Incarto n.
11.2006.4

Lugano

4 agosto 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA 11.2004.108 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 12 ottobre 2004 da

 

 

AA 1

(rappresentato dal curatore __________ e

patrocinato dall'avv. RA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. RA 2),

 

giudicando ora sull'ordinanza (decreto) del 22 dicembre 2005 con cui il Pretore ha parzialmente accolto un'istanza di restituzione in intero contro omessa produzione di prove presentata dall'attore il 20 novembre 2005;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 gennaio 2006 presentato da AP 1 contro l'ordinanza (decreto) emessa il 22 dicembre 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 1° febbraio 2006 presentato da AA 1 contro il medesimo decreto;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 9 aprile 2003 __________ (1967) ha dato alla luce un figlio, AA 1, cui il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico – tra l'altro – di accertarne la paternità e salvaguardarne il diritto al mantenimento. __________ ha conferito all'avv. RA 1, il 12 ottobre 2004, il mandato di promuovere in nome del minorenne un'azione di paternità e di mantenimento.

 

                                  B.   Il 12 ottobre 2004 AA 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché fosse accertata la paternità di AP 1 (1967), cittadino italiano residente a __________, con obbligo per quest'ultimo di versargli un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili, oltre al medesimo importo capitalizzato sull'anno precedente l'inoltro dell'azione. In via provvisionale egli ha chiesto un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili dal novembre del 2004. Nel memoriale di risposta del 17 febbraio 2005 AP 1 ha contestato la regolare notifica degli atti giudiziari, postulandone l'annullamento. Quanto all'accertamento della paternità, egli si è rimesso alle risultanze della perizia giudiziaria e per il resto ha proposto di respingere la petizione, offrendo in subordine un contributo alimentare in fr. 100.– mensili dal novembre del 2004 e sollecitando la regolamentazione del suo diritto di visita. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno ribadito i loro punti di vista. Il 29 agosto 2005 AP 1 ha riconosciuto davanti al Pretore la paternità sul bambino.

 

                                  C.   In esito a un'istanza provvisionale presentata dall'attore contestualmente alla petizione, con decreto cautelare del 21 ottobre 2005 il Pretore ha posto a carico del convenuto  un contributo provvisionale per il figlio di fr. 1060.– mensili dal 1° novembre 2004 (senza l'assegno familiare, percepito direttamente dalla madre). Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato respinto in data odierna da questa Camera (inc. 11.2005.147).

 

                                  D.   Nel frattempo, il 24 ottobre 2004, __________ ha chiesto al Pretore che ordinasse al convenuto di versargli una provvigione ad litem di fr. 4304.–, richiesta alla quale AP 1 si è opposto all'udienza del 17 novembre 2005. Il 20 novembre successivo l'attore ha presentato un'istanza di restituzione in intero perché il convenuto producesse in via di edizione i documenti relativi all'apertura di un suo conto presso la __________ di __________, come pure gli estratti completi di tale conto sull'arco degli ultimi cinque anni, e perché fosse disposto l'interrogatorio formale di lui. Invitato a esprimersi nel termine di 15 giorni, nel suo memoriale del 7 dicembre 2005 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza.

 

                                  E.   Con decreto del 22 dicembre 2005 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, fissando al convenuto un termine di 30 giorni per  produrre tutta la documentazione relativa alla sua sostanza, ovunque posta, sotto qualsiasi forma, in particolare l'estratto conto aggiornato degli averi depositati presso la __________, dal 1° gennaio 2003”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 5 gennaio 2006 per ottenere che l'istanza di restituzione in intero sia respinta e il giudizio impugnato rifor­mato o, in subordine, che il giudizio impugnato sia semplicemente annullato o, in via ancor più subordinata, che sia riformato nel senso di limitarlo alla sola produzione dell'estratto annuale del conto presso la __________ dal 1° aprile 2003. Con decreto del 10 gennaio 2006 il Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2006 AA 1 propo­ne di respingere il rimedio e con appello adesivo chiede che l'edizione dei documenti decorra dal 1° agosto 2002. AP 1 non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.

                                     

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo il Pretore “la presa in considerazione della sostanza delle parti è necessaria e deve avvenire d'ufficio da parte del giudice in qualsiasi stadio di causa: fino all'emanazione della sentenza si deve perciò ritenere possibile assumere tutte le informazioni necessarie alla determinazione della situazione sociale e delle possibilità di entrambi i genitori, indipendentemente da eventuali limiti posti dalla procedura cantonale”. Ciò premesso, egli ha rilevato che sebbene con la dovuta attenzione sarebbe stato possibile alla parte richiedente ipotizzare l'esistenza di sostanza già con la produzione dei documenti con la risposta del 17 febbraio 2005, appare nondimeno scontato che è obbligo di AP 1 permettere l'accertamento completo della sua situazione finanziaria, sia in relazione al reddito, sia in relazione alla sua sostanza. Pertanto egli ha parzialmente accolto l'istanza, ordinando al convenuto di produrre tutta la documentazione relativa alla sua sostanza, ovunque posta, sotto qualsiasi forma, in particolare l'estratto conto aggiornato degli averi depositati presso la __________ dal 1° gennaio 2003.

 

                                    I.   Sull'appello principale

 

                                   2.   L'appellante chiede di respingere l'istanza, non sussistendo i presupposti dell'art. 138 CPC. A suo parere, l'istante avrebbe dovuto accorgersi già durante lo scambio degli allegati preliminari che lui dispone di sostanza. Rileva inoltre che la concludenza della nuova prova è emersa nel corso della procedura, sicché

                                         l'istante avrebbe dovuto far capo all'assunzione suppletoria di prove (art. 192 CPC), non alla restituzione in intero. E su un'assunzione suppletoria di prove il Pretore decide con ordinanza, come nel caso in cui assuma prove d'ufficio, non con decreto. Infine l'appellante sostiene che, comunque sia, l'ordine impartitogli è troppo vago e impreciso, che non si giustifica far risalire la produzione di documenti al 1° gennaio 2003, il bambino essendo nato solo nell'aprile di quell'anno, e che di fatto ciò configura una disparità di trattamento fra genitori, il primo giudice non avendo inquisito per niente sulla situazione di __________.

 

                                   3.   Nella fattispecie l'attore ha presentato – come detto – un'“istanza di restituzione in intero contro l'omessa produzione di prove (ex art. 138 CPC)”. Di tale istituto può valersi la parte che nel processo di prima sede intenda addurre nuovi mezzi di azione o di difesa il cui substrato fattuale si trovi fuori delle emergenze di causa”. Tale è il caso, ad esempio, nell'ipotesi in cui si rinvenga fortuitamente una prova di cui si ignorava l'esistenza. Per “prove la cui esistenza o concludenza risultassero successivamente”, ovvero la cui rilevanza risulti “da successive emergenze di causa” è dato invece l'istituto dell'assunzione suppletoria (Cocchi/ Trezzini, 2ª edizione, pag. 583 nota 588). I due istituiti sono alternativi, non cumulativi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., pag. 401 nota 483).

 

                                         In concreto l'istante ha espressamente fondato la richiesta di restituzione in intero su quanto era emerso all'udienza del 17 novembre 2005, allorché il convenuto aveva prodotto copia di un bonifico della __________ a comprova di un versamento da lui eseguito all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (US$ 10.000) a titolo di rimborso per anticipi erogati al figlio (istanza, pag. 1). Trattandosi quindi di una prova venuta a conoscenza della parte in sede processuale, e non fuori delle emergenze di causa, l'istante avrebbe dovuto far capo all'assunzione suppletoria, non alla restituzione in intero. E in tal caso il Pretore avrebbe giudicato con ordinanza (art. 192 cpv. 2 CPC). Del resto, anche la decisione con cui giudice statuisce su una domanda di edizione dalla controparte è un'ordinanza (art. 213a CPC). Ora, le ordinanze non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC). Certo, nulla impediva al Pretore di assumere documentazione d'ufficio in virtù degli art. 419b e 427 cpv. 4 CPC, il diritto di filiazione essendo governato dal principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto). Anche in simile eventualità però egli

                                         avrebbe dovuto procedere con ordinanza (v. RtiD I-2005 pag. 737 n. 23c). Ne discende che nella fattispecie la decisione del primo giudice non è un decreto, bensì un'ordinanza, onde l'irricevibilità dell'appello.

 

                                   4.   Si aggiunga che, quand'anche si vagliasse oltre l'appello, nulla muterebbe. Il Pretore ha motivato l'edizione di documenti sul conto bancario del convenuto – come si è visto – con la necessità di assumere informazioni circa la situazione finanziaria dei genitori. È vero che nel calcolo di contributi alimentari la sostanza va considerata solo qualora il reddito del debitore non basti a garantire lo stanziamento del contributo (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 54 ad art. 285 CC; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 33 ad art. 285 CC). In concreto tuttavia siffatta ipotesi appare tutt'altro che remota. Nella sentenza parallela sul contributo alimentare (inc. 11.2005.147) questa Camera ha accertato che oggi il fabbisogno in denaro del bambino è coperto già con i redditi dei genitori. Il convenuto chiede però di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo cospicue spese di viaggio per l'esercizio del diritto di visita. La pretesa è di principio legittima (I CCA, sentenza inc. 11.2002.34 del 10 luglio 2000, consid. 5 con riferimenti). Nell'ambito del giudizio di merito è possibile quindi che il contributo per il figlio non risulti più garantito dai soli redditi.

 

                                         Quanto alla portata dell'edizione, è vero che essa può apparire indagatoria. Resta il fatto che in concreto la causa è retta dal principio inquisitorio illimitato, sicché nella prospettiva dell'art. 285 cpv. 1 CC il giudice indaga di propria iniziativa. Anzi, dovesse omettere di verificare la concreta e attuale situazione finanziaria delle parti, egli si vedrebbe annullare la sentenza (RtiD I-2004 pag. 598 n. 85c). Invocare una disparità di trattamento è fuori luogo, per tacere della circostanza che agli atti figurano già elementi sulla sostanza di __________ (doc. Si). Ne discende che, fosse stato ammissibile, l'appello sarebbe quindi stato destinato all'insuccesso.

                                     

                                   II.   Sull'appello adesivo

 

                                   5.   L'irricevibilità dell'appello principale rende improponibile anche l'appello adesivo (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 6 ad art. 314 CPC). Ad ogni buon conto, si volesse anche trattare l'appello adesivo, questo non sarebbe destinato a miglior sorte. L'appellante chiede che il convenuto sia tenuto a produrre tutta la documentazione bancaria dal 1° dicembre 2000 o, quanto meno, dal 1° agosto 2002, denunciando il comportamento ostruzionistico di lui. Così argomentando, tuttavia, egli non spiega perché occorrerebbe risalire con l'edizione di documenti fino a cinque anni prima dell'istanza, ancorché l'obbligo contributivo del convenuto decorra solo dalla nascita di lui (aprile del 2003). Nemmeno consta, né l'appellante pretende, che prevedendo la nascita di un figlio il convenuto abbia trafugato o trasferito somme di denaro. Che egli non collabori o lavori all'estero poco importa. Inutilmente vessatoria, a ragione la richiesta dell'istante è stata respinta dal Pretore.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

 

                                   6.   Gli oneri processuali di entrambi gli appelli seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante principale rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili, mentre non si assegnano ripetibili in esito all'appello adesivo, il convenuto avendo rinunciato a formulare osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello principale è irricevibile.

 

                                   II.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                   III.   L'appello adesivo è irricevibile.

 

                                 IV.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–                          

                                                                                fr. 300.–                          

                                         sono posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.

 

                                  V.   Intimazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria