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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2003.98 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 agosto 2003 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 febbraio 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 7 febbraio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1966) e AP 1 (1965) si sono sposati
a __________ il 20 giugno 1987. Dal matrimonio è nato S__________, il
4 marzo 1990. Il marito è alle dipendenze della Confederazione come funzionario doganale __________. Titolare di una maturità commerciale conseguita nel giugno del 1985 alla Scuola cantonale superiore di commercio di __________, la moglie ha lavorato dall'agosto del 1987 al gennaio del 1990 come impiegata d'archivio a tempo pieno per la __________, allorché dopo il matrimonio i coniugi si sono stabiliti per tre anni a __________. Tra il 1990 e il 2001 essa è poi stata attiva a tempo parziale, come ausiliaria d'ufficio, nello studio dello psichiatra dott. __________ a __________. AO 1 e
AP 1 si sono separati di fatto il 2 febbraio 2002. Il marito si è trasferito in una casa a __________ che i suoi genitori gli hanno donato, riservandosene l'usufrutto a vita, nel marzo del 1999. La moglie ha continuato a vivere nella proprietà per piani __________ di __________ (186/1000 della particella n. 1682), appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno. Quello stesso mese essa ha cominciato a lavorare, sempre a tempo parziale, per la __________.
B. Il 18 giugno 2002 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – in via meramente provvisionale – l'autorizzazione a vivere separato, l'affidamento di S__________ alla madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita e la separazione dei beni tra le parti, offrendo un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per il figlio, assegno familiare non compreso. Con decreto cautelare del 1° luglio 2002, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato S__________ alla madre e ha disciplinato il diritto di visita del padre, cui ha imposto un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per il figlio, assegno familiare non compreso. Frattanto, nel luglio del 2002, AP 1 ha cessato di lavorare per la __________. Nel settembre del 2002 AO 1 ha lasciato lo stabile di __________ per andare ad abitare con __________ (1977) a __________. Quello stesso mese AP 1 è passata fino all'ottobre seguente, sempre a tempo parziale, alle dipendenze della __________ come supplente del segretario. Nel febbraio e marzo del 2003 essa ha poi lavorato a tempo parziale nello studio dell'avv. __________ di __________.
C. Nel maggio del 2003 S__________ ha voluto – con l'accordo la madre – andare a vivere dal padre. Per garantirne la custodia AO 1 si è trasferito così, insieme con l'amica, nello stabile di __________, in cui ha ricavato un appartamento proprio. Lì sua madre __________ (1943) accudisce al ragazzo quando lui è al lavoro. Per consentire al figlio inoltre di continuare a frequentare le scuole nel Ticino (e conservare il domicilio politico nel Cantone), AO 1 ha preso in locazione un appartamento di tre locali a __________. Il 3 giugno 2003 egli si è rivolto al Pretore perché modificasse il noto decreto cautelare, nel senso di affidargli il figlio e di sopprimere il contributo alimentare a suo carico. Con decreto cautelare del 2 luglio 2003, emesso una volta ancora senza contraddittorio, il Pretore ha accolto l'istanza, ha affidato S__________ al padre, “riservata alla madre la possibilità di avere con il figlio le più ampie relazioni personali”, e ha annullato il contributo alimentare per il minorenne. Quel procedimento giudiziario non ha avuto altro seguito (inc. DI.2002.83).
D. AP 1 ha introdotto a sua volta, il 18 agosto 2003, un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili per sé retroattivamente dal 1° maggio 2003 fino al momento in cui avesse trovato “un lavoro al 100%, oltre fr. 3600.– più gli assegni familiari per i mesi di febbraio, marzo e giugno 2002”. Essa ha chiesto altresì che il marito fosse tenuto ad assumere i costi di formazione ch'essa avrebbe dovuto seguire per reinserirsi nel mercato del lavoro e a corrisponderle gli assegni familiari da lui percepiti “durante il periodo in cui il figlio era affidato alla madre”. In via provvisionale essa ha sollecitato un contributo alimentare immediato di fr. 3500.– mensili. All'udienza dell'11 settembre 2003, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha chiesto da parte sua il versamento di fr. 900.– mensili a titolo di “pigione per l'uso dell'immobile di proprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno”. AP 1 ha proposto di respingere quest'ultima richiesta. L'istruttoria è cominciata il 13 novembre 2003 e con decreto cautelare del 21 novembre 2003, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha condannato AO 1 a versare all'istante un contributo provvisionale di fr. 1000.– mensili da quello stesso mese di novembre.
E. AO 1 ha postulato l'11 dicembre 2003 la revoca del decreto emesso “nelle more istruttorie”. AP 1 ha chiesto da parte sua, il 17 dicembre 2003, di ordinare una trattenuta in suo favore di fr. 1000.– mensili dallo stipendio del marito. La discussione delle due istanze ha avuto luogo il 22 gennaio 2004, ma non consta che il Pretore abbia statuito al riguardo. Il 22 febbraio 2004 AO 1 ha avuto dalla sua compagna un figlio, E__________. L'istruttoria della procedura a tutela dell'unione coniugale è ripresa il 24 marzo 2004 ed è durata fino al 24 ottobre 2005. In quel lasso di tempo, il 18 maggio 2004, anche AP 1 ha dato alla luce un figlio, S__________, avuto da un altro uomo. AO 1 ha contestato il 17 giugno 2004 la sua presunzione di paternità davanti al medesimo Pretore, che con sentenza del 16 agosto 2005 ha accolto l'azione, ordinando la relativa modifica agli atti dello stato civile (inc. OA.2004.64).
F. Il dibattimento finale nella procedura a tutela dell'unione coniugale ha avuto luogo il 21 novembre 2005. In tale occasione AP 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2003, ha precisato in fr. 1200.– mensili (più gli assegni familiari) il contributo alimentare ancora dovuto da AO 1 per il figlio S__________ tra il marzo e il maggio del 2003, ha definito in fr. 15 000.– le spese per la sua “riqualifica professionale” e ha proposto di respingere le domande avversarie. AO 1 ha postulato a sua volta il rigetto delle richieste formulate dalla moglie, continuando a pretendere il versamento di fr. 900.– mensili a decorrere dal settembre del 2003 per l'occupazione dell'alloggio coniugale e sollecitando finanche un contributo alimentare di fr. 400.– mensili dal gennaio 2004 per S__________.
G. Statuendo con sentenza del 7 febbraio 2006, il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1, cui ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 710.–, con obbligo di rifondere al marito fr. 1000.– per ripetibili. Egli ha respinto anche le domande di AO 1, cui ha posto a carico la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 710.–, oltre a un'indennità di fr. 800.– per ripetibili in favore della moglie.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un appello del 17 febbraio 2006, instando per la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare AO 1 a versarle un contributo alimentare di fr. 2533.– mensili dal 1° agosto 2003 al 30 aprile 2004, aumentato a fr. 2785.50 mensili dal 1° maggio 2004 in poi, oltre ad “almeno fr. 15 000.–” per costi di riqualificazione professionale. Essa chiede altresì che l'indennità per ripetibili a lei riconosciuta in seguito al rigetto delle domande avversarie sia portata da fr. 800.– a fr. 1000.–. Nelle sue osservazioni del 27 marzo 2006 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che, dandosi per inevitabile lo scioglimento di un matrimonio, il contributo alimentare dovuto da un coniuge all'altro debba essere calcolato “secondo i criteri previsti in caso di divorzio” (art. 125 cpv. 1 CC). Ne ha dedotto che in circostanze del genere ogni coniuge deve, pur nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale, prepararsi per quanto possibile a diventare autosufficiente, l'eventualità che egli abbia un figlio da una terza persona non costituendo un pregiudizio economico derivante dal matrimonio. Nella fattispecie – egli ha accertato – al momento della separazione l'istante aveva 36 anni e poco più di un anno dopo è stata liberata dalla cura di S__________. Se non che – egli ha proseguito – dopo di allora AP 1 non risulta essersi attivata con serietà e impegno nella ricerca di un'occupazione. Quanto al fatto ch'essa abbia attraversato periodi di totale inabilità lucrativa per problemi depressivi, ciò si riconduceva essenzialmente all'assillo di tenere nascosta la gravidanza extraconiugale.
Tenuto conto dell'età e dell'esperienza maturata dall'istante in campo professionale, ma anche di quanto essa ha guadagnato lavorando a tempo parziale per le due __________ e per l'avvocato __________, il Pretore ha stimato così che, lavorando a tempo pieno, AP 1 possa conseguire un reddito di almeno fr. 2000.– netti mensili, sufficienti per finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 1852.– mensili fino all'aprile del 2004 e di fr. 2002.– dal maggio del 2004 in poi. D'altro lato, egli ha soggiunto, con un introito di fr. 2000.– mensili l'istante non ha disponibilità sufficienti per partecipare al mantenimento di S__________, di modo che il contributo alimentare di fr. 400.– mensili preteso da AO 1 in favore del figlio andava respinto. Per quanto riguardava l'altra richiesta avanzata dal marito (fr. 900.– mensili per l'occupazione dell'alloggio coniugale), il Pretore l'ha reputata esulare finanche “dalle competenze del giudice delle misure provvisionali”. Onde, in definitiva, la reiezione di tutte le domande formulate dai coniugi.
3. L'appellante fa valere anzitutto che in costanza di matrimonio non v'è ragione di scostarsi, nel calcolo dei contributi alimentari, dal metodo consistente nel riparto dell'eccedenza mensile a metà, costantemente applicato da questa Camera. Ciò posto, essa invoca l'esistenza di un matrimonio di lunga durata, il fatto di
avere accudito a S__________ fino al maggio del 2003, i suoi problemi di salute (attestati da due certificati medici) ricollegabili a un cumulo di difficoltà psicologiche, affermando che tali impedimenti vanificano dal profilo oggettivo ogni capacità di guadagno, tant'è che tutte le sue offerte d'impiego sono risultate infruttuose. Per di più, il marito rifiuta di sussidiare ogni sua formazione. L'appellante ammette di non essersi iscritta ai ruoli della disoccupazione, ma eccepisce che tale assicurazione non è destinata a sgravare il marito dai suoi obblighi di mantenimento e assevera che, comunque sia, quando S__________ si è trasferito dal padre i termini per iscriversi alla disoccupazione erano trascorsi. Ad ogni modo, essa sostiene, nella peggiore delle ipotesi il suo reddito ipotetico non può essere valutato oltre fr. 1000.– mensili.
Circa il proprio fabbisogno minimo, l'appellante lo quantifica in fr. 2002.– mensili fino all'aprile del 2004 e in fr. 2421.50 mensili dopo di allora, calcolando quello del marito in fr. 3246.– mensili fino al dicembre del 2003 e in fr. 3292.– dal 2004 in poi. AO 1 avendo guadagnato nel 2003 almeno fr. 8000.– mensili (tredicesima compresa), aumentati a fr. 8200.– dopo la nascita di E__________ (secondo assegno familiare), l'appellante sostiene che fino alla nascita di E__________ il marito ha fruito di un margine disponibile di fr. 3264.– mensili, aumentati a fr. 2768.– mensili dopo di allora. Il che giustifica a suo avviso un contributo alimentare di fr. 2533.– mensili dal 1° agosto 2003 (subordinatamente di fr. 2133.– nell'ipotesi in cui le si imputasse un reddito potenziale di fr. 1000.– mensili), rispettivamente di fr. 2785.50 mensili da allora in poi (subordinatamente di fr. 2094.50 nell'ipotesi in cui le si imputasse il reddito predetto). Relativamente ai costi di formazione, l'interessata specifica che essi ammontano ad almeno fr. 8940.– solo per corsi di tedesco e di informatica. Infine l'appellante censura l'indennità di fr. 800.– riconosciutale dal Pretore in seguito al rigetto delle richieste del marito, chiedendo di portarla almeno a fr. 1000.– per la manifesta infondatezza delle pretese stesse.
4. A ragione l'appellante si duole, in primo luogo, che il Pretore abbia disatteso il metodo per il calcolo dei contributi alimentari in costanza di matrimonio accreditato dalla giurisprudenza di questa Camera. Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii). Da tale principio non v'è ragione di scostarsi.
Il metodo appena citato non deve condurre – evidentemente – a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune. Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una casa). Comunque sia, spetta al coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).
5. Il Pretore reputa che il metodo descritto vada “accantonato” ove un matrimonio appaia ineluttabilmente destinato allo scioglimento. A prescindere dal fatto però che, così ragionando, si toglierebbe ogni significato all'esistenza del matrimonio, equiparando una semplice separazione di fatto a un divorzio, in concreto il Pretore confonde il criterio per il calcolo dei contributi alimentari con il criterio per la valutazione della capacità lucrativa di un coniuge. Un conto invero è il sistema preposto alla definizione dei contributi alimentari in costanza di matrimonio, dal quale non ci si distanzia se non nelle rare eventualità evocate (di cui nemmeno il marito adombra gli estremi nel caso in rassegna), un altro è sapere se – applicando tale sistema – possa imputarsi a un coniuge non il reddito effettivo, bensì il guadagno che quel coniuge potrebbe conseguire intraprendendo o estendendo l'esercizio di un'attività lucrativa. Le due questioni vanno distinte.
Il Pretore motiva il proprio convincimento citando una sentenza di questa Camera (inc. 11.2002.45 del 4 settembre 2003, consid. 7). Per tacere della circostanza tuttavia che quel precedente riguardava una misura provvisionale in pendenza di divorzio e non una protezione dell'unione coniugale, il considerando si riferiva – appunto – al guadagno che poteva computarsi alla moglie ove avesse iniziato un'attività lucrativa. In nessun modo esso rimetteva in causa il metodo per il calcolo dei contributi alimentari durante il matrimonio. Ciò vale anche per l'altra sentenza citata dal Pretore, pur riferita a una protezione dell'unione coniugale (DTF 128 III 67 consid. 4a), che nemmeno sfiorava questioni di metodo. La terza sentenza menzionata dal Pretore, poi, è addirittura lontana dal tema, riguardando essa la capacità lucrativa della moglie dopo il divorzio (DTF 130 III 537 consid. 3.2). Ne segue che in concreto la sentenza impugnata poggia su un criterio per il calcolo dei contributi alimentari non pertinente (quello dell'art. 125 cpv. 1 CC, applicabile solo dopo lo scioglimento del matrimonio). Concettualmente erronea, essa va reimpostata.
6. Il primo elemento che il Pretore avrebbe dovuto accertare era il reddito del marito, su cui la sentenza impugnata sorvola. L'appellante lo indica in fr. 8000.– mensili netti fino alla nascita di E__________ (febbraio del 2004) e in fr. 8200.– netti mensili dopo di allora, tredicesima e assegni familiari compresi (memoriale, pag. 11 a metà). Il convenuto obietta che il suo stipendio mensile non eccede fr. 7514.45 netti, tutto compreso (osservazioni all'appello, pag. 8 nel mezzo). In realtà l'unico conteggio agli atti, del giugno 2003, attesta sì uno stipendio netto di fr. 7514.45, ma senza la quota di tredicesima (“salario 1/13”: doc. 2). La quale si presume consistere, in mancanza di dati più precisi, nello stipendio di base senza indennità, ma anche senza la deduzione del “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.1996.162 del 12 gennaio 1998, consid. 5b). A un esame di mera verosimiglianza come quello che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale (sopra, consid. 1) lo stipendio del convenuto può supporsi ammontare perciò a circa fr. 8150.– netti (arrotondati). L'appellante soggiunge che sin dalla nascita di E__________ il convenuto percepisce sicuramente un secondo assegno familiare. Dimentica però che gli assegni familiari, per quanto riscossi dai genitori, sono destinati ai figli. Seppure AO 1 riceva un secondo assegno familiare, di conseguenza, tale prestazione va destinata al fabbisogno in denaro di E__________. L'appellante non può trarne profitto.
7. Il secondo elemento che il Pretore avrebbe dovuto esaminare è il fabbisogno minimo del marito, che l'appellante afferma essere di fr. 3246.– mensili fino al 31 dicembre 2003 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 416.–, spese accessorie dell'immobile fr. 329.–, premio della cassa malati fr. 179.–, assicurazioni varie fr. 78.–, assicurazione dell'automobile fr. 108.–, imposta di circolazione fr. 36.–, onere fiscale fr. 850.–) e di fr. 3292.– mensili dal 1° gennaio 2004 in poi (aumento del premio della cassa malati da fr. 179.– a fr. 225.– mensili). A tale conteggio il convenuto oppone il proprio, di fr. 6088.05 mensili così articolato:
minimo esistenziale per genitore affidatario fr. 1250.—
costo dell'alloggio a __________ fr. 2500.—
pigione dell'alloggio a __________ fr. 416.—
premio della cassa malati fr. 179.05
imposta comunale, cantonale e federale fr. 800.—
premio dell'assicurazione economia domestica fr. 68.—
premio assicurazione RC privata fr. 9.—
premio assicurazione dell'automobile fr. 108.—
imposta di circolazione fr. 36.—
consumo di gas metano fr. 250.—
elettricità fr. 127.—
tasse sulla casa fr. 49.—
acqua potabile fr. 16.—
tassa immondizie fr. 30.—
telefono fr. 150.—
canone radiotelevisivo fr. 94.—
deposito effetti militari all'arsenale fr. 6.—
a) Il minimo esistenziale di fr. 1250.– mensili per genitore affidatario è invero quello svizzero, mentre il convenuto abita di fatto a __________, un paio di chilometri oltre il confine. Non si giustifica tuttavia una riduzione per ciò solo. Anche tenendo conto del fatto che il costo della vita in Italia è generalmente inferiore a quello svizzero, il convenuto non si vede infatti riconoscere – come si spiegherà sotto (consid. b) – il costo di due residenze, ma solo quello che si troverebbe ad affrontare se disponesse di un alloggio adeguato nel Cantone. Essendo egli trattato sotto tale profilo come un residente ticinese, non sarebbe equo pertanto decurtargli il minimo esistenziale svizzero del diritto esecutivo.
b) Il costo dell'alloggio che l'appellante riconosce al convenuto (fr. 747.– mensili, ossia fr. 416.– di locazione a __________ più fr. 329.– di spese accessorie) è manifestamente inadeguato, ove appena si consideri che l'appellante abita in una proprietà per piani di cinque locali. Anche a AO 1 va garantito un minimo di parità logistica, inserendo nel suo fabbisogno la spesa ch'egli potrebbe esporre per un'abitazione dignitosa a __________, ragionevolmente valutabile in fr. 1500.– mensili. Certo, nel maggio del 2003 il convenuto ha assunto verso i genitori un debito di fr. 300 000.– per la
riattazione della casa a __________ (in cui ha ricavato il suo appartamento), mutuo che si è impegnato a rimborsare entro 10 anni “mediante restituzione di fr. 30 000.– ogni anno con scadenza e modalità di volta in volta stabilite” (doc. 1b allegato al doc. 3). Ammesso e non concesso però che tale obbligo possa essere riconosciuto come un debito coniugale, non risulta che i genitori abbiano preteso finora alcun rimborso (deposizione di __________: verbali, pag. 59). Quanto alle “tasse sulla casa” (fr. 49.– mensili), esse sono a carico degli usufruttuari, come risulta dai documenti giustificativi (doc. 11a e 11b allegati al doc. 3). Se il convenuto le paga spontaneamente, ciò non basta per inserirle nel suo fabbisogno minimo. Relativamente infine al figlio S__________, il costo dell'alloggio che lo riguarda andrà considerato nel fabbisogno in denaro di lui.
c) Dall'elenco allestito dal convenuto vanno tolte altresì le spese per l'elettricità e il gas, notoriamente comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74, cifra I). Ciò vale anche per le spese che riguardano il consumo di acqua potabile, la bolletta del telefono e l'abbonamento alla TV a pagamento (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Le altre voci del fabbisogno minimo, in particolare i premi delle assicurazioni correnti e l'ammontare del carico fiscale, appaiono giustificate, per lo meno a un esame sommario come quello che governa le misure a tutela dell'unione coniugale. Ne segue che il fabbisogno minimo del convenuto risulta di fr. 3985.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2003 e di fr. 4030.– mensili da allora in poi (aumento del premio della cassa malati da fr. 179.05 a fr. 225.– mensili: appello, pag. 10).
8. Il reddito dell'appellante, terzo elemento che entra nel calcolo dei contributi alimentari in costanza di matrimonio, è stato stimato dal Pretore in fr. 2000.– netti mensili (sopra, consid. 2). L'appellante contesta anzitutto di dover riprendere un'attività retribuita. Giovi ricordare quindi i criteri che disciplinano la valutazione della capacità lucrativa di un coniuge durante il matrimonio. Il problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, è già stato ricapitolato da questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). La sintesi di tali principi è stata richiamata ancora poco tempo addietro (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b). In sostanza, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a condizione
– che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,
– che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e
– che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato del lavoro.
Le tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti). Tale criterio si applica al caso però in cui la moglie non abbia lavorato – o abbia smesso di lavorare – durante il matrimonio per dedicarsi alla casa e ai figli. Nella fattispecie la moglie ha sì cessato di lavorare a tempo pieno dopo tre anni di matrimonio, limitandosi in seguito a un'attività a tempo parziale nello studio di uno psichiatra (senza che sia dato di conoscere la durata né il grado d'occupazione). Se non che, dopo il trasferimento di S__________ dal padre (maggio del 2003), il suo ruolo di casalinga è venuto meno: non solo essa non deve più occuparsi del marito né dell'economia domestica comune, ma non deve più nemmeno accudire al figlio. Deve solo provvedere a sé stessa (e al figlio avuto fuori del matrimonio), ciò che non la abilita più a invocare la suddivisione dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in comune: tale riparto è ormai cambiato, con il suo stesso assenso.
In simili circostanze occorre valutare se la ripresa di un'attività lucrativa da parte di lei sia compatibile con la relativa situazione personale (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione sul mercato del lavoro. A maggior ragione – e su questo punto il Pretore può essere seguito – ove si pensi che qualora non ci si debba più attendere una riconciliazione (come nel caso specifico), lo scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti).
a) Al momento della separazione di fatto l'appellante aveva 36 anni, un diploma di maturità commerciale, tre anni di esperienza come impiegata d'ufficio in un'area di lingua tedesca e alcuni anni alle spalle come ausiliaria a tempo parziale nello studio di uno psichiatra. Non era quindi senza sbocchi lucrativi, come dimostra il fatto che dopo la separazione essa è stata in grado – ancorché a tempo determinato – di supplire il segretario di due __________ e di lavorare come ausiliaria in uno studio legale. E nel Cantone Ticino lo stipendio minimo di un impiegato d'ufficio non diplomato ammonta oggi, dopo tre anni di attività, a fr. 35 750.– annui, pari a circa fr. 2600.– netti mensili (art. 22 del contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese, edito dalla Camera di commercio industria artigianato del Cantone Ticino e dalla Società svizzera degli impiegati di commercio, valido dal 1° gennaio 2008). Non si può dire quindi che la stima del Pretore (fr. 2000.– netti mensili), riferita al 2003, appaia fuori posto, pur volendo dar prova di cautela per ragioni di incognite legate al mercato dell'impiego. Le quali del resto appaiono tutt'altro che scontate nel caso di chi – come l'appellante (doc. richiamato “II”) – neppure si è iscritto a un Ufficio del lavoro o a una società di collocamento privata (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 3d).
b) Più delicato è l'apprezzamento relativo alle condizioni di salute dell'appellante. Il Pretore non ha mancato di rilevare che agli atti figurano due certificati medici: il primo di un generalista, del 18 novembre 2003, che attestava una totale incapacità lucrativa dell'istante “ancora per un mese”, il secondo di uno psichiatra, del 20 gennaio 2004, che attestava altrettanto per un altro mese (doc. F). A un giudizio d'insieme il Pretore ha ritenuto nondimeno che i “problemi di tipo psicologico” riscontrati dallo specialista si riconducessero – per lo meno indirettamente – alla gravidanza extraconiugale dell'interessata (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante contesta ciò, ma la testimonianza dello psichiatra conforta l'opinione del Pretore. Il dott. __________ ha dichiarato infatti che le nevrosi d'ansia con sintomi depressivi da lui riscontrate nella paziente erano riconducibili “a una situazione conflittuale all'interno del suo io” particolarmente difficile da affrontare: da un lato la paziente “doveva costruire il futuro, ma c'erano dei rimasugli del passato. Si trovava infatti in uno stato di gravidanza, che a suo dire doveva nascondere. Si era creata una situazione di autoricatto, a livello inconscio”. E lo stato di gravidanza aggravava anche la sofferenza per la mancanza di relazioni con S__________. Si trattava “di una gravidanza di per sé assolutamente normale, ma che doveva essere tenuta nascosta. Ed era questo il problema” (verbali, pag. 54 seg.). Onde il conflitto interno e, per finire, il crollo psicologico.
È vero che nella sua deposizione il dott. __________ ha dichiarato non essere, l'incapacità lucrativa della paziente, “addebitabile alla gravidanza” (verbali, pag. 53). Non consta però che quel medico generico abbia particolari nozioni di psichiatria o di psicoterapia. Che l'incapacità lucrativa non fosse direttamente riconducibile a una gravidanza (assolutamente normale), del resto, è anche quanto ha accertato – a ben vedere – lo specialista. Il medico generalista non è stato in grado di precisare quanto poi ha individuato lo psichiatra, ma ciò rientra nell'ordinario andamento delle cose. Si aggiunga che, a parte i periodi di incapacità lucrativa testé menzionati, l'appellante non risulta essere permanentemente inabile al lavoro. Il dott. __________ ha definito la malattia “di lunga durata” (doc. F), ma non ha riscontrato un'inabilità definitiva. Quanto poi alla gravidanza dell'appellante, è appena il caso di ricordare – con il primo giudice – che essa non è una causa di impedimento al lavoro ricollegabile al matrimonio (RtiD II-2004 pag. 608 consid. 9). L'appellante non può dunque invocare i doveri di mutua assistenza che discendono dal vincolo coniugale per giustificare la sua incapacità di guadagno. In proposito la sentenza impugnata resiste alla critica.
9. Il fabbisogno minimo dell'appellante è stato calcolato dal Pretore in fr. 1852.– mensili fino all'aprile del 2004 e in fr. 2002.– dal maggio del 2004 in poi. L'appellante lo quantifica in fr. 2002.– [recte: fr. 2102.–] mensili fino al maggio del 2004, così composti (memoriale, pag. 10 in alto):
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.—
premio della cassa malati fr. 160.—
premi delle assicurazioni correnti fr. 54.—
spese accessorie dello stabile fr. 257.—
spese d'automobile fr. 81.—
carburante fr. 250.—
imposte comunali, cantonali e federali fr. 200.—
e in fr. 2421.50 mensili in seguito (aumento del minimo esistenziale da fr. 1100.– a fr. 1250.– e aumento del premio della cassa malati da fr. 160.– a fr. 329.50).
a) La differenza rispetto al calcolo del Pretore consiste, fino al maggio del 2004, nella spesa di fr. 250.– per il carburante dell'automobile. Di per sé la richiesta non è insostenibile, l'appellante essendo tenuta a esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno, che le potrà anche comportare spese di trasferta. In mancanza di dati concreti non si può ragionevolmente presumere tuttavia, per le sole trasferte professionali, una spesa che vada oltre i fr. 150.– mensili. Se così si ragiona, inoltre, la parità di trattamento impone di inserire un'indennità analoga nel fabbisogno minimo del marito, il quale usa a sua volta l'automobile per recarsi al lavoro. Ne discende che, fissandosi in fr. 2000.– mensili (arrotondati) il fabbisogno minimo dell'appellante, va rivalutato in fr. 4135.– mensili fino al 31 dicembre 2003 e in fr. 4180.– mensili dopo di allora anche il fabbisogno minimo del convenuto.
b) Dal gennaio (e non solo dal maggio) del 2004 il fabbisogno minimo dell'appellante passa a fr. 2155.– (arrotondati), il premio della cassa malati essendo lievitato a fr. 314.– mensili (doc. G). Non si giustifica invece, contrariamente all'opinione del Pretore (sentenza impugnata, pag. 10 a metà), l'aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1100.– a fr. 1250.– mensili, giacché S__________ non è figlio comune delle parti. Alle maggiori spese dovute a tale nascita deve sopperire la moglie, con la sua quota di eccedenza. Analogamente deve sovvenire il marito, con la sua quota di eccedenza, ai costi che cagiona la nascita di E__________.
c) Le altre voci del fabbisogno minimo esposte dall'appellante sono contestate da AO 1 con l'argomento che non trovano riscontro agli atti, ma l'assunto è infondato. Tanto i premi delle assicurazioni correnti quanto i costi accessori dello stabile sono stati resi verosimili (doc. 1, 8, 9, 10 acclusi al doc. A). A un esame sommario come quello che informa una procedura a tutela dell'unione coniugale vanno quindi riconosciuti.
10. Il fabbisogno in denaro del figlio S__________, quinto elemento che entra nel calcolo dei contributi alimentari in costanza di matrimonio, non è stato definito dal Pretore. Al riguardo non soccorre ripetere che questa Camera si ispira per prassi ormai ventennale alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Al momento in cui il primo giudice ha statuito si applicava la tabella correlata nell'edizione del 2005, che per un figlio unico nella fascia d'età compresa dai 13 ai 18 anni prevedeva un fabbisogno medio in denaro di fr. 2020.– mensili, compresi fr. 315.– mensili per la cura e l'educazione e fr. 325.– mensili per il costo dell'alloggio. Il 22 febbraio 2004 però è nato E__________. Entrambi i minorenni vivendo nella stessa economia domestica, il fabbisogno medio in denaro di S__________ è sceso così a fr. 1790.– mensili, compresi fr. 255.– mensili per la cura e l'educazione e fr. 300.– mensili per il costo dell'alloggio. Certo, nonostante il domicilio amministrativo a __________ il ragazzo risiede con il padre a __________, un paio di chilometri oltre il confine, ma questo solo fatto non giustifica una riduzione del fabbisogno. Anche tenendo conto che il costo della vita in Italia è generalmente inferiore a quello svizzero, al fabbisogno in denaro del figlio andrebbero cumulati in effetti i costi di trasferta per raggiungere la scuola dell'obbligo a __________. A un sommario esame come quello che disciplina l'attuale procedura, il minor costo da un lato appare dunque vanificato dalla maggior spesa dall'altro.
11. Da tutto quanto precede il bilancio delle entrate e delle uscite familiari si compendia nei termini che seguono:
Dal 1° agosto 2003 al 31 dicembre 2003 (vecchi premi della cassa malati)
Reddito del marito (consid. 6) fr. 8 150.—
Reddito ipotetico della moglie (consid. 8) fr. 2 000.—
fr. 10 150.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 7 e 9a) fr. 4 135.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7) fr. 2 000.—
Fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 10) fr. 2 020.—
fr. 8 155.— mensili
Eccedenza fr. 1 995.— mensili
Mezza eccedenza fr. 997.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4135.– + fr. 997.50 = fr. 5 132.50 mensili,
deve provvedere al figlio S__________ con fr. 2 020.— mensili e
deve versare alla moglie:
fr. 2000.– + fr. 997.50 ./. fr. 2000.– = fr. 997.50 mensili,
arrotondati a fr. 1 000.— mensili.
Dal 1° gennaio al 22 febbraio 2004 (nascita di E__________)
Reddito del marito (consid. 6) fr. 8 150.—
Reddito ipotetico della moglie (consid. 8) fr. 2 000.—
fr. 10 150.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 7 e 9a) fr. 4 180.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7) fr. 2 155.—
Fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 10) fr. 2 020.—
fr. 8 355.— mensili
Eccedenza fr. 1 795.— mensili
Mezza eccedenza fr. 897.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4180.– + fr. 897.50 = fr. 5 077.50 mensili,
deve provvedere al figlio S__________ con fr. 2 020.— mensili e
deve versare alla moglie:
fr. 2155.– + fr. 897.50 ./. fr. 2000.– = fr. 1 052.50 mensili,
arrotondati a fr. 1 055.— mensili.
Dal 23 febbraio 2004 in poi (due figli nella medesima economia domestica)
Reddito del marito (consid. 6) fr. 8 150.—
Reddito ipotetico della moglie (consid. 8) fr. 2 000.—
fr. 10 150.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 7 e 9a) fr. 4 180.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7) fr. 2 155.—
Fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 10) fr. 1 790.—
fr. 8 125.— mensili
Eccedenza fr. 2 025.— mensili
Mezza eccedenza fr. 1 012.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4180.– + fr. 1012.50 = fr. 5 192.50 mensili,
deve provvedere al figlio S__________ con fr. 1 790.— mensili e
deve versare alla moglie:
fr. 2155.– + fr. 1012.50 ./. fr. 2000.– = fr. 1 167.50 mensili,
arrotondati a fr. 1 170.— mensili.
Entro tali limiti l'appello merita dunque accoglimento.
12. Il convenuto fa valere, nelle osservazioni all'appello, di dover sopperire anche al mantenimento di E__________, circostanza di cui va tenuto conto. Ora, il sostentamento di un figlio incombe ai genitori in proporzione alle rispettive forze, sebbene in determinate circostanze il genitore che dispone della maggior capacità finanziaria possa essere tenuto a fornire, ove l'altro genitore presti al figlio cura e educazione a tempo pieno, l'intero fabbisogno in denaro (DTF 120 II 289 consid. 3a/cc). Nella fattispecie la madre del bambino parrebbe lavorare al 50% (verbali, pag. 62 in basso). Se si considera tuttavia che il fabbisogno medio in denaro di un figlio (su due) fino al 6° compleanno ammontava in Svizzera, secondo la tabella del 2005 citata poc'anzi, a fr. 1660.– mensili (compresi fr. 320.– per l'alloggio e fr. 565.– per cura e educazione), non si può dire che contribuendo, grazie alla sua mezza eccedenza, con fr. 1000.– mensili al mantenimento di E__________ il convenuto non assolva debitamente il proprio obbligo. Non bisogna trascurare in effetti che __________ è pur sempre una specialista doganale (verbali, pag. 62 in alto), non ha oneri di alloggio e può contare su una ragguardevole economia di scala nei costi dell'economia domestica, comune a quella del convenuto. Guadagnasse anche solo fr. 3000.– netti mensili, non consta (né il convenuto pretende) ch'essa non possa devolvere fr. 377.50 mensili al sostentamento di E__________ (fr. 1660.– meno fr. 1000.–, meno metà della cura e dell'educazione da lei prestate in natura).
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il figlio della moglie, S__________, il cui fabbisogno in denaro può presumersi sostanzialmente analogo a quello di E__________. Anche l'appellante può devolvere al mantenimento del figlio, in effetti, la sua metà eccedenza di fr. 1000.– mensili. Che il padre del bambino, la cui identità AP 1 non ha voluto rivelare, non sia in grado di fornire i fr. 660.– mensili mancanti non è asserito nell'appello, né risulta dagli atti. Nulla induce a supporre dunque che il fabbisogno in denaro del minorenni rimanga in qualche modo scoperto.
13. L'appellante chiede infine che il convenuto sia tenuto a finanziarle un corso di tedesco (24 settimane a fr. 210.– l'una), un corso di Windows (fr. 200.–), un corso di Internet (fr. 200.–), un corso di Word (fr. 400.–), un corso di Excel (fr. 400.–), un corso di Powerpoint (fr. 400.–), un corso sull'organizzazione dell'agenda e della posta elettronica (fr. 200.–), come pure un corso “di segretariato moderno” (fr. 2100.–). Come in prima sede, essa postula in definitiva un versamento di “almeno fr. 15 000.–” (che il Pretore ha ignorato), specificandone la composizione fino a concorrenza di fr. 8940.–. Sta di fatto ch'essa non rende verosimile la necessità dell'investimento, tanto meno ove si consideri ch'essa è pur sempre stata in grado di lavorare per due __________ e per un avvocato senza avere seguito corsi del genere. Per di più, come rileva il convenuto (osservazioni all'appello, pag. 10), l'appellante non pretende che corsi analoghi non siano dispensati gratuitamente a chi si iscrive presso un Ufficio del lavoro. A un sommario esame come quello che regola la procedura in materia di protezione dell'unione coniugale la richiesta in esame non appare dunque giustificata.
14. Infine l'appellante censura l'indennità per ripetibili a lei riconosciuta in seguito al rigetto delle domande avversarie (contributo
alimentare di fr. 400.– mensili per S__________ dal 1° gennaio 2004, versamento di fr. 900.– mensili per l'occupazione dell'alloggio coniugale), che a suo avviso va portata da fr. 800.– a fr. 1000.–. La richiesta è legittima, non tanto per la manifesta infondatezza delle pretese avversarie (come assevera l'appellante), quanto per l'entità dei valori in gioco (fr. 400.– mensili per la durata di oltre quattro anni, fr. 900.– mensili senza limiti di tempo). Se appena si pensa in effetti che il combinato disposto degli art. 14 cpv. 1 e 15 vTOA, orientativamente applicabile – per analogia – alle protezioni dell'unione coniugale al momento in cui ha statuito il Pretore (BOA n. 24 pag. 48 consid. 1; CdM, sentenza inc. 19.2004.23 del 24 maggio 2005, consid. 2), prevedeva onorari da fr. 300.– (30% di fr. 1000.–) a fr. 20 000.– (80% di fr. 25 000.–), l'indennità richiesta dall'appellante appare sicuramente consona all'impegno e al tempo dedicato dal legale nel difendere la cliente, pur tenendo conto del margine d'apprezzamento riconosciuto ai Pretori nella fissazione delle ripetibili. Il convenuto fa notare di essersi visto attribuire, da parte sua, soli fr. 1000.– in seguito al rigetto delle richieste avanzate dall'attrice, ben più elevate delle sue. Il problema è che inadeguata appare tutt'al più l'indennità di fr. 1000.– per ripetibili spettante al convenuto. Su quest'ultima si tornerà, ad ogni modo, in appresso (consid. 15).
15. Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera l'appellante chiedeva un contributo alimentare di fr. 2533.– mensili dal 1° agosto 2003 al 30 aprile 2004 e di fr. 2785.50 mensili dal 1° maggio 2004 in poi, oltre a fr. 15 000.– per costi di riqualificazione professionale. Dato l'esito del giudizio, essa ottiene causa vinta per circa due quinti. Si giustifica perciò che sopporti tre quinti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte
un'equa indennità per ripetibili ridotte, commisurata all'importanza e alla litigiosità del caso.
Il pronunciato odierno impone altresì di modificare il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede in relazione a tali oggetti. Dinanzi al Pretore l'istante sollecitava un contributo di ben fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2003, più fr. 15 000.– le spese per la sua “riqualifica professionale” (per tacere del saldo di contributi alimentari arretrati in favore di S__________, su cui il Pretore non ha statuito, e che non costituiva una misura a protezione dell'unione coniugale). Dopo quanto si è visto, il suo grado di soccombenza risulta attorno ai cinque settimi. L'indennità per ripetibili di fr. 1000.– andrebbe quindi riformata di conseguenza, ma considerata la sua palese esiguità (sopra, consid. 14) non sarebbe equo ridurla ulteriormente. In difetto di appello da parte del convenuto, d'altro lato, non è nemmeno il caso di aumentarla. Conviene pertanto lasciarla invariata.
16. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare litigioso in appello (fr. 2533.– mensili dal 1° agosto 2003 al 30 aprile 2004, fr. 2785.50 mensili dal 1° maggio 2004 in poi), che in mancanza di scadenze va capitalizzato a vita.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 è condannato a versare alla moglie, anticipatamente entro il terzo giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 1000.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2003,
fr. 1055.– mensili dal 1° gennaio al 22 febbraio 2004,
fr. 1170.– mensili dal 23 febbraio 2004 in poi.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 710.–, da anticipare dall'istante, sono poste per cinque settimi a carico di quest'ultima e per il resto a carico del convenuto, cui l'istante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
3. Le richieste di AO 1 sono respinte.
4. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 710.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico del convenuto, cui l'appellante rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.