 e fr. 2020.– mensili secondo le fasce d'età. Nel suo allegato del 25 agosto 2005 AP 1 ha ribadito le sue domande, offrendo un contributo alimentare per la sola figlia di fr. 1335.–  mensili fino al dodicesimo compleanno e di fr. 1400.– mensili fino alla maggiore età.

 

                                  F.   Statuendo con sentenza del 27 gennaio 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni, ha riconosciuto ai coniugi il vicendevole diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza (disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la fissazione del relativo ammontare), ha stabilito un contributo alimentare per la moglie di

                                         fr. 900.– mensili fino al 1° febbraio 2014 e uno per la figlia di

                                         fr. 1335.– mensili fino al 15 marzo 2008, rispettivamente di fr. 1475.– mensili fino al 15 marzo 2010, di fr. 1675.– mensili fino al 15 marzo 2014 e di fr. 1845.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione professionale, con possibilità di dedurre l'assegno familiare nel caso in cui questo fosse percepito dalla madre. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 febbraio 2006 per ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di sopprimere il contributo alimentare per la moglie e di ridurre quello per la figlia a fr. 700.– mensili. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2008, limitate per ordinanza del giudice delegato all'accertamento del fabbisogno minimo dell'appellate, AO 1 ha postulato il rigetto dell'appello, instando a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La procedura di divorzio è quella ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC e la sentenza può essere appellata nel termine di venti giorni (art. 423b  cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza è stata intimata venerdì 27 gennaio 2006 ed è pervenuta a AP 1 lunedì 30 gennaio 2006. Il termine per appellare è cominciato a decorrere così martedì 31 gennaio 2006 ed è scaduto domenica 19 febbraio 2006, protraendosi fino a lunedì 20 febbraio 2006 in ossequio all'art. 131 cpv. 3 CPC. Datato 17 febbraio 2007 ma consegnato all'ufficio postale di Lugano il 20 febbraio 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello è dunque tempestivo.

 

                                   2.   Litigiosi rimangono, in appello i contributi alimentari per moglie e figlia. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg. consid. 1).

 

                                   3.   Fatti nuovi e mezzi di prova nuovi sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC, purché siano addotti – nel Cantone Ticino – “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC). Al suo memoriale il convenuto acclude una dichiarazione del 6 febbraio 2006 rilasciata dalla __________, un certificato medico del dott. __________, uno della dott. __________ e un estratto del conto “partecipazione ai costi 2005” della Helsana, che sono quindi ricevibili. Sulla rilevanza di tali documenti ai fini del giudizio si tornerà in appresso.

 

                                   4.   Nella sentenza impugnata il Segretario assessore ha accertato il reddito del marito in fr. 5780.90 mensili e il rispettivo fabbisogno minimo in fr. 2880.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 324.–, spese di trasferta fr. 200.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 30.80, tassa rifiuti fr. 11.65, imposte fr. 214.–). Quanto alla moglie, egli ne ha constatato il guadagno in fr. 400.– mensili come traduttrice, mentre ha scartato l'ipotesi di un reddito più elevato, l'interessata dovendo accudire la figlia di sette anni. Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 2042.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 514.40 già dedotta la quota della figlia, premio della cassa malati fr. 75.90, spese mediche fr. 90.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 35.80, tassa rifiuti fr. 11.65. imposte fr. 65.–). Infine il fabbisogno in denaro di K__________ è stato fissato in fr. 1255.– mensili fino al 15 marzo (recte: gennaio) 2008, in fr. 1475.– mensili fino al 15 marzo (recte: gennaio) 2010, in fr. 1675.– mensili fino al 15 marzo (recte: gennaio) 2014 e di fr. 1895.– mensili dopo di allora. Sulla base di tali risultanze il Segretario assessore ha stabilito così il contributo alimentare per la moglie in fr. 900.– mensili fino al 1° febbraio 2014 (come lei postulava) e quello per la figlia in fr. 1335.– mensili fino al 15 gennaio 2008 (come proponeva il padre), rispettivamente in fr. 1475.–, fr. 1675.– e fr. 1845.– mensili secondo le fasce d'età della beneficiaria e la capacità lucrativa della madre.

 

                                   5.   L'appellante contesta il reddito imputatogli dal primo giudice in fr. 5780.90 mensili, rilevando di essere completamente inabile al lavoro dal 5 febbraio 2004, sicché il suo stipendio si è ridotto ormai a fr. 4626.75 mensili netti, assegno familiare compreso. In realtà gli atti non consentono di riscontrare con ragionevole sicurezza un'invalidità definitiva. Dai certificati medici prodotti in appello risulta che l'interessato soffre di varie malattie, tra cui una sindrome depressiva grave. La dott. __________ prospettava nondimeno una ripresa dell'attività lucrativa al 50% dal 20 febbraio 2006 (dichiarazione del 6 febbraio 2006). Per di più, l'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa permanente presuppone, per principio, una valutazione specialistica (I CCA, sentenza inc. 11.2001.53 del 2 agosto 2001, consid. 4), in difetto di che non è seriamente possibile prevedere con sufficiente affidabilità l'evolvere della situazione (Gloor/ Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Fondate su eventi successivi alla sentenza di divorzio, le argomentazione dell'appellante circa il suo stato di salute a medio-lungo termine avrebbero richiesto un'istruttoria specifica e avrebbero giustificato, se mai, una modifica dell'assetto cautelare fino al momento in cui il giudizio di merito fosse passato in giudicato, rispettivamente l'avvio di un'azione di modifica a norma degli art. 129 e 134 CC nell'ambito della quale si sarebbero potuti compiere i relativi accertamenti. Non trovano sufficiente conforto invece nel materiale processuale odierno. Al riguardo la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.

 

                                   6.   Per quel che riguarda il reddito della moglie, l'appellante sottolinea che questa ha una formazione universitaria in economia, gode di buona salute ed è stata considerata collocabile al 100% dal competente Ufficio regionale già nel 1999. Ritiene pertanto che essa potrebbe guadagnare almeno fr. 2500.– mensili come traduttrice.

 

                                         a)   I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Segretario asses­sore (sentenza impugnata, consid. 7.2). Si rammenti soltanto che, dovendosi decidere se – e in che misura – fissare un contributo di mantenimento a norma dell'art. 125 cpv. 1 e 2 CC, occorre distinguere secondo la durata del matrimonio. Nel caso – come in concreto – di un matrimonio breve (meno di 5 anni), fa stato per il coniuge richiedente il tenore di vita avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher, Hand­­buch des Unter­haltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Nella fattispecie tutto quanto la moglie può pretendere è dunque di essere reintegrata nella situazione economica in cui si troverebbe se non fosse stata sposata, senza dimenticare che la nascita di K__________ ne limita ormai la potenzialità di reddito e che di ciò occorre tenere conto. Comunque sia, a titolo di contributo alimentare l'interessata postula la semplice copertura del fabbisogno minimo. Al proposito non giova pertanto dilungarsi.

 

                                         b)   Ciò premesso, al proprio fabbisogno minimo deve provvedere anzitutto l'interessata (DTF 129 III 8 consid. 3.1). L'entità di un obbligo di mantenimento dipende invero dalle necessità del coniuge richiedente, ma anche dal grado di autonomia che si può pretendere da lui per sovvenire al proprio debito mantenimento, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 125 CC). Ora, di regola il reddito di una parte è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, questa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Ciò vale non solo per il debitore di contributi alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase).

 

                                         c)   Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa del coniuge richiedente figurano la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Di norma un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 145; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii).

 

                                         d)   In concreto K__________ ha 10 anni, sicché alla moglie non può essere imposto – di massima – un grado d'occupazione superiore al 50%. Del resto essa non risulta avere mai lavorato a tempo pieno, per quanto possa essere stata iscritta ai ruoli della disoccupazione con disponibilità lavorativa al 100%. Quanto al reddito, l'appellante sostiene che costei potrebbe riprendere l'attività di traduttrice e conseguire un reddito di almeno fr. 2500.– mensili. L'asserto dell'appellante si esaurisce nondimeno in semplici affermazioni. A parte il fatto che l'interessata sembra essere in grado di eseguire traduzioni solo dal russo, nulla è dato di sapere sulle reali possibilità di guadagno in quel settore. Lavorando per lo Stato essa ha ricevuto tra il marzo e il giugno del 2005 un compenso medio di fr. 400.– mensili (interrogatorio formale del 12 luglio 2005, risposta n. 4), che è il reddito accertato dal primo giudice. Nulla dimostra che essa abbia la concreta possibilità di guadagnare di più. Anche su questo punto l'appello manca di consistenza.

                                              

                                   7.   L'appellante chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo da fr. 2880.45 a fr. 3987.50 mensili. Le singole voci di spesa vanno vagliate separatamente.

 

                                         a)   Per quanto riguarda la locazione, il Segretario assessore ha computato nel fabbisogno minimo fr. 1000.– mensili. Dagli atti parrebbe emergere che il convenuto pagasse in un primo tempo fr. 1268.– mensili (oltre a fr. 150.– di spese accessorie) di pigione per un appartamento di tre locali e mezzo a Camorino (doc. 2). Dal conteggio definitivo si evince tuttavia un canone effettivo di fr. 828.– mensili, più spese accessorie per fr. 150.– e una spesa per il garage di fr. 125.– (doc. 16), onde complessivi fr. 1103.– mensili. In proposito la rivendicazione si rivela pertanto legittima.

 

                                         b)   Per quel che è delle spese mediche non coperte dalla cassa malati, il Segretario assessore non le ha ammesse poiché non sufficientemente documentate. L'appellante produce nondimeno in questa sede un estratto rilasciatogli dalla propria assicurazione, il quale attesta una partecipazione alle spese mediche di fr. 977.70 per il 2005. In simili circostanze si giustifica così di riconoscere un esborso medio di fr. 108.– mensili, pari all'ammontare della franchigia legale (fr. 600.– annui) e all'importo massimo della partecipazione alle spese (fr. 700.– annui: art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal; RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c).

 

                                         c)   Quanto alle imposte, l'appellante chiede di aumentarle a

                                               fr. 350.– mensili per rapporto ai fr. 214.– mensili riconosciuti dal primo giudice. La richiesta manca tuttavia della benché minima motivazione, sicché il memoriale disattende i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (combinato con il cpv. 5) e va dichiarato irricevibile. Per di più, dandosi debitori che non siano in grado di far fronte interamente ai loro obblighi di mantenimento, l'onere fiscale va tralasciato (DTF 126 III 356, 127 III 70). In concreto, come si vedrà in appresso, si tenesse conto di tale aggravio, l'interessato non sarebbe in grado di onorare integralmente i contributi alimentari a suo carico. Dal suo fabbisogno l'onere fiscale va quindi stralciato d'ufficio.

 

                                         d)  A proposito dei debiti l'appellante ribadisce che occorre considerare quelli contratti durante il matrimonio. Omette però di indicare quanto concretamente andrebbe riconosciuto. Anche al riguardo l'appello si rivela così improponibile per difetto di motivazione.

 

                                         e)   Per quanto attiene alle spese di trasferta, l'appellante chiede di riconoscergli, oltre alle trasferte, fr. 65.– mensili per l'imposta di circolazione e l'assicurazione contro la responsabilità civile. Se non che, l'importo di fr. 200.– inserito dal primo giudice nel fabbisogno già comprende quanto l'interessato rivendica (decreto cautelare del 14 dicembre 2000, pag. 4 consid. 8 con riferimento alla risposta orale del 28 settembre 2000; verbali, pag. 2).

 

                                         f)    In merito al contributo alimentare dovuto alla prima moglie, non ammesso dal primo giudice, dagli atti risulta che in seguito al divorzio pronunciato il 9 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona l'appellante è stato condannato a versare a __________ (1949) un contributo di fr. 1500.– mensili giusta l'art. 152 vCC (inc. OA.1996.494, richiamato), ridotto il 22 maggio 2001 a fr. 530.– mensili dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città (doc. 23). Contrariamente all'assunto del Segretario assessore, dunque, la pretesa è sufficientemente documentata. Certo, nella precedente sentenza del 14 febbraio 2002 questa Camera non

                                               aveva ravvisato elementi sufficienti a sostegno dell'obbligo (consid. 7), ma l'istruttoria odierna è meglio circostanziata. Né consta che la pensione sia stata – per avventura – soppressa o che __________ vi abbia rinunciato. Risulta se mai che essa ha tentato di incassarla nelle vie esecutive (doc. 26).

 

                                               Si aggiunga che in caso di divorzio gli obblighi alimentari di un debitore verso la seconda moglie non prevalgono sulle spettanze della prima moglie (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 444 n. 08.23; Schwenzer, FamKommentar, op. cit, n. 29 ad art. 125 CC). D'alto lato il contributo in favore della prima moglie è estraneo all'attuale bilancio familiare, che comprende unicamente il fabbisogno della seconda moglie e quello della figlia comune. Al contributo per la prima moglie, in altri termini, il marito divorziato deve provvedere con il proprio mar­gine disponibile. Né la seconda moglie può pretendere di vedersi garantire in ogni modo la copertura del fabbisogno suo e della figlia. Dandosi risorse insufficienti, la somma a disposizione del marito va suddivisa proporzionalmente tra gli aventi diritto.

 

                                         g)   Ne segue che in definitiva il fabbisogno minimo dell'appellante va fissato in fr. 2877.45.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1103.–, premio della cassa malati fr. 324.–, spese mediche fr. 108.–, spese di trasferta fr. 200.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 30.80, tassa rifiuti fr. 11.65).

 

                                   8.   L'appellante contesta il fabbisogno minimo della moglie, dal quale chiede di togliere l'importo di fr. 90.– per spese mediche, la partecipazione a tali spese riferendosi al 2004 ed essendo già stata pagata. Ora, il costo di cure mediche va inserito nel fabbisogno minimo dell'interessato ove appaia verosimile (DTF 112

                                         II 404 consid. 6) e duraturo (sentenza del Tribunale federale 5C.282/2002 del 27 marzo 2003, consid. 4.2, pubblicata in: JdT 2003 I 193). In concreto l'interessata soffre, oltre a insufficienza valvolare aortica, di ipertirodismo su morbo di Basedow, che dopo una terapia di quattro anni necessita ancora di cure (doc. FF). Sussistono dunque costi straordinari e ricorrenti che a ragione il Segretario assessore ha riconosciuto e il cui ammontare non è per altro contestato.

 

                                   9.   Sulla base di quanto precede la situazione economica della famiglia dopo il divorzio si presenta come segue. Il marito ha entrate per fr. 5780.90 mensili con le quali deve far fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 2877.– mensili, conservando un margine disponibile di fr. 2905.– mensili (arrotondati). La moglie ha un fabbisogno minimo di fr. 2042.75 che può coprire parzialmente, fino al 1° febbraio 2014, mettendo a frutto la sua capacità lucrativa a metà tempo (reddito ipotetico di fr. 1100.– mensili). La figlia ha un fabbisogno in denaro di fr. 1475.– mensili fino al 15 gennaio 2010, di fr. 1675.– mensili fino al 15 gennaio 2014 e di fr. 1845.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione professionale.

 

                                         Giovi rilevare nondimeno che per quanto riguarda i contributi ali­mentari fissati dal primo giudice sino al 15 gennaio 2008 l'appello è divenuto senza oggetto. Fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, in effetti, il mantenimento di moglie e figli continua a essere disciplinato dall'assetto provvisionale (Gloor in: Basler Kommentar, 2ª edi­zione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II 2 consid. 2b; RtiD I-2006 pag. 669 consid. 4). Il pronunciato odierno vale dunque dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Ora, con la sua disponibilità di

                                         fr. 2905.– mensili l'appellante sarebbe in grado di versare i contributi alimentari fissati dal Segretario assessore fino al 15 gennaio 2010 (complessivi fr. 2375.– mensili), così come il contributo per la prima moglie (fr. 530.– mensili). Dal 16 gennaio 2010 al 15 gennaio 2014 però il suo obbligo contributivo aumenta a complessivi fr. 3105.– mensili. Non avendo egli risorse sufficienti, la somma a sua disposizione va ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto come segue:

                                         contributo per l'attrice: fr. 900.– x (2905 : 3105) = fr. 845.– mensili;

                                         contributo per K__________: fr. 1675.– x (2905 : 3105) = fr. 1565.– mensili;

                                         contributo per __________: fr. 530.– x (2905 : 3105) = fr. 495.– mensili.

                                        

                                         In seguito, e fino alla maggiore età (o alla fine della formazione professionale) della figlia la disponibilità dell'appellante, che non deve più versare contributi per la moglie, consente di far fronte per intero al mantenimento di K__________ (fr. 1845.– mensili). In ultima analisi l'appello deve dunque essere accolto entro questi limiti.

 

                                10.   Gli oneri del presente giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Non bisogna perdere di vista tuttavia che l'appellante esce vittorioso solo in misura limitata (da fr. 900.– a fr. 845.– mensili per la moglie e da fr. 1675.– mensili a fr. 1565.– mensili per la figlia) e solo tra il 16 gennaio 2010 e il 15 gennaio 2014. Quanto al contributo alimentare fino al 15 gennaio 2008, l'appello è – come detto – divenuto senza oggetto. Non fosse diventato tale, esso non avrebbe avuto verosimilmente possibilità di successo, poiché a quel momento la disponibilità dell'appellante bastava apparentemente per garantire i contributi alimentari fissati dal primo giudice. In condizioni del genere risulta equo soprassedere al prelievo della quota (trascurabile) che andrebbe a carico di AO 1 e porre oneri processuali ridotti a carico dell'appellante. L'esito del giudizio

                                         odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.

 

                                         Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa merita di essere accolta, il convenuto versando in grave ristrettezza e l'appello risultando provvisto fin dall'inizio di probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per quel che riguarda l'analogo beneficio richiesto da AO 1, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe la domanda senza oggetto. Vista la precaria situazione finanziaria in cui si trova il marito, si giustifica nondimeno di ammettere sin d'ora l'interessata a tale beneficio (DTF 122 I 322), la sua resistenza all'appello non potendosi dire priva sin dall'inizio di ogni seria possibilità di successo.

 

                                11.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si capitalizzi il contributo alimentare per la moglie (fr. 900.– mensili fino al 31 gennaio 2014).

                                     

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

5.  AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

     fr. 900.– mensili fino al 15 gennaio 2010 e

     fr. 845.– mensili dopo di allora, fino al 31 gennaio 2014.

     Il contributo sarà adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima               volta il 1° gennaio 2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre precedente in base all'indice del no­vembre 2007.

6.  AP 1 è tenuto a versare a AP 1anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia K__________ (comprensivi dell'assegno familiare):

     fr. 1475.– mensili fino al 16 gennaio 2010;

     fr. 1565.– mensili dal 17 gennaio 2010 al 15 gennaio 2014 e

     fr. 1845.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età.

     Nel caso in cui, compiuta la maggiore età, la figlia non avesse ancora ultimato la formazione professionale, il contributo alimentare sarà dovuto fino al termine di tale formazione, secondo l'art. 277 cpv. 2 CC, riservato l'art. 276 cpv. 3 CC.

     Il contributo sarà adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima               volta il 1° gennaio 2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre precedente in base all'indice del no­vembre 2007.

     Qualora gli assegni familiari fossero percepiti direttamente dalla madre, il relativo ammontare sarà dedotto dal contributo alimentare.

     Eventuali spese straordinarie per la figlia saranno ripartite in ragione di metà ciascuno tra i genitori, fermo restando che il padre dovrà dare preventivamente il suo accordo.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata

 

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta    fr. 450.–

                                         b)  spese                                  fr.   50.–

                                                                                           fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.

 

                                   III.   AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1

 

                                 IV.   AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 2.

 

                                  V.   Intimazione a:

 

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.