Incarto n.
11.2006.36

Lugano

5 maggio 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa SP.2003.55 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 6 novembre 2003 da

 

 

 AP 1  

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinato da  PA 1 );

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 aprile 2006 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 30 marzo 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

                                     

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1953) e AA 1 (1947) si sono sposati a __________ il 20 ottobre 1989. La moglie è madre di tre figli avuti da un precedente matrimonio. Dal secondo matrimonio non è nata prole. AO 1, contabile, lavora per la __________ di __________, succursale di __________. AP 1, sarta e maestra socioprofessionale, gestisce ad Arbedo un locale pubblico in collaborazione con uno dei figli e ha una ditta individuale (¿__________ ¿ __________¿), attiva nelle consulenze di stile e immagine, così come nella creazione e vendita di capi d'abbigliamento.

                                        

                                  B.   Il 6 novembre 2003 AA 1si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere la separazione dei beni, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, metà della particella n. 235 RFD di __________ e metà dell'avere di cassa pensione accumulato dal marito durante il matrimonio, oltre a un contributo alimentare di fr. 3800.¿ mensili. Alla discussione del 4 dicembre 2003 la procedura è stata sospesa in vista di un componimento amichevole. Riattivata la cau­sa su richiesta dell'istante, all'udienza del 17 febbraio 2004 AO 1 ha proposto di respingere tutte le domande, chiedendo l'autorizzazione a vivere separato e l'assegnazione dell'alloggio coniugale. Chiusa l'istruttoria, alla discussione finale del 14 marzo 2006 le parti hanno confermato le loro domande. Il 16 settembre 2004 il Pretore, su richiesta delle parti ha nuovamente sospeso la procedura.

 

C.  Il 30 dicembre 2004 AO 1 ha promosso davanti al medesimo Pretore azione di divorzio sulla base dell'art. 115 CC. Con risposta del 30 gennaio 2005 AP 1 ha dichiarato di opporsi al divorzio, postulando la separazione e la regolamentazione dei relativi effetti. Il 21 febbraio 2005 l'attore ha aderito alla domanda di separazione, avversando le altre pretese della convenuta. L'indomani il Pretore ha deciso di trattare la causa come azione di separazione su richiesta comune con accordo parziale (inc. OA.2004.280). All'udienza dell'11 novembre 2005 i coniugi essendosi accordati sul principio del divorzio, il Pretore ha prospettato lo stralcio della causa di separazione dai ruoli, ha riattivato la procedura a protezione dell'unione coniugale e ha invitato le parti a precisare le domande di giudizio. La moglie ha sollecitato l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale e un contributo alimentare di fr. 5000.¿ mensili. Il marito ha riaffermato le domande formulate il 17 febbraio 2004.

 

D.  Statuendo il 30 marzo 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1°novembre 2003, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 743.¿ mensili dal 1° novembre 2003 al 31 luglio 2004, di fr. 2155.40 mensili dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005 e di fr. 2596.¿ mensili dal 1° maggio all'11 novembre 2005. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.¿, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza predetta AP 1 è insorta con un appello del 5 aprile 2006 nel quale chiede che l'autorizzazione a vivere separati decorra solo dal 1° luglio 2004, che le sia attribuita l'abitazione coniugale metà in uso e metà in proprietà e che le sia versato un contributo alimentare di fr. 3800.¿ mensili dal 1° novembre 2003. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). In tale ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb). La sentenza del Pretore è poi impugnabile entro dieci giorni (art. 368 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Litigiosi rimangono, in concreto, la decorrenza dell'autorizzazione a vivere separati, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e il contributo alimentare per la moglie. Per quanto si riferisce alla sospensione della comunione domestica, anzitutto, il Segretario assessore l'ha autorizzata dal 1° novembre 2003, mese in cui è stata presentata l'istanza a protezione dell'unione coniugale. L'appellante sostiene che il marito ¿ha portato la sua residenza definitiva a __________ (__________) il 1° luglio 2004¿. Ci si può doman­dare se l'argomentazione sia di qualche interesse, la data in que­stione non incidendo né sull'attribuzione dell'alloggio coniugale, né sull'inizio dell'obbligo contributivo, né sulla pronuncia della separazione dei beni (ZR 102/2003 pag. 64 n. 13). Sia come sia, dagli atti risulta che il convenuto ha sì locato un appartamento a Buchs il 1° luglio 2004 (doc. H nell'inc. OA.2004. 280 richiamato), ma ciò riguarda se mai l'effettiva separazione di fatto. Sapere quando un coniuge vada autorizzato a sospendere la comunione domestica è un'altra cosa (art. 175 CC). Del resto, postulando l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'istante chiedeva ¿ almeno implicitamente ¿ di sospendere subito la comunione domestica (cfr. Schwander in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 175 CC). Privo di buon diritto, su questo punto l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.

 

                                   3.   Quanto all'abitazione coniugale, il primo giudice ha accertato che la moglie ha continuato a occuparla anche dopo la separazione di fatto, sicché l'ha assegnata a lei, mentre ha respinto la pretesa attribuzione di proprietà, che avrebbe anticipato una liquidazione del regime dei beni estranea alla protezione dell'unio­ne coniugale. Con siffatta argomentazione l'appellante non si confronta. Essa ribadisce che ¿l'abitazione al mappale 235 RFD è da attribuir­mi in proprietà al 50% (il resto al momento del divorzio), libera da oneri ipotecari come convenzione 29 settembre 1989¿, ma non spiega perché al riguardo la sentenza impugnata sarebbe erronea. Carente di motivazione, in proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Certo, è vero che nell'accordo menzionato all'appellante (doc. 7 nell'inc. OA.2004.280 richiamato) il convenuto riconosce che la casa posta sulla particella n. 235 RFD di __________ appartiene per metà alla moglie e che, a semplice richiesta di lei, egli avrebbe ceduto irrevocabilmente tale quota. Come ha spiegato il Segretario assessore, tuttavia, la proprietà dell'immobile va liquidata in esito al divorzio. Nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale può essere decretata tutt'al più la separazione dei beni (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC). Ne discende che, una volta ancora, l'appello si dimostra privo di consistenza.

 

                                   4.   Per quel che è del contributo alimentare, il Segretario assessore ha calcolato il reddito del marito in fr. 8214.10 netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 6398.95 mensili dal 1° no­vembre 2003 al 31 luglio 2004, di 5673.10 mensili dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005 e di fr. 4792.¿ mensili dopo di allora. Relativamente alla moglie, egli ha accertato un reddito di fr. 3000.¿ netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 1963.40 mensili dal 1° novembre 2003 al 31 luglio 2004 e di fr. 4061.65 mensili dopo di allora. Constatata un'eccedenza, il primo giudice ha posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 743.¿ mensili dal 1° novembre 2003 al 31 luglio 2004, di 2155.40 mensili dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005 e di fr. 2596.¿ mensili dal 1° maggio all'11 novembre 2005.

 

                                         L'appellante postula un contributo di fr. 3800.¿ mensili dal 1° novembre 2003 con la seguente motivazione:

                                         Ho lavorato e aiutato mio figlio __________ (secondo dei tre figli avuti dal primo matrimonio avuto con __________, divorziati dal 1981), tre figli avuti in autorità parentale, per questo motivo il mio secondo matrimonio soltanto quando mio figlio N__________ ha compiuto 18 anni il quale vive qui nella casa con me assieme al mio figlio maggiore C__________.

                                         Così argomentando, essa sorvola tuttavia sulla motivazione del Segretario assessore. Perché il contributo di mantenimento fissato dal primo giudice dovrebbe essere aumentato, viste le cifre contenute nella sentenza impugnata, non è dato di capire. Privo di idonea motivazione, su tale questione l'appello va dichiarato irricevibile.

 

                                   5.   Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni e non ha cagionato spese presumibili.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.¿

                                         b) spese                         fr.   50.¿

                                                                                fr. 300.¿

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

¿   ;

¿    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario