Incarto n.
11.2006.34

Lugano

13 luglio 2011/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 17/2002 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 RI 1  

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

alla

 

 

 

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

 

                                         riguardo ad A__________ (1993) e J__________ (1992) __________,

 

                                         figli suoi e di

 

                                          PI 1,

                                         (patrocinata dall'.  PA 2, )

 

                                         in merito all'esecuzione di una perizia sulle loro capacità genitoriali;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 marzo 2006 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 24 febbraio 2006 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decisione del 22 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale 8 ha ordinato una perizia sulle capacità genitoriali di PI 1 e RI 1, genitori di A__________ (11 agosto 1993) e J__________ (24 aprile 1992) __________. Il 24 dicembre 2002 la Commissione tutoria ha statuito sulle domande peritali e ha affidato l'esecuzione del referto alla dott. __________, residente e praticante a __________. I peritandi hanno dichiarato di rifiutare ogni trasferta a __________, adducendo ragioni economiche e sollevando questioni di principio. Con decisione del 10 luglio 2003 la Commissione tutoria ha confermato la nomina del perito, cui ha trasmesso i quesiti e richiamato l'art. 307 CP, ingiungendo ai peritandi “di collaborare con il perito e di presentarsi puntualmente alle convocazioni”, sotto comminatoria dell'art. 292 CP.

 

                                  B.   Contro la decisione appena citata RI 1 ha presentato il 24 luglio 2003 un'istanza d'intervento all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che, previa ammissione all'assistenza giudiziaria, in riforma della decisione impugnata l'ordine di recarsi in uno Stato estero sia annullato. Con osservazioni dell'11 agosto 2003 la Commissione tutoria ha ribadito la sua posizione, mentre il 12 agosto 2003 PI 1 ha aderito all'istanza di RI 1, postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria. Statuendo il 27 luglio 2004, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato l'istanza irricevibile (dispositivo n. 1) e ha respinto le domande di assistenza giudiziaria (dispositivi n. 2 e 3). Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 100.– sono state poste a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno (dispositivo n. 4).

 

                                  C.   Avverso alla decisione appena citata RI 1 ha introdotto il 14 settembre 2004 un ricorso di diritto pubblico per diniego di giustizia al Tribunale federale, censurando altresì per arbitrio il rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Con sentenza 5P.350/2004 del 10 maggio 2005 il Tribunale federale ha annullato i dispositivi n. 1 e 4 della decisione impugnata, mentre ha respinto la doman­da di assistenza giudiziaria per la procedura federale nella misura in cui non era divenuta senza oggetto e ha posto la tassa di giustizia ridotta di fr. 200.– a carico del ricorrente, cui il Cantone Ticino è stato obbligato a rifondere fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

                                  D.   Statuendo nuovamente il 24 febbraio 2006, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto l'istanza di intervento, rispettivamente il ricorso, del 24 luglio 2003 e ha confermato la decisione della Commissione tutoria regionale del 10 luglio 2003. La tassa e spese di giustizia di fr. 200.– sono state poste a carico dei peritandi in ragione di metà ciascuno.

 

                                  E.   RI 1 ha appellato il 20 marzo 2006 la nuova decisione dell'Autorità di vigilanza a questa Camera per ottenere che, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, tale decisione sia riformata nel senso di annullare la decisione presa il 24 luglio 2003 dalla Commissione tutoria regionale (che gli impone di recarsi a Milano per l'esecuzione della perizia) e di accordargli fr. 1000.– per ripetibili, senza prelevare tasse o spese. Il ricorso non ha formato oggetto d'intimazione.

 

                                  F.   In pendenza di appello, il 18 marzo 2008, la Commissione tutoria regionale ha comunicato di avere revocato la decisione del 22 agosto 2002 per il lungo tempo trascorso, decidendo di soprassedere alla perizia.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010, comprese quelle che disciplinavano le misure a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), erano appellabili entro venti giorni a questa Camera (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame era ricevibile.

 

                                   2.   La decisione presa il 10 luglio 2003 dalla Commissione tutoria regionale aveva natura meramente incidentale (sulla nozione: RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3). Ora, le decisioni incidentali

                                         emesse dalle Commissioni tutorie regionali sono impugnabili all'Autorità di vigilanza sulle tutele entro lo stesso termine di quelle finali, a condizione però che possano causare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2005 pag. 783 consid. 5). Siccome la decisione impugnata conteneva una comminatoria dell'art. 292 CP, ciò era il caso nella fattispecie (sentenza citata del Tribunale federale, consid. 4.5).

 

                                   3.   Ciò premesso, l'appello in rassegna è manifestamente divenuto privo d'oggetto al momento in cui la Commissione tutoria regionale ha rinunciato all'esecuzione della perizia. Un interesse legittimo all'ottenimento di una sentenza è dato solo, in effetti, ove sia concreto e attuale (cfr. sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 391 in fondo). Quesiti giuridici puramente teorici e privi di rilevanza pratica non bastano (sentenza del Tribunale federale 5A_262/2009 del 19 agosto 2009, consid. 3).

 

                                   4.   Rimane da decidere chi debba sopportare la tassa di giustizia e le spese, rispettivamente se debbano essere assegnate ripetibili. Ora, trattandosi di statuire sugli oneri processuali di un contenzioso divenuto senza oggetto o senza interesse giuridico, l'autorità valuta – sommariamente – quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento se questo non andasse tolto dai ruoli (art. 72 della procedura civile federale per analogia). In simili evenien­ze il tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, valutando quale probabilità di buon esito avrebbe verosimilmente avuto l'appello se la causa non risultasse superata dagli eventi (RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).

 

                                         a)   In concreto l'appellante sosteneva anzitutto che l'esecuzione forzata di una decisione amministrativa deve avvenire mediante esecuzione o coercizione come prevede l'art. 34 cpv. 3 LPAmm e che un'autorità amministrativa non può aggirare la norma per mezzo di una comminatoria penale. Ove appena si consideri tuttavia che lo stesso art. 34 cpv. 4 LPAmm riserva espressamente le sanzioni del Codice penale per disobbedienza a decisione dell'autorità, difficilmente l'argomento sarebbe stato condiviso. Quanto alla tesi secondo cui la disobbedienza ad atti dell'autorità non avrebbe potuto essere punita perché compiuta all'estero, ammesso e non concesso che ciò sia vero mal si intravede quale pregiudizio sarebbe potuto derivare in tal caso all'appellante, il quale nemmeno poteva essere perseguito.

 

                                         b)   L'appellante affermava altresì che l'esecuzione forzata di una perizia può comportare, ove l'ordine appaia sproporzionato, un pregiudizio irreparabile. Egli ravvisava una simile spropor­zione nel fatto di obbligare un cittadino a recarsi dal perito all'estero. La sua opinione, tuttavia, non pareva poggiare su alcun argomento concreto né oggettivo. Non è infatti dato a divedere – né tanto meno l'appellante illustrava – in che modo una trasferta all'estero di qualche decina di chilometri i cui costi fossero anticipati dall'autorità potesse costituire per due persone in buona salute un sacrificio sproporzionato. Anche su tal punto difficilmente l'appello avrebbe potuto avere buon esito.

 

                                         c)   Per l'appellante l'assunzione della perizia in Italia avrebbe violato la Convenzione del 18 marzo 1970 sull'assunzione

                                               all'estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132), lo Stato italiano non essendo neppure stato interpellato. Ora, si conviene che la notificazione di documenti giudiziari o extragiudiziari, come pure l'assunzione di prove per un processo costituiscono atti d'imperio (sulla notifica v. sentenza del Tribunale federale 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.1 con rimandi), i quali non possono essere compiuti dall'autorità fuori delle frontiere nazionali. La questione sarebbe stata di sapere tuttavia, nella fattispecie, se la convenzione si applicasse anche qualora la protezione del figlio opponga – come in concreto – un'autorità pubblica non giudiziaria a un privato e l'autorità agisca come titolare del pubblico potere. La risposta parrebbe negativa (L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, pag. 9, Linee direttive, 3ª edizione, edite dall'Ufficio federale di giustizia in: www.rhf.admin.ch). Anche al proposito pertanto la fondatezza dell'appello risultava tutt'altro che evidente.

 

                                         d)   A parere dell'appellante, risiedendo egli in Svizzera, la Commissione tutoria regionale non poteva assoggettarlo al potere giurisdizionale di un'autorità estera. In realtà un'autorità ha la facoltà, in virtù del proprio diritto processuale, di imporre alle parti l'obbligo di collaborare, sicché prove possono essere esperite anche all'estero per intervento diretto delle parti (cfr. Nagel/Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, 5ª edizione, pag. 415 § 8 n. 4; Geimer, Internationales Zivilpro­zess­recht, 5ª edizione, pag. 186 n. 444a; Linee direttive citate, pag. 22). Invero la Commissione tutoria regionale non

                                               avrebbe potuto obbligare il perito a collaborare senza l'intervento – per via di assistenza giudiziaria internazionale – delle autorità italiane (cfr. Linee direttive, loc. cit.; Nagel/Gott­wald, op. cit., pag. 415 § 8 n. 5), ma nel caso specifico la professionista intendeva collaborare di sua spontanea volontà. In circostanze siffatte non è dato a divedere quale atto

                                               istruttorio dovesse compiere (per rogatoria) l'autorità estera. Anche sotto tale profilo, di conseguenza, l'appello non avreb­be verosimilmente avuto probabilità di successo.

 

                                         e)   L'appellante invocava altresì la libertà di movimento e la libertà di domicilio garantite dagli art. 10 cpv. 2 e 24 Cost., oltre al divieto di discriminazione consacrato dall'art. 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea con i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (RS 0.141.112.681). Asseriva che in quanto cittadino “europeo” (italiano), titolare di un permesso C, egli non poteva essere obbligato a lasciare il territorio svizzero senza subire un irreparabile pregiudizio di fatto.

                                               Inoltre, obbligando lui e PI 1 (cittadina svizzera) a lasciare la Svizzera, la decisione impugnata configurava a suo avviso un'espulsione anticostituzionale. Se non che, la decisione impugnata non limitava la facoltà del peritando di risiedere in Svizzera, né tanto meno imponeva a lui o a PI 1 un allontanamento dalla Svizzera paragonabile a

                                               un'espulsione. Quanto al pregiudizio da lui paventato, l'argomentazione si limitava una volta ancora a un proclama. Anche al proposito, quindi, l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto.

 

                                         f)    L'interessato contestava di avere impugnato la decisione della Commissione tutoria regionale per scopi puramente dilatori, come gli rimproverava l'Autorità di vigilanza sulle tutele, rilevando che nulla impediva alla specialista di spostarsi lei medesima nel Ticino, come già aveva fatto in precedenza, sicché la pervicacia della Commissione tutoria regionale era del tutto fuori luogo. Egli sottolineava altresì che il procrastinarsi della procedura non era imputabile a lui, ma alla lentezza delle stesse autorità amministrative. In effetti non è chiaro, a ben vedere, perché le autorità di tutela si ostinassero a esigere un trasferimento dei peritandi all'estero anziché disporre una trasferta del perito in Svizzera (con il risultato finale di nulla ottenere). Sta di fatto che tale modo di procedere non appariva illegale, mentre le allegazioni dell'appellante si esaurivano in recriminazioni polemiche e non sarebbero verosimilmente state di alcuna utilità per il giudizio.

 

                                         g)   Infine l'appellante faceva valere che prima di statuire sugli oneri processuali (fr. 200.– complessivi messi per metà a suo carico) l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua domanda di assistenza giudiziaria, l'art. 5 vLag imponendo all'autorità competente per la concessione del beneficio una decisione entro breve. Egli dimenticava però che sulla sua richiesta di assistenza giudiziaria, così come su quella di PI 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele aveva già statuito con la decisione del 27 luglio 2004 (dispositivi n. 2 e 3). E su tal punto il Tribunale federale aveva dichiarato il ricorso di diritto pubblico irricevibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali (consid. 5.2), sicché

 

                                               aveva annullato solo i dispositivi n. 1 e 4 della decisione impugnata. Il diniego dell'assistenza giudiziaria aveva assunto così carattere definitivo e al riguardo l'Autorità di vigilanza sulle tutele non poteva più pronunciarsi. In circostanze siffatte questa Camera non avrebbe potuto fare altro, verosimilmente, che respingere la censura.

                                     

                                   5.   Se ne conclude che, ove questa Camera avesse statuito sull'appello, RI 1 sarebbe verosimilmente uscito soccombente. Gli oneri del presente decreto vanno dunque a suo carico (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si pone problema di ripetibili, il me­moriale non essendo stato intimato per osservazioni. La tassa di giustizia ad ogni modo va adeguatamente ridotta, il processo ter­minando in appello senza sentenza (art. 21 LTG per analogia).

 

                                   6.   L'appellante sollecita il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello, adducendo di essere indigente. Il diritto all'assistenza giudiziaria però è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Esso decade ogni qual volta un richiedente venga meno come parte al processo, sia ch'egli desista dalla lite o acquiesca, sia che la causa diventi senza oggetto o senza interesse giuridico oppure si estingua in seguito a perenzione processuale. Se al momento in cui il litigio diventa caduco, in altri termini, il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene meno l'interesse medesimo alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.149 del 31 agosto 2010, consid. 3c). È quanto si verifica nel caso in esame. Per tacere del fatto che, comunque fosse, l'appello appariva privo di fondamento sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

 

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b. n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore. Relativamente all'assistenza giudiziaria, l'impugnabilità dell'odierna sentenza – d'indole incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese,

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza interesse.

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.