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Incarto n. |
Lugano 17 ottobre 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2004.96 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 28 maggio 2004 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall' PA 1,); |
premesso che con sentenza del 22 luglio 1993 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1961) ed AO 1 (1961), omologando una convenzione in cui i coniugi prevedevano l'affidamento delle figlie S__________ (1987) e Si__________ (1990) alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo di mantenimento di fr. 800.– mensili indicizzati a ciascuna di loro;
ricordato che il 28 maggio 2004 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere la modifica della sentenza di divorzio nel senso di vedere affidata la figlia S__________ al padre, tenuto a versare in favore di Si__________ un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili indicizzati;
accertato che con sentenza del 6 marzo 2006 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, affidando dall'aprile del 2004 S__________ al padre e ha fissando il contributo di mantenimento per Si__________, rimasta dalla madre, in fr. 1580.– mensili dal maggio del 2004 (assegni familiari compresi);
appurato che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili;
rilevato che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 20 marzo 2006, chiedendo in via principale di annullarla di rinviare gli atti al Pretore per nuova decisione o, in subordine, di riformarla affidando entrambe le figlie a lui, disposto a versare per Si__________ un contributo alimentare di fr. 1580.– mensili (assegni familiari compresi) dal maggio del 2004 all'aprile del 2005;
considerato che nelle sue osservazioni del 20 aprile 2006 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
rammentato che, su richiesta delle parti, il presidente di questa Camera ha ripetutamente sospeso la procedura di appello per agevolare una composizione della lite nelle vie amichevoli (ordinanze del 24 novembre 2006, del 22 maggio 2007 e del 16 agosto 2007);
preso atto che con lettera 14 settembre 2007 l'appellante ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con l'ex moglie e di ritirare l'appello, precisando il 4 ottobre 2007, su invito del giudice delegato, di rinunciare all'omologazione dell'accordo, quantunque ciò comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
constatato che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli, mentre in ossequio all'accordo raggiunto dalle parti la tassa di giustizia e le spese sono assunte da chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. |
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.