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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2005.38 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 21 gennaio 2005 da
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AO 1 già in cui sono subentrati in pendenza di causa gli eredi N e A , (patrocinati dall'. PA 1, )
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contro |
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AP 1 , |
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giudicando ora sul decreto del 20 aprile 2006 con cui il Pretore ha respinto la richiesta del convenuto intesa a far accertare l'esigenza di un litisconsorzio necessario di parte attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 maggio 2006 presentato daAP 1 contro il decreto emesso il
20 aprile 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 era proprietario della particella n. 287 RFD di __________, sezione di __________. AP 1 è proprietario della vicina particella n. 285. Tra i due fondi, edificati, corre la particella n. 535 (strada di accesso), proprietà coattiva per un mezzo della particella n. 287 e per l'altro mezzo della particella n. 288, appartenente ad __________ e __________ in ragione di metà ciascuno. Nella porzione sud-est della particella n. 285 crescono, lungo il confine con la strada di accesso, varie piante, arbusti e una siepe, che sin dall'ottobre del 2003 AO 1 ha chiesto ad AP 1 di mondare. AP 1 ha dato seguito all'invito solo in parzialmente.
B. Con petizione del 21 gennaio 2005 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché AP 1 fosse tenuto ad arretrare la siepe di almeno 50 cm dal confine con la particella n. 535, riducendone l'altezza a 1.25 m, e a spostare sei piante, tre a 6 m dal confine e tre a 4 m dal confine, a meno di ridurne l'altezza a 1.25 m. Nella sua risposta dell'11 maggio 2005 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando che l'attore potesse procedere da sé solo in giudizio a tutela della particella coattiva n. 535, e in via riconvenzionale ha chiesto il risarcimento di fr. 4842.40 con interessi per danni provocati dall'attore nel recidere egli medesimo piante e arbusti. AO 1 ha replicato il 7 giugno 2005, confermando la petizione e postulando il rigetto della riconvenzione. Con duplica e replica riconvenzionale del 15 luglio 2005 il convenuto ha ribadito la propria posizione. Altrettanto ha fatto l'attore mediante duplica riconvenzionale del 18 agosto 2005.
C. Il Pretore ha circoscritto l'udienza preliminare del 20 settembre 2005 alla questione di sapere se la petizione dovesse essere introdotta da un litisconsorzio necessario. Statuendo il 20 aprile 2006, egli ha respinto l'obiezione del convenuto e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese a carico di lui, tenuto a rifondere all'attore fr. 500.– per ripetibili.
D. Il 23 maggio 2006 AP 1 è insorto con un appello a questa Camera per ottenere che, conferito al suo ricorso effetto sospensivo, il decreto predetto sia riformato nel senso di accertare l'esigenza di un litisconsorzio necessario, con obbligo per l'attore di integrare gli allegati preliminari incompleti. Il Pretore ha concesso il 31 maggio 2006 effetto sospensivo all'appello. Nelle sue osservazioni del 19 giugno 2006 l'attore ha proposto di respingere l'impugnazione.
E. AO 1 è deceduto il 28 febbraio 2007. La proprietà della particella è passata ai figli N__________ e A__________, che l'hanno donata il 5 novembre 2009 a E__________, nata __________. N__________ e A__________ si sono legittimati il 30 aprile 2010 come successori in diritto, producendo davanti a questa Camera il certificato ereditario del padre. E__________ non è subentrata nella lite.
Considerando
in diritto: 1. Sui presupposti processuali, tra cui l'esistenza di un litisconsorzio necessario (art. 97 n. 5 CPC), il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). In un processo appellabile tale decreto è impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC) di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). L'appello in esame, presentato il 15 maggio 2006 senza la firma dell'appellante e reintrodotto il 23 maggio 2006 entro il termine di cinque giorni fissato all'interessato dal presidente della Camera con ordinanza del
18 maggio 2006, è dunque ricevibile. Il primo giudice avendo munito il ricorso di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), nulla osta sotto questo profilo alla trattazione del rimedio giuridico (art. 96 cpv. 4 CPC). Quanto al valore litigioso, la somma di almeno fr. 8000.– indicata dall'attore non è revocata in dubbio dal convenuto.
2. Nel decreto impugnato il Pretore ha ricordato che, giusta l'art. 648 cpv. 1 CC, ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, a usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri. Dottrina e giurisprudenza relative a tale disposizione – egli ha proseguito – “riconoscono a ogni singolo comproprietario il diritto di agire in causa nell'interesse anche degli altri comproprietari per far valere delle pretese indivisibili, come ad esempio quelle fondate sulle norme che regolano i rapporti di vicinato e sull'art. 679 CC”. In circostanze del genere non occorre litisconsorzio alcuno.
3. L'appellante rimprovera al Pretore di avere seguito “acriticamente” l'opinione di Meier-Hayoz (Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 3, 4 e 5 ad art. 648 CC) e Steinauer (Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 435 n. 1252), trascurando le sentenze citate da Cocchi/Trezzini (CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 41), dalle quali si evince che i proprietari di una coattiva devono sempre procedere insieme, siano essi attori o convenuti. Fosse abilitato un comproprietario ad agire da sé, si creerebbero problemi nei confronti degli altri rimasti estranei al processo. L'appellante non disconosce la sentenza pubblicata in DTF 95 II 397, ma eccepisce ch'essa non vale nel caso specifico, giacché riguardava un'azione negatoria, non un'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC. Ad ogni modo – egli soggiunge – la turbativa lamentata in concreto dall'attore (mancata distanza ed eccessiva altezza di piante a confine) non è “eccessiva”. Ne segue che, a parere del convenuto, davanti al Pretore la petizione andava introdotta non solo da AO 1, ma anche dagli altri comproprietari della particella n. 535, ovvero __________ e __________.
4. Un diritto che può essere esercitato soltanto da una comunione di persone dev'essere fatto valere congiuntamente da tutte loro (art. 41 cpv. 1 CPC). Sapere quando più persone siano parte a un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte è una questione di diritto sostanziale (DTF 118 II 170 in alto con rinvii). Ora, una proprietà coattiva (“fondo dipendente”) è una particella la cui comproprietà compete per quote ai proprietari di altri fondi (“fondi principali”: art. 32 cpv. 1 RRF). E in regime di comproprietà ogni comproprietario ha verso terzi, per quanto si riferisce alla sua quota, le azioni in materia di proprietà e di possesso che competono a un proprietario unico. Per quanto si riferisce invece a pretese che riguardano l'intera cosa, la dottrina distingue fra prestazioni divisibili e indivisibili. Nel seguente modo (Meier-Hayoz, op. cit., n. 93 a 99 ad art. 646 CC con richiami):
– ogni comproprietario può chiedere a terzi prestazioni divisibili (risarcimento di danni, rivendicazione di frutti, interessi o altre forme di godimento) fino a concorrenza di quanto attiene alla sua quota;
– ogni comproprietario può chiedere a terzi prestazioni indivisibili (per l'intero) nella misura in cui ciò sia compatibile con i diritti degli altri comproprietari (art. 648 cpv. 1 CC);
– ogni comproprietario può essere convenuto da terzi per prestazioni divisibili fino a concorrenza di quanto attiene alla sua quota, salvo ch'egli sia solidalmente responsabile con gli altri dell'intera prestazione;
– tutti i comproprietari vanno convenuti da terzi in litisconsorzio necessario nel caso in cui siano richieste loro prestazioni indivisibili.
Fra le pretese indivisibili si annoverano le azioni di rivendicazione e le azioni negatorie (art. 641 cpv. 2 CC), le azioni di accertamento della proprietà, le azioni tendenti a prevenire un danno o a eliminare immissioni (art. 679 e 684 CC), le azioni possessorie (art. 927, 928 e 931 CC), le azioni di rettifica del registro fondiario (art. 975 CC), le azioni aventi per oggetto la posa di termini (art. 669 CC), le azioni volte alla ricerca o alla ripresa di cose trasportate sul fondo da forze naturali (art. 700 e 725 cpv. 1 CC), le azioni miranti alla potatura di rami sporgenti (art. 687 cpv. 1 CC), le azioni intese all'ottenimento di una condotta o di una fontana necessaria (art. 691 e 710 CC) e così via (Meier-Hayoz, op. cit., n. 7 ad art. 648 CC con rinvii).
Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare inoltre, per quanto riguarda la richiesta di prestazioni indivisibili a terzi, che un singolo comproprietario può intentare un'azione negatoria o un'azione fondata sull'art. 679 CC quand'anche gli altri comproprietari abbiano consentito alla turbativa (DTF 95 II 402 consid. 2b) o rifiutino di prendere parte al processo (citazioni in: Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 8 ad art. 648). L'attore che avanza una pretesa indivisibile non procede per vero in rappresentanza degli altri comproprietari (a meno che costoro lo abbiano designato tale o lo abbiano nominato amministratore della comproprietà), ma a tutela del bene (Meier-Hayoz, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 648 CC), tant'è che la sentenza passa in giudicato nei suoi soli confronti (Meier-Hayoz, op. cit., n. 10 ad art. 648 CC; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea 1995, pag. 496 n. 84; Brunner/Wichtermann, loc. cit.; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 435 n. 1252a). Sempre secondo il Tribunale federale, un singolo comproprietario può chiedere da sé solo la concessione di un diritto reale in favore del fondo (e non solo in favore della sua quota), a condizione che ciò non comporti obblighi per gli altri comproprietari (DTF 108 II 37 consid. 2b).
Questa Camera ha avuto occasione di rilevare da parte sua, per quanto attiene alla richiesta di prestazioni indivisibili, che un singolo comproprietario può promuovere un'azione intesa a far accertare i confini del fondo e a far rettificare di conseguenza il registro fondiario (sentenza inc. 11.1998.10 del 14 dicembre 1998, consid. 4d), così come può intentare – se ciò non comporta oneri per gli altri comproprietari – un'azione volta a ottenere un accesso necessario in favore del fondo (sentenza inc. 11.1999.9 del 16 maggio 2000, consid. 6). Tutto ciò rientra nella metodica applicativa dell'art. 648 cpv. 1 CC, cui si è accennato all'inizio del considerando.
5. In concreto l'istante ha promosso un'azione fondata sull'art. 679 CC (lex specialis dell'art. 684 CC, anch'esso invocato) per ottenere che AP 1 sia tenuto ad arretrare di almeno 50 cm una siepe a confine con la particella n. 535, riducendone l'altezza a 1.25 m, e a spostare sei piante, tre a 6 m dal confine e tre a 4 m dal confine, a meno di ridurne l'altezza a 1.25 m. Con tale azione egli tende a ottenere manifestamente una prestazione indivisibile, come chi promuove un'azione fondata sull'art. 687 cpv. 1 CC per ottenere il taglio di rami sporgenti (cfr. ZR 27/1928 pag. 197 n. 195). Non occorreva di conseguenza ch'egli agisse insieme con __________ e __________. Anzi, egli avrebbe potuto procedere da sé quand'anche gli altri comproprietari della particella n. 535 rifiutassero di collaborare o addirittura si opponessero, giacché la sentenza passerà in giudicato nei suoi soli confronti. Giustamente il Pretore ha ritenuto pertanto che nella fattispecie non occorra alcun litisconsorzio di parte attrice.
6. L'appellante si vale – come detto – di tre sentenze menzionate in Cocchi/Trezzini (op. cit., n. 9, 10 e 11 ad art. 41 CPC), dalle quali si evince che i comproprietari di una coattiva devono sempre procedere insieme, siano essi attori o convenuti, anche per evitare – soggiunge l'interessato – problemi nei confronti degli altri comproprietari rimasti estranei al processo. Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, già per il fatto che la sentenza emanata su azione di un comproprietario passa in giudicato nei confronti di lui solo. Dovesse egli soccombere, nulla impedirà agli altri comproprietari di agire a loro volta. Quanto alle sentenze citate, due riguardavano casi in cui i comproprietari erano stati convenuti perché eseguissero una prestazione indivisibile. La prima (si trattava in realtà di due sentenze emesse il 23 marzo 1995 del Tribunale federale: 5P.72/1995 su ricorso di diritto pubblico e 5C.24/1995 su ricorso per riforma) concerneva opere di drenaggio che un confinante chiedeva di eseguire su una strada in proprietà coattiva. La seconda verteva su una pergola che il beneficiario di una servitù di passo voleva vedere rimossa dai comproprietari del fondo serviente (I CCA, sentenza inc. 108/92 del 27 maggio 1993). A ragione in quei due casi i comproprietari sono stati convenuti in litisconsorzio necessario, conformemente a quanto si è spiegato nel considerando che precede.
Diversa è la situazione per quanto attiene al terzo precedente evocato dall'appellante (II CCA, sentenza inc. 12.1997.130 del
2 ottobre 1997), dalla quale risulterebbe – secondo Cocchi/ Trezzini (op. cit., n. 9 ad art. 41 CPC) – che qualora i comproprietari di un fondo pretendano da un appaltatore la riparazione gratuita, in garanzia, di opere eseguite sul fondo medesimo “devono agire tutti, quali litisconsorti necessari”. Intanto nella sentenza il principio figura enunciato solo al condizionale (“probabilmente”) in un mero obiter dictum, la riparazione di difetti non formando oggetto di quel processo (“non da giudicare in questa sede”: sentenza citata, consid. 6 in fine). A parte ciò, tutto induce a considerare l'assunto erroneo. E non perché la riparazione di difetti in garanzia non sia una pretesa indivisibile, ma perché le pretese indivisibili possono essere fatte valere per l'intero – come si è illustrato – da ogni comproprietario, sicché al proposito non occorre litisconsorzio alcuno.
Quanto alla sentenza pubblicata in DTF 95 II 397, poco importa ch'essa riguardasse un'azione negatoria e che la turbativa lamentata in concreto da AO 1 (distanza e altezza di piante a confine) sia o non sia “eccessiva”. Alla stessa stregua di
un'azione negatoria, un'azione fondata sull'art. 679 CC (o sull'art. 684 CC) concerne prestazioni indivisibili (sopra, consid. 4). Può quindi essere promossa da ogni comproprietario. Sapere poi se la molestia sia eccessiva o no (DTF 131 III 505) non riguarda il presupposto processuale del litisconsorzio necessario, bensì la fondatezza dell'azione. Anche su quest'ultimo punto l'appello denota perciò la sua inconsistenza.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'attore (e in sua vece i successori in diritto), che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera, come si è visto (consid. 1), fr. 8000.–, ma nulla lascia presumere ch'esso raggiunga la soglia di fr. 30 000.–. Incomberà al convenuto rendere verosimile tale cifra nell'ipotesi in cui esperisca ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a N__________ e A__________ __________ fr. 1200.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.