Incarto n.
11.2006.51

Lugano

9 settembre 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2005.42 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 4 marzo 2005 da

 

 

AO 1 , ora in

(patrocinata da PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(ora patrocinato da PA 3);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'8 maggio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1957) e AO 1 (1954), cittadini macedoni, si sono sposati a __________ (Macedonia) il 10 maggio 1976. Dal matrimonio sono nate __________ (1977), __________ (1981) e __________ a (1986). Di professione muratore, dal gennaio del 2005 AP 1 riceve prestazioni dell'Assicurazione Invalidità per un'incapacità lucrativa del 45% e non svolge più alcuna occupazione. AO 1 ha lavorato come custode del condominio in cui risiedeva con il marito a __________. Il 2 gennaio 2005, in seguito a un violento litigio, essa ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi da una delle figlie e fino al 6 dicembre 2005 è rimasta inabile al lavoro, riscuotendo indennità giornaliere dalla __________ Assicurazioni. Nel febbraio del 2005 anche il marito ha lasciato l'alloggio coniugale per sistemarsi in un altro appartamento, sempre a __________.

 

                                  B.   Il 4 marzo 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. Identica richiesta essa ha avanzato già in via cautelare, postulando inoltre una provvigione ad litem di fr. 2500.–. Il marito ha instato a sua volta, il 16 marzo 2005, per ottenere informazioni dalla moglie circa la di lei situazione economica e, in via provvisionale, per una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Anch'egli ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La discussione delle due istanze si è tenuta il 13 aprile 2005. In tale occasione le parti hanno sostanzialmente confermato le loro domande, il convenuto postulando anche un contributo alimentare indeterminato in proprio favore. Dal 1° giugno 2005 AO 1 vive sola in un appartamento a __________. L'istruttoria di entrambe le istanze è terminata il 24 ottobre 2005.

 

                                  C.   Il 19 dicembre 2005 AO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza cautelare, postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili. All'udienza del 15 febbraio 2006, indetta per il contraddittorio, le parti hanno proceduto al dibattimento finale relativo alle istanze del 4 e del 16 marzo 2005, rinunciando a discutere ulteriormente l'istanza cautelare del 19 dicembre 2005. AO 1 ha ridotto allora la sua pretesa alimentare a fr. 1500.– mensili, senza più sollecitare una provvigione ad litem. AP 1 si è opposto al versamento di qualsiasi contributo alimentare, ha confermato la sua richiesta di provvigione ad litem e ha rivendicato un contributo ali­mentare indeterminato per sé.

 

                                  D.   Con sentenza del 6 maggio 2006 il Pretore ha statuito su tutte le istanze, condannando il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 635.– mensili dal 4 marzo al 31 dicembre 2005 e di fr. 548.– dopo di allora, respingendo ogni altra domanda. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 185.– sono state addebitate per un terzo a AP 1 e per il resto a AO 1ka, tenuta a versare al marito fr. 500.– per ripetibili ridotte. Entrambe le richieste di assistenza giudiziaria sono state respinte.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 maggio 2006 nel quale postula – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare il contributo alimentare a suo carico. Con decreto del 23 maggio 2006 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

 

                                  F.   In pendenza di appello, il 30 giugno 2009, il Pretore ha poi pronunciato il divorzio e ne ha disciplinato le conseguenze, deciden­do in particolare che ogni coniuge avrebbe provveduto da sé al proprio mantenimento. Un appello presentato da AO 1 contro tale sentenza è stato stralciato dai ruoli da questa Camera per mancato versamento dell'anticipo con decreto del 17 novembre 2009 (inc. 11.2009.121). Un ricorso in materia civile presentato da AO 1 contro tale decreto di stralcio è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 12 gennaio 2010 (sentenza 5A_848/2009).

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

 

                                   2.   Litigioso rimane, in concreto, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il primo giudice ha calcolato il reddito del marito in fr. 2469.– mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 1834.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione con spese accessorie fr. 550.–, premio della cassa malati fr. 184.60). Alla moglie il Pretore ha imputato un reddito di fr. 1345.– mensili nel 2005 (indennità assicurative per infortunio) e di fr. 1600.– mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2060.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 160.–). Constato un am­man­co nel bilancio familiare dal 4 marzo 2005 al 31 dicembre 2005, egli ha obbligato il marito – cui ha garantito il fabbisogno minimo – a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 635.– mensili. Dal 1° gennaio 2006 in poi il Pretore ha accertato invece un'eccedenza, che ha suddiviso a metà, condannando il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 548.– mensili.

 

                                   3.   L'appellante esordisce asserendo che la moglie potrebbe far fronte al proprio sostentamento attingendo ai propri risparmi e che, non sussistendo più speranze di riconciliazione, in base al principio del clean break (art. 125 CC) nessun contributo le è più dovuto. La tesi non è pertinente. Intanto sui pretesi risparmi della moglie manca qualsiasi dato. In una procedura a tutela dell'unione coniugale inoltre vanno conservati per principio i ruoli assunti dai coniugi durante la comunione domestica. Tale assetto non va sovvertito, poiché altrimenti si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono orientarsi al modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4c con rinvio). Solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica è lecito far capo per analogia, in materia di contributi alimentari, ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.45 del 2 ago­sto 2010, consid. 4 destinato a pubblicazione). Prima di allora occorrono elementi che rendano verosimile una disunione definitiva.

 

                                         In concreto l'appellante non adduce alcun indizio che al momento in cui ha statuito il Pretore (un anno e mezzo dopo la separazione di fatto) escludesse ogni ipotesi di riconciliazione. Semplicemente egli dà per scontato che la comunione domestica sia definitivamente cessata il 2 gennaio 2004 (appello, pag. 7 a metà), quando in realtà è cessata il 2 gennaio 2005. Certo, egli afferma che la moglie stessa ammetteva l'impossibilità di un riavvicinamento (loc. cit.), ma non indica da quale atto processuale

                                         egli tragga l'assunto, il quale non figura nella sentenza impugnata. Sia come sia, indipendentemente da quanto precede, all'atto pratico il Pretore ha già applicato – anticipatamente – i parametri dell'art. 125 cpv. 2 CC, tant'è che nella fattispecie ha imputato alla moglie un red­dito potenziale. La questione è di sapere pertanto, se mai, se tale reddito sia adeguato. Circa il metodo per il calcolo dei contributi alimentari dovuti da un coniuge all'altro in protezione dell'unione coniugale, esso continua a essere quello fondato sulla divisione a metà dell'eccedenza una volta dedotto dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a). L'applicazione anticipata dell'art. 125 CC in una procedura a tutela dell'unione coniugale nulla muta al proposito, tanto me­no ove si pensi che fino al divorzio continua a sussistere fra coniugi il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12).

 

                                   4.   In primo luogo l'appellante contesta il reddito imputatogli dal Pretore, asserendo di non poter più lavorare come muratore sia per ragioni di età (49 anni al momento in cui ha statuito il Pretore), sia per stato di salute (invalido al 45%) sia perché il mercato del lavoro gli precluderebbe ormai ogni reinserimento professionale. Determinante sarebbe così, a suo parere, la rendita di fr. 219.– mensili percepita dall'Assicurazione Invalidità, mentre il computo di un reddito ipotetico avrebbe carattere meramente punitivo.

                                         Egli reputa inoltre “paradossale” che alla moglie, chiamata a lavorare a tempo pieno, sia stato imputato un reddito inferiore al suo. L'argomentazione non può essere condivisa. Il Pretore ha accertato che nel 2003 l'interessato guadagnava fr. 4198.– netti mensili e che non era stato possibile appurare come mai egli

                                         avesse interrotto il rapporto di lavoro. Accertato poi un grado d'invalidità del 45% dal 1° gennaio 2005, egli ha aggiunto alle prestazioni assicurative da lui percepite (fr. 196.– mensili dal 1° gennaio al 30 novembre 2005, fr. 219.– dopo di allora), un reddito ipotetico di fr. 2250.– netti mensili, equivalente a quanto egli avrebbe potuto guadagnare impiegandosi a metà tempo (sentenza impugnata, consid. 12b).

 

                                         In concreto è pacifico che l'appellante sia invalido al 45% (decisioni dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità del 22 luglio 2005, del 28 luglio 2005 e del 30 novembre 2005: doc. 10 a 12). Controversa è la sua capacità lucrativa residua. L'interessato allega di non poter più svolgere l'attività di muratore, ma non ha confortato l'affermazione con nulla di concreto (“Il signor AP 1 ha utilizzato i suoi risparmi per mantenersi siccome il suo stato di salute non gli permette di lavorare”: conclusioni pag. 5), tanto meno con una seria ricerca d'impiego. Eppure egli ha cumulato anni di esperienza nel settore dell'edilizia, riuscendo a conseguire redditi superiori a fr. 4000.– netti mensili (sentenza impugnata, consid. 12b). Come mai l'invalidità parziale avrebbe vanificato completa­mente la sua rimanente capacità di guadagno non è dato di comprendere. A ragione dunque il Pretore gli ha computato il provento che, dando prova di buona volontà, egli avrebbe verosimilmente potuto ritrarre se si fosse attivato con metodo e impegno nella ricerca di un'occupazione. E nelle condizioni descritte il guadagno potenziale di fr. 2250.– netti mensili appare tutt'altro che inverosimile. Quanto al confronto con il reddito (ipotetico) della moglie, il Pretore ha accertato che la capacità lucrativa di AO 1 è sensibilmente inferiore a quella del marito, come si vedrà in appresso. Invano l'appellante definisce quindi “paradossale” il divario.

 

                                   5.   L'appellante assevera che la moglie potrebbe guadagnare ben più di fr. 1600.– mensili, poiché come custode del condominio essa aveva entrate di fr. 3000.– mensili e potrebbe tuttora procacciarsi almeno fr. 2800.–. Anche dal 4 marzo al 31 dicembre 2005, tenendo conto delle indennità assicurative da essa ricevute, l'introito mensile andava stabilito in almeno fr. 2545.– netti mensili. Il Pretore non ha mancato di distinguere. Ha accertato che come portinaia del condominio AO 1 riceveva nel 2004 fr. 1800.– lordi mensili e alloggiava gratuitamente in un appartamento il cui controvalore era di fr. 1200.– mensili, ma che il 2 gennaio 2005 essa si è trasferita dalla figlia e che da allora essa è rimasta inabile al lavoro fino al 6 dicembre successivo, ricevendo indennità assicurative di fr. 1345.– mensili. Dal 7 dicembre 2005 in poi essa ha ricuperato la completa capacità di guadagno, ragione per cui il Pretore le ha imputato lo stesso reddito di fr. 1600.– mensili (fr. 1800.– lordi) che essa conseguiva come portinaia dell'immobile (sentenza impugnata, consid. 12a).

 

                                         Per quanto riguarda il 2005 (il Pretore ha fatto decorrere i contributi di mantenimento dal 4 marzo 2005, data dell'introduzione dell'istanza a protezione dell'unione coniugale, come chiedeva l'interessata), la contestazione dell'appellante è fuori luogo. Dagli atti risulta che tutto quanto AO 1 ha ricevuto durante il periodo di inabilità lavorativa è l'indennità erogata dalla __________ Assicurazioni, di fr. 1345.– mensili (sentenza impugnata, loc. cit.). Il controvalore dell'appartamento condominiale in via __________ a __________ (fr. 1200.– mensili) non le può essere imputato, contrariamente a quanto pretende AP 1, poiché dal 2 gennaio 2005 essa abitava altrove (nell'appartamento è rimasto il solo marito fino al febbraio successivo) e la fruibilità dell'alloggio era vincolata alla funzione di custode (doc. B accluso all'istanza del 19 dicembre 2005).

 

                                         Più delicata è la capacità lucrativa di AO 1 dopo il

                                         6 dicembre 2005, che lo stesso Pretore ha accertato nel 100% (sentenza impugnata, consid. 12a). La valutazione del primo giudice (fr. 1600.– mensili) appare invero opinabile, ove si pensi che come custode l'istante riceveva dalla __________. a titolo di retribuzione non solo fr. 1800.– lordi mensili, ma anche l'uso gratuito dell'appartamento condominiale, per un controvalore di altri fr. 1200.– mensili. Non occupando più tale appartamento (e nel fabbisogno minimo dell'interessata il Pretore ha inserito fr. 800.– mensili per il costo del nuovo alloggio a __________) l'interessata poteva quindi aspirare a un compenso nettamente maggiore. È anche vero, d'altro lato, che il Pretore non ha stimato il reddito potenziale di fr. 1600.– netti mensili riferendolo all'attività di custode, ma in modo generico, senza indicare quale occupazione l'interessata avrebbe concretamente potuto svolgere. L'appellante sembra partire dal presupposto che AO 1 potesse ritrovare un'attività di portinaia, guadagnando fr. 2800.– netti mensili. L'ipotesi però è aleatoria, niente essendo dato di conoscere sulla disponibilità di simili impieghi. Gli atti sono del tutto silenti al riguardo. Quanto ad altre attività che l'istante avrebbe potuto intraprendere a 52 anni (momento in cui ha statuito il Pretore), l'appellante non ne prospetta alcuna. Nelle circostanze descritte non rimane quindi che fondarsi, a un giudizio sommario come quello che governa l'emanazione di misure a tutela de­l'unione coniugale, sul reddito potenziale stimato dal Pretore.

 

                                   6.   Relativamente al fabbisogno minimo della moglie l'appellante censura il costo dell'alloggio (fr. 800.– mensili) siccome non documentato e dichiara di riconoscere al limite la stessa cifra inserita dal Pretore nel fabbisogno minimo di lui (fr. 550.– mensili), AO 1 non potendo mirare a un trattamento preferenziale. Ora, che l'importo di fr. 800.– mensili esposto dall'istante nel me­moriale conclusivo per il nuovo appartamento a __________ sia stato ritenuto adeguato dal Pretore “per la sistemazione abitativa di una persona sola” (sentenza impugnata, consid. 11a) senza riferimento a prove documentali è un dato di fatto. Per

                                         tacere della circostanza tuttavia che al dibattimento finale del 15 febbraio 2006 AP 1 nulla ha eccepito in proposito, ciò non significa che il primo giudice sia caduto in una disparità di trattamento. L'uguaglianza fra coniugi non si rispetta necessariamente riconoscendo a entrambi lo stesso costo dell'alloggio, bensì riconoscendo a entrambi abitazioni per quanto possibile equivalenti dal profilo qualitativo (I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 9a con richiamo). L'appellante nulla adduce al riguardo. Sull'appartamento preso in locazione da AO 1 in via __________ a __________ nulla è dato di sapere. E la sola differenza di pigione non permette di desumere che quest'ultimo sia di uno standard nettamente più elevato o di dimensioni apprezzabilmente maggiori rispetto a quello di un vano e mezzo nel quale abita l'appellante in via __________ a __________. Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.

 

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere accolta, dato che al rimedio giuridico mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a lag del 2002), tanto da non essere stato intimato per osservazioni. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa AP 1 si tiene conto, in ogni modo, rinunciando al prelievo di tasse o spese, la cui riscossione si tradurrebbe con ogni probabilità in un costo aggiuntivo per l'ente pubblico, l'istante risultando beneficiare di prestazioni della pubblica assistenza (doc. 6). Non si pone invece problema di ripetibili all'attrice, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

 

                                   8.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove si consideri il contributo alimentare per la moglie di fr. 635.– mensili dal 4 marzo al 31 dicembre 2005 e quello di fr. 548.– dal 1° gennaio 2006 fino al passaggio in giudicato del divorzio (sopra, lett. F).

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

–.,;

–.,.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.